Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 28/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1719/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1719/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
sostitutiva udienza ex art. 127 ter CPC
oggi 27 marzo '25 (giorno di scadenza del termine per il deposito delle note scritte di trattazione e, a sensi dello stesso art. 127 ter CPC, da considerare a tutti gli effetti giorno di udienza), formalmente alle ore 9,00,
__________________
Preso atto delle “note scritte” depositate dalla sola parte ricorrente nel termine prescritto;
nonché della loro rilevanza anche ai fini della comparizione in “udienza” (seppur “sostituita”, ma – come detto - da considerare tale) e, quindi, da ritenersi ritualmente comparsa parte attrice / ricorrente (vedi note dep. in data 17 marzo '25) ed invece non comparsa parte convenuta (già dichiarata contumace); preso atto delle istanze e brevi difese ivi svolte (da considerare di fatto “discussione”) e soprattutto delle conclusioni ivi rassegnate / richiamate;
alla luce di ciò, il Giudice – opportunamente e previamente ritiratosi in camera di consiglio - pronuncia sentenza, la cui stesura qui di seguito in calce equivale a lettura.
Chiusura verbale, previo ultimo controllo in consolle per dep. note di trattazione scritta, con stesura sentenza (ore 12,00).
Il Giudice
dott. Giuseppe Siciliano
pagina 1 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1719/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELANDRI FLORINDA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PAPINI ALBERTO ( ); elettivamente domiciliato in presso il difensore C.F._1 avv. MELANDRI FLORINDA
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I - CONTUMACE
Causa avente ad
OGGETTO: azione introdotta con nuovo rito semplificato (ex art. 281 decies CPC): accertamento qualità erede e proprietà bene in successione di soggetto debitore del ricorrente.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte ricorrente, le conclusioni sono state precisate / richiamate (sostanzialmente, confermando quelle rassegnate in atto introduttivo) come da note di trattazione scritta depositate il 17 marzo '25 e valide per la comparizione all'udienza / trattazione scritta del 27 marzo '25; per l'effetto, ivi rassegnate, nonché qui di seguito integralmente trascritte:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento del presente ricorso: accertare e dichiarare che il sig. nato a [...] il [...], residente a [...], è Controparte_1 erede e unico proprietario dei beni del defunto sig. nato a [...]_1
(NO) il 17.08.1928, deceduto a Cavaglietto in data 11.12.2020.
- Parte convenuta / resistente, non si è costituita in giudizio e, pertanto, non ha svolto alcuna difesa e non ha rassegnato / precisato conclusione alcuna. pagina 2 di 7 Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con ricorso datato 30 settembre 2024, depositato il 1° ottobre 2025 (e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza), (P.I. ) (con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv. Florinda MELANDRI e Alberto PAPINI) evocava in giudizio il sig. P_
(per sentire accogliere le conclusioni sopra richiamate e pure trascritte).
[...]
Assegnata la causa (cui veniva attribuito l'RG 1719 / 2024) allo scrivente, la prima udienza veniva fissata per il 19 febbraio 2025.
In detta occasione, nessuno si costituiva né compariva per la parte convenuta - resistente;
alla luce di ciò e su istanza dell'attore - ricorrente, veniva dichiarata la contumacia di P_
all'esito della stessa udienza, ritenuta la causa prettamente documentale, veniva fissata
[...]
udienza di discussione ex art. 281 sexies CPC al 27 marzo '25 e disposto lo svolgimento della stessa a mezzo di trattazione scritta.
Ivi compariva per effetto di tempestivo deposito note scritte la sola ricorrente e – alla luce di ciò
- lo scrivente, formalmente ritiratosi in camera di consiglio, emetteva la presente sentenza (la cui stesura in calce al verbale equivale a lettura).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sotto un profilo fattuale, per comodità di chi legge e per completezza, si riporta proprio testualmente e letteralmente quanto assunto in punto da parte ricorrente / attrice, in particolare, così come esposto in atto introduttivo:
“… 1) creditrice nei confronti del sig. nato a [...]_1 Persona_1
(NO) il 17.08.1928, deceduto a Cavaglietto in data 11.12.2020 (doc. doc. 01_pct_6474226081083628944ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL_ATTO DI MORTE.pdf) della somma di € 21.261,96, oltre interessi, accessori e spese, come da atto di precetto notificato in data 04.09.2006, in forza di decreto ingiuntivo n. 386/2005, emesso in data 14.11.2005, notificato in data 29.11.2005 e munito di formula esecutiva in data 31.01.2006. (doc. 02_ pct_301203090211557783DECRETO_INGIUNTIVO.pdf e doc. 03_ pct_8204173304278838350PRECETTO.pdf)
In data 07.02.2006 era iscritta presso la Conservatoria RR.II di Novara ipoteca giudiziale sui beni appartenenti al debitore, avente numero 2608 Reg. Gen. e n. 592 Reg. part. (doc. 04 Ipoteca.pdf) con atto di pignoramento immobiliare datato 15.09.2006 e regolarmente trascritto al Parte_1
Reg. gen. 23140, Reg. par. 13876, pignorava la quota del compendio immobiliare di proprietà di _1
, per cui iniziava la procedura esecutiva immobiliare RG 174/2006 R.G.E. avanti al G.E. dott.a Adele
[...]
Starita. (doc. 05_ pct_4490387688873420407PignoramentoImmobiliare.pdf) Gli immobili oggetto di pignoramento erano in comproprietà tra il debitore , la moglie Persona_1 CP_2
, nata a [...] il [...], ed il fratello , nato a [...] il
[...] Persona_2
09.12.1929. Per questo motivo, all'udienza del 28.01.2008, il G.E. dott.sa Starita sospendeva la procedura esecutiva e fissava, ex art. 181 disp. Att. C.p.c., l'udienza del 28.05.2009 per disporre la divisione dei beni oggetto di pignoramento ex art. 600 c.p.c. (doc. 06_ pct_702955537582560571Ordinanza28.01.2008.pdf)
pagina 3 di 7 Il procedimento, introdotto con atto di citazione datato 20.02.2009, era iscritto a ruolo il 09 marzo 2009 e rubricato al numero 924/2009 RG e, come risulta dallo storico del fascicolo (doc. 07_ Storico fascicolo rg 924-
2009.pdf), è stato, purtroppo, caratterizzato dai successivi decessi dei comproprietari, per giungere sino alla scomparsa del debitore per cui, ad oggi, unico erede e proprietario dell'intero compendio Persona_1 immobiliare è , figlio del sig. e nipote del debitore. Infatti, successivamente Controparte_1 Persona_2 all'instaurazione della procedura esecutiva immobiliare R.G. 174/2006 e al presente giudizio di divisione R.G. 924/2009 sono, purtroppo, deceduti:
, fratello del debitore, in data 22.08.2008; Persona_2
, figlia di , in data 26.07.2009; Controparte_3 Persona_2
, coniuge del debitore, in data 06 maggio 2013; CP_2
, coniuge del defunto , in data 16.09.2017; Controparte_4 Persona_2
, debitore, nato il [...] a [...] e deceduto a Cavaglietto in data 11.12.2020 Persona_1 senza lasciare testamento (doc. 1).
Il Giudice con provvedimento del 11.08.2022 disponeva poi un rinvio al 06.10.2022 per permettere ai signori ed (marito e figlio della defunta ) di accettare l'eredità del CP_5 CP_6 Controparte_3 sig. (zio di ), cui erano chiamati a succedere per rappresentazione Persona_1 Controparte_3
(doc. 08pct_5025049520784077838.pdf - doc. 08pct_8845165137223935541.pdf) In data 15.12.2022 veniva depositato dai legali di la prova dell'avvenuta notifica ai signori del provvedimento del Parte_1 CP_6 Giudice, documentando, quindi, lo spirare del termine per l'accettazione, tanto da ritenersi consolidata la proprietà in favore del sig. . (doc. 09pct_4971236685822322903verbale_notificato.pdf) Controparte_1 Pertanto, a seguito dei decessi intervenuti nelle more del giudizio e la mancata accettazione dell'eredità dei signori , il chiamato all'eredità del sig. è , (c.f. CP_6 Persona_1 Controparte_1
), nato a [...] il [...], residente in [...], figlio dei C.F._3 coniugi comproprietari e , entrambi deceduti e nipote del debitore Persona_2 Controparte_4 _1
, anch'egli deceduto.
[...]
Il difensore del sig. nella comparsa conclusionale depositata in data 14.04.2023 scrive, infatti, Controparte_1 che “il sig. attualmente risulta unico proprietario dell'intero compendio ereditario…” (doc. Controparte_1 10pct_6590099109062031929conclusionale.pdf)
Con Sentenza n. 397/2023 il Giudice del Tribunale di Novara dott.ssa Francesca Iaquinta dichiarava cessata la materia del contendere ma, pur affermando nella parte dispositiva che le spese del giudizio dovevano essere poste a carico di , quale unico erede, secondo la sua stessa prospettazione, di Controparte_1 _1
, debitore esecutato ed unico proprietario del compendio pignorato, alla luce del principio della
[...] domanda non statuiva in merito all'acquisizione della titolarità del diritto di proprietà in capo ad P_
in riferimento al compendio pignorato. doc. 11_ Sentenza 397-2023pct_5673499469614823798.pdf).
[...]
Veniva, pertanto, depositato nel Fascicolo r.g. 174/2006, che era stato sospeso in attesa dell'esito del giudizio di divisione, il ricorso per la prosecuzione del procedimento esecutivo ex art. 297 c.p.c. e il Giudice fissava l'udienza del 05 ottobre 2023 per la comparizione delle parti. (doc. 12_ pct_5329678249208227347.pdf) In tale udienza il G.E. si riservava e, a scioglimento della riserva, ordinava a previo ripristino Parte_1 della continuità delle trascrizioni, di pignorare l'intera proprietà avente ad oggetto gli immobili soggetti al vincolo esecutivo, iscrivere a ruolo il pignoramento e depositare l'istanza di vendita e la documentazione ipocatastale. (doc. 13_ pct_7204843196901575628.pdf). L'Agenzia delle Entrate di Novara, a seguito di esplicita richiesta da parte della scrivente in merito al fatto che la Sentenza n. 397/2023 potesse documentare l'accettazione tacita dell'eredità da parte del sig. , rendeva parere negativo (doc. 14_ Gmail - Controparte_1 R_ Verifica per idoneità_ titolo ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA_.pdf -) e, neppure, i tentativi di trovare una soluzione stragiudiziale con la controparte sortivano effetto. All'udienza del 15.02.2024 r.g. 174/2006 il G.E. sospendeva, quindi, l'esecuzione in attesa del compimento del ripristino della continuità delle trascrizione, la cui condizione necessaria era, appunto, l'accettazione dell'eredità del defunto da parte dell'erede . (doc. Persona_1 Controparte_1
15pct_3874701543181697066.pdf) Il sig. , infatti, seppur qualificatosi come unico proprietario dell'intero compendio pignorato e, Controparte_1 quindi, unico erede di ad oggi non ha accettato formalmente l'eredità del defunto Persona_1 _1
.
[...] Il ricorrente quale amministratore unico di ha interesse attuale e concreto di CP_7 Parte_1 proseguire procedura esecutiva immobiliare r.g. 174/2006 per cui, al fine di potere ripristinare la continuità pagina 4 di 7 delle trascrizioni e provvedere ai successivi incombenti, ha necessità che sia accertato che il sig. P_
è erede del sig. ed unico proprietario del compendio pignorato. …”.
[...] Persona_1
Tutte le circostanze sopra dedotte e allegate da parte ricorrente, nonché sopra riportate ed esaminate dallo scrivente (epurate da qualsiasi eventuale espressione valutativa), sono confermate dai riscontri documentali (docc. da 1 a 15).
Infine e solamente ad abundantiam, non si può non considerare la scelta operata dall'odierna parte convenuta – resistente di rimanere contumace;
a tal fine, si consideri quindi il “contegno” della stessa parte convenuta / resistente, seppur a lei fosse stato formalmente ed effettivamente notificato l'atto introduttivo del presente giudizio ed – ancor prima – l'invito a negoziazione (senza che tutto ciò
– come anzidetto - producesse praticamente reazione alcuna da parte della stessa odierna resistente…); se ciò non può essere un fatto, in assoluto e di per sé, dirimente (infatti, per costante Giurisprudenza di
Legittimità, la semplice contumacia del convenuto – di per sé – non determina automaticamente la cosiddetta ficta confessio, non assurge a piena prova ai sensi del noto principio di “non contestazione”
e non solleva quindi parte attrice dall'onere di dimostrare i presupposti fattuali a fondamento della domanda;
onere – peraltro – ampiamente assolto), è comunque elemento valutabile, solamente ed appunto ad abundantiam ed in un quadro probatorio peraltro sufficientemente chiaro (come senz'altro nel caso de quo), ai sensi dell'art. 116 C.p.c. pure ai fini del quantum debeatur;
simile orientamento, a cui lo scrivente ritiene di aderire, è confermato da diversi precedenti di merito (ex multis, Tribunale di
Genova – n° 219 del 20 gennaio 2016), secondo cui “… il comportamento tenuto dal convenuto, che pur regolarmente citato, non si sia costituito è valutabile ai sensi dell'art. 116 CPC…”). Ed ancora:
Se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del … convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore. (Tribunale di Pavia, sez. III, 24 febbraio 2022); e, forse “andando” ancora oltre: Trib. Milano 10 marzo 2023, n. 1899, per il quale “la contumacia di parte convenuta avvalora le ragioni di parte attrice, avendo la prima rinunciato a contestare le affermazioni avverse”.
Orientamenti di merito e considerazioni tutte assolutamente condivisi dallo scrivente.
Se queste sono le risultanze fattuali del presente procedimento, le considerazioni giuridiche, decisamente limitate, sono tese ad accertare, previa verifica dell'interesse del ricorrente, la qualità di proprietario / erede del resistente sul bene in atti individuato. pagina 5 di 7 Evidente, anche alla luce dell'art. 100 CPC, è l'interesse di a vedere Parte_1 riconosciuta la qualità di unico proprietario del resistente del bene meglio identificato in atti (… con la presente azione, lo stesso ricorrente non fa altro che tutelare i propri diritti seppure su un bene del debitore), come altrettanto evidente è il fondamento della domanda (… a ben vedere, la presente azione si è resa necessaria solamente per effetto di un approccio piuttosto “formalista” dell'Agenzia delle
Entrate, che rendeva parere “negativo” in merito ad un fatto già di per sé già di fatto riconosciuto in precedente pronuncia giudiziale: l'accettazione tacita da parte del sig. ). _1
Come sul punto osservato dalla difesa di Parte_1
L'Agenzia delle Entrate di Novara non riteneva che il contenuto della Sentenza n. 397/2023 potesse documentare l'accettazione tacita dell'eredità da parte del sig. per cui, all'udienza del Controparte_1
15.02.2024 r.g. 174/2006, il G.E. sospendeva l'esecuzione in attesa del compimento del ripristino della continuità delle trascrizione, per cui era necessario che fosse accertata la qualità di erede di P_
. (doc. 14). Il sig. , infatti, seppur qualificatosi come unico proprietario dell'intero
[...] Controparte_1 compendio pignorato e, quindi, unico erede di non ha accettato formalmente l'eredità Persona_1 del defunto . Persona_1
Nel caso de quo, in conclusione, la documentazione agli atti, la stessa sentenza 397 / 2023 del
Tribunale di Novara, le sopra svolte considerazioni sull'effetto della contumacia e comunque mancando ogni ipotetica contestazione, determina l'accoglimento della domanda.
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Per quanto riguarda le spese di lite, esse andranno poste a carico di parte resistente (che, magari, avrebbe anche potuto evitare il presente contenzioso con una condotta maggiormente collaborativa) e, dato che la domanda attorea è da ritenersi accolta in pari misura rispetto a quella richiesta, la liquidazione andrà parametrata al petitum;
con conseguente applicazione dello scaglione parametrico tra i 5.200,00= euro e i 26.000,00= euro (e ciò per effetto di quanto dichiarato già nell'atto introduttivo); ciò premesso, considerato il tipo di procedimento attivato (nuovo rito semplificato), considerata anche un'attività processuale decisamente limitata (tra il resto, l'attività istruttoria ha visto la sola produzione di documenti), detta liquidazione verrà effettuata applicando i valori minimi, ovverosia in complessivi € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad euro 276,80= in punto esposti (CUIR e diritti forfettizzati, nonché spese di notifica a mezzo posta), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
Nel merito e in accoglimento delle domante di parte attrice / ricorrente, accerta e dichiara che il sig. , nato a [...] il [...], residente a [...]
4, è erede e unico proprietario dei beni del defunto sig. nato a [...]_1
D'GN (NO) il 17.08.1928, deceduto a Cavaglietto in data 11.12.2020.
- Condanna parte convenuta / resistente alla refusione delle spese legali di questo procedimento in favore della parte attrice, liquidando le stesse € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione / istruttoria ed €
851,00= per la fase decisionale), oltre ad euro 276,80= in punto esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara lì 27 marzo '25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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