Sentenza 29 maggio 2002
Massime • 1
Anche ai fini della tutela contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità per la tutela in materia di invalidità, vecchiaia e superstiti), per l'identificazione della qualità di coltivatore diretto non è richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, inteso nel senso della destinazione della totalità o di parte dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che il reddito prodotto sia destinato, con il connotato della prevalenza, direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2002, n. 7852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7852 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LT AT, elettivamente domiciliata in Roma in via Cavour 44 presso la Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso, dall'avvocato Vanni Cecchinelli;
contro l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro l'IstitUto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma in via IV Novembre 144 presso gli avvocati Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di La Spezia del 19 ottobre 1998, depositata il giorno 11 dicembre 1998, numero 636, r.g. 3828/94;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 28 gennaio 2002 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Giuseppe De Ferrà;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott, Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con la sentenza sopra indicata, confermativa di quella di primo grado, si è escluso che LT AT potesse godere di rendita per malattia professionale agricola svolgendo la stessa attività di coltivazione di un fondo agricolo i cui prodotti erano destinati al consumo della propria famiglia e non al mercato, non configurandosi quindi una attività di carattere imprenditoriale costituente il presupposto necessario per il diritto alla assicurazione di invalidità.
Della decisione viene chiesta la cassazione dalla LT con ricorso sostenuto da un motivo, al quale resiste con controricorso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Motivi della decisione:
1. Con l'unico motivo - denunciando falsa applicazione degli articoli 205, 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965, nonché vizi di motivazione della sentenza impugnata -
la ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito con argomentazione insufficiente, debbono considerarsi rientranti tra i destinatari della normativa in materia di tutela dagli infortuni e dalle malattie professionali in agricoltura coloro che sono dediti abitualmente alla coltivazione di fondi e alle attività proprie dell'imprenditore agricolo, non richiedendosi, per la ravvisabilità del concetto di imprenditorialità, che i prodotti del fondo siano destinati al mercato totalmente o parzialmente o piuttosto al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia.
2. Sulla questione oggetto del presente ricorso, già venuta all'esame di questa corte, si registra un contrasto giurisprudenziale.
Va infatti rilevato che nel senso favorevole alla tesi della ricorrente si è espressa la sentenza numero 4724 del 28 maggio 1997, con la quale si è affermato che l'articolo 205, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965 esige,
quale presupposto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, la abitualità della attività agricola esercitata dal coltivatore diretto e non necessariamente la professionalità della stessa, derivandone che l'obbligo assicurativo sussista anche nei confronti di chi, pur prevalentemente impegnato in altri settori, si applichi nel residuo tempo in maniera non sporadica a lavorazioni agricole anche se relative non a una azienda in senso tecnico (quale proiezione patrimoniale dell'impresa), attesa la non necessaria professionalità dell'attività esercitata, bensì soltanto a un fundus instructus (sostanzialmente conforme, Cass., 27 gennaio 1981, n. 632). A conclusione diametralmente opposta sono pervenute altre pronunce con le quali è stato invece ritenuto che, ai fini della tutela contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, è richiesto l'esercizio professionale, da parte dei soggetti indicati nell'articolo 205 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965, di una attività economica diretta alla coltivazione del fondo o ad altra di quelle indicate nell'articolo 2135 del codice civile, espressamente richiamato dal successivo articolo 206 dello stesso decreto per la individuazione della nozione di azienda agricola, conseguendone che non è sufficiente la attività di coltivazione del proprio fondo, anche se svolta in modo abituale, al solo scopo di destinare i prodotti al proprio diretto consumo e non al mercato (Cass., 4 luglio 2001, n. 9040; Cass., 28 gennaio 1984 n. 703).
3. Il collegio è dell'avviso che debba essere preferito il primo dei due orientamenti, occorre preliminarmente osservare che mentre, in linea generale, la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, apprestata dal decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965, opera, anche nelle ipotesi in cui vengano in considerazione determinate categorie di lavoratori, per le lavorazioni che sono considerate le più esposte al rischio e quindi pericolose, diversamente è invece per la agricoltura, con riferimento alla quale il legislatore ha esteso l'operatività della tutela all'intero settore della particolare attività in questione, presumendo quindi la sussistenza del requisito della pericolosità in tutte le attività agricole. In questa ottica l'articolo 205 del testo normativo indica come destinatari della protezione i soggetti che prestano la loro opera nelle aziende - agricole o forestali - che l'articolo immediatamente successivo individua in quelle "esercenti una attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attività connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile". Strettamente connessa a questa è poi l'articolo 207 che fornisce la definizione di "lavori agricoli", a termini del quale per tali debbono intendersi tutti quelli "inerenti alla coltivazione dei fondi, .... ossia quelli che rientrano nell'attività dell'imprenditore agricolo, a norma dell'articolo 2135 del codice civile". Unica altra norma che, almeno espressamente, detta disposizioni nella materia è l'articolo 14 del decreto-legge 22 maggio 1993 numero 155 che prescrive che "con decorrenza dal lo giugno 1993, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ... i lavoratori di cui al primo comma, lettera b) dell'articolo 205 ... sono individuati secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 26 ottobre 1957 numero 1047 e successive modificazioni ed integrazioni", e cioè la legge con la quale si estese l'obbligo della assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che abitualmente si dedicassero alla coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame. Il requisito della abitualità richiesto da questa norma venne poi sostituito da quello dell'esercizio delle attività "in modo esclusivo o almeno prevalente" (secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963 numero 9). Deve però ritenersi che, nonostante che le ultime due disposizioni in questione non facessero un esplicito riferimento alla necessità di fare ricorso, per la individuazione dei lavoratori autonomi fruenti della assicurazione contro i rischi professionali, alle medesime regole vigenti per l'assicurazione contro l'invalidità, pur tuttavia questo doveva considerarsi implicito, in tale senso avendo, del resto, ritenuto la Corte costituzionale con la sentenza numero 26 del 20 gennaio/4 febbraio 2000. In questa, il giudice delle leggi, dopo avere ribadito il principio che la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro realizza un rapporto fondato su una logica di tipo assicurativo piuttosto che di tipo pienamente solidaristico, ha escluso che potesse qualificarsi come irragionevole, in considerazione della peculiarità del lavoro agricolo (evidentemente riferita sia all'obbligo di assicurazione contro l'invalidità che al rischio infortunistico) la scelta della sostituzione del criterio della abitualità, già operante secondo la normativa previgente con quello della esclusività o prevalenza.
4. Se così è, allora, dovendo adottarsi, ai fini della individuazione dei lavoratori in questione "i criteri e le modalità previste dalla legge 26 ottobre 1957 numero 1047 e successive modificazioni ed integrazioni", dovrà farsi applicazione della regola fissata dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza numero 616 del 10 settembre 1999, secondo la quale, ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile a ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli articoli 2 della legge numero 1047 del 1957, 2 e 3 di quella numero 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggiore parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiore fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale della attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che questi siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, sempre che sussistano tutti i requisiti sopra indicati.
5. Nè a conclusioni diverse può pervenirsi per la considerazione - che è poi l'unico argomento svolto nella motivazione della citata sentenza numero 9040 del 2001, che ha trascurato di valutare l'incidenza che, nella soluzione della questione, può esercitare il disposto dell'articolo 14 del decreto-legge 22 maggio 1993 numero 155 - che, richiamando l'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica l'articolo 2135 del codice civile, la qualità di coltivatore diretto, anche ai fini della tutela infortunistica, deve riconoscersi esclusivamente al titolare dell'impresa agricola che eserciti professionalmente attività economica.
E invero, deve a questo proposito osservarsi in primo luogo che la stessa letterale formulazione degli articoli 205 e 206 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è congegnata in maniera tale da indurre l'interprete a concludere che il rinvio alla norma codicistica è voluto al solo scopo di descrizione delle attività lavorative il cui esercizio deve farsi rientrare nel concetto di azienda agricola e non a quello della necessaria appartenenza del suo titolare alla categoria degli imprenditori. Ma, anche qualora si volesse ritenere in questo senso, non solo perciò dovrebbe necessariamente concludersi per l'inevitabile conseguenza della species dell'operatore agricolo di cui all'articolo 2135 nel genus dell'imprenditore definito dall'articolo 2082, da intendersi per il soggetto che produca utilità per il mercato. 9 Ciò almeno fino alle innovazioni introdotte con il decreto legislativo 18 maggio 2001 numero 228, il cui articolo 1 ha totalmente ridefinito la figura dell'imprenditore agricolo, consentendo probabilmente di ritenere superato il dibattito che precedentemente agitava la dottrina, venendo rilevato da autorevoli esponenti di questa, certamente in contrasto con altri, che - essendo disegnato nel codice l'esercizio della agricoltura, con riguardo al fondo rustico, al solo momento produttivo - nulla autorizzava a escludere la configurabilità di una impresa agricola (intesa in senso non tecnico) che prescindesse da rapporti con il mercato. Del resto è proprio questo l'orientamento seguito dalla giurisprudenza, essendosi da questa affermato che nessuno dei parametri legali alla cui stregua va individuata la nozione di coltivatore diretto - che si ricollega fondamentalmente al tipo di attività svolta (articolo 2135), al rapporto fra il lavoro proprio e familiare da un lato e quello di altri lavoratori dall'altro (articoli 2083 e 1647), con le correzioni e integrazioni apportate a tali criteri dalla legge 26 maggio 1965 numero 590 o da altre in materia - attribuisce efficacia discriminante, fra le attività agricole come definite dall'articolo 2135 del codice civile, a quelle che servono alla soddisfazione diretta dei bisogni di natura alimentare del coltivatore rispetto a quelle che gli forniscono soltanto un reddito (per tutte, Cass., 13 gennaio 1996, n. 253). E, per concludere, occorre osservare che, anche da parte della dottrina esprimente l'avviso della non concepibilità in senso tecnico-giuridico di una impresa (con specifico riferimento a quella del coltivatore diretto) che produca per i bisogni personali e familiari del titolare, si è riconosciuto che a conclusioni diverse dovrebbe potersi pervenire in materia previdenziale - e conseguentemente, per quanto sopra osservato, anche in quella della tutela contro gli infortuni e le malattie professionali - in considerazione di ragioni di carattere sociale e di tutela del lavoro esecutivo, derivandone che la specialità della disciplina consente di ritenere compatibile con la assunzione della responsabilità di coltivazione del fondo e con il correlativo rischio della iniziativa economica la circostanza che la prestazione di lavoro sia indirizzata alla soddisfazione di bisogni diretti.
6. Della decisione impugnata si impone quindi la cassazione con rinvio della causa ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Genova, che deciderà su ogni altro aspetto della controversia nel rispetto dei principi di diritto sopra enunciati a termini dei quali - analogamente a quanto affermato dalle sezioni unite con la sentenza numero 619 del 1999 in tema di assicurazione per l'invalidità, vecchia e superstiti - anche per la tutela apprestata con il decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965, per la qualità di coltivatore diretto non è richiesto il carattere imprenditoriale della attività, inteso nel senso della destinazione della totalità o di parte dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che il reddito prodotto sia destinato, con il connotato della prevalenza, direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia. Al giudice di rinvio si demanda di provvedere anche sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2002