Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2803 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LOMBARDO ALDO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 19/08/2024 i coniugi Pt_1
1
Messina il 20/07/1951, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina l'08/06/1968, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 555, parte 2, serie A;
- che tra le parti era intervenuta separazione giudiziale, definita dal
Tribunale di Messina con sentenza emessa il 18/01/2024;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata.
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, ossia con pronuncia relativa solo allo status.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
Alla suddetta udienza del 02/04/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
2 Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B legge n. 898/70, presupposto della domanda di divorzio è che lo stato di separazione dei coniugi duri per un triennio (termine che, con legge 55/2015, è stato ridotto a sei mesi in caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale) e sia ininterrotto da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
Tale termine, a lungo ritenuto come termine di “proponibilità” della domanda di divorzio, è stato, invece, recentemente qualificato dal legislatore come termine di “procedibilità” della domanda (art. 27 D. Lgs. 149/2022 1)
e ciò significa che occorre che sia maturato non al momento del deposito della domanda di divorzio, bensì al momento della decisione.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale, definita dal Tribunale di
Messina con sentenza emessa il 18/01/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data odierna è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi
3 luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/08/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina l'08/06/1968, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 555, parte 2, serie A, tra nato Parte_1
a Messina il 26/07/1949, e , nata a [...] il CP_1
20/07/1951, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 03/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
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