Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 7 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
9612 dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. D'AMBROSIO Domenico e dall'avv. Parte_1
MASIELLO Francesco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cassano delle Murge, alla via Padre Pio, n. 8
– Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
– Resistente contumace –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.07.2024, esponeva di aver sottoscritto un Parte_1
contratto di lavoro a tempo determinato, come impiegato amministrativo, con la “Auxilium Società
Coop. Sociale”, appaltatrice del servizio di accoglienza presso il C.A.R.A. di Bari.
Il contratto, la cui scadenza era inizialmente fissata al 31.08.2021, veniva prorogato per tre volte, sempre per la durata di due mesi, e per una quarta volta, per la durata di sei mesi, sino al
In data 31.01.2024 subentrava come appaltatore la ditta convenuta ” e, Controparte_1
pertanto, l'istante sottoscriveva con la suddetta un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato sino al 31.03.2024; tale rapporto veniva prorogato una volta, sino al 30.04.2024, per poi definitivamente cessare.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva a questo Giudice del lavoro la trasformazione del contratto di lavoro stipulato con ” da rapporto a tempo determinato a rapporto a Controparte_1
tempo indeterminato e il riconoscimento a titolo risarcitorio dell'indennità omnicomprensiva di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015.
La ” non si costituiva in giudizio e, pertanto, questo Giudice, verificata la Controparte_1
regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia all'udienza del 13.01.2025.
Non risultando necessario svolgere attività istruttoria, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è infondato.
L'art. 21 del d.lgs. n. 81 del 2015 dispone che “il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga”.
Inoltre, il lavoratore, che presta attività per un periodo superiore a sei mesi nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, matura, ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto, il “diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.
Ciò posto, il caso in esame non è sussumibile nella fattispecie di cui agli artt. 21 e 24 del d.lgs. n. 81 del 2015. Infatti, la ricorrente agisce in giudizio nei confronti di ” che, in qualità Controparte_1
di nuovo appaltatore del servizio di gestione del C.A.R.A. di Bari, ha regolarmente assunto la ricorrente, in base alla clausola sociale prevista dall'art. 37 C.C.N.L. Cooperative Sociali, secondo cui “l'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto o convenzione o accreditamento, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi […]”.
Le parti, infatti, hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal
01.02.2024 (data di inizio del nuovo appalto), la cui scadenza, fissata al 31.03.2024, è stata prorogata solo una volta, sino al 30.04.2024, e dunque per un periodo non superiore a sei mesi.
Conseguentemente, soltanto nel precedente rapporto di lavoro intercorso con l'“Auxilium Società
Coop. Sociale” è stato violato il divieto di proroga di un contratto a tempo determinato, consentita dalla legge sino a quattro volte, e, pertanto, in questo giudizio la parte non può far valere fatti intercorsi con il precedente datore di lavoro per ottenere la conversione del contratto di lavoro.
Si rappresenta, cioè, che non può essere fatta valere l'anzianità maturata con il precedente datore di lavoro per conseguire la trasformazione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, laddove l'odierna resistente ” ha già ottemperato al suo obbligo di Controparte_1
assumere il lavoratore.
Di talché, la domanda va rigettata.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore questione in fatto o in diritto eventualmente contestata tra le parti.
Nulla per le spese stante la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con ricorso depositato in data 18.07.2024, nei confronti di ”,
[...] Controparte_1
resistente contumace, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla per le spese. Bari, 7 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa