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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 4363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4363 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 5390/2023
TRA
– in proprio e nella qualità di amministratore della Parte_1 Parte_2
–, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Anna Lisa
Baglivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castel San Lorenzo (SA) alla
Via Principe Carafa, n. 166
– ricorrente –
CONTRO
– in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore –
1 – in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore – rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato
– resistente –
Avente ad oggetto: opposizione le ordinanze ingiunzione n. 4441/3675 A e 4441/3675 B
emesse dall' in data 10 marzo 2023 e notificate Controparte_2
il 29 marzo 2023.
All'udienza del 28 ottobre 2025, all'esito delle conclusioni delle parti, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
– in proprio e nella qualità di amministratore della Parte_1 Parte_2
– proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Salerno avverso le ordinanze ingiunzione n. 4441/3675 A e 4441/3675 B emesse, rispettivamente a carico di e della Parte_1
come obbligato in solido, dall' Parte_2 Controparte_2
in data 10 marzo 2023 e notificate il 29 marzo 2023, con le quali gli era comminata
[...]
la sanzione di € 1.800,00, per aver impiegato la lavoratrice subordinata Persona_1
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, in violazione dell'art. 3 del D.L. 22 febbraio 2002, convertito in legge 23
aprile 2002, n. 73 e come modificato e integrato dall'art. 4 della legge 4 novembre 2010, n.
183.
Deduceva il ricorrente l'insussistenza della violazione ascritta non essendo Per_1
lavoratrice dipendente della Società né deponendo in tal senso le
[...] Parte_2
2 dichiarazioni rese da quest'ultima in sede di accesso ispettivo, siccome necessitanti di conferma nel corso del giudizio.
Instava conseguentemente per l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata e condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva l' contrastando le avverse Controparte_2
deduzioni ed instando per il rigetto dell'impugnazione con conseguente conferma delle ordinanze ingiunzione opposte.
All'udienza del 28 ottobre 2025, la causa, nel corso della quale era ammessa ed espletata prova testimoniale, all'esito della discussione orale, era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
La domanda è infondata e non merita conseguentemente accoglimento.
Giova premettere che le dichiarazioni rese dal lavoratore agli ispettori del lavoro non sono atti dotati di fidefacienza, ovvero non godono di una presunzione di veridicità ex lege, non esimendo dunque il Giudice dall'esaminare, in sede di valutazione del materiale probatorio,
attentamente le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e valutare la loro attendibilità caso per caso.
E tuttavia, quando le dichiarazioni rilasciate dal lavoratore agli ispettori vengano confermate in sede giudiziale e non siano smentite da altre prove convincenti, esse possono costituire da sole prova sufficiente della sussistenza di un illecito (cfr. Cass. Civ., 22 marzo 2024, n.
7801).
Ciò posto, nella fattispecie, in data 11/11/2019 a seguito di controllo ispettivo presso l'unità
locale di Capaccio Scalo della società esercente attività di bar e Parte_2
caffetteria, risulta emesso e notificato a mani all'amministratore pro-tempore Per_2
3 soggetto presente nel corso dell'attività ispettiva, verbale di primo accesso ispettivo Pt_3
n. 175/079 relativo all'unità operativa sopra indicata unitamente a provvedimento sospensione dell'attività di impresa per mancata documentazione comprovante la regolare presenza al lavoro del personale. In data 13/02/2020 risulta notificato verbale unico di accertamento e notificazione n. SA00001/2020-333-01 del 31/01/2020 prot. n. 4223 del
04/02/2020 al Sig. , quale amministratore pro-tempore della società, e alla Parte_1
New Moon s. r. l. s., quale obbligato in solido, rispettivamente con raccomandata A/R n.
787666625068 e raccomandata A/R n. 787666625081. Con tale verbale risultano sanzionati i rapporti di lavoro tra la sig.ra con il ricorrente sig. , in Persona_1 Parte_1
proprio e nella qualità di co-amministratore pro tempore, e la quale Parte_2
obbligato in solido, avendo riscontrato una irregolare occupazione della predetta lavoratrice
-Sig.ra - per mancata previa comunicazione dell'instaurazione del lavoro Persona_1
alle competenti autorità da parte del datore di lavoro privato prima dell'inizio dell'attività
lavorativa accertata.
In particolare, dal verbale di acquisizione informazione dell'11/11/2019 redatto in corso di accesso ispettivo presso la sede operativa e legale della società le unità Parte_2
ispettive verbalizzanti rilevano che la sig.ra era intenta a svolgere l'attività Persona_1
di banconista bar in divisa con logo ”. In sede di accesso ispettivo la Parte_4
sig.ra dichiarava di essere un'ex dipendente della Società e di lavorare alle Persona_1
dipendenze di a far data da 11/11/2019, a seguito di contatto da parte di Parte_2
con la qualifica di banconista senza firmare alcun contratto di assunzione. Parte_1
Aggiungeva che le era stato promesso un compenso economico per l'attività svolta e di avere firmato un contratto di prestazione occasionale durante l'accesso ispettivo.
Dette dichiarazioni venivano sostanzialmente confermate dalla lavoratrice Per_1
la quale, escussa all'udienza del 9 luglio 2024, dichiarava di confermare il capo a)
[...]
4 della memoria di costituzione del resistente , cioè di avere lavorato alle CP_2
dipendenze della Società in data 11/11/2019, essendo stata contattata alle Parte_2
ore 5:00 dal Sig. e di essersi occupata di servire i clienti al banco (cfr. verbale Parte_1
di udienza del 9 luglio 2024).
Deve dunque ritenersi la attendibilità delle dichiarazioni ispettive, siccome sostanzialmente confermate da quanto dichiarato dalla lavoratrice in sede processale, e dunque, la loro sufficienza a provare l'illecito contestato.
L'opposizione deve essere conseguentemente rigettata confermandosi le ordinanze ingiunzione impugnate.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte ricorrente al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del convenuto , ridotti Controparte_2
del 20% ex art. 9, comma secondo, D. Lgs. 149/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico Avv. Ornella Mannino definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 5390/2023, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa,
eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) RIGETTA l'opposizione e,
per l'effetto, CONFERMA le ordinanze ingiunzione n. 4441/3675 A e 4441/3675 B emesse dall' in data 10 marzo 2023 e notificate il 29 Controparte_2
marzo 2023; 2) NA e la in solido fra loro al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto Controparte_2
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – che liquida in
[...]
complessivi € 1.361,60, oltre rimborso forfettario del 15%, a norma dell'art. 9, comma 2, D.
Lgs. 149/2015.
5 Riserva gg. 15 per il deposito della motivazione.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 28 Ottobre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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