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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 736/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Belgioioso n. 2, presso lo studio dell'avv. Alberto
Nanni, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avv.ti Ilaria Maspes,
Vincenza Mariconda, Gerardo Mascolo e Claudio Cera;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Campione D'Italia, CP_1 C.F._1
Piazza Indipendenza n.1, presso lo studio dell'avv. Fabio Ansideri, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
pagina 1 di 9 Avente ad oggetto: cessione contratto - fideiussione
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emessa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, se del caso anche in via incidentale, in riforma della sentenza di primo grado n. 1994/2024 resa dal Tribunale di Milano
nella causa R.G. n. 5834/2021, ed in accoglimento del motivo di appello di cui al presente atto di citazione, nonché per tutte le allegazioni, domande, eccezioni ed istanze anche istruttorie svolte in primo grado e qui espressamente riproposte ex art. 346 c.p.c., così giudicare:
[1. - In via preliminare:
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351 c.p.c., disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione Sentenza n. 1994/2024 resa dal Tribunale di Milano nella causa R.G. n. 5834/2021, pubblicata in data 26 febbraio 2024 e notificata in data 27 febbraio 2024, con decreto inaudita altera parte, fissando la successiva udienza dinanzi al Collegio per la conferma del decreto ai sensi dell'art. 351, terzo comma, c.p.c.;
− in via subordinata: accertare e dichiarare che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c. e, per l'effetto, fissare quanto prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio ex art. 351, terzo comma,
c.p.c., in ogni caso prima dell'udienza ex art. 350 c.p.c., ed ivi disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della Sentenza n. 1994/2024 resa dal Tribunale di Milano nella causa R.G. n. 5834/2021, pubblicata in data 26 febbraio 2024 e notificata in data 27 febbraio 2024;
- in ulteriore subordine, nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della Sentenza n. 1994/2024 resa dal Tribunale di Milano nella causa
R.G. n. 5834/2021, imporre al Dott. di prestare idonea cauzione]. CP_1
2.- Nel merito: riformare la Sentenza n. 1994/2024 resa dal Tribunale di Milano nella causa R.G. n. 5834/2021,
pubblicata in data 26 febbraio 2024 e notificata in data 27 febbraio 2024, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado qui ritrascritte per comodità:
(i) dato atto, accertata e dichiarata la inapplicabilità e comunque l'inoperatività dell'azione di regresso di cui all'art. 1954 c.c. alla garanzia di subentro nel contratto di leasing di cui è causa
pagina 2 di 9 rilasciata dal dott. a favore di e nell'interesse di CP_1 Controparte_2 [...]
e fatta valere esclusivamente nei suoi confronti da respingere CP_3 Controparte_2 perché infondate in fatto e in diritto le domande svolte dall'attore nei confronti di Parte_2
[...]
(ii) in subordine, dato atto, accertato e dichiarato che per i fatti di cui è causa sono cessati gli
effetti interni della pretesa co-garanzia di subentro rilasciata dal dott. e da CP_1 [...]
a favore di e nell'interesse di respingere perché Parte_2 Controparte_2 CP_3
infondata in fatto ed in diritto la domanda di condanna svolta dal dott. nei confronti CP_1
di Parte_2
- con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita respingere le domande promosse ex adverso in quanto infondate, così confermando la sentenza n. 1994/2024, pubblicata in data 26 febbraio 2024, pronunciata dal
Tribunale di Milano nella causa R.G. n. 5834/2021 e notificata in data 27 febbraio 2024.
Con vittoria di spese di causa di entrambi i giudizi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, (già CP_1 Parte_2
e ora ) chiedendone la condanna al Controparte_4 Parte_1
pagamento di euro 675.124,33, oltre interessi, dichiarando di agire in regresso, ai sensi dell'art. 1954 c.c., in forza di contratto sottoscritto dalle parti in data 31.10.2007, in virtù del quale prospettava l'assunzione, nei confronti del concedente OC Leasing Spa – Gruppo
Unicredit, di un “impegno fideiussorio” a garanzia delle obbligazioni dell'utilizzatore JE
OM S.A., di cui al contratto di locazione finanziaria in pari data 31.10.2007.
esponeva, altresì, che, stante il mancato pagamento dei canoni di leasing, CP_1
(già OC Leasing Spa – Gruppo Unicredit) aveva avviato, nei suoi Controparte_2
confronti, un'azione giudiziaria, poi definita mediante transazione 5.6.2018 con il pagamento, da parte del medesimo attore, delle somme concordate, ragion per cui egli agiva in regresso, in questa sede, nei confronti dell'altro “fideiussore”. pagina 3 di 9 Infine, l'attore chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti, morali e materiali, in conseguenza dei fatti per cui è causa.
2. si costituiva nel giudizio di primo grado e concludeva per il rigetto delle Parte_2
domande, principalmente, non ravvisando, nel citato impegno 31.10.2007, un “vincolo fideiussorio” a carico di entrambe le parti.
3. Con sentenza n. 1994/2024 pubblicata in data 26 febbraio 2024, il Tribunale di Milano così disponeva:
“- accertato il diritto di ad agire nei confronti di (già CP_1 Parte_2 [...]
, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € Controparte_4
675.124,23 oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese, che si liquidano in complessivi € 23.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, Cpa e Iva”.
4. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
Il Tribunale di Milano premetteva che, con detto vincolo negoziale 31.10.2007, e CP_1 si erano impegnate, tra l'altro, “per l'ipotesi in cui il cliente” (ossia Controparte_4 [...]
“si rendesse inadempiente al pagamento di uno o più canoni o comunque di qualsiasi CP_3
altro importo dovuto a in dipendenza del contratto, a rendersi cessionario del contratto, CP_5
subentrando nello stesso in luogo del cliente, con ciò assumendone tutte le facoltà e tutti gli
obblighi, in particolare quello del pagamento dei canoni e di tutti gli eventuali altri importi scaduti
e lasciati insoluti dal cliente, nonché dei canoni e di tutti gli altri importi non ancora scaduti al
momento della cessione” – (pg. 5 sentenza).
Tale previsione veniva qualificata giuridicamente quale “vincolo di solidarietà tra fideiussori che hanno prestato la garanzia per il medesimo debito contestualmente e con un unico atto e dunque
nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia con conseguente possibilità di esercitare l'azione di regresso ex art. 1954 c.c.” – (pg. 5 sentenza). Si rilevava, inoltre, che l'ulteriore previsione – del seguente tenore: “Competerà a OC la scelta da ritenersi assolutamente insindacabile di quale fra i sottoscritti garanti dovrà essere il cessionario del contratto;
tutti i garanti non prescelti resteranno obbligati al subentro in caso di inadempimento di quello di loro che sarà subentrato” – non fosse ostativa a detta valutazione, né pregiudicasse il diritto di regresso del fideiussore, che ha pagato l'intero debito, a rivalersi nei confronti dell'altro.
Né, infine, l'esercizio del regresso si riteneva precluso dal diverso impegno assunto da CP_1
con la successiva lettera del 4.9.2013, con la quale, in relazione alla cessione delle quote
[...] societarie, il medesimo (quale cessionario) si assumeva l'obbligo di tenere manlevato e indenne la cedente ( , “per qualsiasi eventualità, nessuna esclusa”.2 CP_6
Riteneva, in particolare, il Giudice di primo grado che tale impegno fosse stato assunto da CP_1 nei confronti della cedente – quale soggetto giuridico distinto da
[...] CP_6 [...]
, la sola che aveva sottoscritto il ravvisato vincolo fideiussorio – e in relazione alla Controparte_4
distinta cessione di quote.
Di conseguenza, per tali principali ragioni, il Tribunale di Milano riteneva la domanda attorea fondata, con condanna di parte convenuta al pagamento delle somme richieste.
Veniva invece respinta, perché non provata, la domanda di risarcimento dei danni.
5. (già ha proposto appello, avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 1994/2024, per un unico motivo così rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e ss. c.c., 1406 e ss. c.c., 1936 e ss. c.c., nonché 2041 c.c.”
6. si è costituito in appello e ha concluso per la conferma della sentenza di CP_1
primo grado.
7. Con ordinanza 5 maggio 2024, veniva accolto il ricorso, proposto da parte appellante ai sensi dell'art. 351 c.p.c., con conferma del decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, reso inaudita altera parte in data 26 febbraio 2024. 2 Così come precisato dal Tribunale, a pg. 6 della sentenza impugnata: “[…] si tratta di una “lettera d'intenti” relativa alla cessione delle azioni di costituenti il 50% dell'intero capitale sociale in quel momento di proprietà della CP_3 società si ribadisce soggetto giuridico diverso da (ora . [..] La manleva non CP_6 Controparte_4 Parte_2 può dunque riguardare la garanzia prestata da in data 31.01.2007”; Controparte_4 pagina 5 di 9 8. Alla prima udienza di comparizione celebrata in data 11 settembre 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, assegnato termine per il deposito di nota conclusiva, la causa veniva avviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 29
gennaio 2025.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con un unico motivo di appello, impugna la sentenza di Parte_1 primo grado per avere erroneamente qualificato in termini di “fideiussione” l'impegno assunto dalle parti in data 31.01.2007.
Ritiene, al contrario, l'appellante che ciascuna parte si fosse impegnata a “subentrare nel contratto di leasing”, nel caso in cui l'utilizzatore risultasse inadempiente e, quindi, a divenire cessionaria del contratto, assumendo tutti i diritti e gli obblighi concordati, ivi compreso il pagamento dei canoni di leasing scaduti e a scadere.
Rileva, altresì, l'appellante che il subentro, dell'una o dell'altra parte, nel contratto di leasing dovesse avvenire a seguito di scelta insindacabile di OC Spa – scelta che, nel caso concreto, è
avvenuta nei confronti di CP_1
Tali previsioni contrattuali – si conclude – sono incompatibili e precludono l'esercizio del diritto di regresso da parte di quest'ultimo.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia fondato, per i seguenti principali motivi.
I.A. In applicazione dei tradizionali canoni ermeneutici, l'interpretazione offerta dal Tribunale non appare aderente, né con il testo contrattuale, né con la finalità che le parti si erano prefissate mediante la sua conclusione.
Sul punto, si premette che:
- JE OM S.A. venne costituita da e da quest'ultimo per il CP_1 Controparte_7
tramite della società olandese , quali soci al 50%; CP_6
pagina 6 di 9 - in data 31.10.2007, veniva concluso, tra JE OM S.A. e OC Spa, il contratto di locazione finanziaria n. AE983453, finalizzato all'utilizzazione dell'aeromobile “Learjet 45”;
- in pari data, 31.10.2007, veniva sottoscritto il citato impegno, da parte di Controparte_4
e di , oltre che da JE OM S.A.
[...] CP_1
Ciò premesso, tale contratto, come anche rilevato dal Tribunale di Milano, contemplava – nell'ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore – l'impegno di ciascuna parte a “rendersi cessionario del contratto, subentrando nello stesso in luogo del cliente, con ciò assumendone tutte le facoltà e tutti gli obblighi”.
Inoltre, si prevedeva che la “scelta, assolutamente insindacabile, di quali, tra i sottoscritti
Garanti dovrà essere il cessionario del contratto” sarebbe spettata a OC Spa.
Ancora, si contemplava che “il Cliente - (cioè JE OM S.A.) - ed il subentrato regoleranno a parte i loro rapporti di dare ed avere derivanti dalla cessione, sollevando OC da ogni responsabilità a riguardo”.
Di seguito, veniva disciplinato, nel dettaglio, l'obbligo al subentro, quanto a tempistica e modalità, facendosi – più volte – richiamo al “subentro nel contratto”.
In calce, si precisava che “Sottoscrive la presente anche il cliente per la dichiarazione, resa ora per allora, di cessione del contratto a favore di ciascuno dei garanti”.
Seguivano le sottoscrizioni, oltre che dei “garanti”, anche dell'utilizzatore JE OM S.A. (il cedente).
I.B. Tali previsioni contrattuali, singolarmente e complessivamente considerate (art. 1363 c.c.), appaiono chiare nel delineare il contenuto della “garanzia” – assunta da ciascuna parte – in termini di impegno al subentro nel contratto e, per l'effetto, all'assunzione dei diritti e degli obblighi a ciò conseguenti, ivi compreso il pagamento dei canoni (scaduti e a scadere).
In forza di tale impegno negoziale, colui che fosse subentrato nel contratto (nella specie, CP_1
avrebbe provveduto al pagamento di un debito proprio e non, come avviene nel caso
[...]
del fideiussore, di un debito altrui.
pagina 7 di 9 La “cessione del contratto” appare, altresì, confermata dalla stessa dichiarazione, sottoscritta
“ora e per allora” dal futuro cedente in calce al contratto e già in precedenza indicata, dichiarazione che sarebbe stata del tutto superflua nell'ipotesi della “fideiussione” ravvisata dal
Giudice di primo grado.
I.C. Inoltre, l'interpretazione qui accolta appare maggiormente compatibile con la finalità che le parti perseguivano (art. 1362 c.c.) e, in particolare, quanto alla società di leasing (OC Spa),
di ottenere – nel caso di inadempimento dell'utilizzatore – il subentro nel contratto di altro soggetto e che quest'ultimo provvedesse al pagamento, non solo dei canoni scaduti, ma anche di quelli che sarebbero maturati successivamente.
I.D. Infine, si deve tenere conto del fatto che – successivamente all'avvio di azione giudiziaria da parte di nei confronti di stante il mancato pagamento, anche da CP_2 CP_1 parte di quest'ultimo, dei canoni di leasing dovuti – si addiveniva a una transazione fra tali parti
(doc. n. 6 appellante).
La disamina del contenuto di tale atto conferma ulteriormente le valutazioni già esposte, in quanto con lo stesso si confermava il subentro di nel contratto di leasing, oltre CP_1
che il suo inadempimento e la risoluzione del contratto (quale facoltà che spetta unicamente al titolare sostanziale del diritto controverso e non al fideiussore), oltre che l'impegno al pagamento delle somme concordate in via transattiva.
I.E. Le considerazioni sopra esposte portano a escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1954 c.c. e, in particolare, l'assunzione dell'obbligo fideiussorio, da parte di più soggetti, in favore di un medesimo debitore e per lo stesso debito, così come il diritto di regresso di nei confronti di (oggi ). CP_1 Parte_2 Parte_1
Conclusivamente, l'appello viene accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
II. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che comprende la fase di trattazione).
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Parte_1
n. 1994/2024 resa dal Tribunale di Milano in data 26 febbraio 2024, respinge le domande proposte da CP_1
- condanna alla rifusione, in favore di , delle CP_1 Parte_1
spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro
49.155,00 (di cui euro 23.000,00 per il primo grado ed euro 26.155,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così viene indicata, nell'impegno negoziale 31.10.2007 sottoscritto dalle parti del presente giudizio, la concedente “OC
Leasing Spa – Gruppo Unicredit”; pagina 4 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 736/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Belgioioso n. 2, presso lo studio dell'avv. Alberto
Nanni, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avv.ti Ilaria Maspes,
Vincenza Mariconda, Gerardo Mascolo e Claudio Cera;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Campione D'Italia, CP_1 C.F._1
Piazza Indipendenza n.1, presso lo studio dell'avv. Fabio Ansideri, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
pagina 1 di 9 Avente ad oggetto: cessione contratto - fideiussione
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emessa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, se del caso anche in via incidentale, in riforma della sentenza di primo grado n. 1994/2024 resa dal Tribunale di Milano
nella causa R.G. n. 5834/2021, ed in accoglimento del motivo di appello di cui al presente atto di citazione, nonché per tutte le allegazioni, domande, eccezioni ed istanze anche istruttorie svolte in primo grado e qui espressamente riproposte ex art. 346 c.p.c., così giudicare:
[1. - In via preliminare:
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351 c.p.c., disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione Sentenza n. 1994/2024 resa dal Tribunale di Milano nella causa R.G. n. 5834/2021, pubblicata in data 26 febbraio 2024 e notificata in data 27 febbraio 2024, con decreto inaudita altera parte, fissando la successiva udienza dinanzi al Collegio per la conferma del decreto ai sensi dell'art. 351, terzo comma, c.p.c.;
− in via subordinata: accertare e dichiarare che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c. e, per l'effetto, fissare quanto prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio ex art. 351, terzo comma,
c.p.c., in ogni caso prima dell'udienza ex art. 350 c.p.c., ed ivi disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della Sentenza n. 1994/2024 resa dal Tribunale di Milano nella causa R.G. n. 5834/2021, pubblicata in data 26 febbraio 2024 e notificata in data 27 febbraio 2024;
- in ulteriore subordine, nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della Sentenza n. 1994/2024 resa dal Tribunale di Milano nella causa
R.G. n. 5834/2021, imporre al Dott. di prestare idonea cauzione]. CP_1
2.- Nel merito: riformare la Sentenza n. 1994/2024 resa dal Tribunale di Milano nella causa R.G. n. 5834/2021,
pubblicata in data 26 febbraio 2024 e notificata in data 27 febbraio 2024, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado qui ritrascritte per comodità:
(i) dato atto, accertata e dichiarata la inapplicabilità e comunque l'inoperatività dell'azione di regresso di cui all'art. 1954 c.c. alla garanzia di subentro nel contratto di leasing di cui è causa
pagina 2 di 9 rilasciata dal dott. a favore di e nell'interesse di CP_1 Controparte_2 [...]
e fatta valere esclusivamente nei suoi confronti da respingere CP_3 Controparte_2 perché infondate in fatto e in diritto le domande svolte dall'attore nei confronti di Parte_2
[...]
(ii) in subordine, dato atto, accertato e dichiarato che per i fatti di cui è causa sono cessati gli
effetti interni della pretesa co-garanzia di subentro rilasciata dal dott. e da CP_1 [...]
a favore di e nell'interesse di respingere perché Parte_2 Controparte_2 CP_3
infondata in fatto ed in diritto la domanda di condanna svolta dal dott. nei confronti CP_1
di Parte_2
- con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita respingere le domande promosse ex adverso in quanto infondate, così confermando la sentenza n. 1994/2024, pubblicata in data 26 febbraio 2024, pronunciata dal
Tribunale di Milano nella causa R.G. n. 5834/2021 e notificata in data 27 febbraio 2024.
Con vittoria di spese di causa di entrambi i giudizi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, (già CP_1 Parte_2
e ora ) chiedendone la condanna al Controparte_4 Parte_1
pagamento di euro 675.124,33, oltre interessi, dichiarando di agire in regresso, ai sensi dell'art. 1954 c.c., in forza di contratto sottoscritto dalle parti in data 31.10.2007, in virtù del quale prospettava l'assunzione, nei confronti del concedente OC Leasing Spa – Gruppo
Unicredit, di un “impegno fideiussorio” a garanzia delle obbligazioni dell'utilizzatore JE
OM S.A., di cui al contratto di locazione finanziaria in pari data 31.10.2007.
esponeva, altresì, che, stante il mancato pagamento dei canoni di leasing, CP_1
(già OC Leasing Spa – Gruppo Unicredit) aveva avviato, nei suoi Controparte_2
confronti, un'azione giudiziaria, poi definita mediante transazione 5.6.2018 con il pagamento, da parte del medesimo attore, delle somme concordate, ragion per cui egli agiva in regresso, in questa sede, nei confronti dell'altro “fideiussore”. pagina 3 di 9 Infine, l'attore chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti, morali e materiali, in conseguenza dei fatti per cui è causa.
2. si costituiva nel giudizio di primo grado e concludeva per il rigetto delle Parte_2
domande, principalmente, non ravvisando, nel citato impegno 31.10.2007, un “vincolo fideiussorio” a carico di entrambe le parti.
3. Con sentenza n. 1994/2024 pubblicata in data 26 febbraio 2024, il Tribunale di Milano così disponeva:
“- accertato il diritto di ad agire nei confronti di (già CP_1 Parte_2 [...]
, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € Controparte_4
675.124,23 oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dalla domanda;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese, che si liquidano in complessivi € 23.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, Cpa e Iva”.
4. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
Il Tribunale di Milano premetteva che, con detto vincolo negoziale 31.10.2007, e CP_1 si erano impegnate, tra l'altro, “per l'ipotesi in cui il cliente” (ossia Controparte_4 [...]
“si rendesse inadempiente al pagamento di uno o più canoni o comunque di qualsiasi CP_3
altro importo dovuto a in dipendenza del contratto, a rendersi cessionario del contratto, CP_5
subentrando nello stesso in luogo del cliente, con ciò assumendone tutte le facoltà e tutti gli
obblighi, in particolare quello del pagamento dei canoni e di tutti gli eventuali altri importi scaduti
e lasciati insoluti dal cliente, nonché dei canoni e di tutti gli altri importi non ancora scaduti al
momento della cessione” – (pg. 5 sentenza).
Tale previsione veniva qualificata giuridicamente quale “vincolo di solidarietà tra fideiussori che hanno prestato la garanzia per il medesimo debito contestualmente e con un unico atto e dunque
nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia con conseguente possibilità di esercitare l'azione di regresso ex art. 1954 c.c.” – (pg. 5 sentenza). Si rilevava, inoltre, che l'ulteriore previsione – del seguente tenore: “Competerà a OC la scelta da ritenersi assolutamente insindacabile di quale fra i sottoscritti garanti dovrà essere il cessionario del contratto;
tutti i garanti non prescelti resteranno obbligati al subentro in caso di inadempimento di quello di loro che sarà subentrato” – non fosse ostativa a detta valutazione, né pregiudicasse il diritto di regresso del fideiussore, che ha pagato l'intero debito, a rivalersi nei confronti dell'altro.
Né, infine, l'esercizio del regresso si riteneva precluso dal diverso impegno assunto da CP_1
con la successiva lettera del 4.9.2013, con la quale, in relazione alla cessione delle quote
[...] societarie, il medesimo (quale cessionario) si assumeva l'obbligo di tenere manlevato e indenne la cedente ( , “per qualsiasi eventualità, nessuna esclusa”.2 CP_6
Riteneva, in particolare, il Giudice di primo grado che tale impegno fosse stato assunto da CP_1 nei confronti della cedente – quale soggetto giuridico distinto da
[...] CP_6 [...]
, la sola che aveva sottoscritto il ravvisato vincolo fideiussorio – e in relazione alla Controparte_4
distinta cessione di quote.
Di conseguenza, per tali principali ragioni, il Tribunale di Milano riteneva la domanda attorea fondata, con condanna di parte convenuta al pagamento delle somme richieste.
Veniva invece respinta, perché non provata, la domanda di risarcimento dei danni.
5. (già ha proposto appello, avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 1994/2024, per un unico motivo così rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e ss. c.c., 1406 e ss. c.c., 1936 e ss. c.c., nonché 2041 c.c.”
6. si è costituito in appello e ha concluso per la conferma della sentenza di CP_1
primo grado.
7. Con ordinanza 5 maggio 2024, veniva accolto il ricorso, proposto da parte appellante ai sensi dell'art. 351 c.p.c., con conferma del decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, reso inaudita altera parte in data 26 febbraio 2024. 2 Così come precisato dal Tribunale, a pg. 6 della sentenza impugnata: “[…] si tratta di una “lettera d'intenti” relativa alla cessione delle azioni di costituenti il 50% dell'intero capitale sociale in quel momento di proprietà della CP_3 società si ribadisce soggetto giuridico diverso da (ora . [..] La manleva non CP_6 Controparte_4 Parte_2 può dunque riguardare la garanzia prestata da in data 31.01.2007”; Controparte_4 pagina 5 di 9 8. Alla prima udienza di comparizione celebrata in data 11 settembre 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, assegnato termine per il deposito di nota conclusiva, la causa veniva avviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 29
gennaio 2025.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con un unico motivo di appello, impugna la sentenza di Parte_1 primo grado per avere erroneamente qualificato in termini di “fideiussione” l'impegno assunto dalle parti in data 31.01.2007.
Ritiene, al contrario, l'appellante che ciascuna parte si fosse impegnata a “subentrare nel contratto di leasing”, nel caso in cui l'utilizzatore risultasse inadempiente e, quindi, a divenire cessionaria del contratto, assumendo tutti i diritti e gli obblighi concordati, ivi compreso il pagamento dei canoni di leasing scaduti e a scadere.
Rileva, altresì, l'appellante che il subentro, dell'una o dell'altra parte, nel contratto di leasing dovesse avvenire a seguito di scelta insindacabile di OC Spa – scelta che, nel caso concreto, è
avvenuta nei confronti di CP_1
Tali previsioni contrattuali – si conclude – sono incompatibili e precludono l'esercizio del diritto di regresso da parte di quest'ultimo.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia fondato, per i seguenti principali motivi.
I.A. In applicazione dei tradizionali canoni ermeneutici, l'interpretazione offerta dal Tribunale non appare aderente, né con il testo contrattuale, né con la finalità che le parti si erano prefissate mediante la sua conclusione.
Sul punto, si premette che:
- JE OM S.A. venne costituita da e da quest'ultimo per il CP_1 Controparte_7
tramite della società olandese , quali soci al 50%; CP_6
pagina 6 di 9 - in data 31.10.2007, veniva concluso, tra JE OM S.A. e OC Spa, il contratto di locazione finanziaria n. AE983453, finalizzato all'utilizzazione dell'aeromobile “Learjet 45”;
- in pari data, 31.10.2007, veniva sottoscritto il citato impegno, da parte di Controparte_4
e di , oltre che da JE OM S.A.
[...] CP_1
Ciò premesso, tale contratto, come anche rilevato dal Tribunale di Milano, contemplava – nell'ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore – l'impegno di ciascuna parte a “rendersi cessionario del contratto, subentrando nello stesso in luogo del cliente, con ciò assumendone tutte le facoltà e tutti gli obblighi”.
Inoltre, si prevedeva che la “scelta, assolutamente insindacabile, di quali, tra i sottoscritti
Garanti dovrà essere il cessionario del contratto” sarebbe spettata a OC Spa.
Ancora, si contemplava che “il Cliente - (cioè JE OM S.A.) - ed il subentrato regoleranno a parte i loro rapporti di dare ed avere derivanti dalla cessione, sollevando OC da ogni responsabilità a riguardo”.
Di seguito, veniva disciplinato, nel dettaglio, l'obbligo al subentro, quanto a tempistica e modalità, facendosi – più volte – richiamo al “subentro nel contratto”.
In calce, si precisava che “Sottoscrive la presente anche il cliente per la dichiarazione, resa ora per allora, di cessione del contratto a favore di ciascuno dei garanti”.
Seguivano le sottoscrizioni, oltre che dei “garanti”, anche dell'utilizzatore JE OM S.A. (il cedente).
I.B. Tali previsioni contrattuali, singolarmente e complessivamente considerate (art. 1363 c.c.), appaiono chiare nel delineare il contenuto della “garanzia” – assunta da ciascuna parte – in termini di impegno al subentro nel contratto e, per l'effetto, all'assunzione dei diritti e degli obblighi a ciò conseguenti, ivi compreso il pagamento dei canoni (scaduti e a scadere).
In forza di tale impegno negoziale, colui che fosse subentrato nel contratto (nella specie, CP_1
avrebbe provveduto al pagamento di un debito proprio e non, come avviene nel caso
[...]
del fideiussore, di un debito altrui.
pagina 7 di 9 La “cessione del contratto” appare, altresì, confermata dalla stessa dichiarazione, sottoscritta
“ora e per allora” dal futuro cedente in calce al contratto e già in precedenza indicata, dichiarazione che sarebbe stata del tutto superflua nell'ipotesi della “fideiussione” ravvisata dal
Giudice di primo grado.
I.C. Inoltre, l'interpretazione qui accolta appare maggiormente compatibile con la finalità che le parti perseguivano (art. 1362 c.c.) e, in particolare, quanto alla società di leasing (OC Spa),
di ottenere – nel caso di inadempimento dell'utilizzatore – il subentro nel contratto di altro soggetto e che quest'ultimo provvedesse al pagamento, non solo dei canoni scaduti, ma anche di quelli che sarebbero maturati successivamente.
I.D. Infine, si deve tenere conto del fatto che – successivamente all'avvio di azione giudiziaria da parte di nei confronti di stante il mancato pagamento, anche da CP_2 CP_1 parte di quest'ultimo, dei canoni di leasing dovuti – si addiveniva a una transazione fra tali parti
(doc. n. 6 appellante).
La disamina del contenuto di tale atto conferma ulteriormente le valutazioni già esposte, in quanto con lo stesso si confermava il subentro di nel contratto di leasing, oltre CP_1
che il suo inadempimento e la risoluzione del contratto (quale facoltà che spetta unicamente al titolare sostanziale del diritto controverso e non al fideiussore), oltre che l'impegno al pagamento delle somme concordate in via transattiva.
I.E. Le considerazioni sopra esposte portano a escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1954 c.c. e, in particolare, l'assunzione dell'obbligo fideiussorio, da parte di più soggetti, in favore di un medesimo debitore e per lo stesso debito, così come il diritto di regresso di nei confronti di (oggi ). CP_1 Parte_2 Parte_1
Conclusivamente, l'appello viene accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
II. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che comprende la fase di trattazione).
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Parte_1
n. 1994/2024 resa dal Tribunale di Milano in data 26 febbraio 2024, respinge le domande proposte da CP_1
- condanna alla rifusione, in favore di , delle CP_1 Parte_1
spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro
49.155,00 (di cui euro 23.000,00 per il primo grado ed euro 26.155,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così viene indicata, nell'impegno negoziale 31.10.2007 sottoscritto dalle parti del presente giudizio, la concedente “OC
Leasing Spa – Gruppo Unicredit”; pagina 4 di 9