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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Emilia Caleca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 215 del Registro Generale Contenzioso 2020
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] ed Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente in [...];
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
e residente in [...], Compl. Parte_3
(C.F. ), nato il [...] a [...] ed Parte_4 CodiceFiscale_3
ivi residente in [...], Compl. Parte_3
(C.F. ), nata il [...] a [...] ed ivi Parte_5 C.F._4
residente in [...], Compl. Parte_3
(C.F. , nata il [...] a [...] ed ivi Parte_6 CodiceFiscale_5
residente in [...], Compl. tutti rappresentati e difesi, giusta Parte_3
procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Benvenga e dall'Avv. Silvana Benvenga e presso il loro studio elettivamente domiciliati,
attori
E (C.F. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Carrozza, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9 gennaio 2020, i signori
, e in qualità di Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
proprietari di appartamenti facente parti del sito in Messina, Controparte_1
viale dei Tigli, n. 25, proponevano impugnazione avverso le delibere condominiali del
24 giugno 2019 e del 26 luglio 2019, chiedendo che venisse dichiarata la nullità e/o inefficacia delle stesse.
A sostegno dell'azione proposta, gli attori esponevano, in fatto: di aver impugnato, innanzi ad un organismo di mediazione, la delibera assembleare adottata dal condominio citato in giudizio in data 7 novembre 2018; che, con delibera del 24 giugno 2019, l'assemblea condominiale aveva annullato il deliberato del 7 novembre
2018; di aver esperito il tentativo di mediazione anche rispetto alla delibera del 24 giugno 2019 per cui è causa, ritenendola affetta da nullità e/o annullabilità; che, in pendenza di quest'ultima mediazione, l'allora amministratrice di condominio convocava una ulteriore assemblea per il 26 luglio 2019, il cui primo punto all'ordine del giorno prevedeva la ratifica della deliberazione assembleare del 24 giugno 2019; che, pertanto, anche per la delibera del 26 luglio 2019 si rivolgevano ad un organismo di mediazione. In ordine al deliberato assembleare del 24 giugno 2019, gli attori deducevano, innanzitutto, la nullità della delibera per mancata convocazione della condomina evidenziavano, altresì, quale ulteriore profilo di nullità, Parte_1
l'approvazione di un preventivo per la revisione dei bilanci non approvati dal 2006 al
2018 e la nomina del relativo revisore, sottolineando come suddetti bilanci fossero stati oggetto di una consulenza tecnica nell'ambito di un giudizio con cui sono state accertate, con sentenza passata in giudicato, incongruenze e irregolarità amministrative e contabili;
in merito a ciò, osservavano, inoltre, la sussistenza di un conflitto di interessi, essendo stato nominato coadiutore del revisore dei bilanci il figlio dell'amministratore che aveva predisposto i bilanci da revisionare;
rilevavano, infine, la nullità della delibera per errore nella ripartizione delle spese relative al servizio idrico e per non aver, sul punto, raccolto il voto della condomina Parte_6
Quanto, invece, alla delibera del 26 luglio 2019, gli attori eccepivano la nullità della stessa, essendosi l'assemblea limitata a ratificare la precedente delibera del 24 giugno 2019, senza procedere ad alcuna discussione sul punto;
denunciavano, altresì, la nullità della delibera per aver l'amministratrice omesso di riferire, relazionare e inserire nell'ordine del giorno le irregolarità denunciate dagli odierni condomini nello svolgimento dei lavori edili la cui fine è stata approvata con la delibera de quo.
Assumevano, inoltre, in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, riguardante i parcheggi, la nullità della delibera per mancanza del numero legale, avendo i condomini , , e abbandonato l'assemblea mentre CP_2 Per_1 Per_2 Per_3
questa era in corso. Concludevano gli attori chiedendo la declaratoria di nullità ed inefficacia delle delibere impugnate, previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle stesse, con la condanna del convenuto al pagamento delle spese e dei CP_1
compensi del giudizio e della mediazione.
Si costituiva in giudizio il condominio contestando integralmente le Parte_3
asserzioni di parte avversa, eccependo l'assoluta infondatezza dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione delle delibere sopra indicate e chiedendo, pertanto, il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice, con vittoria di spese e compensi.
Eccepiva, in relazione alla tardiva convocazione della condomina e alle Pt_1
nomine del Dott. e dell'Arch. la cessazione della materia del CP_3 CP_4
contendere .
La causa veniva istruita nel contraddittorio delle parti con produzione documentale ed all'udienza dell' 8 novembre 2024, svoltasi a trattazione scritta, veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. IN DIRITTO
Preliminarmente, va osservato che la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (ex multis, Cass., 2/12/2014, n. 25509).
Ciò premesso, va, anzitutto, dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo al primo motivo di impugnazione, relativo alla tardiva convocazione della condomina per l'assemblea condominiale del 24 giugno 2019. Parte_1
Come compiutamente documentato in giudizio, infatti, la sig.ra ha Pt_1
ricevuto l'avviso di convocazione per l'assemblea di giorno 24 giugno 2019 solo in data 20 giugno 2019 e, quindi, in violazione del termine di cinque giorni prima di cui all'art. 66 disp att. c.c.; tuttavia, durante la successiva assemblea del 26 luglio 2019, i condomini hanno provveduto a ratificare il contenuto della delibera precedente, alla presenza della sig.ra sanando così il precedente difetto di convocazione della Pt_1
stessa.
Deve considerarsi venuto meno l'interesse ad agire degli attori e deve, di conseguenza, ritenersi cessata la materia del contendere anche rispetto alla contestata nomina, quale coadiutore del revisore dei conti, del dott. in quanto non Persona_4
condomino e in quanto figlio di un ex amministratore i cui bilanci dovevano essere sottoposti a revisione. Il potenziale conflitto di interessi in cui il dott. si sarebbe CP_3
trovato ad operare risulta, difatti sanato dalla rinuncia al mandato formulata dallo stesso all'inizio delle operazioni peritali del 20 dicembre 2019 e da quanto deliberato dall'assemblea dei condomini in data 11 febbraio 2020, con la quale si è preso atto delle dimissioni e si è deciso di non prevedere più la figura del coadiutore.
Anche rispetto alla nomina dell'architetto per la delimitazione dei CP_4
posti auto interni dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che lo stesso, con PEC del 13.12.2019 (all. 17 al comparsa di costituzione e risposta), ha rinunciato al proprio incarico.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,
“in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c., dettato in tema di società di capitali”. Si osserva, peraltro, che la cessazione della materia contendere si verifica anche quando la delibera impugnata sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione, in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma, altresì, al momento della decisione (cfr., Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2020, n. 10847).
Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione di una delibera condominiale che si ritiene viziata da nullità o da annullabilità, il giudice di merito deve dichiarare cessata la materia del contendere ove risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere, pur senza l'adozione di formule ad hoc, un atto sostitutivo di quello invalido (cfr., Trib. Napoli Nord, 14/11/2023, n. 4587) e senza che assuma rilevanza la circostanza che la successiva assemblea non abbia esplicitamente annullato la precedente delibera affetta da vizi o irregolarità o sostituito la delibera impugnata, essendo, per contro, sufficiente che l'assemblea condominiale abbia posto in essere “un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido” (cfr., Trib. Torino,
19/06/2008, n. 4459). Ciò chiarito, occorre, di contro, valutare la fondatezza degli altri motivi di impugnazione per i quali gli attori hanno ancora interesse alla pronuncia giudiziale .
Quanto alla censura relativa alla nomina di un revisore dei bilanci non approvati dal 2006 al 2018, la lettura degli atti evidenzia, in primo luogo, che l'ordine del giorno appare preciso e puntuale, recando quale indicazione “Nomina di un revisore bilanci non approvati delle gestioni precedenti;
(ogni condomino è invitato a far predisporre offerte da professionisti di fiducia)”; risultano, dunque, prive di fondamento le asserzioni di parte avversa secondo cui l'ordine del giorno non sarebbe stato formulato in modo chiaro, impedendo così ai condomini di far predisporre ulteriori preventivi a tal fine. Peraltro, è stato documentalmente dimostrato che, già nel corso dell'assemblea del 5 aprile 2019, l'assemblea condominiale aveva deliberato all'unanimità di
“convocare apposita assemblea finalizzata alla nomina di un revisore contabile anche, eventualmente, nella persona dell'amministratore, coadiuvato da n. 2 condomini” (v. pag. 3 dell'allegato n. 10 alla comparsa di costituzione e risposta); circostanza, quest'ultima, che fuga ogni dubbio circa la chiarezza del punto all'o.d.g. in questa sede contestato. Non appare illegittima nemmeno la decisione di revisionare i bilanci non approvati negli anni 2006, 2007 e durante il primo semestre del 2008 deliberata durante l'assemblea del 24 giugno 2019, non contrastando suddetta attività con quanto statuito dalla sentenza con cui è stata definita la causa civile iscritta al n. 4966/2007 R.G. del
Tribunale di Messina, con cui il giudice, definitivamente pronunciando, ha annullato la delibera condominiale in quella sede impugnata, avendo riscontrato talune irregolarità nelle modalità di votazione adottate e nei bilanci per cui è stata disposta l'attività di revisione.
In ordine alla mancata indicazione nel verbale del voto della signora Pt_6
rispetto al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea del 24 giugno 2019, basti rammentare che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, “il verbale dell'assemblea di condominio, ai fini della verifica dei “quorum” prescritti dall'art. 1136 c.c., deve contenere l'elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunque valido ove, pur riportando l'indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore” (v. Tribunale di Roma, sent. n. 12692 del
22 settembre 2020). Anche secondo la Suprema Corte, è valida la delibera il cui verbale, contenendo l'elenco di tutti i condomini presenti e indicando il nome di condomini astenuti e che hanno votato contro, permetta di stabilire con sicurezza per differenza quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell'edificio da essi rappresentato (cfr., Cass., sent. n. 24456 del 19 novembre 2009 e Cass., sent. 18192 del 10 agosto 2009). Nel caso di specie, il verbale dell'assemblea di giorno 24 giugno
2019 riporta tanto l'indicazione dei condomini assenzienti quanto l'indicazione dei condomini dissenzienti (v. pag. 8, all. n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta); di talché, l'omessa indicazione della condomina non può considerarsi tale da Pt_6
pregiudicare la verifica della sussistenza del quorum deliberativo prescritto dalla legge per la validità della deliberazione. L'avere omesso, nel verbale, il nominativo della
Signora è da considerarsi, piuttosto, un mero errore materiale che non Pt_6
impedisce, di fatto, il controllo di cui sopra.
Sempre in merito al secondo punto all'o.d.g. di cui alla deliberazione del 24 giugno 2019, non risulta contraria a norma di legge la ripartizione delle spese relative all'eccedenza idrica in parti uguali. Infatti, non si rinviene nel codice civile una norma che specifichi come ripartire le spese legate alle eccedenze dei consumi idrici, essendo quindi demandato all'assemblea il compito di decidere il criterio in base a quale suddividere tali consumi. Ed invero l' art. 1123, comma 1 c.c. stabilisce che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
Non merita accoglimento nemmeno la doglianza relativa alla presunta illegittimità della ratifica della delibera del 24 giugno 2019 contenuta nella delibera del
26 luglio 2019, in quanto adottata senza preventiva discussione sul punto. Com'è noto, le condizioni che devono ricorrere affinché la ratifica tramite deliberazione sostitutiva eviti l'annullamento della precedente decisione sono l'assunzione della stessa nell'ambito di una assemblea regolarmente convocata che presenti il medesimo oggetto di quella sostituita e che elimini i vizi della precedente delibera, esprimendo la volontà, anche implicita, di sostituire la precedente. Orbene, a parere di questo giudicante, con la ratifica in questa sede contestata, è stato certamente sanato il vizio di convocazione della condomina essendole stata accordata la possibilità di interloquire sui Pt_1
punti rispetto ai quali non aveva potuto manifestare il proprio voto nel precedente consesso condominiale . Tale circostanza risulta chiaramente dal verbale, in cui si legge, a pagina 4, che “Il Presidente, preso atto che non sono stati indicati i presunti motivi di nullità dei deliberati di cui all'assemblea del 24/06/2019, chiede di discutere
e deliberare sul primo punto all'ordine del giorno” (v. allegato n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta). Pertanto, la ratifica deve considerarsi legittima, non incidendo sulla correttezza delle modalità di svolgimento dell'assemblea il fatto che la condomina non abbia espresso alcuna considerazione, essendosi limitata ad esprimere Pt_1
voto contrario.
Da ultimo, anche rispetto al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea del 26 luglio 2019, non si ravvisa alcun profilo di illegittimità, per quanto sopra espresso .
L'esito del giudizio giustifica la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di 1\4, con la condanna delle parti attrici al pagamento dei rimanenti
3\4 , liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del G.O. Dott. Emilia Caleca, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai motivi di impugnazione precisati in narrativa;
- rigetta gli altri motivi di impugnazione;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1\4 e condanna parte attrice al pagamento dei rimanenti 3\4 , che liquida nella misura di € 2.540,00, oltre rimborso spese forfettario ed altri oneri di legge.
Messina, 27 maggio 2025
Il Giudice Onorario
(Dott. Emilia Caleca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Emilia Caleca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 215 del Registro Generale Contenzioso 2020
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...] ed Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente in [...];
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
e residente in [...], Compl. Parte_3
(C.F. ), nato il [...] a [...] ed Parte_4 CodiceFiscale_3
ivi residente in [...], Compl. Parte_3
(C.F. ), nata il [...] a [...] ed ivi Parte_5 C.F._4
residente in [...], Compl. Parte_3
(C.F. , nata il [...] a [...] ed ivi Parte_6 CodiceFiscale_5
residente in [...], Compl. tutti rappresentati e difesi, giusta Parte_3
procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Benvenga e dall'Avv. Silvana Benvenga e presso il loro studio elettivamente domiciliati,
attori
E (C.F. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Carrozza, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9 gennaio 2020, i signori
, e in qualità di Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
proprietari di appartamenti facente parti del sito in Messina, Controparte_1
viale dei Tigli, n. 25, proponevano impugnazione avverso le delibere condominiali del
24 giugno 2019 e del 26 luglio 2019, chiedendo che venisse dichiarata la nullità e/o inefficacia delle stesse.
A sostegno dell'azione proposta, gli attori esponevano, in fatto: di aver impugnato, innanzi ad un organismo di mediazione, la delibera assembleare adottata dal condominio citato in giudizio in data 7 novembre 2018; che, con delibera del 24 giugno 2019, l'assemblea condominiale aveva annullato il deliberato del 7 novembre
2018; di aver esperito il tentativo di mediazione anche rispetto alla delibera del 24 giugno 2019 per cui è causa, ritenendola affetta da nullità e/o annullabilità; che, in pendenza di quest'ultima mediazione, l'allora amministratrice di condominio convocava una ulteriore assemblea per il 26 luglio 2019, il cui primo punto all'ordine del giorno prevedeva la ratifica della deliberazione assembleare del 24 giugno 2019; che, pertanto, anche per la delibera del 26 luglio 2019 si rivolgevano ad un organismo di mediazione. In ordine al deliberato assembleare del 24 giugno 2019, gli attori deducevano, innanzitutto, la nullità della delibera per mancata convocazione della condomina evidenziavano, altresì, quale ulteriore profilo di nullità, Parte_1
l'approvazione di un preventivo per la revisione dei bilanci non approvati dal 2006 al
2018 e la nomina del relativo revisore, sottolineando come suddetti bilanci fossero stati oggetto di una consulenza tecnica nell'ambito di un giudizio con cui sono state accertate, con sentenza passata in giudicato, incongruenze e irregolarità amministrative e contabili;
in merito a ciò, osservavano, inoltre, la sussistenza di un conflitto di interessi, essendo stato nominato coadiutore del revisore dei bilanci il figlio dell'amministratore che aveva predisposto i bilanci da revisionare;
rilevavano, infine, la nullità della delibera per errore nella ripartizione delle spese relative al servizio idrico e per non aver, sul punto, raccolto il voto della condomina Parte_6
Quanto, invece, alla delibera del 26 luglio 2019, gli attori eccepivano la nullità della stessa, essendosi l'assemblea limitata a ratificare la precedente delibera del 24 giugno 2019, senza procedere ad alcuna discussione sul punto;
denunciavano, altresì, la nullità della delibera per aver l'amministratrice omesso di riferire, relazionare e inserire nell'ordine del giorno le irregolarità denunciate dagli odierni condomini nello svolgimento dei lavori edili la cui fine è stata approvata con la delibera de quo.
Assumevano, inoltre, in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, riguardante i parcheggi, la nullità della delibera per mancanza del numero legale, avendo i condomini , , e abbandonato l'assemblea mentre CP_2 Per_1 Per_2 Per_3
questa era in corso. Concludevano gli attori chiedendo la declaratoria di nullità ed inefficacia delle delibere impugnate, previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle stesse, con la condanna del convenuto al pagamento delle spese e dei CP_1
compensi del giudizio e della mediazione.
Si costituiva in giudizio il condominio contestando integralmente le Parte_3
asserzioni di parte avversa, eccependo l'assoluta infondatezza dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione delle delibere sopra indicate e chiedendo, pertanto, il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice, con vittoria di spese e compensi.
Eccepiva, in relazione alla tardiva convocazione della condomina e alle Pt_1
nomine del Dott. e dell'Arch. la cessazione della materia del CP_3 CP_4
contendere .
La causa veniva istruita nel contraddittorio delle parti con produzione documentale ed all'udienza dell' 8 novembre 2024, svoltasi a trattazione scritta, veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. IN DIRITTO
Preliminarmente, va osservato che la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (ex multis, Cass., 2/12/2014, n. 25509).
Ciò premesso, va, anzitutto, dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo al primo motivo di impugnazione, relativo alla tardiva convocazione della condomina per l'assemblea condominiale del 24 giugno 2019. Parte_1
Come compiutamente documentato in giudizio, infatti, la sig.ra ha Pt_1
ricevuto l'avviso di convocazione per l'assemblea di giorno 24 giugno 2019 solo in data 20 giugno 2019 e, quindi, in violazione del termine di cinque giorni prima di cui all'art. 66 disp att. c.c.; tuttavia, durante la successiva assemblea del 26 luglio 2019, i condomini hanno provveduto a ratificare il contenuto della delibera precedente, alla presenza della sig.ra sanando così il precedente difetto di convocazione della Pt_1
stessa.
Deve considerarsi venuto meno l'interesse ad agire degli attori e deve, di conseguenza, ritenersi cessata la materia del contendere anche rispetto alla contestata nomina, quale coadiutore del revisore dei conti, del dott. in quanto non Persona_4
condomino e in quanto figlio di un ex amministratore i cui bilanci dovevano essere sottoposti a revisione. Il potenziale conflitto di interessi in cui il dott. si sarebbe CP_3
trovato ad operare risulta, difatti sanato dalla rinuncia al mandato formulata dallo stesso all'inizio delle operazioni peritali del 20 dicembre 2019 e da quanto deliberato dall'assemblea dei condomini in data 11 febbraio 2020, con la quale si è preso atto delle dimissioni e si è deciso di non prevedere più la figura del coadiutore.
Anche rispetto alla nomina dell'architetto per la delimitazione dei CP_4
posti auto interni dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che lo stesso, con PEC del 13.12.2019 (all. 17 al comparsa di costituzione e risposta), ha rinunciato al proprio incarico.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,
“in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c., dettato in tema di società di capitali”. Si osserva, peraltro, che la cessazione della materia contendere si verifica anche quando la delibera impugnata sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione, in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma, altresì, al momento della decisione (cfr., Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2020, n. 10847).
Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione di una delibera condominiale che si ritiene viziata da nullità o da annullabilità, il giudice di merito deve dichiarare cessata la materia del contendere ove risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere, pur senza l'adozione di formule ad hoc, un atto sostitutivo di quello invalido (cfr., Trib. Napoli Nord, 14/11/2023, n. 4587) e senza che assuma rilevanza la circostanza che la successiva assemblea non abbia esplicitamente annullato la precedente delibera affetta da vizi o irregolarità o sostituito la delibera impugnata, essendo, per contro, sufficiente che l'assemblea condominiale abbia posto in essere “un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido” (cfr., Trib. Torino,
19/06/2008, n. 4459). Ciò chiarito, occorre, di contro, valutare la fondatezza degli altri motivi di impugnazione per i quali gli attori hanno ancora interesse alla pronuncia giudiziale .
Quanto alla censura relativa alla nomina di un revisore dei bilanci non approvati dal 2006 al 2018, la lettura degli atti evidenzia, in primo luogo, che l'ordine del giorno appare preciso e puntuale, recando quale indicazione “Nomina di un revisore bilanci non approvati delle gestioni precedenti;
(ogni condomino è invitato a far predisporre offerte da professionisti di fiducia)”; risultano, dunque, prive di fondamento le asserzioni di parte avversa secondo cui l'ordine del giorno non sarebbe stato formulato in modo chiaro, impedendo così ai condomini di far predisporre ulteriori preventivi a tal fine. Peraltro, è stato documentalmente dimostrato che, già nel corso dell'assemblea del 5 aprile 2019, l'assemblea condominiale aveva deliberato all'unanimità di
“convocare apposita assemblea finalizzata alla nomina di un revisore contabile anche, eventualmente, nella persona dell'amministratore, coadiuvato da n. 2 condomini” (v. pag. 3 dell'allegato n. 10 alla comparsa di costituzione e risposta); circostanza, quest'ultima, che fuga ogni dubbio circa la chiarezza del punto all'o.d.g. in questa sede contestato. Non appare illegittima nemmeno la decisione di revisionare i bilanci non approvati negli anni 2006, 2007 e durante il primo semestre del 2008 deliberata durante l'assemblea del 24 giugno 2019, non contrastando suddetta attività con quanto statuito dalla sentenza con cui è stata definita la causa civile iscritta al n. 4966/2007 R.G. del
Tribunale di Messina, con cui il giudice, definitivamente pronunciando, ha annullato la delibera condominiale in quella sede impugnata, avendo riscontrato talune irregolarità nelle modalità di votazione adottate e nei bilanci per cui è stata disposta l'attività di revisione.
In ordine alla mancata indicazione nel verbale del voto della signora Pt_6
rispetto al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea del 24 giugno 2019, basti rammentare che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, “il verbale dell'assemblea di condominio, ai fini della verifica dei “quorum” prescritti dall'art. 1136 c.c., deve contenere l'elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunque valido ove, pur riportando l'indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore” (v. Tribunale di Roma, sent. n. 12692 del
22 settembre 2020). Anche secondo la Suprema Corte, è valida la delibera il cui verbale, contenendo l'elenco di tutti i condomini presenti e indicando il nome di condomini astenuti e che hanno votato contro, permetta di stabilire con sicurezza per differenza quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell'edificio da essi rappresentato (cfr., Cass., sent. n. 24456 del 19 novembre 2009 e Cass., sent. 18192 del 10 agosto 2009). Nel caso di specie, il verbale dell'assemblea di giorno 24 giugno
2019 riporta tanto l'indicazione dei condomini assenzienti quanto l'indicazione dei condomini dissenzienti (v. pag. 8, all. n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta); di talché, l'omessa indicazione della condomina non può considerarsi tale da Pt_6
pregiudicare la verifica della sussistenza del quorum deliberativo prescritto dalla legge per la validità della deliberazione. L'avere omesso, nel verbale, il nominativo della
Signora è da considerarsi, piuttosto, un mero errore materiale che non Pt_6
impedisce, di fatto, il controllo di cui sopra.
Sempre in merito al secondo punto all'o.d.g. di cui alla deliberazione del 24 giugno 2019, non risulta contraria a norma di legge la ripartizione delle spese relative all'eccedenza idrica in parti uguali. Infatti, non si rinviene nel codice civile una norma che specifichi come ripartire le spese legate alle eccedenze dei consumi idrici, essendo quindi demandato all'assemblea il compito di decidere il criterio in base a quale suddividere tali consumi. Ed invero l' art. 1123, comma 1 c.c. stabilisce che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
Non merita accoglimento nemmeno la doglianza relativa alla presunta illegittimità della ratifica della delibera del 24 giugno 2019 contenuta nella delibera del
26 luglio 2019, in quanto adottata senza preventiva discussione sul punto. Com'è noto, le condizioni che devono ricorrere affinché la ratifica tramite deliberazione sostitutiva eviti l'annullamento della precedente decisione sono l'assunzione della stessa nell'ambito di una assemblea regolarmente convocata che presenti il medesimo oggetto di quella sostituita e che elimini i vizi della precedente delibera, esprimendo la volontà, anche implicita, di sostituire la precedente. Orbene, a parere di questo giudicante, con la ratifica in questa sede contestata, è stato certamente sanato il vizio di convocazione della condomina essendole stata accordata la possibilità di interloquire sui Pt_1
punti rispetto ai quali non aveva potuto manifestare il proprio voto nel precedente consesso condominiale . Tale circostanza risulta chiaramente dal verbale, in cui si legge, a pagina 4, che “Il Presidente, preso atto che non sono stati indicati i presunti motivi di nullità dei deliberati di cui all'assemblea del 24/06/2019, chiede di discutere
e deliberare sul primo punto all'ordine del giorno” (v. allegato n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta). Pertanto, la ratifica deve considerarsi legittima, non incidendo sulla correttezza delle modalità di svolgimento dell'assemblea il fatto che la condomina non abbia espresso alcuna considerazione, essendosi limitata ad esprimere Pt_1
voto contrario.
Da ultimo, anche rispetto al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea del 26 luglio 2019, non si ravvisa alcun profilo di illegittimità, per quanto sopra espresso .
L'esito del giudizio giustifica la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di 1\4, con la condanna delle parti attrici al pagamento dei rimanenti
3\4 , liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del G.O. Dott. Emilia Caleca, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai motivi di impugnazione precisati in narrativa;
- rigetta gli altri motivi di impugnazione;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1\4 e condanna parte attrice al pagamento dei rimanenti 3\4 , che liquida nella misura di € 2.540,00, oltre rimborso spese forfettario ed altri oneri di legge.
Messina, 27 maggio 2025
Il Giudice Onorario
(Dott. Emilia Caleca)