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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/03/2024, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3694 / 2023 R.G., avente ad oggetto: , riservata in decisione all'udienza del e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in Roma alla Via G. Grezar n 14 in persona del signor
[...]
in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Parte_2 Org_1
a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Not aio
[...]
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del Persona_1
22.06.2023, rilasciata da , rappresentata Controparte_1
e difesa, in virtù di mandato agli atti, dall'Avvocato Raimondo Di Iesu (C.F.
) presso il cui studio elettivamente domicilia in CodiceFiscale_1
Nocera Inferiore alla Via G. Supino n. 103
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
1 APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.01.2024 ha rassegnato le conclusioni, riportandosi Pt_3
ai propri scritti difensivi, dei quali ha chiesto l'accoglimento. Ha chiesto riservarsi la causa in decisione.
Il Giudice ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha impugnato la sentenza n. Controparte_1
1910/2023 (relativa al procedimento n. 3822/2022 R.G.), resa dal Giudice di
Pace di Torre Annunziata, depositata in cancelleria in data 16.06.2023, con la quale è stata accolta la domanda promossa da di Controparte_2
annullamento, per prescrizione, dell'intimazione di pagamento n.
07120219018152541/000 contenente la cartella di pagamento n.
07120130149000055000, avente ad oggetto il mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto IVA, anno 2010, ente impositore
Amministrazione Finanziaria Controparte_3
.
[...]
In particolare, nel giudizio di primo grado, conveniva in Controparte_2
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunz iata l'
[...]
, chiedendo l'annullamento dell'intimazione di Controparte_1
pagamento n. 07120219018152541000, relativa alla cartella di pagamento n. 07120130149000055000, di euro 3.770,33, per tributi anno 2010. A
sostegno dell'opposizione, la sig.ra eccepiva la prescrizione della CP_2
pretesa creditoria, non avendo ricevuto alcuna richiesta di pagamento.
Si costituiva in giudizio l' , depositando Controparte_1
2 documentazione attestante la notifica della cartella esattoriale e degli atti interruttivi successivi, rilevando il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario nonché l'infondatezza dell'opposizione.
Con la sentenza di primo grado, il Giudice di pace, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, accoglieva la domanda di e per Controparte_2
l'effetto annullava l'intimazione di pagamento n. 07120219018152541/000 con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120130149000055000, con condanna di alle spese del giudizio. Pt_3
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello , eccependo il Pt_3
difetto di giurisdizione del giudice di pace ordinario in favore del Giudice
tributario per violazione dell'art. 2 D.lgs n. 546 del 1992; la validità della notifica della cartella n. 07120130149000055000, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, e dei successivi atti interruttivi;
la mancata prescrizione del credito.
Rilevava di aver depositato agli atti del giudizio di primo grado la relata di notifica della cartella esattoriale n. 07120130149000055000, nonché la relata di notifica e copia dell'intimazione di pagamento n.
07120159092299733000, la relata di notifica e copia dell'intimazione di pagamento n. 07120189042391935000 , la relata di notifica e copia dell'intimazione di pagamento n. 07120219018152541000, tutti atti interruttivi della prescrizione, oltre che l'estratto di ruolo relativo alla predetta cartella n. 07120130149000055000.
concludeva chiedendo di riformare la sentenza impugnata, Pt_3
accertando e dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Giudice Tributario, accertare e dichiarare la nullità della sentenza
3 n. 1910/2023 per vizio di motivazione;
accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione per intervenuta notifica della cartella esattoriale n.
07120130149000055000, nonché degli atti interruttivi della prescrizione giusta la corretta ed efficace notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120159092299733000, corretta e regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120189042391935000, corretta e regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120219018152541000, atti interruttivi della prescrizione;
inoltre riformare la sentenza impugnata in ordine al profilo relativo alle spese di lite. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 09.01.2024 il Giudice ha riservato la causa in decisione.
Va dichiarata la contumacia di che sebbene Controparte_2
regolarmente citata, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec del
26.07.2023 ore 18:15, non si è costituita.
Preliminarmente va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende ap pellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum
iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte
4 quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi,
una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Passando all'esame dei motivi di impugnazione, il difetto di giurisdizione sollevato dall' , relativo al mancato pagamento Controparte_1
5 dell'imposta sul valore aggiunto IVA, anno 2010, è fondato.
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs.
546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni Tributarie.
Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale:
cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92).
Sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario gli atti dell'esecuzione: atto di pignoramento ed atti successivi piuttosto che l'atto oggetto dell'impugnazione.
Ed invero, il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configuranti,
queste, atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. SS.UU.
9840/11; Cass. SS.UU. 5994 del 17.4.2012).
In particolare, nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., il discrimine fra
6 giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
“a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis
successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione,
o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta
7 notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.
Nel caso di impugnazione di intimazione di pagamento, si è al di fuori delle ipotesi di cui al punto 2), essendo in questione non un atto esecutivo.
Va, inoltre, osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
Ord n. 34447/2019), “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass. SU 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass.
SU 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa
(art.2 dlgs 546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'oggetto della cartella sottesa all'intimazione di pagamento impugnata è un pagamento di natura tributaria
(imposta sul valore aggiunto IVA); che la cartella n.
07120130149000055000 è stata notificata in data 05.07.14 a mani del cognato e che tale notifica non è stata oggetto di Parte_4
contestazione da parte dell'opponente nel giudizio di primo grado;
la prescrizione risulta eccepita relativamente al periodo successivo alla notifica della cartella.
Va, pertanto, recepito il principio, di recente ribadito dalla Suprema Corte di
8 Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione
di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla
notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del
giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica
della cartella, in quanto, restando escluse
dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti
della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il
contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno
della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del 25.5.2022).
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2
d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U., n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo,
Cass. S.U., n.21642/2021 e Cass. S.U., n.1394/2022).
Tra l'altro, l'intimazione di pagamento non è un atto dell'esecuzione forzata, bensì un atto attraverso il quale l' (creditore) Controparte_1
sollecita il contribuente a pagare la somma indicata entro un preciso
9 termine.
D'altronde, dalla stessa prospettazione di parte opponente si evince che alcuna esecuzione è stata intrapresa in danno di per il Controparte_2
credito in oggetto. Difatti, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, si precisa chiaramente che: “all'istante veniva notificato in data 12.04.2022, dall' , un'intimazione di Controparte_1
pagamento per vari crediti” pertanto è chiaro che alcuna esecuzione è stata intrapresa in danno di . Controparte_2
Dunque, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione e va fissato apposito termine per la riassunzione.
Circa gli altri motivi di appello si osserva che la Suprema Corte ha stabilito che, “nell'ordine logico, il giudice deve esaminare con priorità le questioni pregiudiziali di rito e, quando dalla risoluzione in senso affermativo o negativo di una di dette questioni perviene a pronuncia impeditiva della cognizione delle ulteriori questioni dibattute, perché la questione pregiudiziale definisce il giudizio, deve astenersi dall'esaminare le altre questioni” (Cass. 19/05/1962 n. 1140).
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, consente di operare l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Diana - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 CP_2
10 , avverso la sentenza n. 1910/2023, emessa dal Giudice di Pace di CP_2
Torre Annunziata nel procedimento civile R.G. 3822/2022, depositata in data 16.06.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
In riforma della sentenza impugnata:
- dichiara il difetto di giurisdizione a favore de l Giudice tributario e fissa in mesi tre il termine per la riassunzione;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 18/03/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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