Art. 63
(Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero) 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 169 comma 3 del codice, all'avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorita' giudiziaria che procede e' allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere nato.
(Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero) 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 169 comma 3 del codice, all'avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorita' giudiziaria che procede e' allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere nato.