Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2002, n. 7852
CASS
Sentenza 29 maggio 2002

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Anche ai fini della tutela contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità per la tutela in materia di invalidità, vecchiaia e superstiti), per l'identificazione della qualità di coltivatore diretto non è richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, inteso nel senso della destinazione della totalità o di parte dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che il reddito prodotto sia destinato, con il connotato della prevalenza, direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2002, n. 7852
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7852
    Data del deposito : 29 maggio 2002

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