TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 211/2025 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 211 /2025, promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv.to Fulvio Ferlito Parte_1
CREDITORE ISTANTE
Contro Con
con sede legale a FIRENZE alla VIA Controparte_2
PISANA 128 partita IVA rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Luciano Rossetti P.IVA_1
DE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 28-5-2025, la signora ha avanzato istanza per l'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale della società . Controparte_3
La creditrice ha dedotto di vantare un credito nei confronti dell'impresa resistente di € 39.500 portato da 79 cambiali con scadenza dal 15 marzo 2024 al 15 novembre 2030 e di avere intimato, con precetto cambiario notificato il 5/10-3-2025 il pagamento delle cambiali scadute da marzo a dicembre 2024 per l'importo di € 5.561,27.
pagina 1 di 7 La creditrice ha evidenziato lo stato d'insolvenza della resistente desumibile dalla mancata risposta all'intimazione di pagamento e dall'assenza di beni utilmente pignorabili come emersa dalla ricerca effettuata ex art 492 bis cpc.
All'udienza del 18-6-2025 è stato concesso un termine al creditore per provvedere a rinotificare il ricorso alla parte resistente, non essendo andata a buon fine quella precedentemente compiuta.
Eseguita la notifica del ricorso e formato il fascicolo ex art 40 CCII, con comparsa depositata il 23-7-
2025 si è costituita la società debitrice ed ha evidenziato:
- di essere inattiva perché sfrattata dall'immobile ove svolgeva l'attività che è di proprietà della ricorrente;
- di non avere potuto depositare il bilancio 2023 per irreperibilità e disinteresse manifestato dai soci.
Ha chiesto, quindi, un termine per potervi provvedere.
All'udienza del 30-7-2025, ambedue le parti hanno chiesto un breve rinvio per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo.
In data 7-10-2025 la resistente si è riportata alla situazione rilevabile dai bilanci dell'ultimo triennio depositati nella giornata precedente ed ha chiesto il rigetto di tutte le domande, mentre il ricorrente ha insistito nella propria originaria richiesta chiedendo, in subordine, in caso di ricorrenza dei presupposti dell'impresa minore, l'apertura della liquidazione controllata.
Il giudice ha rimesso, quindi, la causa al collegio per la decisione.
**********************************
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti della società Controparte_3
Con il ricorso depositato la creditrice ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale, tuttavia, è noto che l'art 121 CCII recita testualmente “ Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.”.
pagina 2 di 7 Il testo normativo è eloquente: il legislatore del codice della crisi conformandosi ad una giurisprudenza ormai ampiamente consolidata formatasi nel vigore della legge fallimentare, pone in capo al debitore l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali.
Nel caso in oggetto, l'imprenditore ha prodotto i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31-12-2023 e al
31-12-2024 da cui si desume che:
- al 31-12-2022 aveva un attivo patrimoniale di € 33.559, ricavi per € 104.235, debiti per € 250.801
- al 31-12-2023 aveva un attivo patrimoniale di € 18.634, ricavi per € 1.233, debiti per € 237.809;
- al 31-12-2024 aveva un attivo patrimoniale di € 17.836, ricavi per € 0, debiti per € 240.749.
La debitrice ha prodotto anche la situazione contabile al 30-6-2025 da cui emerge una situazione di stallo dell'attività ed una debitoria pressocchè costante.
Appare chiaro ed evidente, anche alla luce delle stesse affermazioni rese nella comparsa di costituzione, che i bilanci sono stati predisposti a ridosso dell'udienza prima della quale sono stati anche depositati, tuttavia, tale circostanza non è assolutamente indice di inattendibilità degli stessi.
La parte istante non ha sollevato contestazioni in ordine alla veridicità o meno delle poste e i dati appaiono in linea con quanto emerge dai dati acquisiti dal Tribunale attraverso le indagini presso i creditori istituzionali ( ha un debito verso l' di € 125.933,85 già a ruolo, ha un debito di € CP_4
12.480,13 verso portato dal decreto ingiuntivo n° 292/2023 del 7-3-2023, ha un debito Parte_2 verso l' di € 349.816,89 nel quale è ricompreso il debito verso l' oltre Controparte_5 CP_4 che altri debiti erariali, interessi e sanzioni).
Sulla base dei dati appena enunciati, può dirsi, quindi, accertato che la società è Controparte_3 un'impresa minore, pertanto, non è sottoponibile a liquidazione giudiziale.
Il creditore istante ha, però, richiesto l'apertura della liquidazione controllata solo all'udienza del 7-10-
2025 con le conclusioni finali.
Appare, a questo punto, opportuno stabilire se sia possibile per il Tribunale pronunciarsi in merito alla nuova domanda di apertura della liquidazione controllata nell'ambito di questo stesso procedimento nonostante in origine sia stata richiesta l'apertura della liquidazione giudiziale e nonostante i presupposti sostanziali per la pronuncia siano differenti.
È noto che nella Relazione governativa allo schema di decreto legislativo che sarebbe stato poi trasfuso nel Codice della crisi e dell'Insolvenza, si individua la volontà del legislatore di dare vita a un pagina 3 di 7 procedimento unitario, a un vero e proprio 'contenitore' idoneo a garantire una procedura uniforme per l'accertamento e la gestione delle iniziative per la composizione delle situazione di crisi o di insolvenza
La disciplina di diritto positivo in concreto introdotta delinea un procedimento che consente di convogliare in una medesima procedura qualunque tipo di domanda proveniente da soggetti legittimati.
Questa costruzione, invero, non garantisce una effettiva unitarietà della procedura, atteso che viene conservata la diversificazione degli strumenti, delle condizioni e dei presupposti applicativi.
Ad ogni modo, l'art. 7 CCI e l'art. 40 CCI, tendono a salvaguardare l'originario principio di unitarietà del procedimento, laddove, il primo garantisce la trattazione unitaria anche attraverso lo strumento processuale della riunione e il secondo, significativamente modificato dal d.lgs. n. 83/2022, descrive le modalità, uniche, di introduzione della domanda e costituisce l'unica via di accesso prevista dal legislatore per l'avvio del procedimento.
Il comma 1 dell'art. 7 CCI, stabilisce che le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza devono essere trattate in un unico procedimento e, per realizzare siffatta disciplina, ogni domanda sopravvenuta deve essere riunita a quella già pendente, mentre il comma 2, nella sua versione attuale, prevede che nel caso di proposizione di più domande di regolazione avente contenuto diverso, il tribunale esamini in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata.
Tale disposizione traduce la volontà del legislatore di privilegiare la soluzione pattizia della crisi rispetto a quella liquidatoria.
Nel nostro caso, invece, le due domande sono di contenuto sostanzialmente analogo atteso che mirano all'apertura del procedimento liquidatorio: l'alternativa tra l'una e l'altra concerne l'individuazione di quella che meglio si attaglia alla tipologia dell'impresa resistente alla stregua della sua dimensione..
Alla luce dei principi esposti è chiaro che la domanda di liquidazione controllata deve essere trattata nel medesimo procedimento e deve essere esaminata alla luce dei presupposti per l'applicazione di questo strumento di composizione della crisi e dell'insolvenza.
La lettura in combinato disposto degli artt 7 comma 1e 41 comma 5 CCII che recita “ L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.” evidenzia che il legislatore ha costruito l'istituto in modo da consentire che tutte le domande relative alla situazione di crisi o di insolvenza di un'impresa siano decise in un unico contesto.
Ne consegue, quindi, che fino alla rimessione della causa al collegio non vi sono preclusioni né alla presentazione di nuove domande da parte di terzi né alla modifica delle domande da parte dei soggetti che sono già parte del procedimento e che potrebbe essere conseguenza dell'istruttorie espletata. pagina 4 di 7 Questo consente di ritenere che la modifica della domanda fatta prima della decisione è del tutto ammissibile e tempestiva.
La documentazione prodotta in atti consentono di ritenere:
- che sussista la competenza del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della
Crisi atteso che il debitore ha il centro dei propri interessi a Firenze;
- che l'impresa resistente è debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi: l'impresa, infatti, è in liquidazione, ma non ha attivo far fronte alla propria debitoria complessiva ed ha, da bilancio al 31-12-
2024, un patrimonio netto negativo di € 227.485;
- che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, trattandosi di impresa minore;
Trattandosi di domanda presentata da un creditore, si è, altresì, accertato che:
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è decisamente superiore ad € 50.000: solo la debitoria scaduta complessiva risultante dall'estratto dei carichi erariali alla ammonta, infatti, ad € 349.816,89 CP_5
- non è stata eccepita l'inesistenza di un attivo patrimoniale astrattamente liquidabile.
Per le ragioni esposte, la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
Il liquidatore è stato nominato tra soggetti iscritti nell'apposito albo.
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
nei confronti della società con sede legale a Controparte_3
FIRENZE alla VIA PISANA 128 partita IVA P.IVA_1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore la dott.ssa Elena Morelli;
ORDINA
pagina 5 di 7 Alla società debitrice di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
SE
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze, 8-10-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 6 di 7
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 211 /2025, promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv.to Fulvio Ferlito Parte_1
CREDITORE ISTANTE
Contro Con
con sede legale a FIRENZE alla VIA Controparte_2
PISANA 128 partita IVA rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Luciano Rossetti P.IVA_1
DE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 28-5-2025, la signora ha avanzato istanza per l'apertura Parte_1 della liquidazione giudiziale della società . Controparte_3
La creditrice ha dedotto di vantare un credito nei confronti dell'impresa resistente di € 39.500 portato da 79 cambiali con scadenza dal 15 marzo 2024 al 15 novembre 2030 e di avere intimato, con precetto cambiario notificato il 5/10-3-2025 il pagamento delle cambiali scadute da marzo a dicembre 2024 per l'importo di € 5.561,27.
pagina 1 di 7 La creditrice ha evidenziato lo stato d'insolvenza della resistente desumibile dalla mancata risposta all'intimazione di pagamento e dall'assenza di beni utilmente pignorabili come emersa dalla ricerca effettuata ex art 492 bis cpc.
All'udienza del 18-6-2025 è stato concesso un termine al creditore per provvedere a rinotificare il ricorso alla parte resistente, non essendo andata a buon fine quella precedentemente compiuta.
Eseguita la notifica del ricorso e formato il fascicolo ex art 40 CCII, con comparsa depositata il 23-7-
2025 si è costituita la società debitrice ed ha evidenziato:
- di essere inattiva perché sfrattata dall'immobile ove svolgeva l'attività che è di proprietà della ricorrente;
- di non avere potuto depositare il bilancio 2023 per irreperibilità e disinteresse manifestato dai soci.
Ha chiesto, quindi, un termine per potervi provvedere.
All'udienza del 30-7-2025, ambedue le parti hanno chiesto un breve rinvio per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo.
In data 7-10-2025 la resistente si è riportata alla situazione rilevabile dai bilanci dell'ultimo triennio depositati nella giornata precedente ed ha chiesto il rigetto di tutte le domande, mentre il ricorrente ha insistito nella propria originaria richiesta chiedendo, in subordine, in caso di ricorrenza dei presupposti dell'impresa minore, l'apertura della liquidazione controllata.
Il giudice ha rimesso, quindi, la causa al collegio per la decisione.
**********************************
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti della società Controparte_3
Con il ricorso depositato la creditrice ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale, tuttavia, è noto che l'art 121 CCII recita testualmente “ Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.”.
pagina 2 di 7 Il testo normativo è eloquente: il legislatore del codice della crisi conformandosi ad una giurisprudenza ormai ampiamente consolidata formatasi nel vigore della legge fallimentare, pone in capo al debitore l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali.
Nel caso in oggetto, l'imprenditore ha prodotto i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31-12-2023 e al
31-12-2024 da cui si desume che:
- al 31-12-2022 aveva un attivo patrimoniale di € 33.559, ricavi per € 104.235, debiti per € 250.801
- al 31-12-2023 aveva un attivo patrimoniale di € 18.634, ricavi per € 1.233, debiti per € 237.809;
- al 31-12-2024 aveva un attivo patrimoniale di € 17.836, ricavi per € 0, debiti per € 240.749.
La debitrice ha prodotto anche la situazione contabile al 30-6-2025 da cui emerge una situazione di stallo dell'attività ed una debitoria pressocchè costante.
Appare chiaro ed evidente, anche alla luce delle stesse affermazioni rese nella comparsa di costituzione, che i bilanci sono stati predisposti a ridosso dell'udienza prima della quale sono stati anche depositati, tuttavia, tale circostanza non è assolutamente indice di inattendibilità degli stessi.
La parte istante non ha sollevato contestazioni in ordine alla veridicità o meno delle poste e i dati appaiono in linea con quanto emerge dai dati acquisiti dal Tribunale attraverso le indagini presso i creditori istituzionali ( ha un debito verso l' di € 125.933,85 già a ruolo, ha un debito di € CP_4
12.480,13 verso portato dal decreto ingiuntivo n° 292/2023 del 7-3-2023, ha un debito Parte_2 verso l' di € 349.816,89 nel quale è ricompreso il debito verso l' oltre Controparte_5 CP_4 che altri debiti erariali, interessi e sanzioni).
Sulla base dei dati appena enunciati, può dirsi, quindi, accertato che la società è Controparte_3 un'impresa minore, pertanto, non è sottoponibile a liquidazione giudiziale.
Il creditore istante ha, però, richiesto l'apertura della liquidazione controllata solo all'udienza del 7-10-
2025 con le conclusioni finali.
Appare, a questo punto, opportuno stabilire se sia possibile per il Tribunale pronunciarsi in merito alla nuova domanda di apertura della liquidazione controllata nell'ambito di questo stesso procedimento nonostante in origine sia stata richiesta l'apertura della liquidazione giudiziale e nonostante i presupposti sostanziali per la pronuncia siano differenti.
È noto che nella Relazione governativa allo schema di decreto legislativo che sarebbe stato poi trasfuso nel Codice della crisi e dell'Insolvenza, si individua la volontà del legislatore di dare vita a un pagina 3 di 7 procedimento unitario, a un vero e proprio 'contenitore' idoneo a garantire una procedura uniforme per l'accertamento e la gestione delle iniziative per la composizione delle situazione di crisi o di insolvenza
La disciplina di diritto positivo in concreto introdotta delinea un procedimento che consente di convogliare in una medesima procedura qualunque tipo di domanda proveniente da soggetti legittimati.
Questa costruzione, invero, non garantisce una effettiva unitarietà della procedura, atteso che viene conservata la diversificazione degli strumenti, delle condizioni e dei presupposti applicativi.
Ad ogni modo, l'art. 7 CCI e l'art. 40 CCI, tendono a salvaguardare l'originario principio di unitarietà del procedimento, laddove, il primo garantisce la trattazione unitaria anche attraverso lo strumento processuale della riunione e il secondo, significativamente modificato dal d.lgs. n. 83/2022, descrive le modalità, uniche, di introduzione della domanda e costituisce l'unica via di accesso prevista dal legislatore per l'avvio del procedimento.
Il comma 1 dell'art. 7 CCI, stabilisce che le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza devono essere trattate in un unico procedimento e, per realizzare siffatta disciplina, ogni domanda sopravvenuta deve essere riunita a quella già pendente, mentre il comma 2, nella sua versione attuale, prevede che nel caso di proposizione di più domande di regolazione avente contenuto diverso, il tribunale esamini in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata.
Tale disposizione traduce la volontà del legislatore di privilegiare la soluzione pattizia della crisi rispetto a quella liquidatoria.
Nel nostro caso, invece, le due domande sono di contenuto sostanzialmente analogo atteso che mirano all'apertura del procedimento liquidatorio: l'alternativa tra l'una e l'altra concerne l'individuazione di quella che meglio si attaglia alla tipologia dell'impresa resistente alla stregua della sua dimensione..
Alla luce dei principi esposti è chiaro che la domanda di liquidazione controllata deve essere trattata nel medesimo procedimento e deve essere esaminata alla luce dei presupposti per l'applicazione di questo strumento di composizione della crisi e dell'insolvenza.
La lettura in combinato disposto degli artt 7 comma 1e 41 comma 5 CCII che recita “ L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.” evidenzia che il legislatore ha costruito l'istituto in modo da consentire che tutte le domande relative alla situazione di crisi o di insolvenza di un'impresa siano decise in un unico contesto.
Ne consegue, quindi, che fino alla rimessione della causa al collegio non vi sono preclusioni né alla presentazione di nuove domande da parte di terzi né alla modifica delle domande da parte dei soggetti che sono già parte del procedimento e che potrebbe essere conseguenza dell'istruttorie espletata. pagina 4 di 7 Questo consente di ritenere che la modifica della domanda fatta prima della decisione è del tutto ammissibile e tempestiva.
La documentazione prodotta in atti consentono di ritenere:
- che sussista la competenza del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della
Crisi atteso che il debitore ha il centro dei propri interessi a Firenze;
- che l'impresa resistente è debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi: l'impresa, infatti, è in liquidazione, ma non ha attivo far fronte alla propria debitoria complessiva ed ha, da bilancio al 31-12-
2024, un patrimonio netto negativo di € 227.485;
- che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, trattandosi di impresa minore;
Trattandosi di domanda presentata da un creditore, si è, altresì, accertato che:
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è decisamente superiore ad € 50.000: solo la debitoria scaduta complessiva risultante dall'estratto dei carichi erariali alla ammonta, infatti, ad € 349.816,89 CP_5
- non è stata eccepita l'inesistenza di un attivo patrimoniale astrattamente liquidabile.
Per le ragioni esposte, la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
Il liquidatore è stato nominato tra soggetti iscritti nell'apposito albo.
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
nei confronti della società con sede legale a Controparte_3
FIRENZE alla VIA PISANA 128 partita IVA P.IVA_1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore la dott.ssa Elena Morelli;
ORDINA
pagina 5 di 7 Alla società debitrice di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
SE
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze, 8-10-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 6 di 7
pagina 7 di 7