Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Procedimento n. 786/23 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 786/2023 promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1 con il Patrocinio dell'Avv. GIOVANELLI ROBERTO OPPONENTE contro (C.F.: ) con il Patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
MUCCIOLI SAURO OPPOSTA nonché contro (C.F.: ) rappresentata da (C.F.: Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
), con l'Avv. SARDI RENATO P.IVA_4
TERZA INTERVENUTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 12.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 1.02.2023 con cui
[...]
e ha intimato il pagamento della somma di € 124.663,25 in conto Controparte_1 capitale e rate scadute, oltre interessi di mora dal 12.11.2022 al saldo, sulla base del titolo esecutivo costituito dal mutuo edilizio fondiario a stato avanzamento lavori stipulato in data 7.09.2006, dal quale la era receduta in data 30.09.2022. CP_3
Questi i motivi di opposizione:
- errata indicazione in precetto delle somme erogate dall'Istituto di credito in forza del mutuo;
- errata indicazione in precetto della durata del mutuo;
- indeterminatezza/indeterminabilità dell'ammortamento del mutuo con conseguente nullità della pattuizione del tasso contrattuale;
1
“in via principale che nessun debito sussiste in capo all'opponente nei confronti della banca procedente, ovvero in via subordinata che al momento del recesso dal contratto da parte della mutuante non sussisteva alcuna rata impagata, decretando la nullità e l'assenza di effetti del precetto opposto”. Si è costituita contestando l'opposizione in fatto e in diritto e Controparte_1 insistendo per il suo rigetto;
ha inoltre proposto domanda di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sostenendo la strumentalità e la pretestuosità dell'azione intentata. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., con la memoria n. 1) la società attrice, a fronte della comparsa avversaria, ha espressamente rinunciato ai primi 3 motivi di opposizione, insistendo solamente nel quarto. La causa è stata istruita in via documentale e a mezzo CTU contabile, quindi è stata rinviata all'udienza del 12.03.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Va dato atto che, nel corso della fase istruttoria – nelle more fra il deposito della Consulenza e l'udienza fissata per il suo esame – è volontariamente intervenuta
[...] quale procuratrice di cui ha ceduto CP_3 Controparte_2 Controparte_1 il credito oggetto di causa in data 15.05.2024 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione. 2. Sul piano processuale, va preliminarmente respinta l'eccezione, formulata da , Pt_1 di inammissibilità dell'intervento spiegato da qui rappresentata da Controparte_2 [...] atteso che: CP_3
- l'intervento è tempestivo, essendo pacifico che il terzo estraneo al giudizio possa intervenire nel processo sino al momento della precisazione delle conclusioni;
- trattasi di intervento ex art. 111 c.p.c., il quale ai commi 1, 3 e 4, stabilisce che “
1. Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie (…).
3. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.
4. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”;
- non essendo stata disposta l'estromissione di , il processo Controparte_1 comunque prosegue tra le parti originarie, spiegando effetti nei confronti del successore a titolo particolare;
- la cessione a della posizione debitoria facente capo a , Controparte_2 Pt_1 oggetto della presente controversia, è comunque comprovata dall'estratto della Gazzetta Ufficiale riportante l'avviso di cessione di crediti in blocco da parte di , Controparte_1 dallo stralcio del contratto di cessione – che riporta precisamente il nominativo di e Pt_1
i dati identificativi del rapporto – nonché dalla missiva con cui ha Controparte_1 comunicato a e alla procuratrice 'avvenuta cessione Controparte_2 Controparte_3
2 pro soluto del credito derivante dal contratto di mutuo edilizio, indicando specificamente la debitrice e il rapporto. 3. Passando al merito della causa, le parti hanno stipulato, in data 7.09.2006, un contratto di mutuo edilizio dell'importo di € 770.000,00 allo scopo di finanziare la realizzazione di un complesso immobiliare in Comune di Baiso (RE), modificato con atti del 12.07.2011 e del 10.01.2012. Si tratta di un mutuo “a sal”, prevedente l'accredito della somma, da parte della in CP_3 più soluzioni sulla base, tra l'altro, degli stati di avanzamento dei lavori di costruzione. Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che tra il Controparte_1
7.09.2006 e il 21.03.2008 ha erogato a la somma complessiva di € 732.000,00 in 5 Pt_1 tranches, e che la quest'ultima ha versato, tra 20.06.2008 e l'11.06.2014, l'importo complessivo di
€ 408.000,00 in conto capitale;
con le modifiche del 2011 e del 2012, sono stati contabilizzati ulteriori pagamenti di € 85.000,00 e 145.000,00, oggetto di accollo da parte soggetti terzi estranei al presente giudizio. E' poi pacifico che, a partire dall'ultimo versamento – eseguito appunto a giugno 2014 – l'opponente abbia interrotto i pagamenti delle rate e non abbia più corrisposto alcunché. Conseguentemente, con missiva del 30.09.2022, regolarmente ricevuta, la ha CP_3 comunicato alla società il recesso dai contratti e dai vari affidamenti in essere, tra cui il mutuo edilizio in esame, diffidandola, con specifico riferimento a tale rapporto, al pagamento della somma di € 118.684,29. Ne è seguita poi la notifica dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. per l'importo indicato in premessa. Come sopra anticipato, l'opponente sostiene che la nell'esigere il pagamento CP_3 semestrale degli interessi sulle rate (calcolati sulla sorte capitale residua) applicando il saggio annuale TAN diviso a metà, abbia illegittimamente fatto ricorso al regime composto per il calcolo degli interessi, in assenza di una espressa e valida pattuizione inter partes, in luogo di quello semplice previsto dalla Legge: essa avrebbe invece dovuto applicare un tasso inferiore alla metà di quello annuo nominale, in modo tale che, capitalizzato ad anno, sarebbe coinciso con il tasso contrattuale. La mancata pattuizione del regime composto, più oneroso per il cliente, comporterebbe quindi, secondo la prospettazione di , l'applicazione di un tasso superiore rispetto a Pt_1 quello contrattualizzato, con la conseguente nullità della pattuizione e conseguente necessaria rideterminazione degli interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 117 TUB. La questione è stata oggetto di approfondimento istruttorio a mezzo CTU contabile volta specificamente ad: accertare se la banca abbia fatto ricorso al metodo di capitalizzazione degli interessi semplice o a quello composto;
nella seconda ipotesi, ricalcolare gli interessi ex art. 117 TUB e verificare se alla data di risoluzione unilaterale del contratto per inadempimento, tenuto conto dei pagamenti effettuati dal cliente e dell'importo delle rate ricalcolate, vi fosse un credito a favore dell'attrice o un debito per rate scadute e impagate. L'Ausiliario ha premesso alcuni opportuni chiarimenti in ordine alla natura del contratto dedotto in giudizio, costituito da un mutuo edilizio a stato avanzamento lavori, a tasso variabile su base mensile, e all'oggetto di questa controversia, che concerne, sostanzialmente, la
3 determinazione degli interessi nella fase di pre-ammortamento: “Dall'analisi della documentazione in atti, si evince, chiaramente, come oggetto di causa siano esclusivamente somme rimaste sempre nella fase di preammortamento, contraddistinta da un differimento di n anni della data di inizio del rimborso del debito e nel corso della quale si assiste al pagamento della sola componente degli interessi passivi. Una fase, quella in oggetto, in cui il debito residuo, salvo versamenti in conto capitale, resta sempre uguale e coincidente con l'importo finanziato. Come accade di sovente nel mondo dell'edilizia e, in particolar modo, delle imprese di costruzione, anche nel caso di specie si è, quindi, di fronte a quello che nel gergo tecnico si definisce un preammortamento finanziario mutuo a sal (stato avanzamento lavori), in cui vi è non una, ma più rate formate esclusivamente da interessi passivi. Nella fattispecie che qui ci occupa, pertanto, non si può parlare di ammortamento alla francese o di altre forme di ammortamento, in quanto il conteggio degli interessi è del tutto sganciato dall'eventuale sistema di ammortamento prescelto”. Due sono le clausole del contratto di mutuo che vengono in considerazione al fine di risolvere la questione controversa, in quanto contenenti i criteri per la determinazione dei tassi di riferimento:
- art. 3: “le somme erogate in conto anticipo mutuo non entrano di regola in ammortamento e la parte mutuataria si obbliga per sé, successori e aventi causa in via solidale ed indivisibile a corrispondere sulle predette somme e fino alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, gli interessi relativi, nella misura di 1,15 (uno virgola quindici) punti in più dell'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) 360 a sei mesi media mese precedente rilevato il primo giorno lavorativo di ogni mese oggi pari a 3,400% (tre virgola quattrocento per cento) e quindi complessivamente pari a 4,550% (quattro virgola cinquecentocinquanta per cento) in ragione d'anno. Il tasso di interesse sulle somme somministrate, sarà soggetto a variazioni mensili e sarà determinato nella misura di 1,15 (uno virgola quindici) punti in più dell'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) 360 a sei mesi media mese precedente rilevato il primo di ogni mese o li primo giorno lavorativo successivo. L'indicatore sintetico di costo (I.S.C.) di questo mutuo alla data odierna è 4,642% (quattro virgola seicentoquarantadue per cento). Gli interessi maturati sugli anticipi in conto mutui dovranno essere versati in via semestrale posticipata alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, secondo quanto sarà convenuto al momento dell'erogazione e saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.500 (trentaseimilacinquecento) su base annua. In caso di indisponibilità del tasso Euribor, si farà riferimento al tasso di rendimento annuo, al lordo delle ritenute fiscali, dei Buoni del Tesoro trimestrali, così come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativo alla ultima asta tenutasi immediatamente prima della data di mancata rilevazione del parametro. Tale rendimento alla data del 12 giugno 2006 è pari a 2,852% (due virgola ottocentocinquantadue per cento)…. Decorso il termine di cui al precedente art. 2 e salvo eventuali variazioni che saranno concordemente pattuite in atto o atti di erogazione e quietanza, le somme ricevute in conto anticipo mutuo dovranno essere rimborsate nei termini e con le modalità indicate nel successivo art.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del citato T.U., la parte mutuataria dichiara di approvare specificatamente la possibilità di variazione del tasso di interesse in senso a lei sfavorevole. In sede di stipulazione dell'atto di erogazione e quietanza dovranno comunque essere corrisposti gli interessi maturati dall'ultima scadenza”;
- art. 5: “La parte mutuataria si obbliga inoltre a restituire alla Cassa mutuante le eventuali somme erogate con previsione di piano di ammortamento autonomo nonché il debito globale risultante dall'atto di quietanza nel termine di anni 10 mediante il pagamento di n. 24 (ventiquattro) rate semestrali posticipate e a corrispondere alla stessa gli interessi relativi, che potranno essere indicizzati, e la misura ed il metodo di determinazione degli stessi saranno precisati, mediante 1'utilizzo di parametri aventi i requisiti di certezza e di pubblicità, nell'atto di determinazione dell'inizio dell'ammortamento e quietanza;
oltre ad un periodo di anni 2
4 di pagamento di soli interessi sulle erogazioni parziali, così come pattuito ai precedenti art. 2 e 3. La durata complessiva del finanziamento sarà quindi determinata in anni 12 (dodici)”. Tanto premesso, il CTU, all'esito dell'analisi e dei conteggi effettuati, ha concluso che ha applicato il metodo di capitalizzazione semplice e, pertanto, non Controparte_1 ricorrendo l'ipotesi del regime composto prospettata dall'opponente, non ha dato corso agli ulteriori incombenti previsti dalla seconda parte del quesito peritale, e ha verificato che il totale debito di ammonterebbe ad € 120.044,75. Pt_1
Queste le motivazioni della relazione al riguardo:
“è emerso che il suddetto Istituto di credito ha provveduto a conteggiare gli interessi nei diversi anni oggetto di preammortamento tenendo fermo, quale base di calcolo, l'importo del capitale inizialmente erogato, senza dar corso ad alcuna capitalizzazione degli interessi via via maturati ed utilizzando la seguente formula: (capitale x tasso TAN x giorni) 36.500 La formula applicata dalla risulta, pertanto, conforme al disposto dell'art. 821, terzo comma, c.c. CP_3 ed all'insegnamento che da tale norma ne ha tratto la Suprema Corte, in forza del quale “in tema di maturazione degli interessi il periodo normale preso a base per il calcolo di essi è il giorno. A norma dell'art. 821 cod. civ., i frutti civili (tra i quali sono compresi gli interessi dei capitali) si acquistano giorno per giorno”2, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui occorra determinare, sulla base di un saggio di interessi stabilito in ragione di anno, al pari di quanto avviene nel caso di specie, l'importo degli interessi per un periodo inferiore, occorre dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare. L'applicazione del principio di diretta proporzionalità dell'importo degli interessi al tempo ed al capitale finanziato operato da conduce ad affermare che, nei piani di ammortamento depositati in atti, il Parte_2 conteggio degli interessi sia avvenuto secondo il regime di semplice degli interessi. Peraltro, al fine di appurare se CR CO abbia conteggiato in modo corretto l'importo degli interessi da preammortamento, il sottoscritto CTU ha proceduto, sulla base di tutte le considerazioni sopra effettuate, a riconteggiare gli interessi relativi a ciascun piano di preammortamento ed a confrontare i risultati così ottenuti con quelli indicati, su base semestrale, dalla CP_3
Sul punto, come si evince dai fogli di lavoro allegati sub 3), emerge una sostanziale sovrapponibilità fra i conteggi effettuati dal sottoscritto CTU, utilizzando il regime di capitalizzazione semplice degli interessi e tenendo conto di tutte le previsioni contrattuali, e quelli calcolati da CR CO”. In sostanza, contrariamente a quanto sostenuto dalla società opponente, gli interessi maturati alla data del 30.06 di ogni anno non sono stati calcolati semplicemente dividendo a metà il tasso annuo, ma rappresentano la somma degli interessi maturati mese per mese su base variabile mensile rapportata al numero dei giorni ed incassata da in Controparte_1 modo semestrale posticipato alle date del 30.06 e 31.12 di ciascun anno, così come previsto in contratto. Il criterio applicato dalla quindi, è conforme al disposto dell'art. 821, comma 3 c.c. CP_3
(“I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto”), sicché, come precisato dall'Ausiliario “nell'ipotesi in cui occorra determinare, sulla base di un saggio di interessi stabilito in ragione di anno, al pari di quanto avviene nel caso di specie, l'importo degli interessi per un periodo inferiore, occorre dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare”.
5 Non vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni del CTU, che il Tribunale condivide e fa proprie, in quanto esito di una analisi dettagliata e approfondita dei documenti di causa, immune da vizi logici e condotta nel pieno contraddittorio delle parti;
sotto questo profilo va infatti evidenziato che l'Ausiliario ha risposto in modo esaustivo alle osservazioni dei rispettivi Consulenti di parte, come risulta dalla lettura delle pagg. 25 e seguenti della relazione definitiva, alle quali interamente si rimanda. 4. Va tuttavia rilevato che, nel corso dei lavori peritali, il CTU, dopo avere dato atto di tutto quanto sopra, ha riscontrato che la nel preammortamento del debito residuo di € CP_3
380.000,00, avrebbe applicato uno spread diverso e maggiore rispetto quello pattuito inter partes e ha provveduto al ricalcolo degli interessi conformemente a quest'ultimo, così verificando la sussistenza di una differenza credito in favore di al momento in cui Pt_1 [...]
ha manifestato il recesso dai rapporti in essere e risolto il contratto di mutuo. CP_1
Come correttamente eccepito dall'opposta - prima attraverso il CTP in sede di osservazioni e poi nelle successive difese - il preammortamento del debito residuo di € 380.000,00 non ha mai oggetto di questo giudizio, non essendo rinvenibile negli atti dell'attrice alcuna eccezione, domanda o contestazione sul punto;
sicché non v'è dubbio che l'indagine svolta dal CTU abbia oltrepassato sia l'incarico conferitogli, sia – a ben vedere – il perimetro della domanda di parte che, nel processo civile, costituisce il limite indefettibile di ogni accertamento. Va tuttavia rilevato che:
- la creditrice ha medio tempore instaurato l'azione esecutiva immobiliare nei confronti di
(proc. n. 73/23 RGE), nell'ambito della quale è stata disposta la vendita del Pt_1 compendio pignorato;
- la società debitrice ha sottoposto al G.E. la questione emersa dalla CTU svolta in questo giudizio, chiedendo al G.E. di sospendere la procedura;
- il G.E. con provvedimento del 26.09.2024 ha sostanzialmente preso atto dell'assenza del titolo esecutivo e ha dichiarato l'esecuzione improseguibile così motivando “Appare, quindi, che il consulente tecnico d'ufficio abbia accertato una “differenza a credito” a favore di (invero, il debito Pt_1 residuo in linea capitale” appare corrispondere al capitale da restituire a seguito della risoluzione del mutuo). Il fatto in sé (inesistenza dell'inadempimento della mutuataria e conseguente illegittimità della risoluzione del mutuo) – a prescindere dal preciso contenuto della domanda subordinata proposta nel giudizio di opposizione pre-esecutiva – deve essere preso in considerazione dal G.E., sussistendo sufficienti elementi per ritenere che, al momento della risoluzione unilaterale dichiarata da non sussistesse una condotta di Controparte_1 inadempienza in capo ad , perciò andando a configurare, pur con i limiti propri del processo esecutivo, Pt_1 una fattispecie di difetto originario del titolo esecutivo vantato dal creditore procedente. Ne consegue, in ultima battuta, che allo stato il processo esecutivo non può proseguire”;
- per ciò che riguarda la sorte della presente opposizione a precetto, si richiama C. 22430/04, secondo cui “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che - entrambe - determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa”
6 (nello stesso senso C. 15363/11; si vedano anche: C. 16610/11, secondo la quale “L'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ. si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti, che non possono essere modificati dall'opponente nel corso del giudizio. L'esistenza del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall'art. 474 cod. proc. civ. costituisce, peraltro, presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all'esecuzione. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere - con accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo in quanto funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione - di verificare l'idoneità del titolo e di controllare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, mentre in sede di opposizione l'accertamento dell'idoneità del titolo ha natura preliminare per la decisione dei motivi proposti anche se questi non investano direttamente tale questione”; C. 11021/11).
- ne consegue che, in questa sede, dovendosi necessariamente prendere atto della inesistenza del titolo esecutivo, non può che essere dichiarata cessata la materia del contendere. 5. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, dovendosi tenere conto da un lato della infondatezza dei motivi di opposizione e, dall'altro lato, della emersa carenza del titolo esecutivo. Ne consegue l'assorbimento della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta. Le spese di CTU, già liquidate come separato decreto, vanno definitivamente poste a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza eccezione disattesa, DICHIARA cessata la materia del contendere;
DICHIARA l'integrale compensazione delle spese di lite. PONE le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti. Così deciso a Reggio Emilia il 24/03/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. Il Giudice Francesca Malgoni
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