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Ordinanza 6 aprile 2025
Ordinanza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di FIRENZE
III sezione civile
Il giudice designato dott. Enrico D'Alfonso, letti gli atti del procedimento,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.4.2025;
OSSERVA
Con ricorso ex art. 700 cpc depositato in data 18.2.2025 ha chiesto Controparte_1 sospendere in via d'urgenza l'efficacia del provvedimento amministrativo della Parte_1 del 11.02.2025, prot. n.8598/v3, con cui era stato rifiutato l'atto di cessione del credito della ricorrente Parte notificato alla in data 15.10.2024, ordinando ad essa di rispettare la predetta cessione, anche con l'imposizione a carico dell'ente di una sanzione ex art. 614 c.p.c..
In particolare deduceva di aver stipulato con in data 9.10.2024, per il pagamento delle CP_2 forniture di farmaci, un contratto di cessione dei crediti vantati verso la resistente ex art. 106 comma 13 Dlgs n. 50/2016, per un importo di € 50.000 mensili, a decorrere da gennaio 2025 fino a dicembre 2026, per un importo complessivo di € 1.200.000.
Tale cessione era stata notificata alla resistente n data 15.10.2024 tramite PEC, ma era stata rifiutata in data 11.2.25, dunque tardivamente visto che l'art. 106 dlgs n. 50/2016 cit. dispone che, pena l'inopponibilità della cessione, il rifiuto debba essere effettuato entro e non oltre 45 giorni dalla notifica della cessione.
Sulla base di tali allegazioni ha dunque chiesto l'accoglimento del ricorso in via d'urgenza ritenendo sussistenti sia il fumus bonis iuris che il periculum in mora richiesti dall'art. 700 c.p.c..
In particolare, in punto di fumus bonis iuris ha evidenziato come a fronte di un diritto soggettivo esistente in capo alla ricorrente spettasse al Tribunale ordinario la competenza a dichiarare privo di qualsiasi giuridico effetto il provvedimento amministrativo impugnato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 Legge n. 2248 del 1865, in relazione all'omesso rispetto omesso rispetto dei 45 giorni di cui all'art.106 co.13, Dlgs n. 50/2016.
Quanto invece al periculum in mora, evidenziava come si trovasse, a seguito del CP_1 Parte mancato pagamento da parte della in una situazione di illiquidità con conseguente rischio di insolvenza e interruzione della catena di fornitura di medicinali (evidenziando altresì l'interesse pubblico alla continuità del servizio farmaceutico), e con inoltre rischio di un danno reputazionale e all'immagine commerciale.
1 La resistente si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 cpc, avendo tale strumento natura residuale e potendo essere utilizzato soltanto nelle ipotesi in cui l'ordinamento non preveda un diverso e tipico strumento di tutela. Nel caso di specie il rimedio esperibile sarebbe stato quello di cui all'art. 617 c. 2 c.p.c., avverso l'atto di pignoramento notificato in data 25.2.25 da parte di . Controparte_3
ha infatti in sostanza affermato, sia pure in modo prolisso e ripetitivo, Parte_2 di aver avuto conoscenza della cessione del credito indicata dalla ricorrente in data 20.1.25 e di aver quindi proceduto, in data 4.02.2025, alle verifiche in ordine alla regolarità fiscale del cedente, ai sensi dell'art. 48 bis d.p.r. 29 settembre 1973 n.602. Verifiche che avevano avuto un esito negativo essendo risultata la società fortemente indebitata con l'erario. In data 25.02.2025 Controparte_4
aveva notificato all' in qualità di terzo debitore, atto di pignoramento dei crediti
[...] Pt_2 verso terzi, ai sensi degli articoli 72-bis e 48-bis DPR n.602/1973, dal quale emergeva un debito della ricorrente nei confronti dell'erario per complessivi € 1.851.556,56, e dunque la cessione era stata doverosamente rifiutata per tali motivi.
Chiedeva, in ogni caso, di poter estendere il contraddittorio nei confronti di Controparte_5
, al fine di evitare il rischio di vedersi sottoposta, in caso di accoglimento del ricorso,
[...] all'obbligo di un duplice pagamento per il medesimo titolo.
Dopo aver tentato, senza buon esito, la conciliazione della lite, respinta la richiesta di estensione del contraddittorio all' , all'udienza cartolare del 3.4.25 il Tribunale ha riservato la Controparte_4 decisione.
***
Sussiste il requisito di residualità, indispensabile ai fini della tutela di cui all'art. 700 cpc., in relazione alla domanda che la società attrice ha prospettato di voler proporre (risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043 e 1218 c.c.), visto che la parte prospetta che il suddetto danno gli deriverebbe dall'illegittimo rifiuto della cessione del credito, provvedimento la cui disapplicazione in questa sede si richiede in via d'urgenza, e non dal (regolare) pignoramento effettuato dalla , Controparte_4 nei confronti del quale non potrebbero dunque essere fatti valere vizi formali ex art. 617 c.p.c..
Il ricorso cautelare è tuttavia infondato nel merito, e va dunque respinto.
Non risulta provato, innanzitutto, compiutamente provato il dedotto periculum in mora. Trattandosi, infatti, di una controversia avente ad oggetto diritti patrimoniali – in quanto tali sempre suscettibili di risarcimento per equivalente -, la parte ricorrente avrebbe dovuto fornire elementi atti a dimostrare il prospettato stato di insolvenza e/o default finanziario, che dalla situazione creatasi a seguito della vicenda potrebbe venirsi a creare. Al riguardo la parte si è tuttavia limitata a produrre una schermata, informe e parziale, dei movimenti di un conto corrente che risulterebbe intestato a (all. CP_1
8), da cui nulla si evince in merito alla complessiva situazione economico/finanziaria della società.
Un periculum in mora si potrebbe desumere piuttosto dall'esistente di una pesante esposizione col fisco e di debiti con i fornitori di farmaci (pur non essendo note, in quanto non esplicitate dalla parte, le cause di una simile situazione, in relazione alla complessiva situazione economico – finanziaria della società, e ciò anche ai fini del prospettato danno all'immagine/reputazione), ma comunque difetterebbe soprattutto il fumus boni iuris.
Può ritenersi provato che la cessione dei crediti oggetto di causa sia stata in effetti notificata in data 15.10.2024, come sostiene la parte ricorrente: ciò risulta infatti documentato (doc. 4) e non è stato,
2 del resto, neppure contestato in modo specifico dalla parte resistente. Di conseguenza il rifiuto della cessione, effettuato in data 11.2.25, sarebbe in effetti tardivo, qualora fosse applicabile alla fattispecie l'art. 106 comma 13 Dlgs n. 50/2016, disposizione richiamata dalla parte ricorrente ed, invero, citata dalla stessa resistente all'atto del rifiuto della cessione.
In realtà vi è da molto dubitare circa la correttezza del predetto richiamo, visto che la disposizione citata si riferisce alle “cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione”, estranee dunque al caso di specie. Ma anche a voler ipotizzare l'applicabilità della predetta disposizione, ed a ritenere dunque in effetti tardivo il rifiuto della cessione, ciò non varrebbe comunque ad integrare il richiesto requisito del fumus boni iuris, in quanto ad essere comunque legittimo sarebbe il rifiuto del pagamento.
È infatti pacifica tra le parti, in quanto ammessa anche dalla parte ricorrente, l'esistenza di una pesante esposizione debitoria verso il fisco, con intervenuto pignoramento da parte di Controparte_4 delle somme oggetto del debito della resistente. La resistente avrebbe dovuto più correttamente, anziché rifiutare una cessione che (qualora fosse stata in effetti applicabile la disposizione prima citata) non avrebbe potuto più ormai rifiutare, limitarsi a rifiutare il pagamento al cessionario ai sensi dell'art. 48 bis d.p.r. 29 settembre 1973 n.602. Tale norma, infatti, impone inderogabilmente all'amministrazione, per ragioni di interesse pubblico, di non procedere al pagamento allorquando il soggetto dalle verifiche effettuate risulti inadempiente nella misura ivi indicata, dovendo piuttosto segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Ed è ciò che è, appunto, avvenuto nel caso di specie, avendo quest'ultimo tempestivamente proceduto a procedere al pignoramento presso terzi delle somme.
L'ipotetica illegittimità del rifiuto della cessione, in altre parole, non parrebbe causalmente collegata ai pregiudizi che la parte ricorrente prospetta, poiché anche se la cessione non fosse stata rifiutata l'amministrazione avrebbe dovuto, comunque, non procedere al pagamento in favore del cessionario.
La situazione non risulta essere mutata a seguito della presentazione, da parte della ricorrente, di domanda di riammissione alla definizione agevolata del credito (all. 12), poiché il la società ricorrente risulta nonostante ciò ancora inadempiente (all. 21).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase istruttoria, ed in misura minima stante il mancato rispetto, da parte della resistente, del principio di sinteticità degli atti difensivi imposto dalla legge (v. comparsa di costituzione).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori se dovuti per legge.
Si comunichi.
Firenze 6.4.2025
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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