Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/05/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1019/2017 - Pag. 1 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1019 del 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni” e vertente TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. LAGHI DOMENICO, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._1
CALABRO in data 04.05.59, rappresentata e difesa dall'avv. DI LUCA TERESA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
, C.F. , parte nata a CASTROVILLARI in [...] TR C.F._2
2.11.66, rappresentata e difesa dall'avv. CAMODECA FRANCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTI -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 31.10.17, la ha convenuto in giudizio ed Parte_2 CP_1 CP_2
. La difesa del primo ha allegato che:
[...]
- la società istante è proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Castrovillari alla
C.da Cammarata, identificato in catasto al foglio di mappa 91 particella 78;
- Detto fondo fu venduto dalla Soc. “Cartiere Antonio ST SpA”, corrente in Milano, con atto per OT del 25.11.1985 alla Persona_1 Controparte_3
”, corrente in Catanzaro Lido, costituitasi con atto autenticato da OT
[...] da GL Calabro in data 16.07.85, poi modificatasi, nella Persona_2 partecipazione sociale, con atto pubblico per OT del 03.08.1989 e poi Persona_3 trasformatasi in “ ”, con atto per OT Controparte_4 da Catanzaro del 24.12.1996; Persona_4
- contigua a tale fondo sul lato Sud è la proprietà della IG.ra (in TR catasto particella 744) e sui lati Sud e Sud-Ovest è la proprietà del IG. CP_1
(in catasto particella 745). Giova indicare gli atti di provenienza dei
[...] convenuti: nell'atto di compravendita per OT del 28.08.1984, si legge Persona_2 che il IG. nato a [...] il [...] e residente a [...], Persona_5
acquistava da “Cartiere Antonio ST SpA” corrente in Milano “fondo rustico denominato Bidona in agro di Castrovillari della superficie di Ha 9.57,70, confinante con strada di Salinari, con torrente Garga, con restante proprietà della venditrice, e con proprietà ed altri;
in catasto dalla Partita 17112 – terreni Castrovillari foglio Per_6
91 - volturerà la part. def. 79 - provv.79a - Ha.9,22,70 - RD.1614,73 - RA.461,35 - sem.
2° - e part. def. 200 - provv.80 - sub. b - are 35,00 - RD.11,20 - RA.1,75 - bosco ced. unico;
giusta tipo di frazionamento n.5/82 – rinnovato il 17.9.983 a firma Geom. CP_5
.
[...]
- Tale bene a seguito del decesso del avvenuto in data 17.01.98 in Persona_5
Castrovillari, cadeva in successione. Con atto di donazione e divisione per OT
, da del 29.05.2009, il bene già acquistato dal Persona_7 Persona_8 veniva frazionato e perveniva in parte al convenuto Persona_5 CP_1
(Foglio 91 particella 745) e in parte alla convenuta (Foglio
[...] TR
91 particella 744).
- il terreno di proprietà dell'attrice risulta costituito in parte da superficie pianeggiante coltivata ad agrumeto irriguo ed in parte da terreno con piano inclinato ove sono presenti in parte alberi di LI;
- a margine della fascia di terreno ad andamento inclinato è ubicato il suolo dei convenuti ove risulta impiantato un pescheto;
- l'intera fascia di terreno in dislivello di 4944 mq (ad eccezione di una minima porzione di 18 mq) è collocata all'interno della particella catastale 78 che individua la proprietà dell'attrice;
- gli odierni convenuti hanno recentemente effettuato uno sconfinamento di proprietà inglobando ampia parte del suolo di proprietà della (come da Parte_2 perizia a firma del Geom. datata 16.03.2016) e dall'attrice sin Persona_9 dall'acquisto da Cartiere ST SpA sempre posseduto in via patronale in modo ininterrotto, tant'è che l'attrice ne ha sempre curato la manutenzione e ne ha avuto il godimento;
- pertanto, è stato realizzato uno sconfinamento di proprietà in danno della società attrice da parte della per una superficie di mq. 1344, e da parte del TR CP_1
per una superficie di mq 4484;
[...]
- i convenuti, dinanzi alle rimostranze dell'attore, hanno sempre promesso il pacifico rilascio delle porzioni usurpate;
- invano con raccomandata A.R., datata 30.03.2016, la società attrice, stanca delle promesse non mantenute, manifestava ai convenuti oramai in via ultimativa, la necessità di tracciare i confini e di apporre i termini con il conseguente rilascio da parte dei convenuti delle porzioni di terreno di proprietà dell'attore, di cui alla suindicata particella 78 del foglio di mappa 91.
- In considerazione del considerevole sconfinamento realizzato dai convenuti a danno della parte attrice, è evidente la necessità di far accertare i confini tra il fondo dell'attore e quello dei convenuti, di far apporre i termini onde consentire l'individuazione delle esatte linee di confine, definirle materialmente e rimuovere l'occupazione avvenuta, facendo ordine ai convenuti di rilasciare ogni porzione di terreno alla attrice, rientrante nella particella di sua proprietà.
Tanto premesso, la a chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. Accertare l'esatta linea di confine tra la proprietà dell'attrice e quella dei convenuti e disporre l'apposizione dei relativi termini di demarcazione, nonché ordinare ai convenuti il rilascio, in favore dell'attore, della quota di terreno occupata dai convenuti, rientrante nella citata particella 78 del foglio di mappa 91;
b. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. R.G. n. 1019/2017 - Pag. 3 di 17
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.1.18 si è costituita
. La sua difesa ha dedotto che: TR
- Preliminarmente si contesta e si impugna la relazione di consulenza tecnica allegata e parzialmente riprodotta in citazione, essendo palesemente infondata;
- si contesta, inoltre, la prospettazione attorea, specie nella parte in cui sostiene che l'intera fascia di terreno di dislivello è collocata nella proprietà della attrice, essendo, invece, sempre stata nella proprietà e disponibilità della convenuta (e del suo dante causa);
- lo stato dei luoghi è immutato sin dagli anni '80, epoca nella quale sia la parte attrice sia il sig. (dante causa degli odierni convenuti) acquistarono i rispettivi Persona_5 lotti di terreno dalla “Cartiera Antonio ST s.p.a.”;
- non corrisponde al vero che il terreno di proprietà della attrice risulterebbe costituito da superficie pianeggiante e in parte da terreno con piano inclinato. Quest'ultimo, tecnicamente una scarpata, è stato sempre di proprietà e posseduto da Persona_5 prima e dai suoi aventi causa dopo, tant'è che le piante di LI ivi esistenti sono state messe a dimora nel 1984 da Persona_5
- premesso che i fondi delle parti litiganti sono a dislivello (scarpata) e premesso ancora che tale dislivello ha origine naturale, non essendo stata opera dell'uomo, sostenere che la proprietà della società si estenda sino al culmine della scarpata, fin dove, cioè, Pt_2 inizia il fondo dei convenuti, è cosa contraria ad ogni principio di legge (e di logica);
- non sussistendo in tema di fondi rustici una norma come l'art. 887 c.c., che impone al proprietario del fondo superiore l'obbligo di eseguire il muro di contenimento della scarpata (obbligo che sarebbe incomprensibile se non fosse proprietario), nel caso di fondi rustici posti a dislivello incombe sul proprietario del fondo superiore l'adozione di tutte le cautele atte ad impedire danni al fondo posto a livello inferiore. Orbene, se al proprietario del fondo superiore incombe tale obbligo, non può certo affermarsi che il tratto in dislivello non sia di sua proprietà. In altri termini, posto che la fonte della responsabilità si riceva indirettamente dall'art. 2051 c.c., è difficile sostenere una responsabilità per danni da cose in custodia, negando ogni relazione con la stessa. Del resto, proprio per evitare siffatti danni furono messe a dimora dal nel 1984 le piante di LI, appunto per evitare frane Persona_5
e smottamenti della scarpata;
- In ogni caso, con il presente atto si avanza domanda riconvenzionale di usucapione, relativamente a quella parte di terreno indicata in citazione e precisamente: mq 1344 posti a ridosso della scarpata nonché la parte di scarpata corrispondente alla particella
744 foglio di mappa 91 posti a ridosso della proprietà della odierna convenuta e che sarebbe occupata, a detta dell'attrice, dalla signora TR
- contrariamente a quanto sostenuto in citazione, nessuno sconfinamento è avvenuto né l'attrice ha avuto il godimento di questa parte di terreno. Come già evidenziato con racc. a.r. del 29.4.16, lo stato dei luoghi è immutato da 40 anni e, cioè, da quando è stato acquistato dal dante causa. Questa parte di terreno, quantomeno la superficie di 1344 mq e la corrispondente parte di scarpata è sempre stata posseduta, sin dal momento dell'acquisto avvenuto nel 1984, da prima e da Persona_5 TR dopo. Il godimento e la manutenzione sono sempre stati fatti da costoro.
Stante il piano inclinato del terreno (scarpata), le piante di LI furono messe a dimora dal nel 1984, appunto per evitare smottamenti e consolidare il Persona_5 terreno, essendo il dislivello di origine naturale;
- sulla inesatta circostanza, poi, che la società attrice avrebbe provveduto da sempre alla manutenzione della parte del terreno per cui è causa, si segnala che la restante parte di terreno di proprietà della versa da anni in stato di totale Parte_2 R.G. n. 1019/2017 - Pag. 4 di 17
abbandono, tanto che di recente si è verificato un incendio che, partito dai fondi della attrice, ha danneggiato parte dei terreni della TR
Ciò posto, ha concluso chiedendo al Tribunale adito: TR
1. Il rigetto delle domande attoree perché infondate;
2. In via riconvenzionale, dichiarare acquistato per intervenuta usucapione la striscia di terreno di mq.1344 posti a ridosso della scarpata nonché la parte di scarpata corrispondente posti a ridosso della proprietà della odierna convenuta;
3. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.1.18, si è costituito
. La sua difesa ha dedotto che: Controparte_1
- Il terreno in questione, sin dal momento del suo acquisto, da parte del proprio dante causa, ha avuto come confini accettati da tutte le parti quelli che si dipartono dal piede della scarpata - la scarpata e la parte superiore di proprietà dei La parte che va Per_5 dal piede della scarpata di proprietà dell'attrice. Quello il confine che le parti hanno sempre accettato in quanto consapevoli della corrispondenza della situazione di fatto a quella di diritto;
- Già in un recente passato, circa un paio di anni, l'odierna attrice aveva chiesto di rilevare l'esattezza dei confini. I tecnici avevano accertato che quanto richiesto da parte attrice non corrispondeva a verità.
- In ogni caso, stante il possesso ultratrentennale della fascia di terreno in contestazione e, precisamente, dell'intera scarpata che oscilla da un minimo di 3 o 4 metri, per arrivare in alcuni punti anche a 30/40 metri, in questa sede si intende far valere in via riconvenzionale l'avvenuto acquisto a titolo originario, per intervenuta usucapione, conseguente il possesso ultraventennale della fascia di terreno che divide i due fondi costituita dalla scarpata;
- Più in particolare parte convenuta, proprio nella consapevolezza di avere esercitato sulla fascia un possesso con la sicura convinzione dell'elemento psicologico di possedere come proprietario, nonché avere materialmente utilizzato la fascia di terreno in maniera continuativa ritiene di avere acquisito il diritto a titolo originario di cui chiede l'accertamento giudiziario. Ciò posto, ha concluso chiedendo al Tribunale adito: Controparte_1
a) accertare e dichiarare che il confine esistente tra i due fondi è quello dettato dalla parte inferiore della scarpata con appartenenza dell'intera scarpata ai fondi di proprietà Per_5
b) in ogni caso, qualora il confine di fatto, per come sopra rappresentato, non corrispondesse alla situazione di diritto accertare e dichiarare la piena proprietà, in quota parte con la sorella, in capo al sig. per avvenuta usucapione conseguente il possesso uti Per_5 dominus della parte di terreno in contestazione. c) Condannare parte attrice al pagamento integrale di spese, competenze ed onorari del giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, nessuna istruttoria per mezzo di prova orale è stata posta in essere per le ragioni ampiamente esposte con ordinanza del 6.11.19. La causa è stata invece istruita per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti. All'udienza del giorno 26.11.24, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. In rito. L'eccezione di nullità della consulenza promossa dal difensore di è TR infondata e non può essere accolta.
Il rilievo per cui il c.t.u. avrebbe oltrepassato i limiti dell'incarico conferito è infondato.
Invero, come meglio sarà in seguito specificato, il consulente ha precisamente risposto ai quesiti, attraverso puntuali analisi e rilievi. L'aggiunta di ulteriori riferimenti (ad esempio, alla R.G. n. 1019/2017 - Pag. 5 di 17
raccomandata del difensore della parte convenuta), ove ultronea, non invalida certamente l'elaborato peritale, non essendo l'unica ragione sulla quale il consulente ha fondato le proprie valutazioni né, ovviamente, la ragione fondante della presente pronuncia.
Il rilievo per cui il c.t.u. non avrebbe comunicato la data di rinvio delle operazioni peritali
(in particolare, le operazioni del 28.1.22) è strumentale ed infondato. La strumentalità si evince dalla circostanza che la data del 28.1.22 per il prosieguo delle operazioni peritali fosse perfettamente nota alla parte convenuta dal momento che il messaggio di posta TR elettronica certificata è stato ritualmente comunicato al c.t.p. nominato della parte convenuta (ing.
, v. doc. in atti). La nullità, infatti, si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle Per_10 circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa, per non essere state le parti in grado di intervenire alle operazioni, il quale non ricorre quando risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state ugualmente poste in grado di assistere alle indagini (v. Cass. civ. n.10054 del 2010). L'infondatezza deriva, invece, dal rilievo per cui alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi (v. Cass. civ. n. 6195 del 2014).
3. Le domande riconvenzionali delle parti convenute. Principi generali in materia di usucapione.
3.1. L'ordine logico delle questioni prospettate impone ex art. 276 c.p.c. dapprima lo scrutinio della domanda riconvenzionale proposta dalle parti convenute – attrici in riconvenzionale
– , avente ad oggetto l'asserito acquisto della proprietà a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. della striscia di terreno “precisamente; mq. 1344 posti a ridosso della scarpata nonché la parte di scarpata corrispondente alla particella 744 foglio di mappa 91, posti a ridosso della proprietà della odierna convenuta”, secondo la prospettazione di e la “fascia di TR terreno in contestazione, e precisamente l'intera scarpata che oscilla da un minimo di 3 o 4 metri, per arrivare in alcuni punti anche a 30/40 metri in questa sede…della fascia di terreno che divide i due fondi costituita dalla scarpata”, secondo la prospettazione di . Controparte_1
3.2. È opportuno chiarire sin da ora, anche alla luce della esatta delimitazione ed estensione del thema probandum, che le parti convenute – attrici in riconvenzionale - hanno dedotto e concluso per l'accertamento della usucapione del diritto di proprietà dei fondi oggetto di causa, qualificando così il petitum e la causa petendi della propria domanda di accertamento di intervenuto acquisto, né potendo la stessa qualificarsi in modo diverso (cfr. in maniera precisa Cass. Civ. n. 1470 del 1999, secondo la quale costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione di diritti reali di uso e di abitazione a fronte di una domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà su una casa e circostante orto, perché sono diversi petitum, ossia il bene della vita richiesto rispetto a quello attribuito, e causa petendi, ossia l'elemento soggettivo del possesso).
Vale, anzi, precisare che, dalle scarne deduzioni assertive emerge che gli attori in riconvenzionale facciano valere anche il possesso utile all'usucapione che sarebbe maturato anche nei confronti di già prima della morte della de cuius. Persona_5
3.3. Quanto al merito, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza in materia di usucapione del diritto di proprietà, è noto che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. – 832 c.c. ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso – sotto il profilo del corpus e dell'animus - necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (cfr. Cass. civ. n. 12984 del 2002, in
Gius, 2003, 2, 183). R.G. n. 1019/2017 - Pag. 6 di 17
È, dunque, necessario fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ. n. 20670 del 2010 in Imm. e propr., 2010, 12, 802; Cass. Civ. n. 25498 del
2014; Cass. Civ. n. 10894 del 2013; Cass. Civ. n. 8866 del 2018). Si richiede, quindi, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ, n. 9325 del 2011, in motivazione;
in senso analogo Cass. civ. n. 29594 del 2021).
Insomma, è necessario non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possesso pieno, esclusivo, continuo e non interrotto è quello che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento che mimano il diritto reale sottostante.
Logico corollario dei principi sopra enunciati è quello secondo cui colui che agisce in giudizio, al fine del riconoscimento di un acquisto per usucapione di beni immobili, ha l'onere di offrire una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge. Si è, ad esempio, sostenuto che l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass. civ. n. 20539 del 2017, in CED Cassazione, 2017). Conseguentemente, l'incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico - deduttivi, o per presunzioni, tra le dichiarazioni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa (cfr. anche App.
Roma Sez. IV, 18-06-2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza).
3.4. In applicazione di detti principi, si rende necessario svolgere anche alcune considerazioni in merito agli aspetti processuali riguardanti le cause aventi ad oggetto la declaratoria di usucapione.
Infatti, ad avviso del Tribunale, anche alla luce degli orientamenti sopra citati, chi agisce per tale declaratoria è onerato:
- di allegare e specificare, entro i termini previsti dal codice di rito (rispettivamente, atto introduttivo e memoria ex art. 183 comma 6. n. 1 c.p.c., avendo essi natura primaria), i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche sopra enunciate, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali e alla pluralità di atti da cui evincere la relazione con la res, ad immagine di un diritto reale, nel corso del tempo;
- di precisare, quindi, i singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo (e, quindi, esprimendo precisi riferimenti di carattere temporale), il rapporto dell'istante con il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà ad immagine del diritto reale oggetto della domanda;
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- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che, in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere;
analoga reiezione dovrebbe essere disposta allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche
"ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni [cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. Nella sentenza citata, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente “Vero che (omissis...), unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili”; conforme nella sostanza anche Cass. civ. n. 22720 del 2014 nonché Cass. Civ. n. 4370 del 1996, secondo cui “in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza
l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”. In tale ultima pronuncia, la S.C. ha confermato l'inammissibilità del capitolo di prova articolato nel modo seguente “vero che dal tempo della divisione fra i consorti (Omissis) avvenuta nel 1934 in avanti essi hanno sempre conservato il possesso dell'area e dei sovrastanti fabbricati sul cui sedime sono stati poi collocati gli attrezzi dei (omissis)”, specificando che la regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti o giudizi dev'essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto (v. Cass. 19.7.1980 n. 4759), ed “è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia”. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica];
- del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (cfr. Cass. Civ.
n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare – con indicazione della relativa data – sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (v. Cass. Civ. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 20997 del 2011). Nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, essendo il tempo elemento costitutivo della fattispecie, risulta, quindi, particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo
e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicchè è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa" (v. Cass. civ. ord. n. 20997 del 2011; in senso analogo, la già citata Cass. civ. sent. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 1808 del
2015, Cass. Civ. n. 3280 del 2008, Cass. Civ. n. 3728 del 1987); solo in tal modo, infatti, si R.G. n. 1019/2017 - Pag. 8 di 17
consentirebbe all'altra parte di articolare una debita prova contraria e, in sostanza, di rispettare (e non invertire) il regime dell'onere probatorio. Del resto, che la prova per testimoni debba essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone e dei fatti in un preciso contesto spaziale e temporale non è principio elaborato dalla giurisprudenza di merito, ma norma che si ricava agevolmente dalla disposizione dell'art. 244
c.p.c., diretta emanazione di un processo governato dal principio dispositivo, che prevede la deduzione come fase precisa della introduzione della prova testimoniale nel giudizio. 3.5. Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà a titolo originario che è l'usucapione, l'articolazione delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà e che, quindi, sono idonee a manifestare l'indiscussa relazione tra il bene e colui che invoca l'acquisto a titolo originario ad immagine del diritto reale rivendicato.
Le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti precisamente individuati e posti in essere collocati in maniera specifica nello spazio e nell'arco temporale richiesto dalla legge (20 anni) rappresentano la sostanza di quella situazione fattuale ad immagine del diritto reale che è il possesso. Pertanto, all'onere assertivo della parte da compiersi nel termine delle preclusioni previste dal codice di rito, si affianca l'onere sempre della parte di articolare i mezzi istruttori nei termini suindicati.
Solo con tali deduzioni specifiche si consentirebbe al giudice di apprezzare la pregnanza e la rilevanza del capitolo di prova di cui si chiede l'ammissione e, di contro, alla parte convenuta di articolare una adeguata prova contraria. Diversamente, si perverrebbe ad una sostanziale inversione dell'onere probatorio. Né potrebbe invocarsi la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253
c.p.c., la quale ha natura esclusivamente integrativa e non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018), per l'essenziale ragione che sarebbe rimesso al giudice il compito euristico di ricercare ed individuare – tra le molteplici e potenzialmente illimitate circostanze fattuali - le singole attività, i singoli comportamenti, i singoli atti compiuti in un arco temporale di venti anni idonei a configurare astrattamente un possesso utile all'usucapione. Con l'inevitabile conseguenza che la parte convenuta non sarebbe in grado di articolare tempestivamente una prova contraria idonea a contrastare la prova acquisita, stravolgendo, quindi, l'onere della prova previsto dal legislatore. E le medesime considerazioni valgono – a fortiori – con riferimento, tra le tante attività attraverso le quali il possesso si manifesta, alle modalità di instaurazione della relazione con il bene.
4. Nel merito. Infondatezza delle domande riconvenzionali.
4.1.Alla luce di tali considerazioni, si comprende come le domande riconvenzionali sono già generiche sotto il profilo assertivo, dal momento che non specificano, nella precisa dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto delle parti attrici in riconvenzionale continuo ed interrotto con i beni uti dominus per l'intero corso dei venti anni.
Né, soprattutto, sono evidenziate le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res – se tramite adprehensio o consegna – con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere. Evidente, anzi, la assoluta incertezza in ordine alle modalità di instaurazione del contatto con il bene, neppure dedotte nei termini delle preclusioni assertive. R.G. n. 1019/2017 - Pag. 9 di 17
In particolare, è noto che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale.
Nel primo caso, si è in presenza di un vero e proprio impossessamento del bene tramite un atto materiale di apprensione propria e spossessamento altrui.
La consegna del proprietario, invece, è modalità idonea a far supporre o la tolleranza o l'esistenza di un titolo, il quale o è ad effetti reali e immediatamente traslativi (e quindi idoneo a trasferire il possesso;
titolo non prodotto e che avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam), o produce effetti meramente obbligatori (e, quindi, è idoneo a trasferire la detenzione).
Si tratta di precisazione fatta propria anche dalla recente giurisprudenza, utilissima per declinare il rapporto con una res in termini di cortesia, tolleranza, detenzione o possesso [cfr. Cass.
Civ. n. 17388 del 2021, secondo cui “per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un bene immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare
l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto” (Sez. 2, Sent. n. 14092 del 2010)]. Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come le domande riconvenzionali esperite con le comparse di costituzione e risposta – e mai precisate nei termini decadenziali delle preclusioni assertive di cui alla memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. – siano totalmente prive di qualsiasi riferimento assertivo sotto tale profilo. Ciò conduce inevitabilmente al rigetto, in quanto non sussistono elementi per qualificare la relazione con la striscia di terreno come possesso né per individuare con precisione il dies a quo dal quale computare il tempo utile per l'usucapione.
Un possesso tecnicamente inteso importa, infatti, non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva.
Determinante, quindi, il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella sua disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una propria signoria esclusiva in modo inequivoco.
Del resto, la non ambiguità è requisito intrinseco del possesso utile all'usucapione (arg. ex art. 1158 – 1163 c.c.) e il momento dell'instaurazione del contatto è decisivo anche al fine di valutare la violenza o la clandestinità dell'acquisto (arg. ex art. 1163 c.c.). 4.2. E' agevole rilevare che le parti attrici in riconvenzionale nulla specificano in ordine alla instaurazione della relazione con la res (con riferimento, ovviamente, alla striscia di terreno) nei rigorosi limiti decadenziali delle preclusioni assertive né con l'atto introduttivo né con la memoria 183 c. 6 I termine c.p.c..
Nessuna deduzione assertiva viene dedicata, quindi, al c.d. acquisto del possesso, con specifico riferimento alla fascia di terreno in questione.
In particolare, infatti, le parti si limitano a dedurre che il contatto sarebbe avvenuto sin dal momento dell'acquisto del proprio dante causa, datato 1984. Ma l'atto di acquisto del proprio dante causa fa espresso riferimento al fondo rustico individuato al foglio 91 particella 79 (in uno a quello identificato al foglio 91 particella 200) e l'allegata planimetria rende inequivoca l'estensione ed il confine del fondo. Pertanto, l'instaurazione del contatto sullo spazio ulteriore rivendicato (e che è, dunque, ulteriore rispetto a quello del titolo) avrebbe richiesto una specificazione assertiva in ordine alle modalità di acquisto di un possesso tecnicamente inteso sulla res precipuamente oggetto della domanda. Sempre sotto il profilo assertivo, secondo le scarne deduzioni delle stesse parti attrici in riconvenzionale, non si comprende neppure se l'instaurazione del contatto con la striscia di terreno in questione è avvenuto per effetto di una consegna o mediante autonomo atto di impossessamento, neppure dedotto. Né viene specificato se il c.d. acquisto del possesso sia stato posto in essere nei R.G. n. 1019/2017 - Pag. 10 di 17
confronti della società attrice ovvero del proprio dante causa (che, però, come ricordato ha ceduto solo la particella 79). Quanto, poi, al contesto temporale di riferimento – rammentando che il tempo previsto dalla legge è uno degli elementi costitutivi idonei a configurare la fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. – le parti attrici in riconvenzionale si limitano ad asserire di possedere la striscia di terreno in contestazione uti dominus, pubblicamente ed ininterrottamente da oltre quaranta anni e dal momento dell'acquisto del proprio dante causa, senza alcuna specificazione in ordine alle modalità di instaurazione del possesso. Traslando le parole della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 21873 del 2018) “il ricorrente non ha mai indicato l'inizio del suo possesso dato che si è limitato a dichiarare di aver posseduto da oltre vent'anni… L'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione”; sotto il primo profilo, invece,
“Era necessaria, insomma, ma non risulta vi sia stata, la dimostrazione del come e del quando il ricorrente, originario convenuto, avesse iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. E' mancata, in definitiva, la dimostrazione del tempo del possesso e la dimostrazione della qualità di possesso uti dominus di quel potere di fatto che l'attuale ricorrente ha esercitato sull'immobile oggetto del giudizio” Ne consegue che le carenze dapprima assertive sia in ordine alla instaurazione del contatto con il bene sia in ordine al tempo della compiuta usucapione inducono inevitabilmente al rigetto della domanda, non consentendo, infatti, di comprendere né se la relazione instaurata con la res si sia tradotta in un possesso utile all'usucapione né il tempo a partire dal quale lo stesso sia cominciato a decorrere in modo esclusivo e quando si sia compiuto. Infatti, fermo restando che il tempo utile per l'usucapione decorre dal primo giorno e matura con il compimento dell'ultimo giorno, nulla emerge neppure in ordine al momento in cui l'effetto acquisitivo automatico si è completato. Profilo sul quale non si soffermano né né TR
, il quale, anzi, specifica che nell'anno 2010 la società attrice ha provveduto Controparte_1 anche predisporre dei picchetti di ferro sull'area in questione. Del resto la presunzione di possesso ex art. 1141 c. 1 c.c. opera solo quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla
(v. Cass. civ. n.20508 del 2019).
4.4. Sotto il profilo probatorio, poi, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra declinate,
è opportuno rilevare che la domanda è sfornita di qualsiasi articolazione istruttoria idonea ad essere ammessa.
In particolare, come già precisato nella ordinanza del 6.11.19, i capitoli di prova articolati nelle memorie 183 c. 6 II termine c.p.c. delle parti convenute non sono idonei alla prova del possesso utile all'usucapione, per le ragioni di seguito esposte. In particolare, nessuno dei capitoli articolati contiene una indicazione specifica del momento temporale in cui il possesso si è iniziato né delle modalità con le quali le parti hanno instaurato la propria relazione con il fondo di causa né in ordine alle attività svolte che manifestano il possesso;
inoltre, con particolare riferimento ai capitoli articolati da , nella misura in cui TR richiede la prova del “possesso esercitato in modo pacifico e senza contestazione alcuna”, il teste non deporrebbe sulla percezione di un fatto concreto specificamente indicato nello spazio e nel tempo, ma formulerebbe una attività di giudizio e di valutazione, inammissibile in sede testimoniale.
Con particolare riferimento ai capitoli da 2) a 8) della memoria 183 c. 6 II termine di oltre ad essere generici sia sotto il profilo spaziale sia sotto quello temporale e TR inidonei a provare lo svolgimento di singole attività in tutto il corso dei 20 anni, fanno riferimento a lavori e coltivazioni, i quali rappresentano attività in ogni caso anodine, dal momento che compatibili non solo con il possesso ma anche con la detenzione o con un rapporto di carattere cortese o solo occasionale con il bene in questione. Il capitolo 6), poi, a ben vedere contiene circostanze mai dedotte nei termini del maturare delle preclusioni assertive;
il capitolo 1) in parte è R.G. n. 1019/2017 - Pag. 11 di 17
formulato in maniera generica (laddove, in particolare, evoca “per un lato, termina sul ciglio di una scarpata di alcuni metri, ove esistono delle piante di LI”), in parte è privo di rilievo ai fini della decisione, in quanto, come precisato, concernente attività di coltivazioni, inidonee alla prova del possesso utile all'usucapione. Nei predetti capitoli neppure vengono indicate le singole attività concretamente svolte sotto il profilo temporale ed anche spaziale, limitandosi all'evocazione di un generico utilizzo della striscia del terreno del tempo, e come tali inidonei alla decisione, poiché non consentono di individuare la durata e il tempo dell'usucapione. Le medesime considerazioni possono essere formulate in relazione ai capitoli di prova articolati da , peraltro intrinsecamente generici, in quanto non indicano le singole TR attività svolte sotto il profilo temporale ed anche spaziale.
Per le motivazioni sopra esposte, le richieste istruttorie formulate, indipendentemente da ogni altra considerazione, non sono rilevanti ai fini della prova del possesso in capo alle parti convenute, attrici in riconvenzionale, in quanto, in primo luogo, inidonee a far emergere le modalità di instaurazione del contatto con il bene da parte dei utile ad essere qualificato come Per_5 possesso e il tempo di compimento dello stesso.
In secondo luogo, le stesse vertenti su circostanze generiche, dal momento che non indicano i singoli episodi, e non collocate in maniera specifica nello spazio e nel tempo, non sono utili a consentire una verifica del tempo necessario all'usucapione.
Infine, le attività dedotte oggetto dei capitoli di prova in parte non sono esplicitate in una dimensione temporale di carattere continuo e in altra parte, per la loro genericità, sono inidonee a mimare le facoltà del proprietario e, quindi, un possesso ad immagine del diritto di proprietà per tutto l'arco temporale dei venti anni richiesto dall'art. 1158 c.c. 4.5. Non risulta, infine, prodotto alcun documento astrattamente idoneo a provare l'esercizio di ulteriori facoltà che rientrano nell'esercizio di un possesso ad immagine del diritto di proprietà invocato.
Invero, nessun elemento è stato prodotto da cui desumere che le parti attrici in riconvenzionale si siano assunte – accanto agli invocati diritti e facoltà - gli obblighi ed oneri connessi alla appropriazione dei beni di cui è causa.
Nulla si evince dalle fotografie depositate. Né sono stati prodotti documenti da cui evincere anche un semplice utilizzo della striscia di terreno in questione da parte degli attori in riconvenzionale. 4.6. Non risultano, allora, adeguatamente riscontrati i due elementi costitutivi della fattispecie in esame: il possesso e il tempo previsto dalla legge.
Il possesso, infatti, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Pertanto, grava sull'attore l'onere di provare un potere di fatto che, lungi dal manifestarsi come generico contatto con il bene, sia idoneo anche ad esplicitare le facoltà del diritto – di proprietà nel nostro caso - ad immagine del quale il possesso è conformato.
Sotto il profilo temporale, poi, le richieste istruttorie formulate fanno riferimento in modo generico al possesso indefinito nel tempo, ma non chiariscono la precisa collocazione temporale di puntuali atti idonei ad evidenziare e far emergere il possesso degli attori in riconvenzionale;
pertanto, sotto tale profilo, i capitoli articolati sono inidonei anche a provare la continuità e la non transitorietà dei contatti con il bene. Quand'anche ammesse, non sarebbe emerso, in sostanza, dalle richieste istruttorie articolate quel contegno delle parti attrici in riconvenzionale idoneo, attraverso una pluralità di atti, ad assoggettare la cosa alla propria signoria, con l'esplicazione delle facoltà che rientrano nel contenuto della proprietà in una dimensione temporale di carattere continuo. R.G. n. 1019/2017 - Pag. 12 di 17
Per l'effetto nessuna idonea prova è stata fornita dalle parti attrici in riconvenzionale circa il possesso continuo, pacifico, indisturbato, dal quale emergerebbe la indiscussa signoria sulla cosa da parte dei già sotto il profilo del corpus. Per_5
Quanto alla coltivazione del fondo, è sufficiente rammentare come la coltivazione (così come le attività manutentive connesse) è attività pienamente compatibile anche con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime attività idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, tanto più se mancano segni esteriori in termini di ius excludendi alios
(cfr. Cass. Civ. n. 1796 del 2022).
Le medesime considerazioni possono essere svolte anche alle attività manutentive a ad eventuali lavori effettuati sui fondi agricoli (v. Cass. Civ. n. 9325 del 2011).
Né lo svolgimento di tali attività costituisce elemento da cui desumere con certezza neppure l'animus possidendi ai fini dell'usucapione, non comportando di per sé godimenti del bene incompatibili con la proprietà altrui.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, la coltivazione del fondo o le attività manutentive ad esse connesse sotto tale profilo non sono sufficienti, in quanto, di per sé, non esprimono, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tali attività materiali, corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, siano accompagnate da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (cfr. Cass. Civ. n. 18215 del 2013 nonché Cass. Civ. n. 17469 del 2023).
Ulteriori indizi non emersi nel caso di specie nel corso della istruttoria svolta.
Infatti, il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. E, sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cosiddetto ius excludendi alios),
è necessario accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione (v. Cass. civ. n. 18528 del 2023). E, come già sottolineato, in tal caso, l'unico elemento di segno contrario è stato dedotto dal , il quale ha ammesso l'attività di Controparte_1 picchettamento della odierna società attrice. Per l'effetto nulla è emerso circa il possesso continuo (art. 1158 c.c.), pacifico e non viziato (1163 c.c.), indisturbato e ininterrotto (art. 1167 c.c.) dal quale desumere la indiscussa signoria sulla cosa dell'attore, sia sotto il profilo del corpus sia sotto il profilo dell'animus. 4.7. Alla luce delle considerazioni esposte, valutata complessivamente l'attività istruttoria richiesta e la documentazione prodotta in atti, in assenza della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato, le domande riconvenzionali di e sono Controparte_1 TR infondate e deve essere rigettate.
5. Fondatezza delle domande della parte attrice.
La domanda esperita da parte attrice di regolamento di confini ex art. 950 c.c. è fondata e deve essere accolta. 5.1. Come noto, l'azione di regolamento di confine non solo è diretta alla individuazione della res incerta, ma costituisce una tipica azione di accertamento. Pertanto, essa è esperibile sia quando vi sia incertezza oggettiva sulla individuazione del confine, con zona di terreno promiscuamente posseduta dai proprietari limitrofi, sia quando vi sia incertezza soggettiva, e cioé quando l'attore, pur contestando il confine, non sia in grado di precisare la giusta ubicazione e ne rimetta al giudice la determinazione (v. giurisprudenza pacifica, sin da Cass. Civ. n. 3953 del 1968). L'incertezza in ordine al confine dei fondi oggetto di causa (foglio 91 particella 78 lato attore, foglio 91 particelle 744 e 745 lato convenuti) non è neppure oggetto di specifica contestazione e si evince agevolmente dalle deduzioni e dagli atti di causa. R.G. n. 1019/2017 - Pag. 13 di 17
La domanda volta al rilascio della porzione di terreno oggetto di “sconfinamento” non muta la natura della azione esperita, in quanto l'effetto restitutorio è soltanto una conseguenza dell'accertamento del confine al fine di consentire l'effettivo recupero del bene ove il regolamento di confini si realizzi in senso favorevole all'attore (v. Cass. Civ. n. 15507/2010). Infatti, l'azione di regolamento di confini non muta la propria natura “allorché l'attore chieda anche il rilascio di una zona di terreno compresa tra i due fondi contigui, poichè in tal caso il possesso di essa deriva da semplice incertezza dei confini, per la promiscuità del possesso della zona confinaria o perchè si contesti che il confine apparente corrisponda a quello reale: in tale caso, infatti, siffatta richiesta non trasforma l'azione in rivendicazione, poichè l'effetto recuperatorio è soltanto una conseguenza della determinazione del confine” (v. pacifica giurisprudenza, sin da Cass. Civ. n. 1162 del 1972; v. anche Cass. Civ. n. 8693 del 2019 che, riguardo all'obbligo di rilascio della porzione indebitamente posseduta, ha parlato di “intrinseco effetto recuperatorio”, indipendentemente dall'intenzionalità dell'accertata occupazione abusiva).
Come agevolmente desumibile dal petitum e dalla causa petendi evocati dalla parte attrice nonché dalle difese dei convenuti, non vengono posti in discussione i rispettivi titoli di proprietà, di cui incerta è la sola determinazione quantitativa, ma si tende unicamente ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione dei fondi. Del resto, con l'azione di regolamento di confini non vi è contestazione in ordine ai rispettivi titoli di proprietà, ma si risolve una lite sulla sola esatta estensione del diritto reale, accertando il confine e, quindi, l'estensione esatta delle proprietà contigue.
Né snatura l'azione la domanda riconvenzionale di usucapione dei convenuti, che non mette, infatti, in discussione il titolo di acquisto della parte attrice (v. Cass. civ. n. 20144 del 2013, secondo cui “Allorché il proprietario, convenuto con azione di regolamento dei confini, proponga un'eccezione di usucapione, con cui faccia valere una situazione sopravvenuta, idonea ad eliminare
l'incertezza sul confine, senza con ciò mettere in discussione il titolo d'acquisto vantato dall'attore, non muta la natura di detta azione, come invece accade nell'ipotesi in cui il convenuto invochi un acquisto per usucapione anteriore all'acquisto dell'attore, del quale, in conseguenza, viene contestata la validità”). 5.2. Tracciate le principali coordinate ermeneutiche, sotto il profilo squisitamente probatorio, deve rammentarsi che nella indagine diretta all'individuazione del confine tra i fondi limitrofi in sede di azione di regolamento, il giudice del merito non può prescindere dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, atteso che questi costituiscono la base primaria per risolvere una situazione di incertezza che non pone in discussione i titoli medesimi e la consistenza dei diritti trasferiti, ma la corrispondenza ad essi della situazione di fatto.
Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine, rilevabili dagli indicati titoli giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova (v., da ultimo, Cass. civ. n. 4502 del 2023). Per l'effetto, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti convenute, il Tribunale ritiene di dover far proprie le conclusioni cui è giunto il consulente in ordine alla esatta delimitazione del confine tra i fondi in questione.
Questo Giudice reputa di condividere appieno le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal C.T.U. in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata. In relazione alle controdeduzioni dei c.t.p., non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia – come nel caso di specie - tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare R.G. n. 1019/2017 - Pag. 14 di 17
il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; Cass. civ.
n. 282 del 2009; Cass. Civ. n. 33742 del 2022). Orbene, come si evince agevolmente dalla lettura dell'elaborato peritale, il consulente ha delimitato i confini dei fondi, seguendo la linea delle delimitazioni catastali degli immobili.
Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dalle parti convenute, non si tratta di un mero rinvio alle mappe catastali, ma di analisi condotta sulla base dei rispettivi titoli di proprietà depositati in atti, che indicano in maniera precisa gli estremi catastali dei beni de quo nonché l'esatta estensione degli stessi. Il riferimento è sia all'atto di acquisto della parte attrice, sia all'atto di acquisto del dante causa degli odierni convenuti ( . Ad entrambi i titoli sono allegate le planimetrie Persona_5 catastali che consentono un esatto calcolo della rispettiva estensione dei fondi e dei confini.
Peraltro, con riferimento al titolo di risulta espressa menzione del Persona_5 frazionamento attuato, che è prova principale nella azione de quo (v. Cass. civ. n. 25484 del 2024) e la planimetria allegata, idonea a determinare la linea di confine tra la particella 78 e quella 79 (poi divisa tra gli eredi di dando origine alle particelle 744 e 745) è precisamente Persona_5 sovrapponibile a quella redatta dal c.t.u.
Nessun rilievo, quindi, assumono le deduzioni delle parti convenute in tema di usi civici e di altri fonti di carattere consuetudinario.
Del resto, in linea generale in tema di azioni reali, la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà.
Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sui dati di individuazione delle unità rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova (v. anche Cass. Civ. n. 41 del 1992, n. 5809 del 1998, n. 5899 del 2001). Con specifico riferimento alla azione di regolamento di confini, si rammenta, poi, che “solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni specifiche, desumibili dai rispettivi titoli di provenienza, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova” (v. Cass. Civ. n. 10234 del 2002). Peraltro, come precisato dal Consulente, non risultano segni o opere materiali visibili tali da essere identificabili come confine di proprietà. Né tale può essere considerato il dislivello esistente tra i due fondi, in quanto la particella 78 di proprietà della si estende anche a Parte_2 monte della scarpata e, quindi, la scarpata non può assurgere a confine tra le due proprietà.
Di contro, le deduzioni di in ordine al 2051 c.c. e al neminem laedere si TR traducono in una inversione logica: la responsabilità del proprietario del fondo superiore è connessa alla proprietà e alla custodia;
ma, ovviamente, presuppone la prova del diritto reale (o del rapporto di custodia) da parte del titolare sullo spazio in questione e non l'inverso.
In conclusione, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, il Tribunale accerta che la linea di confine tra il fondo di proprietà attorea (foglio 91 particella 78) e quelli di proprietà dei convenuti sopraindicati (foglio 91 particelle 744 e 745) sia quella identificata nella linea rossa contrassegnata nell'ortofoto contenuta a pag. 5 dell'elaborato peritale definitivo e di seguito riportata per comodità espositiva. R.G. n. 1019/2017 - Pag. 15 di 17
5.3. Ne consegue, come sopra specificato, la restituzione delle porzioni di terreno che, in conseguenza dell'accertamento e della determinazione del confine tra i fondi, risultano indebitamente incluse nei fondi dei convenuti e, quindi, illegittimamente occupate da questi ultimi. Per l'effetto, deve essere condannato al rilascio in favore della attrice Controparte_1 dell'area di 4820 metri quadrati (per effetto dello sconfinamento sulla particella 78 di proprietà della parte attrice), come precisamente identificata dagli spazi blu di cui alla figura contenuta a pag.
15 dell'elaborato peritale e di seguito riportata. Per l'effetto, deve essere condannato al rilascio in favore della attrice TR dell'area di 1710 metri quadrati (per effetto dello sconfinamento sulla particella 78 di proprietà della parte attrice), come precisamente identificata dagli spazi rossi di cui alla figura contenuta a pag. 15 dell'elaborato peritale e di seguito riportata.
Ai fini della esatta delimitazione dell'area di sconfinamento e dello spazio oggetto di rilascio in favore della parte attrice, si rimanda, altresì, alla planimetria che segue la pag. 7 dell'elaborato peritale, dove vengono indicate in maniera analitica le singole porzioni da restituire da parte di
(area sconfinamento individuata con quadratini di colore viola) e da parte di Controparte_1
(area sconfinamento individuata con quadratini di colore verde). TR
5.4. Deve, poi, essere accolta anche la domanda di apposizione dei termini, formulata dalla parte attrice ex art. 951 c.c.
Del carattere personale dell'azione per apposizione di termini, distinta da quella reale di regolamento di confini, non osta a che la prima possa essere esplicitamente o implicitamente R.G. n. 1019/2017 - Pag. 16 di 17
inserita nella controversia promossa con la seconda, quale pretesa accessoria e consequenziale in una situazione in cui non solo manchi un confine certo e determinato ma difettino anche segni esteriori del confine stesso (v. Cass. Civ. n. 16970 del 2005).
Pertanto, le parti convenute, in uno con la parte attrice, sono obbligate ad apporre i termini, in conformità al confine tracciato ed accertato con la presente pronuncia, secondo le modalità indicate dal consulente con la planimetria che segue la pag. 7 dell'elaborato peritale, sopra richiamata. Le spese per l'apposizione dei termini saranno comuni a tutti i proprietari confinanti ex art. 951 c.c. (e si distinguono, ovviamente, dalle spese processuali, v. Cass. Civ. n. 6107 del 1985), precisandosi al riguardo, giusta risalente orientamento della Suprema Corte, che “nel procedimento per apposizione di termini la sentenza di condanna, che lo conclude, non può indicare, nel dispositivo, le parti obbligate in quanto queste possono trovarsi nella medesima posizione processuale, e così entrambe destinatarie della condanna ad apporre i termini e facultate a chiederne l'esecuzione. Conseguentemente, lo stesso obbligo, ancorché non espressamente sancito da tale sentenza a carico dell'una o dell'altra parte, deve ritenersi imposto a ciascuna di esse, così che, per converso, ciascuna parte è legittimata a domandarne l'esecuzione” (v. Cass. Civ. n. 4794 del 1979).
6. Il regime delle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che va disposta la condanna in solido dei convenuti, in quanto la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi (v. Cass. civ. n. 17281 del 2011), comunanza costituita nel caso di specie dalla medesima posizione processuale azionata;
b) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; c) del valore della presente controversia;
d) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA le domande riconvenzionali proposte dalle parti convenute;
B. ACCOGLIE la domanda proposta da parte attrice ed ACCERTA che la linea di confine tra il fondo di proprietà attorea (foglio 91 particella 78 del Comune di Castrovillari) e quelli di proprietà dei convenuti sopraindicati (foglio 91 particelle 744 e 745 del Comune di Castrovillari) sia quella identificata nella linea rossa contrassegnata nell'ortofoto contenuta a pag. 5 dell'elaborato peritale definitivo e sopra riprodotta;
C. ACCOGLIE la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, CONDANNA CP_1
al rilascio in favore della parte attrice dell'area di 4820 metri quadrati (per effetto
[...] R.G. n. 1019/2017 - Pag. 17 di 17
dello sconfinamento sulla particella 78 di proprietà della parte attrice), come precisamente identificata dagli spazi blu di cui alla figura contenuta a pag. 15 dell'elaborato peritale e sopra riportata;
D. ACCOGLIE la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, CONDANNA CP_2 al rilascio in favore della attrice dell'area di 1710 metri quadrati (per effetto dello
[...] sconfinamento sulla particella 78 di proprietà della parte attrice), come precisamente identificata dagli spazi rossi di cui alla figura contenuta a pag. 15 dell'elaborato peritale e sopra riportata;
E. DISPONE che le parti convenute, in uno con la parte attrice, provvedano all'apposizione di idonei termini, a spese comuni, in corrispondenza del confine delimitato al capo B), secondo quanto specificato in parte motiva;
F. CONDANNA le parti convenute, in solido, al pagamento in favore di parte attrice in persona del l.r.p.t., delle spese di giudizio che si Parte_1 liquidano in € 264,00 per esborsi vivi ed in € 3.000 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso;
G. PONE definitivamente a carico dei convenuti, in egual quota tra loro, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del
5.10.23.
H. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 12 maggio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia