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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2180/2019
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Vincenzo Maradei
Email_1
CONTRO
Controparte_1
CP_2 Controparte_3
Controparte_4
I.I.S. “Garibaldi e Alfano” di Castrovillari
- convenuti contumaci –
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20/06/2019 parte ricorrente, premesso di essere dipendente del convenuto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2015, attualmente in servizio in qualità CP_1 di docente di scuola secondaria di secondo grado presso l'Istituto di Istruzione secondaria superiore
“Garibaldi e Alfano” di Castrovillari, per la classe di concorso A018, posto di sostegno, ha dedotto di avere svolto, prima dell'immissione in ruolo, servizio preruolo in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con l'amministrazione resistente a partire dall'anno scolastico 1994/1995, dettagliatamente indicati in ricorso. Ha, inoltre, dedotto di avere ottenuto, in sede di ricostruzione della carriera, il riconoscimento del servizio preruolo prestato a fini giuridici ed economici non integralmente, ma nei limiti di cui all'art. 485 d.lgs. 297/1994 nella versione vigente ratione temporis.
Ritenuta la violazione della disciplina europea da parte dell'amministrazione scolastica con il decreto di ricostruzione della carriera per il mancato riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'intero servizio preruolo prestato, risultando la disciplina contenuta nell'art. 485 d.lgs. 297/1994 non conforme ai principi europei di non discriminazione e parità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo: il riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio preruolo prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti, sia a fini economici che giuridici;
il conseguente corretto inquadramento nella fascia stipendiale 0-8 dall'anno scolastico 1994/1995 al 2003/2004; in quella 9-14 dall'anno scolastico
2004/2005 al 2009/2010 e nella fascia stipendiale compresa tra anni 15 e 20 già a partire dall'anno scolastico 2010/2011; la condanna del resistente al pagamento delle conseguenti differenze CP_1 retributive, aumentate della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo effettivo.
Le amministrazioni convenute sono rimaste contumaci nel presente giudizio.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti e decisa con la presente sentenza.
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Parte ricorrente, docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato a far data dal 01/09/2015, ha lamentato il mancato riconoscimento, da parte del convenuto, dell'intero servizio preruolo CP_1 svolto precedentemente all'assunzione a tempo indeterminato e il contrasto della normativa nazionale rilevante con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, dotata di efficacia diretta, e con il principio dalla stessa posto di non discriminazione tra personale assunto in ruolo e personale a tempo determinato.
In particolare, il riferimento è all'art. 485 d.lgs. 297/1994, nel testo applicabile ratione temporis, ai sensi del quale: “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.”. Ebbene, la pretesa è fondata, in virtù del consolidato orientamento di legittimità e di merito che ha ritenuto la citata normativa interna in contrasto con il principio di non discriminazione tra personale assunto in ruolo e personale a tempo determinato, in quanto il mancato riconoscimento al personale non di ruolo delle progressioni stipendiali previste, invece, per il personale di ruolo in ragione dell'anzianità di servizio non è giustificato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, nel senso fatto proprio dalla direttiva 1999/70, così come interpretata dalla CGUE.
Tale consolidato orientamento deve essere letto alla luce della nota sentenza CGUE 20/9/2018 in C-
466/17 (sentenza cd. Motter), seguita dalla Corte di Cassazione in particolare con Cass. Sez. L.,
Sentenza n. 31149 del 28/11/2019, secondo cui: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Approfondendo il ragionamento svolto dalla Corte, si riporta il punto n. 5 della motivazione, che evidenzia il seguente aspetto: “5. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince, dunque, che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività
l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali. 5.2. È poi utile sottolineare che
l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio
(…).”.
Il riferimento è all'art. art. 489 d.lgs. 297/1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. 124 del 1999, in virtù del quale il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
La precisazione è importante per comprendere il rilievo per cui “9. Più complessa è l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del ricorrente, si produrrebbero CP_1 qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore”.
Procede, dunque, la motivazione della Corte, specificando che: “9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre:
a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485
d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa
Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs.
n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. (…) Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto
a tempo indeterminato comparabile.”.
Dunque, l'operazione di verifica del se la ricostruzione di carriera operata dal determini o CP_1 meno una disparità di trattamento idonea ad integrare una violazione della clausola 4 non può avvenire in astratto, sulla sola scorta del tenore dell'art. 485, bensì deve avvenire con riferimento al caso concreto, accertando se la contestuale applicazione delle norme di cui agli artt. 485 e 489 d.lgs.
297/1994, il secondo come interpretato dall'art. 11 comma 14 l. 124 del 1999, si traduca o meno in uno svantaggio per l'ex docente a termine, rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile.
A tale scopo è necessario confrontare l'anzianità corrispondente ai servizi a termine calcolata nel decreto di ricostruzione di carriera con quella che risulta sommando gli effettivi periodi di servizio.
Tuttavia, occorre precisare come, nel caso di specie, la difesa istante non abbia operato il computo di una diversa anzianità di servizio partendo da elementi diversi da quelli in fatto posti a base del decreto di ricostruzione della carriera e come, anzi, proprio gli anni di servizio attestati dal decreto di ricostruzione carriera, senza operare alcun tipo di aggiunta, siano stati considerati per la base di computo del maggior periodo di anzianità maturato. In altre parole, i periodi coincidono, ciò che cambia è la loro valutazione: secondo parametro a scalare a partire dall'anno successivo al quarto anno per il MIM, senza alcuna riduzione a partire da tale anno per la difesa ricorrente.
Ed allora, occorre rilevare come l'anzianità preruolo riconosciuta ha comportato uno svantaggio al docente rispetto a quello che sarebbe stato il computo degli anni scolastici lavorati da un docente assunto a tempo indeterminato poiché, a parità di servizio reso, quest'ultimo avrebbe avuto il riconoscimento di un'anzianità maggiore.
Infatti, in relazione agli anni scolastici di servizio preruolo prestati dalla parte ricorrente (dall'a.s.
1994/1995 all'a.s. 2014/2015), a fronte di un'anzianità di servizio effettiva pari ad anni 19,
l'amministrazione ha riconosciuto un'anzianità complessiva utile ai fini giuridici ed economici di anni 14 anni (cfr. decreto di ricostruzione di carriera in atti) e ai soli fini economici, un'anzianità di anni 5, utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 16, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399/88, richiamato dall'art. 66, comma 6, del CCNL 4/8/1995.
Deve, quindi, dichiararsi il diritto del docente all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e dell'attribuzione delle fasce stipendiali, con conseguente condanna del datore al pagamento delle differenze retributive derivanti CP_1 dall'anticipato inquadramento nelle fasce stipendiali corrispondenti agli anni di effettivo servizio: fascia stipendiale compresa tra 0 e 8 anni dall'anno scolastico 1994/1995 al 2003/2004; fascia tra anni 9 e 14 dall'anno scolastico 2004/2005 al 2009/2010; fascia stipendiale compresa tra anni 15 e
20 già a partire dall'anno scolastico 2010/2011 fino al 2016/2017; fascia stipendiale tra anni 21 e 27 dal 01/09/2017 (fascia di attuale inquadramento ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.P.R. n. 399/88).
L'amministrazione resistente deve essere, inoltre, condannata alla corresponsione delle differenze retributive maturate, che possono essere quantificate nella somma di euro 24.631,67, per come risultante dai conteggi effettuati dal consulente tecnico di parte, oltre agli accessori come per legge.
Infatti, i calcoli depositati, elaborati sulla base del CCNL del comparto e delle classi stipendiali maturate in virtù dei contratti a termine e della relativa anzianità, sono corretti e possono, pertanto, porsi a base del quantum richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta il diritto di parte ricorrente alla ricostruzione della carriera e all'inquadramento stipendiale spettante in base al servizio preruolo effettivamente svolto pari ad anni 19;
- condanna il al pagamento delle differenze maturate tra la Controparte_1 retribuzione percepita e quella dovuta, pari ad euro 24.631,67, al lordo delle ritenute previdenziali, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna il a rimborsare all'Avv. Vincenzo Maradei, dichiaratosi Controparte_1 procuratore antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi € 2.109,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, oltre ad euro 118,50 per il C.U.
Castrovillari, 23.12.2025
Il GIUDICE del LAVORO
MA ES
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Vincenzo Maradei
Email_1
CONTRO
Controparte_1
CP_2 Controparte_3
Controparte_4
I.I.S. “Garibaldi e Alfano” di Castrovillari
- convenuti contumaci –
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 20/06/2019 parte ricorrente, premesso di essere dipendente del convenuto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2015, attualmente in servizio in qualità CP_1 di docente di scuola secondaria di secondo grado presso l'Istituto di Istruzione secondaria superiore
“Garibaldi e Alfano” di Castrovillari, per la classe di concorso A018, posto di sostegno, ha dedotto di avere svolto, prima dell'immissione in ruolo, servizio preruolo in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con l'amministrazione resistente a partire dall'anno scolastico 1994/1995, dettagliatamente indicati in ricorso. Ha, inoltre, dedotto di avere ottenuto, in sede di ricostruzione della carriera, il riconoscimento del servizio preruolo prestato a fini giuridici ed economici non integralmente, ma nei limiti di cui all'art. 485 d.lgs. 297/1994 nella versione vigente ratione temporis.
Ritenuta la violazione della disciplina europea da parte dell'amministrazione scolastica con il decreto di ricostruzione della carriera per il mancato riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'intero servizio preruolo prestato, risultando la disciplina contenuta nell'art. 485 d.lgs. 297/1994 non conforme ai principi europei di non discriminazione e parità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo: il riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio preruolo prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti, sia a fini economici che giuridici;
il conseguente corretto inquadramento nella fascia stipendiale 0-8 dall'anno scolastico 1994/1995 al 2003/2004; in quella 9-14 dall'anno scolastico
2004/2005 al 2009/2010 e nella fascia stipendiale compresa tra anni 15 e 20 già a partire dall'anno scolastico 2010/2011; la condanna del resistente al pagamento delle conseguenti differenze CP_1 retributive, aumentate della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo effettivo.
Le amministrazioni convenute sono rimaste contumaci nel presente giudizio.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti e decisa con la presente sentenza.
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Parte ricorrente, docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato a far data dal 01/09/2015, ha lamentato il mancato riconoscimento, da parte del convenuto, dell'intero servizio preruolo CP_1 svolto precedentemente all'assunzione a tempo indeterminato e il contrasto della normativa nazionale rilevante con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, dotata di efficacia diretta, e con il principio dalla stessa posto di non discriminazione tra personale assunto in ruolo e personale a tempo determinato.
In particolare, il riferimento è all'art. 485 d.lgs. 297/1994, nel testo applicabile ratione temporis, ai sensi del quale: “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.”. Ebbene, la pretesa è fondata, in virtù del consolidato orientamento di legittimità e di merito che ha ritenuto la citata normativa interna in contrasto con il principio di non discriminazione tra personale assunto in ruolo e personale a tempo determinato, in quanto il mancato riconoscimento al personale non di ruolo delle progressioni stipendiali previste, invece, per il personale di ruolo in ragione dell'anzianità di servizio non è giustificato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, nel senso fatto proprio dalla direttiva 1999/70, così come interpretata dalla CGUE.
Tale consolidato orientamento deve essere letto alla luce della nota sentenza CGUE 20/9/2018 in C-
466/17 (sentenza cd. Motter), seguita dalla Corte di Cassazione in particolare con Cass. Sez. L.,
Sentenza n. 31149 del 28/11/2019, secondo cui: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Approfondendo il ragionamento svolto dalla Corte, si riporta il punto n. 5 della motivazione, che evidenzia il seguente aspetto: “5. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince, dunque, che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività
l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali. 5.2. È poi utile sottolineare che
l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio
(…).”.
Il riferimento è all'art. art. 489 d.lgs. 297/1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. 124 del 1999, in virtù del quale il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
La precisazione è importante per comprendere il rilievo per cui “9. Più complessa è l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del ricorrente, si produrrebbero CP_1 qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore”.
Procede, dunque, la motivazione della Corte, specificando che: “9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre:
a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485
d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa
Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs.
n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. (…) Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto
a tempo indeterminato comparabile.”.
Dunque, l'operazione di verifica del se la ricostruzione di carriera operata dal determini o CP_1 meno una disparità di trattamento idonea ad integrare una violazione della clausola 4 non può avvenire in astratto, sulla sola scorta del tenore dell'art. 485, bensì deve avvenire con riferimento al caso concreto, accertando se la contestuale applicazione delle norme di cui agli artt. 485 e 489 d.lgs.
297/1994, il secondo come interpretato dall'art. 11 comma 14 l. 124 del 1999, si traduca o meno in uno svantaggio per l'ex docente a termine, rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile.
A tale scopo è necessario confrontare l'anzianità corrispondente ai servizi a termine calcolata nel decreto di ricostruzione di carriera con quella che risulta sommando gli effettivi periodi di servizio.
Tuttavia, occorre precisare come, nel caso di specie, la difesa istante non abbia operato il computo di una diversa anzianità di servizio partendo da elementi diversi da quelli in fatto posti a base del decreto di ricostruzione della carriera e come, anzi, proprio gli anni di servizio attestati dal decreto di ricostruzione carriera, senza operare alcun tipo di aggiunta, siano stati considerati per la base di computo del maggior periodo di anzianità maturato. In altre parole, i periodi coincidono, ciò che cambia è la loro valutazione: secondo parametro a scalare a partire dall'anno successivo al quarto anno per il MIM, senza alcuna riduzione a partire da tale anno per la difesa ricorrente.
Ed allora, occorre rilevare come l'anzianità preruolo riconosciuta ha comportato uno svantaggio al docente rispetto a quello che sarebbe stato il computo degli anni scolastici lavorati da un docente assunto a tempo indeterminato poiché, a parità di servizio reso, quest'ultimo avrebbe avuto il riconoscimento di un'anzianità maggiore.
Infatti, in relazione agli anni scolastici di servizio preruolo prestati dalla parte ricorrente (dall'a.s.
1994/1995 all'a.s. 2014/2015), a fronte di un'anzianità di servizio effettiva pari ad anni 19,
l'amministrazione ha riconosciuto un'anzianità complessiva utile ai fini giuridici ed economici di anni 14 anni (cfr. decreto di ricostruzione di carriera in atti) e ai soli fini economici, un'anzianità di anni 5, utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 16, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399/88, richiamato dall'art. 66, comma 6, del CCNL 4/8/1995.
Deve, quindi, dichiararsi il diritto del docente all'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e dell'attribuzione delle fasce stipendiali, con conseguente condanna del datore al pagamento delle differenze retributive derivanti CP_1 dall'anticipato inquadramento nelle fasce stipendiali corrispondenti agli anni di effettivo servizio: fascia stipendiale compresa tra 0 e 8 anni dall'anno scolastico 1994/1995 al 2003/2004; fascia tra anni 9 e 14 dall'anno scolastico 2004/2005 al 2009/2010; fascia stipendiale compresa tra anni 15 e
20 già a partire dall'anno scolastico 2010/2011 fino al 2016/2017; fascia stipendiale tra anni 21 e 27 dal 01/09/2017 (fascia di attuale inquadramento ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.P.R. n. 399/88).
L'amministrazione resistente deve essere, inoltre, condannata alla corresponsione delle differenze retributive maturate, che possono essere quantificate nella somma di euro 24.631,67, per come risultante dai conteggi effettuati dal consulente tecnico di parte, oltre agli accessori come per legge.
Infatti, i calcoli depositati, elaborati sulla base del CCNL del comparto e delle classi stipendiali maturate in virtù dei contratti a termine e della relativa anzianità, sono corretti e possono, pertanto, porsi a base del quantum richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta il diritto di parte ricorrente alla ricostruzione della carriera e all'inquadramento stipendiale spettante in base al servizio preruolo effettivamente svolto pari ad anni 19;
- condanna il al pagamento delle differenze maturate tra la Controparte_1 retribuzione percepita e quella dovuta, pari ad euro 24.631,67, al lordo delle ritenute previdenziali, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna il a rimborsare all'Avv. Vincenzo Maradei, dichiaratosi Controparte_1 procuratore antistatario, le spese di lite che liquida in complessivi € 2.109,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, oltre ad euro 118,50 per il C.U.
Castrovillari, 23.12.2025
Il GIUDICE del LAVORO
MA ES
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021