Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
RE PV BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POLPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi, ha emesso la seguente
SENTENZA al n.12506 del Nella causa iscritta 2024 RGL, avente ad
OGGETTO: differenze retributive, vertente
TRA
,rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Avallone Parte 1
RICORRENTE
E
persona del legale Controparte 1 rappresentato pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Barone e Romano Cardaropoli
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente: Condanna al pagamento delle somme specificate in ricorso.
Per la resistente rigetto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28 maggio 2024 il ricorrente in epigrafe indicato agiva dinanzi questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare la società la Controparte 2 (in qualità di parte datoriale e società appaltatrice) e Controparte_1 (in qualità di committente), in solido ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 o chi di esse tenuta, al pagamento in favore del sig. Parte_1 della complessiva somma di euro 6.304,03 lordi o alla somma, anche maggiore, che dovesse emergere da una eventuale ctu contabile che si richiede sin d'ora in caso di contestazione dei conteggi depositati, a titolo di retribuzione ordinaria, ferie non godute, riduzione orario e permessi ex festività, ratei di tredicesima mensilità, ratei di quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. sempre in via principale, si chiede di accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare la società la Controparte_2 (in qualità di parte datoriale e società appaltatrice) e Controparte 1 (in qualità di committente), in solido ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 o chi di esse tenuta, al pagamento in favore del sig. Pt_1
[...] di euro 509,36 netti per la mensilità di gennaio 2024, quale differenza tra l'importo netto dovuto risultante dalla busta paga di gennaio 2024 ed il netto erogato risultate dal bonifico del 19.2.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo
4. Il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato". Deduceva di essere dipendente della CP_2 e di essere stato addetto dal luglio 2021, Controparte_1 ubicati nelall'appalto per il servizio di pulizia e sanificazione degli uffici di territorio di Napoli, sino al 29.2.2024, data in cui l'appalto cessava. Affermava di aver ricevuto in parte la retribuzione di gennaio 2024 e di non avere avuto il TFR in uno alle competenze di fine rapporto. Rilevava che, ai sensi dell'art 29 del dlgs n.276 del 2003, le Controparte_1 era tenuta in qualità di committente in solido al pagamento di tali importi. Instaurato il contraddittorio il datore di lavoro restava contumace costituendosi unicamente le [...] CP 1 che evidenziavano la sottoposizione a liquidazione giudiziale della datrice di lavoro. Evidenziavano, inoltre, l'applicabilità dell'art 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, che prevede la garanzia dell' CP_3 per il pagamento delle ultime tre mensilità ed il TFR.
Alla udienza fissata, la parte ricorrente rinunciava alla domanda nei confronti del datore di lavoro. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Il committente è obbligato solidalmente alla corresponsione dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore, ex art. 29 del d.lgs. 276 del 2003 secondo cui: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento". Deve, quindi, escludersi che l'azione diretta proposta nei confronti della società committente possa essere dichiarata improcedibile ove venga aperta una procedura concorsuale nei confronti della società appaltatrice, non ricorrendo alcun rapporto di inscindibilità tra le azioni esperibili nei confronti delle due società.
Né è ostativa al riconoscimento del diritto la sottoposizione del datore di lavoro alla procedura fallimentare.
Ciò in ragione della ratio della norma che risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute. Tanto premesso, a seguito della rinuncia alla domanda nei confronti del datore di lavoro, il presente giudizio trova fondamento unicamente nell'art 29 comma 2 del dlgs 276 del 2003. Non vi è contestazione tra le parti in causa in ordine alla sussistenza di un contratto di appalto tra la Controparte 2 resasi aggiudicataria della procedura di appalto per le pulizie, relativamente al Lotto Cont 2 Napoli 1, Napoli 3 ed edifici e le CP_1. Del pari, è incontestato che il ricorrente sia stato assegnato allo stesso e tanto risulta anche dal riepilogo delle presenze presso il cantiere di Soccavo.
Risultano, inoltre, prodotte in atti le buste paga relative al mese di gennaio e febbraio comprensive delle competenze di fine rapporto acquisiste successivamente solo a seguito della loro consegna da parte del datore di lavoro nonché il CUD 2024 di cui il ricorrente lamenta l'omesso pagamento. Da tali documenti si evince che, quale retribuzioni lorde, sono dovute:
€ 1269,00 quale retribuzione di febbraio;
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€ 2927,83 a titolo di competenze maturate a fine rapporto: tredicesima, quattordicesima,
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festività, ferie non godute rol
€ 2213,27 come emerge dal CUD oltre i ratei di gennaio e febbraio 2024 rispettivamente: € 87,19 € 70,26 per complessivi € 2.370,72. Il committente risponde, invero, anche dei crediti del lavoratore per TFR trattandosi di retribuzione differita ed essendo lo stesso maturato unicamente nel periodo di vigenza dell'appalto. A tali importi va aggiunta la retribuzione dovuta per il mese di gennaio del 2024 di cui vi è prova solo di un parziale pagamento.
Pertanto, la società va condannata al pagamento di € 6567,65 lordi (il ricorrente ha chiesto anche il pagamento di somma maggiore rispetto a quella indicata) oltre € 618, 67 lordi pari ad € 509,36 netti oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, sezione Lavoro- definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: 1)Accoglie la domanda e per l'effetto condanna le Controparte 1 al pagamento di € 7186,22 oltre svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei crediti al saldo;
2)Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2700,00 per compensi oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge con attribuzione Napoli, il 13 febbraio 2025
IL GIUDICE
DOTT.M.R.Lombardi