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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/05/2024, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
n. 1587/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata prima sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1587 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...], il [...], residente in Pompei (NA), Parte_1 alla Via Vicinale Giuliana, n. 20, elettivamente domiciliato in Sorrento (NA), alla Via degli Aranci,
n. 33, presso lo Studio legale dell'Avv. Daniela Alviani, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti apposta in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa, CP_1 in virtù di mandato ad litem apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Anna Amoruso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Trecase (NA), alla via
Vesuvio, n. 177; parte ammessa al gratuito patrocinio dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torre Annunziata, giusta delibera n. prot 3634/2021 del 29.11.2021
RESISTENTE
E
pagina 1 di 7 il presso il Tribunale di Torre Annunziata Organizzazione_1
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI: All'udienza del 25.03.2024, i procuratori delle parti hanno concordemente chiesto assegnarsi la causa in decisione, onde recepire con sentenza l'accordo raggiunto dai loro assistiti, i quali hanno accettato la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., formulata dal Giudice, in ordine alle condizioni accessorie alla pronuncia sullo status, rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con atto depositato in data 28.03.2024, il P.M. ha concluso esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.03.2022, (rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Daniela Alviani) ha chiesto a questo Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data 10.08.2002, in Castellammare di Stabia (NA), con ha precisato che dall'unione suddetta sono nati tre figli: in data CP_1 Per_1
06.12.2002, in data 30.09.2005 e in data 13.02.2008. Per_2 Per_3
A sostegno della domanda di divorzio, ha dedotto che il Tribunale di Torre Annunziata, all'esito del procedimento rubricato con R.G. n. 4471/2018, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, con decreto di omologa n. cron. 8634/2018 e che, da quella data, i coniugi non si sono riconciliati;
ha altresì precisato che, in ragione di quanto convenuto con detta separazione consensuale, è stato previsto l'affido condiviso dei figli minori, , e , con Per_1 Per_2 Per_3
collocazione prevalente degli stessi presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale, è stato disciplinato il diritto di visita paterno, nonché disposto l'obbligo, a carico di , Parte_1
del versamento di un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 900,00 a CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e della moglie (pari, nella specie, a Euro 250,00 per ciascuno dei tre figli e a Euro 150,00 per il coniuge), nonché l'obbligo a carico dello stesso Pt_1
di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi per i figli allora tutti minorenni;
era stato pure concordato che gli assegni familiari erogati dall' fossero percepiti da G_
, con rinuncia agli stessi da parte di Parte_1 CP_1
pagina 2 di 7 Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'affido condiviso dei figli ancora minori, e , a entrambi i genitori Per_2 Per_3
e della collocazione della prole presso la madre;
ha chiesto, altresì, disciplinarsi il diritto-dovere di visita dei figli minori nei termini di cui all'atto introduttivo e modificarsi l'importo da prevedersi quale contributo paterno al mantenimento dei predetti due figli minori, da fissarsi in complessivi
Euro 400,00 (di cui Euro 200,00 per ciascun figlio); inoltre, l'istante ha chiesto la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , divenuto maggiorenne ed Per_1
indipendente economicamente, e del dovere di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della moglie, per essere venuti meno i relativi presupposti.
In data 13.06.2022 si è costituita in giudizio (rappresentata e difesa dall'avv. Anna CP_1
Amoruso), la quale non si è opposta all'accoglimento della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, né all'accoglimento della domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio , di cui ha confermato il raggiungimento dell'indipendenza Per_1
economica; ha quindi chiesto, a conferma di quanto statuito in sede di separazione, disporsi l'affido condiviso a entrambi i genitori dei figli ancora minori, e , e collocarsi gli stessi Per_2 Per_3
presso di sé; ha domandato disciplinarsi la loro frequentazione con il padre e porsi, a carico di quest'ultimo, il dovere di corrispondere, in suo favore, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, una somma mensile non inferiore a Euro 260,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, ricreative, sportive e ludiche occorrenti per la prole;
con la memoria integrativa depositata in data 30.08.2022, la parte resistente ha pure domandato obbligarsi la controparte al versamento, in suo favore, dell'assegno divorzile, quantificato in Euro 200,00 mensili ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale, all'esito dell'udienza del 23.06.2022, ha emesso i provvedimenti temporanei di cui all'art. 4 l. n.
898/1970, rideterminando in Euro 490,00 mensili “l'assegno di mantenimento” e confermando, per il resto, i provvedimenti di cui alla rammentata separazione consensuale;
contestualmente, ha nominato il Giudice istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa dinanzi a questi.
pagina 3 di 7 Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., dichiarata decaduta la difesa di parte resistente dalla proposizione delle eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni susseguenti alle precisazioni e alle modificazioni di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., oltreché dalla indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali, respinte le istanze istruttorie avanzate dalla difesa di parte ricorrente, acquisite informazioni dai Responsabili dei Servizi Sociali competenti per territorio, all'udienza del 25.03.2024 il Giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status che le parti, comparse personalmente, hanno dichiarato di accettare, di talché i rispettivi procuratori hanno concluso chiedendo al Tribunale di recepire con sentenza l'accordo conseguito dai loro assistiti;
pertanto, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la rinuncia all'uopo formulata dai difensori delle parti, e previa trasmissione degli atti al P.M., perché rendesse le sue conclusioni.
2. 1. Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto del 13.11.2018, n. 8634/2018, previa comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 11.10.2018.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda (18.03.2022), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 l. n. 74/1987 e dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, perciò, più ricostituirsi.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con conseguente trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
pagina 4 di 7 2.2. In ordine alle statuizioni accessorie, come anticipato, le parti, accettando la proposta ex art. 185 bis c.p.c. avanzata dal Giudice Istruttore - all'esito dell'avvenuta acquisizione delle informazioni richieste ai Responsabili dei Servizi Sociali di Pompei, che hanno evidenziato, coerentemente alle allegazioni di ambo le parti, la mancanza di conflittualità inter partes e l'assenza di criticità nel rapporto e nella frequentazione fra l'unico figlio ancora minore, , e il padre, quale genitore Per_3
non collocatario -, sono addivenute a un accordo che, non contrastando con norme inderogabili ed essendo conforme all'interesse del figlio ancora minore, , senza necessità dell'ascolto dello Per_3
stesso, in ragione del contenuto dell'intesa, può essere posto alla base della decisione di questo
Tribunale; detto accordo, invero e in sintesi, prevede l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento ordinario del figlio minore, , e del figlio maggiorenne ma economicamente Per_3
non autosufficiente, , mediante il versamento di un importo complessivamente pari a Per_2
Euro 540,00, di cui Euro 280,00 per ed Euro 260,00 per , importo rivalutabile Per_3 Per_2
annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con conferma delle restanti statuizioni di cui alla separazione - tra cui, segnatamente, l'obbligo, incombente su
[...]
, di versare, mensilmente, a una somma pari a Euro 150,00, da intendersi, Parte_1 CP_1
ora, a titolo di assegno divorzile - e con compensazione integrale delle spese di lite.
3. Avuto riguardo alla natura della lite e all'esito complessivo della stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
di sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: CP_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10.08.2002, in
Castellammare di Stabia (NA), da [nato a [...], il Parte_1
25.10.1982] e da [nata a [...], il [...]] (atto CP_1
n. 320, anno 2002, parte II, serie A);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per la trascrizione,
pagina 5 di 7 l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 r.d.
9.7.1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2010 n. 396 (Ordinamento Stato
Civile);
- affida in modo condiviso a entrambi i genitori il figlio minore, , con collocamento Per_3
prevalente presso la madre, CP_1
- dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio minore qualsiasi giorno Parte_1
della settimana, senza limitazioni di orario, previa intesa con la e ciò CP_1
compatibilmente agli impegni scolastici e sociali del minore medesimo e tenuto conto altresì della volontà dello stesso, con l'onere di riaccompagnarlo presso la residenza della madre, o dove eventualmente sarà concordato di volta in volta;
in ogni caso, e salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, , il lunedì, il Parte_1 Per_3
mercoledì e il venerdì, dalle ore 17.30 in poi e per l'intero pomeriggio, salvo il protrarsi delle visite durante l'orario di cena, compatibilmente alle sue esigenze lavorative, nonché alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore medesimo. Inoltre, il primo ed il terzo fine settimana di ogni mese, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, Parte_1
dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica;
per quanto attiene alle festività natalizie e di fine anno il minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno della vigilia con uno dei genitori e il giorno seguente con l'altro genitore, mentre per quanto attiene alle festività pasquali, , sempre ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Per_3
giorno di Pasquetta con l'altro; il giorno 6 gennaio di ciascun anno verrà trascorso con entrambi i genitori, ovvero ove ciò non fosse, la mattina con l'uno ed il pomeriggio con l'altro genitore;
tale disciplina varrà anche per il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore che, compatibilmente ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici, verrà trascorso con entrambi i genitori;
durante le vacanze estive o durante altro periodo dell'anno e salvo diverso accordo tra le parti, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori un Per_3
periodo della durata di giorni 14, da concordarsi tra essi genitori almeno 15 giorni prima, con comunicazione scritta ed indicazione del luogo ove il periodo di vacanza verrà trascorso, anche in maniera frazionata durante l'anno solare;
il padre potrà trascorrere con il pagina 6 di 7 figlio minore il giorno della festa del papà, del suo compleanno e del suo onomastico;
la mamma potrà trascorrere con il figlio minore il giorno della festa della mamma, del suo compleanno e del suo onomastico;
nell'arco dell'anno, sarà concordata una settimana in cui il figlio minore resterà con il padre anche per consentire alla madre un breve periodo di riposo;
è fatto salvo ogni diverso accordo fra i genitori in ordine alla disciplina delle visite ed agli orari delle stesse, nell'esclusivo interesse del minore;
- pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente a entro e Parte_1 CP_1
non oltre il giorno 10 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli
, minorenne, ed , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, un Per_3 Per_2
importo complessivamente pari a Euro 540,00, di cui Euro 280,00 per ed Euro Per_3
Org_ 260,00 per , importo rivalutabile annualmente secondo gli indici oltre al 50% Per_2
delle spese straordinarie occorrenti per i predetti, previamente concordate ovvero debitamente documentate;
- pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente a entro e Parte_1 CP_1
non oltre il giorno 10 di ciascun mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di Euro
150,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici;
Org_3
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio dell'08.04.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna Lopiano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata prima sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1587 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...], il [...], residente in Pompei (NA), Parte_1 alla Via Vicinale Giuliana, n. 20, elettivamente domiciliato in Sorrento (NA), alla Via degli Aranci,
n. 33, presso lo Studio legale dell'Avv. Daniela Alviani, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti apposta in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa, CP_1 in virtù di mandato ad litem apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Anna Amoruso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Trecase (NA), alla via
Vesuvio, n. 177; parte ammessa al gratuito patrocinio dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torre Annunziata, giusta delibera n. prot 3634/2021 del 29.11.2021
RESISTENTE
E
pagina 1 di 7 il presso il Tribunale di Torre Annunziata Organizzazione_1
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI: All'udienza del 25.03.2024, i procuratori delle parti hanno concordemente chiesto assegnarsi la causa in decisione, onde recepire con sentenza l'accordo raggiunto dai loro assistiti, i quali hanno accettato la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., formulata dal Giudice, in ordine alle condizioni accessorie alla pronuncia sullo status, rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con atto depositato in data 28.03.2024, il P.M. ha concluso esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.03.2022, (rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Daniela Alviani) ha chiesto a questo Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data 10.08.2002, in Castellammare di Stabia (NA), con ha precisato che dall'unione suddetta sono nati tre figli: in data CP_1 Per_1
06.12.2002, in data 30.09.2005 e in data 13.02.2008. Per_2 Per_3
A sostegno della domanda di divorzio, ha dedotto che il Tribunale di Torre Annunziata, all'esito del procedimento rubricato con R.G. n. 4471/2018, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, con decreto di omologa n. cron. 8634/2018 e che, da quella data, i coniugi non si sono riconciliati;
ha altresì precisato che, in ragione di quanto convenuto con detta separazione consensuale, è stato previsto l'affido condiviso dei figli minori, , e , con Per_1 Per_2 Per_3
collocazione prevalente degli stessi presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale, è stato disciplinato il diritto di visita paterno, nonché disposto l'obbligo, a carico di , Parte_1
del versamento di un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 900,00 a CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e della moglie (pari, nella specie, a Euro 250,00 per ciascuno dei tre figli e a Euro 150,00 per il coniuge), nonché l'obbligo a carico dello stesso Pt_1
di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi per i figli allora tutti minorenni;
era stato pure concordato che gli assegni familiari erogati dall' fossero percepiti da G_
, con rinuncia agli stessi da parte di Parte_1 CP_1
pagina 2 di 7 Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'affido condiviso dei figli ancora minori, e , a entrambi i genitori Per_2 Per_3
e della collocazione della prole presso la madre;
ha chiesto, altresì, disciplinarsi il diritto-dovere di visita dei figli minori nei termini di cui all'atto introduttivo e modificarsi l'importo da prevedersi quale contributo paterno al mantenimento dei predetti due figli minori, da fissarsi in complessivi
Euro 400,00 (di cui Euro 200,00 per ciascun figlio); inoltre, l'istante ha chiesto la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , divenuto maggiorenne ed Per_1
indipendente economicamente, e del dovere di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della moglie, per essere venuti meno i relativi presupposti.
In data 13.06.2022 si è costituita in giudizio (rappresentata e difesa dall'avv. Anna CP_1
Amoruso), la quale non si è opposta all'accoglimento della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, né all'accoglimento della domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio , di cui ha confermato il raggiungimento dell'indipendenza Per_1
economica; ha quindi chiesto, a conferma di quanto statuito in sede di separazione, disporsi l'affido condiviso a entrambi i genitori dei figli ancora minori, e , e collocarsi gli stessi Per_2 Per_3
presso di sé; ha domandato disciplinarsi la loro frequentazione con il padre e porsi, a carico di quest'ultimo, il dovere di corrispondere, in suo favore, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, una somma mensile non inferiore a Euro 260,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, ricreative, sportive e ludiche occorrenti per la prole;
con la memoria integrativa depositata in data 30.08.2022, la parte resistente ha pure domandato obbligarsi la controparte al versamento, in suo favore, dell'assegno divorzile, quantificato in Euro 200,00 mensili ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale, all'esito dell'udienza del 23.06.2022, ha emesso i provvedimenti temporanei di cui all'art. 4 l. n.
898/1970, rideterminando in Euro 490,00 mensili “l'assegno di mantenimento” e confermando, per il resto, i provvedimenti di cui alla rammentata separazione consensuale;
contestualmente, ha nominato il Giudice istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa dinanzi a questi.
pagina 3 di 7 Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., dichiarata decaduta la difesa di parte resistente dalla proposizione delle eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni susseguenti alle precisazioni e alle modificazioni di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., oltreché dalla indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali, respinte le istanze istruttorie avanzate dalla difesa di parte ricorrente, acquisite informazioni dai Responsabili dei Servizi Sociali competenti per territorio, all'udienza del 25.03.2024 il Giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status che le parti, comparse personalmente, hanno dichiarato di accettare, di talché i rispettivi procuratori hanno concluso chiedendo al Tribunale di recepire con sentenza l'accordo conseguito dai loro assistiti;
pertanto, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la rinuncia all'uopo formulata dai difensori delle parti, e previa trasmissione degli atti al P.M., perché rendesse le sue conclusioni.
2. 1. Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto del 13.11.2018, n. 8634/2018, previa comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 11.10.2018.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda (18.03.2022), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 l. n. 74/1987 e dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, perciò, più ricostituirsi.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con conseguente trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
pagina 4 di 7 2.2. In ordine alle statuizioni accessorie, come anticipato, le parti, accettando la proposta ex art. 185 bis c.p.c. avanzata dal Giudice Istruttore - all'esito dell'avvenuta acquisizione delle informazioni richieste ai Responsabili dei Servizi Sociali di Pompei, che hanno evidenziato, coerentemente alle allegazioni di ambo le parti, la mancanza di conflittualità inter partes e l'assenza di criticità nel rapporto e nella frequentazione fra l'unico figlio ancora minore, , e il padre, quale genitore Per_3
non collocatario -, sono addivenute a un accordo che, non contrastando con norme inderogabili ed essendo conforme all'interesse del figlio ancora minore, , senza necessità dell'ascolto dello Per_3
stesso, in ragione del contenuto dell'intesa, può essere posto alla base della decisione di questo
Tribunale; detto accordo, invero e in sintesi, prevede l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento ordinario del figlio minore, , e del figlio maggiorenne ma economicamente Per_3
non autosufficiente, , mediante il versamento di un importo complessivamente pari a Per_2
Euro 540,00, di cui Euro 280,00 per ed Euro 260,00 per , importo rivalutabile Per_3 Per_2
annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con conferma delle restanti statuizioni di cui alla separazione - tra cui, segnatamente, l'obbligo, incombente su
[...]
, di versare, mensilmente, a una somma pari a Euro 150,00, da intendersi, Parte_1 CP_1
ora, a titolo di assegno divorzile - e con compensazione integrale delle spese di lite.
3. Avuto riguardo alla natura della lite e all'esito complessivo della stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
di sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: CP_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10.08.2002, in
Castellammare di Stabia (NA), da [nato a [...], il Parte_1
25.10.1982] e da [nata a [...], il [...]] (atto CP_1
n. 320, anno 2002, parte II, serie A);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per la trascrizione,
pagina 5 di 7 l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 r.d.
9.7.1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2010 n. 396 (Ordinamento Stato
Civile);
- affida in modo condiviso a entrambi i genitori il figlio minore, , con collocamento Per_3
prevalente presso la madre, CP_1
- dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio minore qualsiasi giorno Parte_1
della settimana, senza limitazioni di orario, previa intesa con la e ciò CP_1
compatibilmente agli impegni scolastici e sociali del minore medesimo e tenuto conto altresì della volontà dello stesso, con l'onere di riaccompagnarlo presso la residenza della madre, o dove eventualmente sarà concordato di volta in volta;
in ogni caso, e salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, , il lunedì, il Parte_1 Per_3
mercoledì e il venerdì, dalle ore 17.30 in poi e per l'intero pomeriggio, salvo il protrarsi delle visite durante l'orario di cena, compatibilmente alle sue esigenze lavorative, nonché alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore medesimo. Inoltre, il primo ed il terzo fine settimana di ogni mese, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, Parte_1
dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica;
per quanto attiene alle festività natalizie e di fine anno il minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno della vigilia con uno dei genitori e il giorno seguente con l'altro genitore, mentre per quanto attiene alle festività pasquali, , sempre ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Per_3
giorno di Pasquetta con l'altro; il giorno 6 gennaio di ciascun anno verrà trascorso con entrambi i genitori, ovvero ove ciò non fosse, la mattina con l'uno ed il pomeriggio con l'altro genitore;
tale disciplina varrà anche per il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore che, compatibilmente ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici, verrà trascorso con entrambi i genitori;
durante le vacanze estive o durante altro periodo dell'anno e salvo diverso accordo tra le parti, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori un Per_3
periodo della durata di giorni 14, da concordarsi tra essi genitori almeno 15 giorni prima, con comunicazione scritta ed indicazione del luogo ove il periodo di vacanza verrà trascorso, anche in maniera frazionata durante l'anno solare;
il padre potrà trascorrere con il pagina 6 di 7 figlio minore il giorno della festa del papà, del suo compleanno e del suo onomastico;
la mamma potrà trascorrere con il figlio minore il giorno della festa della mamma, del suo compleanno e del suo onomastico;
nell'arco dell'anno, sarà concordata una settimana in cui il figlio minore resterà con il padre anche per consentire alla madre un breve periodo di riposo;
è fatto salvo ogni diverso accordo fra i genitori in ordine alla disciplina delle visite ed agli orari delle stesse, nell'esclusivo interesse del minore;
- pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente a entro e Parte_1 CP_1
non oltre il giorno 10 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli
, minorenne, ed , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, un Per_3 Per_2
importo complessivamente pari a Euro 540,00, di cui Euro 280,00 per ed Euro Per_3
Org_ 260,00 per , importo rivalutabile annualmente secondo gli indici oltre al 50% Per_2
delle spese straordinarie occorrenti per i predetti, previamente concordate ovvero debitamente documentate;
- pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente a entro e Parte_1 CP_1
non oltre il giorno 10 di ciascun mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di Euro
150,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici;
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- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio dell'08.04.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna Lopiano
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