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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17866 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Roma Sezione II Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa
Alessandra Imposimato, dato atto che in data 12 dicembre 2025 si è tenuta, nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, fissata ex comb. disp. artt.
281-quinquies e 189 c.p.c.; atteso che entrambe le difese hanno depositato le rispettive note di udienza, chiedendo la decisione della lite ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 34190 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali”, e vertente tra elettivamente domiciliato in Roma, via Lariana Parte_1
n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Davide Pacifico, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alls busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore
e in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_2
Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12 convenuto
Fatto e Diritto
1. Con atto di citazione e successiva memoria ex art. 171-ter
c.p.c., il sig. ha evocato in giudizio il Pt_1 [...]
, e ha chiesto di: Controparte_1
“annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, con la quale veniva altresì precluso al richiedente di essere ammesso alla relativa prova pratica prevista per la data del 6 luglio 2022, notificato in data 6 luglio 2022, per i motivi indicati in narrativa, da ritenersi qui integralmente riproposti,
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e, in ogni caso, accertare la sussistenza del diritto del ricorrente al rilascio della patente di guida … previa ammissione alle prove teoriche e pratiche previste per legge, per l'effettivo conseguimento della stessa”.
A motivo delle domande ha dedotto che, a seguito della presentazione di istanza per il rilascio della patente di guida di categoria B, si vedeva notificare provvedimento di diniego del
Ministero convenuto, per la presenza di un motivo ostativo quale previsto dall'art. 120, comma 1 C.d.S., consistente nell'avere subìto condanna per delitto previsto e punito dall'art. 73, comma
1, d.P.R. n. 309/1990; ha aggiunto che tale provvedimento preclusivo fosse illegittimo, essendo trascorsi oltre tre anni dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, alla luce di quanto previsto dall'art. 120 C.d.S., nell'interpretazione del
Consiglio di Stato, sì come enunciata nella sentenza n. 3084/2021; di avere pertanto diritto di accedere alle prove teorico-pratiche previste per il conseguimento della patente.
Attivato il contraddittorio, il convenuto ha CP_1 sostenuto che il diniego di accesso alle prove previste dalla legge, per il conseguimento della patente, esprimesse una attività vincolata, a fronte del motivo ostativo indicato dalla legge, che non poteva reputarsi superato e risolto sol per effetto del trascorrere del tempo (tre anni) occorrendo un provvedimento di riabilitazione quale previsto dall'art. 120, comma 1 C.d.S.
Nelle more della lite, l'attore ha esibito l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Roma in data 10 novembre 2022, con cui dichiarata l'estinzione della pena pecuniaria e di goni altro effetto penale derivante dalla sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
La causa, in assenza di istanze di prova costituenda, è pervenuta all'udienza del 12 dicembre 2025, fissata ex comb. disp. artt. 189, 281-quinquies c.p.c.
2. In linea pregiudiziale, va premesso che si controverte del diritto vantato, dalla parte attrice, a conseguire il rilascio del titolo abilitativo alla guida (patente), nonostante il provvedimento di diniego emesso, dal convenuto, per la CP_1 presenza di un motivo ostativo (art. 120 comma 1 C.d.S.) consistente in precedente condanna irrogata, a carico dell'istante odierno attore, per delitto previsto e punito dall'art. 73 d.P.R.
n. 309/1990.
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Ciò detto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, perché «il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma
1, C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata, quale la circolazione;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego adottato ai sensi della suddetta norma spetta al giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione» (Cass. Sez. U.,
14/03/2022, n. 8188).
3. Ciò posto, la domanda è fondata, e quindi da accogliere, avendo la parte attrice documentato di avere beneficiato di un provvedimento di estinzione di ogni effetto penale della condanna costituente precedente motivo ostativo al rilascio, quale emesso dal GIP presso il Tribunale di Roma in data 10 novembre 2022 (v. all. 1 alla 1^ e 2^ memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.).
Risulta quindi integrato il requisito che l'art. 120 comma 1
C.d.S. prescrive, unitamente al trascorrere del tempo (ossia al decorso di tre anni dalla data di irrevocabilità della condanna), quale condizione per il rilascio di nuovo titolo di abilitazione alla guida.
In tal senso la formulazione testuale dell'art. 120 comma 1
C.d.S. che, per questo aspetto, non risulta essere stato modificato nel tempo:
«Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la
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durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma».
Secondo la giurisprudenza che il tribunale condivide, «in tema di diniego del rilascio della partente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del
1990, la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, prevista dall'art. 120, comma 1,
c.d.s., ricomprende non soltanto l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n.
159 del 2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art.
47, comma 12, l. n. 354 del 1975 e succ. mod.» (in tali termini
Cass. Sez. 2, 01/08/2022, n.23815); pertanto, la fattispecie condizionale prevista dalla norma, può dirsi avverata per effetto del provvedimento esibito dall'attore, con cui è stata esplicitamente dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172 c.p., non solo l'estinzione delle pene comminate all'attore, bensì l'estinzione di ogni effetto penale derivante dalla condanna subita dall'interessato, non diversamente da quanto sarebbe stato laddove il giudicante avesse emesso un provvedimento di riabilitazione in senso stretto, ai sensi dell'art. 178 c.p.
In tal senso, merita riportare l'ampia motivazione del provvedimento su richiamato, alla cui integrale lettura si rinvia per brevità di esposizione, secondo cui
“Dalla lettura .. della sentenza n. 152 del 2021 sopra riportato emerge come la stessa Corte Costituzionale affermi un'interpretazione "aperta" della dizione "provvedimenti riabilitativi" di cui all'art. 120 C.d.S., comma 1, ricomprendendovi anche la riabilitazione prevista dal d.lgs. n.
159 del 2011, art. 70.
D'altra parte, come evidenziato dal P.G., anche la lettera della legge è nel senso di un richiamo generale ai provvedimenti riabilitativi mancando un rinvio formale o espresso agli artt. 178
e 179 c.p.
L'interpretazione della Corte d'Appello (fatta propria anche dal P.G.) è supportata anche dalla stessa giurisprudenza delle
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sezioni penali di questa Corte. Si è evidenziato, infatti, che
l'art. 47, comma 12, ord. pen. fa esplicito riferimento all'estinzione degli "effetti penali". La norma citata testualmente recita: L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue.
Dunque, il legislatore ha testualmente previsto una efficacia estintiva estesa complessivamente "agli effetti penali". La terza sezione penale, modificando un precedente orientamento, ha equiparato l'art. 47, comma 12, ord. penit., all'art. 178 c.p., sia pure al fine della impossibilità della valutazione della sentenza di condanna ai fini della recidiva. In tale occasione si
è sottolineato che gli "effetti penali" menzionati dalla norma (e menzionati anche, significativamente, dall'art. 106 c.p.) sarebbero, né più né meno, nonostante l'ellitticità della espressione, coincidenti con gli "effetti penali della condanna" di cui all'art. 178 c.p. (Sez. 3, Sentenza n. 27689 del 2010).
Tale interpretazione è stata successivamente condivisa anche dalle Sezioni Unite Penali (sentenza n. 5859 del 2012) che hanno nuovamente affermato la suddetta equiparazione. In particolare, si legge nella citata sentenza n. 5859 del 2012 che: l'art. 47, comma
12, Ord. Pen. comunque fa conseguire alla estinzione della pena
(totale o residuale) l'ulteriore effetto della estinzione di "ogni altro effetto penale". Non ha senso poi disquisire sul fatto che gli "effetti penali" cui si riferisce l'art. 47, comma 12, Ord.
Pen. non siano collegati formalmente al termine "condanna", a differenza di quanto rinvenibile nell'art. 178 c.p., in tema di riabilitazione. L'art. 106 c.p., comma 2, non contempla (e quindi non impone) una simile specificazione;
e d'altro canto sarebbe ben arduo immaginare "effetti penali" non scaturenti da una "condanna" ma soltanto da una "pena", estinta o non che essa sia.
7. Sulla base delle esposte argomentazioni deve affermarsi, in conformità con le conclusioni del P.G., che l'art. 120 C.d.S., comma 1, nella parte in cui si riferisce ai "provvedimenti riabilitativi" ricomprende non solo l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello indicato dalla Corte Costituzionale della riabilitazione prevista dal d. lgs. n. 159 del 2011, art.
70, e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al
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servizio sociale, ai sensi del disposto di cui alla L. n. 354 del
1975, art. 47, comma 12, e succ. mod.».
Il Tribunale ritiene pienamente condivisibili le ragioni illustrate dalla Corte di nomofilachia, in sede d'interpretazione dell'art. 120 C.d.S., per il particolare rigore logico- argomentativo e la cristallina conformità ai principi ermeneutici che orientano l'interpretazione della norma;
con il conseguente accertamento del diritto dell'attore ad accedere all'esame di idoneità previsto, dal Codice della Strada, per il conseguimento ex novo della patente.
Né rileva, agli effetti dell'odierno contendere che il cosiffatto provvedimento di estinzione della pena e di ogni effetto penale della condanna sia intervenuto dopo il diniego di accesso alle prove teorico-pratiche, che è occasione del contendere;
se pure il diniego di accesso alle prove teorico- pratiche per il conseguimento della patente va reputato in origine legittimo (non essendo effettivamente sufficiente, in presenza di condanna ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, il mero trascorrere del tempo ai fini del conseguimento di nuova patente di guida, ed occorrendo comunque anche un provvedimento “riabilitativo” in senso lato) il presente giudizio verte comunque non già del provvedimento, bensì del diritto vantato dall'attore, e non può negarsi che questi abbia comunque dimostrato l'avveramento di tutte le condizioni che devono concomitare, per poter accedere alle prove per il rilascio della patente.
Conclusivamente, si provvede come a seguire;
considerato che
il provvedimento di diniego di accesso alla patente, alla data in cui emesso, non risulta contrario alla legge, e atteso che solo in data successiva alla sua adozione l'attore ha maturato pieno diritto di esperire le prove teorico-pratiche per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida, sussistono evidenti ragioni di compensazione integrale delle spese del grado.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione le domande formulate dall'attore nell'atto introduttivo della lite, e per l'effetto accerta e dichiara che il sig. , nato a [...] il 11 Parte_1 novembre 1987, C.F. e residente in [...]
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della Serenissima n. 30, avendo ottenuto un provvedimento di riabilitazione quale previsto dall'art. 120 comma 1 C.d.S., ha il diritto di accedere all'esame di idoneità per il conseguimento della patente categoria B;
- dichiara le spese del grado integralmente compensate tra le parti.
Roma, 21 dicembre 2025 Il Giudice Alessandra Imposimato
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Roma Sezione II Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa
Alessandra Imposimato, dato atto che in data 12 dicembre 2025 si è tenuta, nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, fissata ex comb. disp. artt.
281-quinquies e 189 c.p.c.; atteso che entrambe le difese hanno depositato le rispettive note di udienza, chiedendo la decisione della lite ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 34190 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali”, e vertente tra elettivamente domiciliato in Roma, via Lariana Parte_1
n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Davide Pacifico, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alls busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore
e in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_2
Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12 convenuto
Fatto e Diritto
1. Con atto di citazione e successiva memoria ex art. 171-ter
c.p.c., il sig. ha evocato in giudizio il Pt_1 [...]
, e ha chiesto di: Controparte_1
“annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, con la quale veniva altresì precluso al richiedente di essere ammesso alla relativa prova pratica prevista per la data del 6 luglio 2022, notificato in data 6 luglio 2022, per i motivi indicati in narrativa, da ritenersi qui integralmente riproposti,
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e, in ogni caso, accertare la sussistenza del diritto del ricorrente al rilascio della patente di guida … previa ammissione alle prove teoriche e pratiche previste per legge, per l'effettivo conseguimento della stessa”.
A motivo delle domande ha dedotto che, a seguito della presentazione di istanza per il rilascio della patente di guida di categoria B, si vedeva notificare provvedimento di diniego del
Ministero convenuto, per la presenza di un motivo ostativo quale previsto dall'art. 120, comma 1 C.d.S., consistente nell'avere subìto condanna per delitto previsto e punito dall'art. 73, comma
1, d.P.R. n. 309/1990; ha aggiunto che tale provvedimento preclusivo fosse illegittimo, essendo trascorsi oltre tre anni dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, alla luce di quanto previsto dall'art. 120 C.d.S., nell'interpretazione del
Consiglio di Stato, sì come enunciata nella sentenza n. 3084/2021; di avere pertanto diritto di accedere alle prove teorico-pratiche previste per il conseguimento della patente.
Attivato il contraddittorio, il convenuto ha CP_1 sostenuto che il diniego di accesso alle prove previste dalla legge, per il conseguimento della patente, esprimesse una attività vincolata, a fronte del motivo ostativo indicato dalla legge, che non poteva reputarsi superato e risolto sol per effetto del trascorrere del tempo (tre anni) occorrendo un provvedimento di riabilitazione quale previsto dall'art. 120, comma 1 C.d.S.
Nelle more della lite, l'attore ha esibito l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Roma in data 10 novembre 2022, con cui dichiarata l'estinzione della pena pecuniaria e di goni altro effetto penale derivante dalla sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
La causa, in assenza di istanze di prova costituenda, è pervenuta all'udienza del 12 dicembre 2025, fissata ex comb. disp. artt. 189, 281-quinquies c.p.c.
2. In linea pregiudiziale, va premesso che si controverte del diritto vantato, dalla parte attrice, a conseguire il rilascio del titolo abilitativo alla guida (patente), nonostante il provvedimento di diniego emesso, dal convenuto, per la CP_1 presenza di un motivo ostativo (art. 120 comma 1 C.d.S.) consistente in precedente condanna irrogata, a carico dell'istante odierno attore, per delitto previsto e punito dall'art. 73 d.P.R.
n. 309/1990.
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Ciò detto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, perché «il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma
1, C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata, quale la circolazione;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego adottato ai sensi della suddetta norma spetta al giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione» (Cass. Sez. U.,
14/03/2022, n. 8188).
3. Ciò posto, la domanda è fondata, e quindi da accogliere, avendo la parte attrice documentato di avere beneficiato di un provvedimento di estinzione di ogni effetto penale della condanna costituente precedente motivo ostativo al rilascio, quale emesso dal GIP presso il Tribunale di Roma in data 10 novembre 2022 (v. all. 1 alla 1^ e 2^ memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.).
Risulta quindi integrato il requisito che l'art. 120 comma 1
C.d.S. prescrive, unitamente al trascorrere del tempo (ossia al decorso di tre anni dalla data di irrevocabilità della condanna), quale condizione per il rilascio di nuovo titolo di abilitazione alla guida.
In tal senso la formulazione testuale dell'art. 120 comma 1
C.d.S. che, per questo aspetto, non risulta essere stato modificato nel tempo:
«Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la
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durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma».
Secondo la giurisprudenza che il tribunale condivide, «in tema di diniego del rilascio della partente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del
1990, la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, prevista dall'art. 120, comma 1,
c.d.s., ricomprende non soltanto l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n.
159 del 2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art.
47, comma 12, l. n. 354 del 1975 e succ. mod.» (in tali termini
Cass. Sez. 2, 01/08/2022, n.23815); pertanto, la fattispecie condizionale prevista dalla norma, può dirsi avverata per effetto del provvedimento esibito dall'attore, con cui è stata esplicitamente dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172 c.p., non solo l'estinzione delle pene comminate all'attore, bensì l'estinzione di ogni effetto penale derivante dalla condanna subita dall'interessato, non diversamente da quanto sarebbe stato laddove il giudicante avesse emesso un provvedimento di riabilitazione in senso stretto, ai sensi dell'art. 178 c.p.
In tal senso, merita riportare l'ampia motivazione del provvedimento su richiamato, alla cui integrale lettura si rinvia per brevità di esposizione, secondo cui
“Dalla lettura .. della sentenza n. 152 del 2021 sopra riportato emerge come la stessa Corte Costituzionale affermi un'interpretazione "aperta" della dizione "provvedimenti riabilitativi" di cui all'art. 120 C.d.S., comma 1, ricomprendendovi anche la riabilitazione prevista dal d.lgs. n.
159 del 2011, art. 70.
D'altra parte, come evidenziato dal P.G., anche la lettera della legge è nel senso di un richiamo generale ai provvedimenti riabilitativi mancando un rinvio formale o espresso agli artt. 178
e 179 c.p.
L'interpretazione della Corte d'Appello (fatta propria anche dal P.G.) è supportata anche dalla stessa giurisprudenza delle
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sezioni penali di questa Corte. Si è evidenziato, infatti, che
l'art. 47, comma 12, ord. pen. fa esplicito riferimento all'estinzione degli "effetti penali". La norma citata testualmente recita: L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue.
Dunque, il legislatore ha testualmente previsto una efficacia estintiva estesa complessivamente "agli effetti penali". La terza sezione penale, modificando un precedente orientamento, ha equiparato l'art. 47, comma 12, ord. penit., all'art. 178 c.p., sia pure al fine della impossibilità della valutazione della sentenza di condanna ai fini della recidiva. In tale occasione si
è sottolineato che gli "effetti penali" menzionati dalla norma (e menzionati anche, significativamente, dall'art. 106 c.p.) sarebbero, né più né meno, nonostante l'ellitticità della espressione, coincidenti con gli "effetti penali della condanna" di cui all'art. 178 c.p. (Sez. 3, Sentenza n. 27689 del 2010).
Tale interpretazione è stata successivamente condivisa anche dalle Sezioni Unite Penali (sentenza n. 5859 del 2012) che hanno nuovamente affermato la suddetta equiparazione. In particolare, si legge nella citata sentenza n. 5859 del 2012 che: l'art. 47, comma
12, Ord. Pen. comunque fa conseguire alla estinzione della pena
(totale o residuale) l'ulteriore effetto della estinzione di "ogni altro effetto penale". Non ha senso poi disquisire sul fatto che gli "effetti penali" cui si riferisce l'art. 47, comma 12, Ord.
Pen. non siano collegati formalmente al termine "condanna", a differenza di quanto rinvenibile nell'art. 178 c.p., in tema di riabilitazione. L'art. 106 c.p., comma 2, non contempla (e quindi non impone) una simile specificazione;
e d'altro canto sarebbe ben arduo immaginare "effetti penali" non scaturenti da una "condanna" ma soltanto da una "pena", estinta o non che essa sia.
7. Sulla base delle esposte argomentazioni deve affermarsi, in conformità con le conclusioni del P.G., che l'art. 120 C.d.S., comma 1, nella parte in cui si riferisce ai "provvedimenti riabilitativi" ricomprende non solo l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello indicato dalla Corte Costituzionale della riabilitazione prevista dal d. lgs. n. 159 del 2011, art.
70, e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al
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servizio sociale, ai sensi del disposto di cui alla L. n. 354 del
1975, art. 47, comma 12, e succ. mod.».
Il Tribunale ritiene pienamente condivisibili le ragioni illustrate dalla Corte di nomofilachia, in sede d'interpretazione dell'art. 120 C.d.S., per il particolare rigore logico- argomentativo e la cristallina conformità ai principi ermeneutici che orientano l'interpretazione della norma;
con il conseguente accertamento del diritto dell'attore ad accedere all'esame di idoneità previsto, dal Codice della Strada, per il conseguimento ex novo della patente.
Né rileva, agli effetti dell'odierno contendere che il cosiffatto provvedimento di estinzione della pena e di ogni effetto penale della condanna sia intervenuto dopo il diniego di accesso alle prove teorico-pratiche, che è occasione del contendere;
se pure il diniego di accesso alle prove teorico- pratiche per il conseguimento della patente va reputato in origine legittimo (non essendo effettivamente sufficiente, in presenza di condanna ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, il mero trascorrere del tempo ai fini del conseguimento di nuova patente di guida, ed occorrendo comunque anche un provvedimento “riabilitativo” in senso lato) il presente giudizio verte comunque non già del provvedimento, bensì del diritto vantato dall'attore, e non può negarsi che questi abbia comunque dimostrato l'avveramento di tutte le condizioni che devono concomitare, per poter accedere alle prove per il rilascio della patente.
Conclusivamente, si provvede come a seguire;
considerato che
il provvedimento di diniego di accesso alla patente, alla data in cui emesso, non risulta contrario alla legge, e atteso che solo in data successiva alla sua adozione l'attore ha maturato pieno diritto di esperire le prove teorico-pratiche per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida, sussistono evidenti ragioni di compensazione integrale delle spese del grado.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione le domande formulate dall'attore nell'atto introduttivo della lite, e per l'effetto accerta e dichiara che il sig. , nato a [...] il 11 Parte_1 novembre 1987, C.F. e residente in [...]
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della Serenissima n. 30, avendo ottenuto un provvedimento di riabilitazione quale previsto dall'art. 120 comma 1 C.d.S., ha il diritto di accedere all'esame di idoneità per il conseguimento della patente categoria B;
- dichiara le spese del grado integralmente compensate tra le parti.
Roma, 21 dicembre 2025 Il Giudice Alessandra Imposimato
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