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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/06/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima - Famiglia CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Marco Valecchi Giudice dott.ssa IS Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5637/2024 promossa da: (C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CALABRESE BARBARA;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to COLIZZA CP_1 C.F._2
CARLO;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.11.24 ha chiesto al Tribunale la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in
Roma, il 24.7.1982, con , dalla quale ha avuto due figli, CP_1 economicamente autosufficienti, deducendo di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale pronunciata con sentenza del 9 luglio
2015. Ha, inoltre, chiesto confermarsi che ciascun coniuge è economicamente autosufficiente e revocarsi l'assegnazione della casa coniugale. Con comparsa del 14.4.25 ha aderito alla domanda di divorzio, CP_1 chiedendo dichiararsi che ciascun coniuge è economicamente autosufficiente. Ha chiesto di rigettare la domanda di revoca del provvedimento di assegnazione in godimento della casa coniugale e “in via riconvenzionale o autonoma, esperiti gli incombenti anche processuali di rito conseguenti alla domanda de qua, affermare che la pattuizione di cui si discute ha natura di contratto atipico, e non di condizione della separazione, perché espressione inequivocabile della comune intenzione di produrre gli effetti tipici del contratto costituente un diritto reale di abitazione in favore della
Resistente; - e per l'effetto, accertata, quindi, l'esistenza del diritto reale di abitazione CP_ in favore della Sig.ra ordinare alla Conservatoria competente di eseguire le annotazioni e le trascrizioni di rito con esonero di responsabilità”. All'udienza del 14 maggio 2025 venivano sentite le parti e i difensori precisavano le conclusioni in ordine allo status;
con ordinanza del 3 giugno 2025 il giudice pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti e rimetteva la causa al Collegio per lo status.
pagina 1 di 2 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con sentenza del 9.7.2015; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice delegato sulle domande accessorie.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
in Roma il 24.7.1982; Pt_1 CP_1 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982, atto 1314, parte
II, serie A); rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data odierna;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 4 giugno 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa IS Picalarga dott. Riccardo Massera
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima - Famiglia CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Marco Valecchi Giudice dott.ssa IS Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5637/2024 promossa da: (C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CALABRESE BARBARA;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to COLIZZA CP_1 C.F._2
CARLO;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.11.24 ha chiesto al Tribunale la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in
Roma, il 24.7.1982, con , dalla quale ha avuto due figli, CP_1 economicamente autosufficienti, deducendo di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale pronunciata con sentenza del 9 luglio
2015. Ha, inoltre, chiesto confermarsi che ciascun coniuge è economicamente autosufficiente e revocarsi l'assegnazione della casa coniugale. Con comparsa del 14.4.25 ha aderito alla domanda di divorzio, CP_1 chiedendo dichiararsi che ciascun coniuge è economicamente autosufficiente. Ha chiesto di rigettare la domanda di revoca del provvedimento di assegnazione in godimento della casa coniugale e “in via riconvenzionale o autonoma, esperiti gli incombenti anche processuali di rito conseguenti alla domanda de qua, affermare che la pattuizione di cui si discute ha natura di contratto atipico, e non di condizione della separazione, perché espressione inequivocabile della comune intenzione di produrre gli effetti tipici del contratto costituente un diritto reale di abitazione in favore della
Resistente; - e per l'effetto, accertata, quindi, l'esistenza del diritto reale di abitazione CP_ in favore della Sig.ra ordinare alla Conservatoria competente di eseguire le annotazioni e le trascrizioni di rito con esonero di responsabilità”. All'udienza del 14 maggio 2025 venivano sentite le parti e i difensori precisavano le conclusioni in ordine allo status;
con ordinanza del 3 giugno 2025 il giudice pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti e rimetteva la causa al Collegio per lo status.
pagina 1 di 2 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con sentenza del 9.7.2015; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice delegato sulle domande accessorie.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
in Roma il 24.7.1982; Pt_1 CP_1 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982, atto 1314, parte
II, serie A); rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data odierna;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 4 giugno 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa IS Picalarga dott. Riccardo Massera
pagina 2 di 2