CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 312/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
LA AR, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 271/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capurso - . 70010 Capurso BA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 297 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: il difensore del ricorrente si riporta ed insiste per il riconoscimento delle spese di lite.
Resistente: il rappresentante del Comune si riporta e chiede la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di II grado, Ricorrente_1
(C.F.: CF_Ricorrente_1) ha impugnato l'AVVISO DI ACCERTAMENTO N.297, avente ad oggetto l'I.M.U. per l'annualità 2019, emesso dal Comune di Capurso e notificato il 23.11.2024.
A seguito del ricorso, il Comune di Capurso, costituitosi ha chiesto, la cessazione della materia del contendere ex art.95 del D. Lgs. 175/2024, deducendo che l'avviso di accertamento esecutivo dell'imposta municipale propria (IMU) e contestuale irrogazione immediata delle sanzioni per l'anno 2019 provvedimento n.297 del 23/10/2024, dell'importo complessivo di €.1.189,00, è stato annullato dal
Comune con provvedimento del 20 gennaio 2026, notificato in pari data a Ricorrente_1, nell'esercizio del potere generale di autotutela, a seguito del deposito della sentenza n.545/2025 del 04 marzo 2025, successiva alla notifica in data 22 gennaio 2025 del ricorso avverso l'avviso 297/2024 e che ha promosso il giudizio de quo rg. n.271/2025, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Bari, Sezione 2, ha accolto il ricorso del Ricorrente_1 e per l'effetto ha annullato l'avviso di accertamento esecutivo n.633/2023 dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2018 concernente il medesimo fabbricato.
Il Comune di Capurso ha chiesto altresì l'integrale compensazione delle spese processuali.
Il ricorrente, con memoria depositata il 5.02.2026 ha aderito all'istanza di estinzione del giudizio, chiedendo tuttavia il favore delle spese.
All'odierna udienza, presenti le parti, la causa è stata decisa.
In ragione di quanto sopra rappresentato si ritiene di dover dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Va disposta la compensazione delle spese considerata la tempestività dimostrata dal Comune di Capurso nel procedere all'annullamento dell'avviso di accertamento.
P.Q.M.
La CGT di Primo grado dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio
Spese compensate Bari 16.02.2026 Il Giudice monocratico Maria Mitola
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
LA AR, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 271/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capurso - . 70010 Capurso BA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 297 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: il difensore del ricorrente si riporta ed insiste per il riconoscimento delle spese di lite.
Resistente: il rappresentante del Comune si riporta e chiede la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di II grado, Ricorrente_1
(C.F.: CF_Ricorrente_1) ha impugnato l'AVVISO DI ACCERTAMENTO N.297, avente ad oggetto l'I.M.U. per l'annualità 2019, emesso dal Comune di Capurso e notificato il 23.11.2024.
A seguito del ricorso, il Comune di Capurso, costituitosi ha chiesto, la cessazione della materia del contendere ex art.95 del D. Lgs. 175/2024, deducendo che l'avviso di accertamento esecutivo dell'imposta municipale propria (IMU) e contestuale irrogazione immediata delle sanzioni per l'anno 2019 provvedimento n.297 del 23/10/2024, dell'importo complessivo di €.1.189,00, è stato annullato dal
Comune con provvedimento del 20 gennaio 2026, notificato in pari data a Ricorrente_1, nell'esercizio del potere generale di autotutela, a seguito del deposito della sentenza n.545/2025 del 04 marzo 2025, successiva alla notifica in data 22 gennaio 2025 del ricorso avverso l'avviso 297/2024 e che ha promosso il giudizio de quo rg. n.271/2025, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Bari, Sezione 2, ha accolto il ricorso del Ricorrente_1 e per l'effetto ha annullato l'avviso di accertamento esecutivo n.633/2023 dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2018 concernente il medesimo fabbricato.
Il Comune di Capurso ha chiesto altresì l'integrale compensazione delle spese processuali.
Il ricorrente, con memoria depositata il 5.02.2026 ha aderito all'istanza di estinzione del giudizio, chiedendo tuttavia il favore delle spese.
All'odierna udienza, presenti le parti, la causa è stata decisa.
In ragione di quanto sopra rappresentato si ritiene di dover dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Va disposta la compensazione delle spese considerata la tempestività dimostrata dal Comune di Capurso nel procedere all'annullamento dell'avviso di accertamento.
P.Q.M.
La CGT di Primo grado dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio
Spese compensate Bari 16.02.2026 Il Giudice monocratico Maria Mitola