TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/07/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco
Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1194/2024 del R.A.C.C. in data
25/06/2024, iniziata con atto di citazione notificato in data 20 giugno 2024,
d a
- (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. COLANTONI ANDREA, giusto mandato in atti,
attore
c o n t r o
- (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TOSI PAOLO MARIA e dell'avv. PANINI ALBERIGO, giusto mandato in atti,
convenuta
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario),
trattenuta in decisione all'udienza del 20/06/2025, nella quale le parti hanno ribadito le seguenti
CONCLUSIONI
- per parte attrice come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni di cui in narrativa, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: Nel merito: accertare e dichiarare che il contratto di conto corrente è stato regolato da condizioni e/o modalità e/o pattuizioni nulle e/o inefficaci, in particolar modo con riguardo all'applicazione di interessi passivi
Pag. 1 anatocistici con illegittima capitalizzazione trimestrale e/o di interessi passivi usurari e/o ultra-legali e/o aventi TEG maggiore rispetto al TEGM e ciò in violazione degli artt. 1283, 1815 c.c. e/o di determinatezza e/o per contrarietà a norme imperative e/o inderogabili di legge e/o perché regolate da condizioni non previste e approvate per iscritto o comunque non pattuite e approvate per iscritto e, per l'effetto: Dichiarare la nullità e/o inefficacia degli addebiti degli interessi passivi anatocistici con illegittima capitalizzazione trimestrale e di interessi passivi usurari e/o ultra-legali e/o aventi TEG maggiore rispetto al TEGM sin dalla data di applicazione degli stessi;
Rideterminare il saldo del conto corrente n. 13138120 con applicazione del saldo zero dalla data del primo estratto conto disponibile e senza applicazione di interessi per il caso di applicazione di interessi passivi anatocistici con illegittima capitalizzazione trimestrale e di interessi passivi usurari e/o ultra-legali e/o aventi TEG maggiore rispetto al TEGM (ex art.
1815 c.c.) e/o qualsiasi altro onere e/o spesa e/o commissione e/o provvigione e/o guadagno per l'Istituto bancario;
Condannare
[...]
a restituire e/o pagare al Sig. tutto Controparte_2 Parte_1 quanto indebitamente percepito, escusso, trattenuto e/o riscosso e/o incassato da per anatocismo, tassi passivi usurari Controparte_3
e/o ultra soglia e/o aventi TEG maggiore rispetto al TEGM, remunerazioni, competenze, guadagni e/o spese non adeguatamente illustrati e documentati
e ogni altro artifizio e tutto quant'altro come per legge, per un importo totale di € 332.378,86, oltre interessi ex art. 2033 c.c. dai singoli pagamenti al saldo e/o della maggiore o minore somma che verrà provata in corso di causa e ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice. In ogni caso: Con vittoria di spese, di competenze e onorari del presente giudizio. In via istruttoria: 1) disporre CTU contabile per l'accertamento dell'esatto rapporto dare-avere tra le parti e del costo effettivo annuo del rapporto dedotto in narrativa, con riserva di formulare i quesiti da sottoporre al consulente tecnico nominato
d'ufficio e con riserva di nominare un proprio consulente di parte;
2) ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla di Controparte_1 esibire in giudizio la documentazione contrattuale del rapporto di conto corrente per cui è causa”;
Pag.
2 - per parte convenuta come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare siccome inammissibili ed infondate tutte le domande avversarie per
i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta in atti
e dei successivi scritti difensivi, tenuto in ogni caso conto degli effetti della prescrizione nei termini ivi esposti, con condanna della parte attrice a corrispondere all'odierna comparente quella somma che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3^, c.p.c., si chiede determinarsi, in via equitativa,
a ristoro dei danni da responsabilità aggravata in cui è evidentemente incorsa parte attrice. E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione del 19.06.2024 ha convenuto Parte_1 in giudizio , innanzi a questo Tribunale Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: accertare
e dichiarare che il contratto di conto corrente è stato regolato da condizioni
e/o modalità e/o pattuizioni nulle e/o inefficaci, in particolar modo con riguardo all'applicazione di interessi passivi anatocistici con illegittima capitalizzazione trimestrale e/o di interessi passivi usurari e/o ultralegali e/o aventi TEG maggiore rispetto al TEGM e ciò in violazione degli artt. 1283,
1815 c.c. e/o di determinatezza e/o per contrarietà a norme imperative e/o inderogabili di legge e/o perché regolate da condizioni non previste e approvate per iscritto o comunque non pattuite e approvate per iscritto e, per
l'effetto:
1. Dichiarare la nullità e/o inefficacia degli addebiti degli interessi passivi anatocistici con illegittima capitalizzazione trimestrale e di interessi passivi usurari e/o ultralegali e/o aventi TEG maggiore rispetto al TEGM sin dalla data di applicazione degli stessi;
2. Rideterminare il saldo del conto corrente n. 13138120 con applicazione del saldo zero dalla data del primo estratto conto disponibile e senza applicazione di interessi per il caso di applicazione di interessi passivi anatocistici con illegittima capitalizzazione trimestrale e di interessi passivi usurari e/o ultralegali e/o aventi TEG
Pag. 3 maggiore rispetto al TEGM (ex art. 1815 c.c.) e/o qualsiasi altro onere e/o spesa e/o commissione e/o provvigione e/o guadagno per l'Istituto bancario;
Condannare a restituire e/o pagare al Controparte_2
Sig. tutto quanto indebitamente percepito, escusso, trattenuto Parte_1
e/o riscosso e/o incassato da per anatocismo, tassi Controparte_3 passivi usurari e/o ultrasoglia e/o aventi TEG maggiore rispetto al TEGM, remunerazioni, competenze, guadagni e/o spese non adeguatamente illustrati
e documentati e ogni altro artifizio e tutto quant'altro come per legge, per un importo totale di € 332.378,86, oltre interessi ex art. 2033 c.c. dai singoli pagamenti al saldo e/o della maggiore o minore somma che verrà provata in corso di causa e ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice”.
Ai fini dell'accoglimento delle sopra riportate conclusioni, parte attrice ha in sintesi dedotto:
- di aver operato quale amministratore unico e socio di maggioranza della società EU S.r.l. e di aver prestato, nell'interesse della medesima, numerose garanzie personali e reali;
- che la EU, in data 7 febbraio 1991, stipulava con l'allora
(trasformata poi in e dal 2022 fusa per Controparte_4 CP_1 incorporazione in il contratto di conto corrente Controparte_2 originariamente n. 13138120 acceso presso la filiale n. 002 della sita CP_3 in Azzano Decimo;
- che successivamente alla vendita della società a terzi, l'odierno attore si sarebbe reso cessionario del “credito futuro vantato da EU
[…] nei confronti di Banca Popolare FriulAdria S.p.A. stimato in €
499.043,24 e portato dal rapporto di conto corrente n. 13138120”;
- che all'esito di una perizia econometrica si sarebbe riscontrato “il superamento del Tasso Soglia di US (di seguito, anche solo “TSU”) per ben undici trimestri, per un importo complessivo pari a € 162.890,97; la sussistenza di un'usura soggettiva […] in diciannove trimestri, per un importo complessivo pari a € 124.159,61. - l'applicazione di interessi passivi anatocistici con illegittima capitalizzazione trimestrale per una somma pari a
€ 45.328,27 nei soli semestri non affetti da usura oggettiva e soggettiva”;
- che “nel periodo oggetto di analisi – intercorrente tra il 30 settembre 1991 e il 31 dicembre 2006 – Banca Popolare FriulAdria S.p.A. ha
Pag. 4 addebitato a EU interessi anatocistici con illegittima capitalizzazione trimestrale e di interessi passivi usurari e/o ultralegali e/o aventi TEG maggiore rispetto al TEGM per un totale di € 332.378,86”.
Nel giudizio così incardinato si è costituita Controparte_2 per chiedere il rigetto delle domande avversarie deducendo
[...] ed eccependo nell'ordine quanto segue: 1) parte attrice è priva di legittimazione attiva;
2) il rapporto oggetto di contestazione è coperto da giudicato;
3) il rapporto oggetto di contestazione è stato oggetto di transazione fra le parti;
l'azione di ripetizione è prescritta;
4) parte attrice non ha compiutamente assolto ai propri oneri probatori che pretenderebbe finanche di sovvertire in maniera del tutto inammissibile;
5) le contestazioni sollevate nel merito del rapporto di cui si controverte sono infondate;
6) il diritto alla restituzione dei singoli addebiti risultanti dagli estratti trimestrali è prescritto.
Scambiate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. e tenuta la prima udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce delle allegazioni delle parti e delle produzioni documentali effettuate, ha fissato l'udienza del 20 giugno 2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Scambiate la nota di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le repliche il Giudice ha trattenuto in decisione la causa all'udienza del 20 giugno 2025.
Preliminarmente ci si richiama al principio della cd. ragione più liquida, che consente al Giudice di pronunciarsi immediatamente su una questione di evidente e agevole soluzione con assorbimento di tutte le altre sollevate: come noto, il principio della ragione più liquida, non codificato dal legislatore ma di matrice dottrinale e supportato da costante e consolidata giurisprudenza, conferisce al giudice la possibilità di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole soluzione anche se in via logica la stessa andrebbe affrontata successivamente all'analisi delle altre questioni sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio.
Il richiamo alla ragione più liquida è in linea con l'insegnamento della
Suprema Corte di Cassazione in relazione al rispetto del diritto fondamentale
Pag. 5 alla ragionevole durata del processo, che impone al Giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso.
Nel caso di specie la ragione più liquida appare rappresentata dall'eccepito difetto di legittimazione attiva di parte attrice, rectius dalla carenza di titolarità attiva in capo a parte attrice, cessionaria del credito da ripetizione di indebito trasmessole dalla società correntista.
Accogliendo l'eccezione svolta dalla si ritiene fondato il difetto CP_3 di titolarità dell'attore cessionario del credito, che ha formulato domanda di accertamento e ripetizione di indebito, ritenendo che le azioni di nullità, annullamento, rescissione e risoluzione, per la giurisprudenza prevalente non trapassano al cessionario sull'assunto che in tema di cessione del credito, la previsione dell'art. 1263, comma 1, c.c., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori”, deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, “ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito”. (Cass. 15.9.1999 n. 9823). Pertanto, nella nozione di “accessori” di cui all'art. 1263 c.c. rientrano sicuramente le azioni giudiziarie a tutela del credito, ad esempio l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta. D'altra parte, è coerente con la ratio complessiva dell'art. 1263 c.c. che oggetto della cessione sia non solo il diritto di credito isolatamente considerato, ma anche ogni situazione giuridica in grado di accrescerne la possibilità di soddisfazione e l'utilità economica mediante l'adempimento, quali garanzie, privilegi ed azioni a tutela del diritto di relativo ceduto. La Suprema Corte ha affermato che mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore- cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè – come sopra esposto – le garanzie reali e personali, i vari
Pag. 6 accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Al contrario, non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito (cfr. Cass. Civ. Sez.
III, 13.2.2013 n. 6422).
Con la cessione del credito vanno ricompresi i poteri connessi al contenuto e all'esercizio del credito ma non anche i rimedi posti a tutela della parte contrattuale sia giudiziali che convenzionali.
Si osserva che la principale ragione in punto di diritto che deve far propendere per l'accoglimento della tesi elaborata dalla giurisprudenza deve cogliersi nella sostanziale diversità tra cessione del contratto e cessione del credito e, di conseguenza, sulla limitata portata della seconda che non può non riverberare, anche ove si verta in ipotesi di nullità, conseguenze sull'individuazione delle azioni esercitabili dal cessionario.
Pertanto, alla cessionaria è precluso l'esperimento dell'actio nullitatis che resta in capo al soggetto cedente.
Inoltre, il credito vantato dall'attrice è di carattere meramente eventuale, assimilabile a un credito futuro e,
per questi motivi
, può essere esercitato solo se e quando viene ad esistenza.
Parte attrice ha agito nel presente giudizio quale cessionario di un credito [futuro/eventuale] e in tale veste va valutata la sua titolarità.
Il tentativo, poi, di parte attrice di “correggere il tiro” e di presentarsi quale unico solvens per poter agire in ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., oltre a scontrarsi con quanto affermato expressis verbis nell'atto di citazione
[“il Sig. , nella sua qualità di cessionario dei crediti di EU nei Pt_1 confronti ha diritto alla ripetizione integrale e/o Controparte_3 restituzione degli interessi versati alla da EU nei periodi di CP_3 riferimento, per un ammontare pari a € 162.890,97” (cfr. pag. 14 dell'atto introduttivo)], appare destituito di ogni fondamento giuridico: l'asserito indebito discenderebbe, comunque, dal contratto di conto corrente stipulato dall'obbligato principale, e, pertanto, la titolarità rimane in capo al correntista e non all'attore, il quale tutt'al più, per i pagamenti effettuati, avrebbe azione di regresso nei confronti dell'obbligato principale, e cioè della stessa società che gli ha ceduto il credito futuro.
Pag. 7 L'accoglimento della eccezione come formulata da parte convenuta di carenza di titolarità attiva in capo alla parte attrice comporta il rigetto di tutte le domande come formulate dalla medesima parte, risultando le altre questioni sollevate tutte assorbite dall'accoglimento della predetta eccezione.
L'infondatezza delle domande svolte da parte attrice non configura, comunque, un'ipotesi di cd. lite temeraria: parte attrice nel sostenere le proprie tesi non è contravvenuta ad alcuna regola di correttezza processuale.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
2) condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 22.457,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del
2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 9 luglio 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
Pag. 8