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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 831/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 538/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott. NI SE Presidente dott.ssa AR IA MO Consigliera est dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 564/2025 del Tribunale di Milano, est. dott.ssa Eleonora AR Velia Porcelli, promossa:
[...]
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Pironti, Parte_1
AS LA, DO TA ed elettivamente domiciliata in Milano, viale Monte Nero n.
28, presso il loro studio dei difensori appellante
CONTRO rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
CE TA e TA ZZ ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Cinque Giornate
n. 10, presso lo studio dei difensori appellata
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia la Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa e/o rigettata ogni contraria istanza, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 564/2025 del 20.03.2025, così giudicare: 1) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto della sig.ra a Parte_1 vedersi corrispondere da parte della convenuta, a titolo di differenze retributive maturate e dovute per il c.d. "tempo di vestizione" e/o "svestizione" in relazione a tutto il periodo dal 01.12.2005 al
1 31.05.2024 (ovvero per quel diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa), l'importo di € 8.682,88 lordi (ovvero quel diverso importo che dovesse a tale titolo risultare dovuto), e per l'effetto condannare la fondazione convenuta a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 8.682,88 lordi, ovvero quel diverso importo che dovesse risultare a tale titolo dovuto;
- il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- il tutto con condanna e vittoria di spese e competenze;
- il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva.
APPELLATA Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza deduzione ex adverso dedotta e richiamate espressamente anche ex art. 346 tutte la deduzioni ed eccezioni formulate in primo grado: In via principale e salvo gravame, rigettare il ricorso in appello promosso dalla sig.ra
[...]
e le domande in esso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i Parte_1 motivi sopra esposti e confermare integralmente la sentenza ivi impugnata n. 564/2025, pubblicata in data 20.03.2025 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Eleonora AR Velia Porcelli. Nel merito in via subordinata, dichiarare la compensazione (anche impropria) tra la retribuzione corrisposta alla ricorrente per le pause dal lavoro così come quantificate dalla CTU con quanto in ipotesi sia dovuto a quest'ultima in accoglimento delle pretese avanzate nel ricorso avversario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.5.2025 ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 564/2025 del Tribunale di Milano che ha respinto il ricorso volto ad accertare il diritto della ricorrente, operatrice di assistenza presso la RSA per Anziani di Milano, alla retribuzione per il tempo vestizione/svestizione degli indumenti da lavoro.
Il Tribunale, sulla scorta dell'istruttoria svolta, ha respinto il ricorso, ritenendo che il tempo di vestizione/svestizione fosse collocato all'interno del turno assegnato e venisse regolarmente retribuito.
In particolare, ha rilevato l'assenza di prova circa l'imposizione di timbrare in entrata solo dopo aver indossato la divisa e in uscita solo dopo averla dismessa.
Inoltre, ha ritenuto provato il godimento di pause retribuite a compensazione di eventuali tempi di vestizione/svestizione eccedenti il normale orario di lavoro, rilevando la minore attendibilità delle testi di parte ricorrente -che avevano negato detta circostanza- per aver promosso un giudizio analogo nei confronti della convenuta.
L'appellante censura la sentenza osservando quanto segue:
-l'obbligo di indossare la divisa è stato riconosciuto dalla stessa CP_1
- l'etero direzione risulta implicitamente dalla natura della divisa imposta in ragione delle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio sanitario pubblico, come del resto ammesso dalla stessa CP_1
2 - irrilevante è il momento della timbratura rispetto a quello in cui viene indossata o dismessa la divisa, trattandosi di diritto scaturente dal tempo occorrente per la vestizione/svestizione della divisa sul luogo del lavoro. Non era, quindi, necessario svolgere l'istruttoria;
-con il ricorso di primo grado sono stati: indicati i turni svolti dalla lavoratrice (dalle 7 alle 14:30; dalle 14 alle 21; dalle 21 alle 7; da lunedì a domenica) ed è stato precisato l'obbligo di indossare la divisa negli spogliatoti prima dell'inizio del turno e di dismettere la divisa dopo l'orario di fine turno;
allegati i conteggi con la precisazione che il tempo tuta, di complessivi 15 minuti giornalieri, è stato calcolato con le maggiorazioni da lavoro straordinario, proprio perché tempo aggiuntivo rispetto al normale orario di lavoro giornaliero di 7 ore. Tutte circostanze confermate da ben tre testimoni su sei;
- le pause retributive all'interno dell'orario di lavoro non sono finalizzate a compensare gli eventuali tempi di vestizione/svestizione ma servono esclusivamente per compensare le fatiche del turno;
-la ritenuta collocazione del tempo di vestizione/svestizione all'interno del turno assegnato e, quindi, la sua regolare retribuzione, è sconfessata dalla documentazione allegata dalla stessa ed in particolare dal documento 6 relativo ai fogli presenza, dai quali risultano CP_1 timbrature effettuate in entrata, prima dell'inizio dei turni, e in uscita, dopo la fine dei turni, nonchè la contabilizzazione e retribuzione sempre e solo delle 7 ore giornaliere, a conferma che gli orari di timbratura non coincidevano con i turni di effettivo lavoro.
Tra l'altro la stessa con la memoria di primo grado, aveva ammesso che a CP_1 compensazione degli eventuali tempi di vestizione/svestizione eccedenti l'orario di lavoro la lavoratrice aveva usufruito di pause retributive, di un pasto completo, di un cestino alimentare in caso di turno notturno e che la timbratura in entrata e in uscita era in borghese ma andava fatta 4 minuti prima dell'entrata e 4 minuti dopo la fine del turno. Tempi aggiuntivi mai retribuiti.
Si è costituita la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
In particolare, con riferimento all'istruttoria svolta ne difende la necessità, avendo parte appellante collocato il tempo di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario attestato dalle timbrature, evidenziando come il punto dirimente della questione non sia accertare l'obbligo imposto dal datore di lavoro di indossare la divisa bensì individuare quando tale incombente debba essere assolto.
Evidenzia il tentativo di parte appellante di modificare la prospettazione del ricorso introduttivo nella parte in cui sostiene l'irrilevanza del momento della timbratura per essere la domanda volta ad ottenere la retribuzione del tempo tuta, a prescindere dalla sua collocazione dentro o fuori il perimetro delle timbrature.
3 Quanto alle timbrature di cui al documento 6 eccepisce la tardività e la novità della prospettazione difensiva avversaria che ha sempre concentrato la propria tesi sulla vestizione/svestizione al di fuori della timbratura, tesi che in appello tenta di modificare rivendicando un lavoro straordinario a causa della mancata coincidenza, in alcuni casi, delle timbrature con l'orario di lavoro ordinario.
Richiama infine le difese del primo grado.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato nei termini di seguito esposti.
Va innanzitutto ricordato che l'art. 1 D. Lgs 66/2003 definisce come orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Detto periodo, secondo anche l'interpretazione dell'Unione Europea, deve intendersi quello “in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali” (Direttiva 93/104/CE, art. 2, pt. 1).
Viceversa, non è considerato periodo di riposo quello “che non rientra nell'orario di lavoro”
(Direttiva 93/104/CE, art. 2, pt. 2).
Sul punto la Corte di Giustizia ha affermato “…per quanto attiene alla nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88,… tale direttiva definisce detta nozione includendovi qualsiasi periodo in cui il dipendente sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della propria attività o delle proprie funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, e che tale nozione va intesa in opposizione al periodo di riposo, in quanto ciascuna delle due nozioni esclude l'altra (sentenze Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437, punto 48; LA e a., C-14/04, EU:C:2005:728, punto 42, nonché ordinanze Vorel, C-437/05,
EU:C:2007:23, punto 24, e Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, punto 42)” e ha ritenuto che
“…la possibilità per i lavoratori di gestire il loro tempo in modo libero e di dedicarsi ai loro interessi è un elemento che denota che il periodo di tempo in questione non costituisce orario di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza Simap, C-303/98,
EU:C:2000:528, punto 50).” (CGUE, Sez. III, 10 settembre 2015, C-266/14, pt. 25 e 37).
In tale quadro normativo e giurisprudenziale si inserisce anche l'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale si considera “orario di lavoro”, in quanto tempo messo a disposizione del datore, non soltanto quello impiegato nell'esecuzione di attività complesse o assorbenti confacenti alle mansioni contrattualmente richieste, bensì anche quel tempo in cui il lavoratore è, comunque, genericamente a “disposizione” della parte datoriale, nell'esclusivo interesse della stessa.
4 In particolare, la Corte di Cassazione, nel delineare i presupposti per la sussistenza del diritto alla remunerazione del c.d. “tempo tuta”, ha affermato che “ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito” (Cass. Sez. Lav. n.
15734/2003; n. 19273/2006).
Di recente ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr. Cass. n. 505/2019, n. 7738/2018, n. 1352/2016).
In sostanza, ai fini del riconoscimento della sussistenza del potere di etero-organizzazione datoriale è necessario che vi sia una stretta correlazione tra l'espletamento della prestazione lavorativa e la necessità di indossare uno specifico indumento da lavoro;
perché possa ricorrere la messa a disposizione delle energie lavorative, pertanto, non è dirimente che il datore abbia imposto espressamente una determinata divisa da lavoro, ma è sufficiente che la stessa sia richiesta dalla tipologia e dalla natura delle mansioni assegnate e che il lavoratore sia, conseguentemente, tenuto a indossare sul lavoro un abbigliamento specifico o comunque diverso da quello che, altrimenti, impiegherebbe per le esigenze quotidiane di vita.
Nel caso in esame, pacificamente la lavoratrice ha l'obbligo, nel corso del turno, di indossare una divisa costituita da casacca, pantaloni e scarpe sanitarie professionali -fornita dalla che CP_1 provvede anche alla relativa pulizia- in ragione della natura delle mansioni da svolgere e del luogo di svolgimento delle stesse, come pure pacificamente la vestizione/svestizione deve avvenire all'interno degli spogliatoi della CP_1
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, “Le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del personale addetto, sicché - anche nel silenzio della contrattazione collettiva - il
5 tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che, in accoglimento del ricorso di infermieri, ausiliari specializzati e operatori sanitari, aveva qualificato come orario di lavoro il tempo - immediatamente precedente e successivo alla timbratura del cartellino - necessario per indossare
e dismettere la divisa obbligatoria, custodita in appositi armadietti resi disponibili dall'azienda e collocati al piano interrato del luogo di lavoro).” (cfr. Cass. n. 18612/2024)
Conseguentemente, l'utilizzo della divisa in esame rientra nell'ambito del potere di etero organizzazione da parte del datore di lavoro con conseguente diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossarla e dismetterla.
Secondo la detto tempo sarebbe ricompreso nell'ambito delle sette ore di lavoro CP_1 ordinario e come tale retribuito, provvedendo la lavoratrice a vestirsi e svestirsi nell'ambito delle sette ore retribuite -tra la timbratura di inizio e la timbratura di fine orario di lavoro-.
Contrariamente l'appellante ha invece sostenuto con il ricorso di primo grado che “23) Dunque, a far data dal 01.12.2005, la convenuta ha sempre imposto e a tutt'oggi impone alla CP_1 ricorrente di "timbrare in entrata" ed iniziare a lavorare solo dopo aver indossato la divisa e, quindi, di "timbrare in uscita" prima di aver dismesso la medesima divisa da lavoro e di aver posto quest'ultima presso un apposito carrello sito nel reparto lavanderia della struttura in questione.” (cfr. ricorso di primo grado).
Sulla questione qui dibattuta l'istruttoria svolta non ha fatto luce, risultando le dichiarazioni dei sei testi escussi tra loro contrastanti, per avere i tre testi di parte ricorrente confermato la tesi della lavoratrice ed i tre testi di parte resistente confermato la tesi della CP_1
È rimasto, quindi, indimostrato l'assunto della lavoratrice secondo cui avrebbe timbrato all'inizio del turno prima di cambiarsi ed alla fine del turno dopo essersi cambiata, impiegando un tempo per la vestizione/svestizione, pari a 15 minuti complessivi, non ricompreso nel tempo oggetto della timbratura e per questo non retribuito.
Né sussistono elementi, nemmeno dedotti, per ritenere più attendibili i testi di parte ricorrente rispetto a quelli di parte resistente, tra l'altro tutti alle dipendenze della quali operatori CP_1 sanitari, tranne la teste il cui rapporto è cessato per dimissioni nel 2021. Tes_1
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è irrilevante il momento della timbratura - la cui importanza pur aveva sottolineato con il ricorso di primo grado-, avendo la CP_1 sostenuto che le operazioni di vestizione/svestizione avvenivano nell'ambito del turno di lavoro.
Quanto alle timbrature, innanzitutto non coprono l'intero periodo in discussione (1.12.2005-
31.5.2024) ma riguardano i soli anni dal 2016 al 2024 (doc. 6 . CP_1
6 Dall'esame delle stesse, pur risultando in alcuni casi la timbratura effettuata qualche minuto prima e qualche minuto dopo l'orario di lavoro osservato dall'appellante ( dalle 7:00 alle 14:30; dalle
14:00 alle 21:00, dalle 21:00 alle 7:00) detta circostanza non è sufficiente da sola per ritenere che il tempo ulteriore rispetto all'orario di lavoro di sette ore fosse utilizzato dall'appellante per la vestizione/svestizione e soprattutto che non fosse retribuito. Ciò non solo perché la timbratura oltre l'orario delle sette ore non è stata continuativa e quotidiana per tutto l'arco temporale cui si riferiscono le timbrature, ma anche perché lo stesso tempo superiore alle sette ore non è mai stato lo stesso, risultando in alcuni casi addirittura pari ad uno/due minuti -tempo del tutto insufficiente per la vestizione/svestizione come da deduzioni della stessa appellante secondo cui sarebbero stati necessari 7 minuti e mezzo all'ingresso e sette minuti e mezzo all'uscita-.
In particolare, è sufficiente esaminare a mero titolo esemplificativo la timbratura relativa al mese di gennaio 2019 dove con riferimento ai giorni ad esempio 7, 8, 13, 14, l'orario di inizio della timbratura è 6:59/6:58.
Alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 564/2025 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano 22.10.2025
La Consigliera est Il Presidente
AR IA MO NI SE
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Registro generale Appello Lavoro n. 538/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott. NI SE Presidente dott.ssa AR IA MO Consigliera est dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 564/2025 del Tribunale di Milano, est. dott.ssa Eleonora AR Velia Porcelli, promossa:
[...]
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Pironti, Parte_1
AS LA, DO TA ed elettivamente domiciliata in Milano, viale Monte Nero n.
28, presso il loro studio dei difensori appellante
CONTRO rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
CE TA e TA ZZ ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Cinque Giornate
n. 10, presso lo studio dei difensori appellata
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia la Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa e/o rigettata ogni contraria istanza, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 564/2025 del 20.03.2025, così giudicare: 1) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto della sig.ra a Parte_1 vedersi corrispondere da parte della convenuta, a titolo di differenze retributive maturate e dovute per il c.d. "tempo di vestizione" e/o "svestizione" in relazione a tutto il periodo dal 01.12.2005 al
1 31.05.2024 (ovvero per quel diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa), l'importo di € 8.682,88 lordi (ovvero quel diverso importo che dovesse a tale titolo risultare dovuto), e per l'effetto condannare la fondazione convenuta a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 8.682,88 lordi, ovvero quel diverso importo che dovesse risultare a tale titolo dovuto;
- il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- il tutto con condanna e vittoria di spese e competenze;
- il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva.
APPELLATA Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza deduzione ex adverso dedotta e richiamate espressamente anche ex art. 346 tutte la deduzioni ed eccezioni formulate in primo grado: In via principale e salvo gravame, rigettare il ricorso in appello promosso dalla sig.ra
[...]
e le domande in esso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i Parte_1 motivi sopra esposti e confermare integralmente la sentenza ivi impugnata n. 564/2025, pubblicata in data 20.03.2025 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Eleonora AR Velia Porcelli. Nel merito in via subordinata, dichiarare la compensazione (anche impropria) tra la retribuzione corrisposta alla ricorrente per le pause dal lavoro così come quantificate dalla CTU con quanto in ipotesi sia dovuto a quest'ultima in accoglimento delle pretese avanzate nel ricorso avversario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.5.2025 ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 564/2025 del Tribunale di Milano che ha respinto il ricorso volto ad accertare il diritto della ricorrente, operatrice di assistenza presso la RSA per Anziani di Milano, alla retribuzione per il tempo vestizione/svestizione degli indumenti da lavoro.
Il Tribunale, sulla scorta dell'istruttoria svolta, ha respinto il ricorso, ritenendo che il tempo di vestizione/svestizione fosse collocato all'interno del turno assegnato e venisse regolarmente retribuito.
In particolare, ha rilevato l'assenza di prova circa l'imposizione di timbrare in entrata solo dopo aver indossato la divisa e in uscita solo dopo averla dismessa.
Inoltre, ha ritenuto provato il godimento di pause retribuite a compensazione di eventuali tempi di vestizione/svestizione eccedenti il normale orario di lavoro, rilevando la minore attendibilità delle testi di parte ricorrente -che avevano negato detta circostanza- per aver promosso un giudizio analogo nei confronti della convenuta.
L'appellante censura la sentenza osservando quanto segue:
-l'obbligo di indossare la divisa è stato riconosciuto dalla stessa CP_1
- l'etero direzione risulta implicitamente dalla natura della divisa imposta in ragione delle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio sanitario pubblico, come del resto ammesso dalla stessa CP_1
2 - irrilevante è il momento della timbratura rispetto a quello in cui viene indossata o dismessa la divisa, trattandosi di diritto scaturente dal tempo occorrente per la vestizione/svestizione della divisa sul luogo del lavoro. Non era, quindi, necessario svolgere l'istruttoria;
-con il ricorso di primo grado sono stati: indicati i turni svolti dalla lavoratrice (dalle 7 alle 14:30; dalle 14 alle 21; dalle 21 alle 7; da lunedì a domenica) ed è stato precisato l'obbligo di indossare la divisa negli spogliatoti prima dell'inizio del turno e di dismettere la divisa dopo l'orario di fine turno;
allegati i conteggi con la precisazione che il tempo tuta, di complessivi 15 minuti giornalieri, è stato calcolato con le maggiorazioni da lavoro straordinario, proprio perché tempo aggiuntivo rispetto al normale orario di lavoro giornaliero di 7 ore. Tutte circostanze confermate da ben tre testimoni su sei;
- le pause retributive all'interno dell'orario di lavoro non sono finalizzate a compensare gli eventuali tempi di vestizione/svestizione ma servono esclusivamente per compensare le fatiche del turno;
-la ritenuta collocazione del tempo di vestizione/svestizione all'interno del turno assegnato e, quindi, la sua regolare retribuzione, è sconfessata dalla documentazione allegata dalla stessa ed in particolare dal documento 6 relativo ai fogli presenza, dai quali risultano CP_1 timbrature effettuate in entrata, prima dell'inizio dei turni, e in uscita, dopo la fine dei turni, nonchè la contabilizzazione e retribuzione sempre e solo delle 7 ore giornaliere, a conferma che gli orari di timbratura non coincidevano con i turni di effettivo lavoro.
Tra l'altro la stessa con la memoria di primo grado, aveva ammesso che a CP_1 compensazione degli eventuali tempi di vestizione/svestizione eccedenti l'orario di lavoro la lavoratrice aveva usufruito di pause retributive, di un pasto completo, di un cestino alimentare in caso di turno notturno e che la timbratura in entrata e in uscita era in borghese ma andava fatta 4 minuti prima dell'entrata e 4 minuti dopo la fine del turno. Tempi aggiuntivi mai retribuiti.
Si è costituita la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
In particolare, con riferimento all'istruttoria svolta ne difende la necessità, avendo parte appellante collocato il tempo di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario attestato dalle timbrature, evidenziando come il punto dirimente della questione non sia accertare l'obbligo imposto dal datore di lavoro di indossare la divisa bensì individuare quando tale incombente debba essere assolto.
Evidenzia il tentativo di parte appellante di modificare la prospettazione del ricorso introduttivo nella parte in cui sostiene l'irrilevanza del momento della timbratura per essere la domanda volta ad ottenere la retribuzione del tempo tuta, a prescindere dalla sua collocazione dentro o fuori il perimetro delle timbrature.
3 Quanto alle timbrature di cui al documento 6 eccepisce la tardività e la novità della prospettazione difensiva avversaria che ha sempre concentrato la propria tesi sulla vestizione/svestizione al di fuori della timbratura, tesi che in appello tenta di modificare rivendicando un lavoro straordinario a causa della mancata coincidenza, in alcuni casi, delle timbrature con l'orario di lavoro ordinario.
Richiama infine le difese del primo grado.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato nei termini di seguito esposti.
Va innanzitutto ricordato che l'art. 1 D. Lgs 66/2003 definisce come orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Detto periodo, secondo anche l'interpretazione dell'Unione Europea, deve intendersi quello “in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali” (Direttiva 93/104/CE, art. 2, pt. 1).
Viceversa, non è considerato periodo di riposo quello “che non rientra nell'orario di lavoro”
(Direttiva 93/104/CE, art. 2, pt. 2).
Sul punto la Corte di Giustizia ha affermato “…per quanto attiene alla nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88,… tale direttiva definisce detta nozione includendovi qualsiasi periodo in cui il dipendente sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della propria attività o delle proprie funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, e che tale nozione va intesa in opposizione al periodo di riposo, in quanto ciascuna delle due nozioni esclude l'altra (sentenze Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437, punto 48; LA e a., C-14/04, EU:C:2005:728, punto 42, nonché ordinanze Vorel, C-437/05,
EU:C:2007:23, punto 24, e Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, punto 42)” e ha ritenuto che
“…la possibilità per i lavoratori di gestire il loro tempo in modo libero e di dedicarsi ai loro interessi è un elemento che denota che il periodo di tempo in questione non costituisce orario di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza Simap, C-303/98,
EU:C:2000:528, punto 50).” (CGUE, Sez. III, 10 settembre 2015, C-266/14, pt. 25 e 37).
In tale quadro normativo e giurisprudenziale si inserisce anche l'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale si considera “orario di lavoro”, in quanto tempo messo a disposizione del datore, non soltanto quello impiegato nell'esecuzione di attività complesse o assorbenti confacenti alle mansioni contrattualmente richieste, bensì anche quel tempo in cui il lavoratore è, comunque, genericamente a “disposizione” della parte datoriale, nell'esclusivo interesse della stessa.
4 In particolare, la Corte di Cassazione, nel delineare i presupposti per la sussistenza del diritto alla remunerazione del c.d. “tempo tuta”, ha affermato che “ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito” (Cass. Sez. Lav. n.
15734/2003; n. 19273/2006).
Di recente ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr. Cass. n. 505/2019, n. 7738/2018, n. 1352/2016).
In sostanza, ai fini del riconoscimento della sussistenza del potere di etero-organizzazione datoriale è necessario che vi sia una stretta correlazione tra l'espletamento della prestazione lavorativa e la necessità di indossare uno specifico indumento da lavoro;
perché possa ricorrere la messa a disposizione delle energie lavorative, pertanto, non è dirimente che il datore abbia imposto espressamente una determinata divisa da lavoro, ma è sufficiente che la stessa sia richiesta dalla tipologia e dalla natura delle mansioni assegnate e che il lavoratore sia, conseguentemente, tenuto a indossare sul lavoro un abbigliamento specifico o comunque diverso da quello che, altrimenti, impiegherebbe per le esigenze quotidiane di vita.
Nel caso in esame, pacificamente la lavoratrice ha l'obbligo, nel corso del turno, di indossare una divisa costituita da casacca, pantaloni e scarpe sanitarie professionali -fornita dalla che CP_1 provvede anche alla relativa pulizia- in ragione della natura delle mansioni da svolgere e del luogo di svolgimento delle stesse, come pure pacificamente la vestizione/svestizione deve avvenire all'interno degli spogliatoi della CP_1
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, “Le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del personale addetto, sicché - anche nel silenzio della contrattazione collettiva - il
5 tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che, in accoglimento del ricorso di infermieri, ausiliari specializzati e operatori sanitari, aveva qualificato come orario di lavoro il tempo - immediatamente precedente e successivo alla timbratura del cartellino - necessario per indossare
e dismettere la divisa obbligatoria, custodita in appositi armadietti resi disponibili dall'azienda e collocati al piano interrato del luogo di lavoro).” (cfr. Cass. n. 18612/2024)
Conseguentemente, l'utilizzo della divisa in esame rientra nell'ambito del potere di etero organizzazione da parte del datore di lavoro con conseguente diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossarla e dismetterla.
Secondo la detto tempo sarebbe ricompreso nell'ambito delle sette ore di lavoro CP_1 ordinario e come tale retribuito, provvedendo la lavoratrice a vestirsi e svestirsi nell'ambito delle sette ore retribuite -tra la timbratura di inizio e la timbratura di fine orario di lavoro-.
Contrariamente l'appellante ha invece sostenuto con il ricorso di primo grado che “23) Dunque, a far data dal 01.12.2005, la convenuta ha sempre imposto e a tutt'oggi impone alla CP_1 ricorrente di "timbrare in entrata" ed iniziare a lavorare solo dopo aver indossato la divisa e, quindi, di "timbrare in uscita" prima di aver dismesso la medesima divisa da lavoro e di aver posto quest'ultima presso un apposito carrello sito nel reparto lavanderia della struttura in questione.” (cfr. ricorso di primo grado).
Sulla questione qui dibattuta l'istruttoria svolta non ha fatto luce, risultando le dichiarazioni dei sei testi escussi tra loro contrastanti, per avere i tre testi di parte ricorrente confermato la tesi della lavoratrice ed i tre testi di parte resistente confermato la tesi della CP_1
È rimasto, quindi, indimostrato l'assunto della lavoratrice secondo cui avrebbe timbrato all'inizio del turno prima di cambiarsi ed alla fine del turno dopo essersi cambiata, impiegando un tempo per la vestizione/svestizione, pari a 15 minuti complessivi, non ricompreso nel tempo oggetto della timbratura e per questo non retribuito.
Né sussistono elementi, nemmeno dedotti, per ritenere più attendibili i testi di parte ricorrente rispetto a quelli di parte resistente, tra l'altro tutti alle dipendenze della quali operatori CP_1 sanitari, tranne la teste il cui rapporto è cessato per dimissioni nel 2021. Tes_1
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è irrilevante il momento della timbratura - la cui importanza pur aveva sottolineato con il ricorso di primo grado-, avendo la CP_1 sostenuto che le operazioni di vestizione/svestizione avvenivano nell'ambito del turno di lavoro.
Quanto alle timbrature, innanzitutto non coprono l'intero periodo in discussione (1.12.2005-
31.5.2024) ma riguardano i soli anni dal 2016 al 2024 (doc. 6 . CP_1
6 Dall'esame delle stesse, pur risultando in alcuni casi la timbratura effettuata qualche minuto prima e qualche minuto dopo l'orario di lavoro osservato dall'appellante ( dalle 7:00 alle 14:30; dalle
14:00 alle 21:00, dalle 21:00 alle 7:00) detta circostanza non è sufficiente da sola per ritenere che il tempo ulteriore rispetto all'orario di lavoro di sette ore fosse utilizzato dall'appellante per la vestizione/svestizione e soprattutto che non fosse retribuito. Ciò non solo perché la timbratura oltre l'orario delle sette ore non è stata continuativa e quotidiana per tutto l'arco temporale cui si riferiscono le timbrature, ma anche perché lo stesso tempo superiore alle sette ore non è mai stato lo stesso, risultando in alcuni casi addirittura pari ad uno/due minuti -tempo del tutto insufficiente per la vestizione/svestizione come da deduzioni della stessa appellante secondo cui sarebbero stati necessari 7 minuti e mezzo all'ingresso e sette minuti e mezzo all'uscita-.
In particolare, è sufficiente esaminare a mero titolo esemplificativo la timbratura relativa al mese di gennaio 2019 dove con riferimento ai giorni ad esempio 7, 8, 13, 14, l'orario di inizio della timbratura è 6:59/6:58.
Alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 564/2025 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano 22.10.2025
La Consigliera est Il Presidente
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