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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1008/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 671/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202400318565446000 ALTRI TRIBUTI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202400318565446000 ALTRI TRIBUTI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5952/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094202400318565446000, riferita alla “Quota consortile anni 2019-2020” del Consorzio_1, notificata in data 15.11.2024, di importo complessivo pari ad Euro 87,88.
Censura la cartella per irregolare formazione della pretesa tributaria, rappresentando che l'atto, nella parte rubricata “COMUNICAZIONE PER IL CONTRIBUENTE” (pagine nn.7 e 8) indica, tra l'altro, che l'emissione della stessa “discende dalla inadempienza rispetto al versamento dei contributi di bonifica, richiesti dal Consorzio_2 con avviso di pagamento nella precedente fase volontaria della riscossione dei suddetti tributi, per le causali nuovamente specificate in cartella”.
Sul punto specifica di non aver ricevuto, prima della cartella, alcun avviso di pagamento.
Deduce, quindi, che “ … l'atto si limita ad elencare le condizioni giuridiche che, astrattamente, legittimano la pretesa, in totale difetto di dimostrazione di benefici (anche potenziali) che possano aver riguardato, nell'anno 2019 e nell'anno 2020, il terreno della contribuente “.
Con riferimento al piano di classifica consortile evidenzia che lo stesso, approvato nel 2014 (e successivamente non modificato), regolamenta un tributo riferito all'anno 2019 ed all'anno 2020, con evidente discrasia temporale ai fini dell'applicabilità.
Quindi specifica che il piano avrebbe dovuto essere modificato dal Consorzio in ragione dalla modifica della legge regionale cui, in via esclusiva, fa riferimento (la legge n.11/2003), ai fini di conformarlo, necessariamente, alla successiva legge regionale (la legge n.13/2017); di seguito indica più incongruenze contenute nel piano, in contraddizione con la pretesa contenuta nella cartella, concludendo, perciò, potersi ritenere “ … che il piano di classifica non Banca_1 la presunzione di beneficio che la giurisprudenza di legittimità ricollega all'esistenza del piano: da quello approvato dal Consorzio_1
nel 2014 non si ricava la sussistenza di alcun beneficio per il terreno della contribuente “.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità della notifica della cartella.
Quindi parte ricorrente ha presentato memorie, preliminarmente chiarendo di rinunciare al motivo di censura riferito all'omessa notifica dell'atto presupposto, frutto di un errore materiale;
inoltre allega perizia a comprova della mancanza del beneficio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria. L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto conto che la resistente non ha provveduto a chiamare in giudizio il Consorzio_2 ai fini di un'eventuale dimostrazione del beneficio, oltre a doversi concorrentemente considerare che parte ricorrente ha anche supportato la mancanza del beneficio con perizia tecnica.
La perizia, infatti, evidenzia che dal sopralluogo, effettuato in data 06.08.2025, è emerso che i terreni della ricorrente “ non sono stati interessati né direttamente e né indirettamente da alcun intervento consortile sino agli anni 2019 – 2020 “ (e né di seguito, fino alla data del sopralluogo stesso).
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 671/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202400318565446000 ALTRI TRIBUTI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202400318565446000 ALTRI TRIBUTI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5952/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094202400318565446000, riferita alla “Quota consortile anni 2019-2020” del Consorzio_1, notificata in data 15.11.2024, di importo complessivo pari ad Euro 87,88.
Censura la cartella per irregolare formazione della pretesa tributaria, rappresentando che l'atto, nella parte rubricata “COMUNICAZIONE PER IL CONTRIBUENTE” (pagine nn.7 e 8) indica, tra l'altro, che l'emissione della stessa “discende dalla inadempienza rispetto al versamento dei contributi di bonifica, richiesti dal Consorzio_2 con avviso di pagamento nella precedente fase volontaria della riscossione dei suddetti tributi, per le causali nuovamente specificate in cartella”.
Sul punto specifica di non aver ricevuto, prima della cartella, alcun avviso di pagamento.
Deduce, quindi, che “ … l'atto si limita ad elencare le condizioni giuridiche che, astrattamente, legittimano la pretesa, in totale difetto di dimostrazione di benefici (anche potenziali) che possano aver riguardato, nell'anno 2019 e nell'anno 2020, il terreno della contribuente “.
Con riferimento al piano di classifica consortile evidenzia che lo stesso, approvato nel 2014 (e successivamente non modificato), regolamenta un tributo riferito all'anno 2019 ed all'anno 2020, con evidente discrasia temporale ai fini dell'applicabilità.
Quindi specifica che il piano avrebbe dovuto essere modificato dal Consorzio in ragione dalla modifica della legge regionale cui, in via esclusiva, fa riferimento (la legge n.11/2003), ai fini di conformarlo, necessariamente, alla successiva legge regionale (la legge n.13/2017); di seguito indica più incongruenze contenute nel piano, in contraddizione con la pretesa contenuta nella cartella, concludendo, perciò, potersi ritenere “ … che il piano di classifica non Banca_1 la presunzione di beneficio che la giurisprudenza di legittimità ricollega all'esistenza del piano: da quello approvato dal Consorzio_1
nel 2014 non si ricava la sussistenza di alcun beneficio per il terreno della contribuente “.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità della notifica della cartella.
Quindi parte ricorrente ha presentato memorie, preliminarmente chiarendo di rinunciare al motivo di censura riferito all'omessa notifica dell'atto presupposto, frutto di un errore materiale;
inoltre allega perizia a comprova della mancanza del beneficio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria. L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto conto che la resistente non ha provveduto a chiamare in giudizio il Consorzio_2 ai fini di un'eventuale dimostrazione del beneficio, oltre a doversi concorrentemente considerare che parte ricorrente ha anche supportato la mancanza del beneficio con perizia tecnica.
La perizia, infatti, evidenzia che dal sopralluogo, effettuato in data 06.08.2025, è emerso che i terreni della ricorrente “ non sono stati interessati né direttamente e né indirettamente da alcun intervento consortile sino agli anni 2019 – 2020 “ (e né di seguito, fino alla data del sopralluogo stesso).
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.