TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5166/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Via V.E. Orlando n. 53, Partinico, presso lo studio dell'Avv. TAORMINA LIDIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Via V.E. Orlando n. 53, Partinico, presso lo studio dell'Avv. TAORMINA LIDIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 31 ottobre 2025 e sottoscritto il 30 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in Borgetto, il 12 agosto
2002).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e, pertanto,ciascuno di essi sarà libero di fissare il proprio domicilio elo residenza ove lo riterrà opportuno.
2) Casa Coniugale: la casa coniugale, sita in Borgetto (PA) Via P. Novelli n.
10 rimane assegnata alla sig.ra mentre il sig. si trasferirà CP_1 Pt_1 altrove ma i coniugi convengono che il sig. potrà momentaneamente Pt_1 risiedere in una parte della casa coniugale finchè non trovera un'altra dimora;
4) Contributo al mantenimento del figlio : Persona_1
II figlio è maggiorenne ed economicamente Persona_2 autosufficiente mentre è maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente pertanto il sig. si impegna a versare Pt_1 alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
un assegno mensile di euro 150,00 da rivalutarsi annualmente. Ma Per_1 finche il sig. risiederà all'interno della casa coniugale non sarà Pt_1 versato alcun mantenimento in quanto i coniugi convengono che provvederanno entrambi al mantenimento del figlio ed il sig. Pt_1 parteciperà a tutte le spese e utenze nella misura del 50%. Inoltre, i coniugi concordano la contribuzione, a carico di entrambi e nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da effettuarsi nell interesse della figlio,in particolare, concordano l'adozione e l'applicazione del “Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli”, emanato il 02.07.2019 dall'Osservatorio per la Giustizia Civile Distretto di Palermo – “Sottogruppo
Famiglia” protocollato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo al n.23059 del 04.07.2019;
Per quanto sopra concordato e stabilito i coniugi si dichiarano così perfettamente soddisfatti e di non avere l'un l'altro nulla più da pretendere.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
2
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Borgetto (atto n. 27, P. II, S. A, Anno 2002) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5166/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Via V.E. Orlando n. 53, Partinico, presso lo studio dell'Avv. TAORMINA LIDIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Via V.E. Orlando n. 53, Partinico, presso lo studio dell'Avv. TAORMINA LIDIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 31 ottobre 2025 e sottoscritto il 30 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in Borgetto, il 12 agosto
2002).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e, pertanto,ciascuno di essi sarà libero di fissare il proprio domicilio elo residenza ove lo riterrà opportuno.
2) Casa Coniugale: la casa coniugale, sita in Borgetto (PA) Via P. Novelli n.
10 rimane assegnata alla sig.ra mentre il sig. si trasferirà CP_1 Pt_1 altrove ma i coniugi convengono che il sig. potrà momentaneamente Pt_1 risiedere in una parte della casa coniugale finchè non trovera un'altra dimora;
4) Contributo al mantenimento del figlio : Persona_1
II figlio è maggiorenne ed economicamente Persona_2 autosufficiente mentre è maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente pertanto il sig. si impegna a versare Pt_1 alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
un assegno mensile di euro 150,00 da rivalutarsi annualmente. Ma Per_1 finche il sig. risiederà all'interno della casa coniugale non sarà Pt_1 versato alcun mantenimento in quanto i coniugi convengono che provvederanno entrambi al mantenimento del figlio ed il sig. Pt_1 parteciperà a tutte le spese e utenze nella misura del 50%. Inoltre, i coniugi concordano la contribuzione, a carico di entrambi e nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da effettuarsi nell interesse della figlio,in particolare, concordano l'adozione e l'applicazione del “Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli”, emanato il 02.07.2019 dall'Osservatorio per la Giustizia Civile Distretto di Palermo – “Sottogruppo
Famiglia” protocollato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo al n.23059 del 04.07.2019;
Per quanto sopra concordato e stabilito i coniugi si dichiarano così perfettamente soddisfatti e di non avere l'un l'altro nulla più da pretendere.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
2
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Borgetto (atto n. 27, P. II, S. A, Anno 2002) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3