Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Barbara Del Bono Presidente
Dr.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dr.ssa Mariangela Fuina Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 43/2023, promossa da
(di seguito anche costituita ai sensi della legge n. 103 del Parte_1 Pt_1
1999, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, iscritta al
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e Partita IVA e P.IVA_1 all'Elenco delle SPV al n. 355040 e per essa , con sede a Controparte_1
Milano, via Valtellina n. 15/17, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e
Partita IVA iscritta al R.E.A. di Milano al numero 1217580, giusta P.IVA_2
procura speciale 02/11/2018 rogito notaio (rep. 53366 - racc. Persona_1
39537;), qui rappresentata da , giusta procura speciale Controparte_2
09/05/2019 con atto a firma autenticata dal notaio (rep. 140483 – Persona_2
racc. 35371), con sede legale in Milano, via Valtellina n. 15/17, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA
), in persona del procuratore speciale dott. giusta P.IVA_3 Controparte_3
procura autenticata in data 31/07/2019 dal notaio (rep. 141139 – Persona_2
racc. 35696;, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, come in atti, dagli avvocati Giovanni Ferreri (PEC e Email_1
Davide Calcagnile (PEC del Foro di Email_2
– fax 0862422057); Email_3
Appellante
CONTRO
con sede in L'Aquila, strada Statale n. 17, Km. Controparte_4
42,600, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle imprese di L'Aquila
p.iva in persona del l.r.p.t. sig. nato a [...] il P.IVA_4 Controparte_5
22.08.1936, residente a [...] c.f.
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Isidoro Isidori C.F._1
pec Email_4
Appellata
OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 480 pubblicata il 29/6/2023 nel procedimento R.G. n.1871/2021, notificata il 3/7/2023;
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza:
Accertare e dichiarare la titolarità del credito oggetto del riconoscimento di debito 27/12/2007 rogito notaio ed azionato con il Persona_3 precetto 23/11/2021 in capo ad per l'effetto: Pt_1
Nel merito:
in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di ai sensi e per CP_4 gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 2934, 2935 e 2946 c.c., di procedere alla rettifica del saldo ed alla relativa domanda di restituzione di somme ad essa asseritamente spettanti con riferimento al rapporto di c/c n. 716-60387 originariamente accesso dalla debitrice avanti la filiale di sita in Paganica CP_6 ed estinto in data 11/04/2011 e per l'effetto confermare la validità e l'efficacia del titolo esecutivo notificato unitamente all'atto di precetto in data 23/11/2021;
In via principale: confermare la validità e l'efficacia del titolo esecutivo notificato unitamente all'atto di precetto in data 23/11/2021;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare Controparte_4
con sede in L'Aquila, strada Statale n. 17, Km. 42,600, codice
[...] fiscale e numero di iscrizione del Registro Imprese di L'Aquila in P.IVA_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Pt_1 dell'importo di Euro 566.334,49, oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi dal 23/10/2018 sino all'effettivo pagamento, oltre alle successive occorrende.
- In ogni caso: Con il favore dei compensi professionali di lite, oltre oneri di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata in sede di p.c.: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila dichiarare che l'opponente
[...] in persona del l.r.p.t. nulla deve all'opposto odierno Controparte_4 appellante in forza del titolo azionato sia per mancanza di prova della titolarità del credito in capo all'opposto stesso, sia in quanto, in subordine, il credito è estinto e/o inesistente per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia e/o annullabilità e/o nullità del precetto notificato in data
23.11.2021 con accertamento della inesistenza del credito del creditore Appellante, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Fatto e diritto
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di L'Aquila decidendo sull'opposizione proposta ex art. 615 cp.c. dalla (da qui Controparte_4 CP_4
contro il precetto notificatole dalla (da qui ha accertato Parte_2 Pt_1
l'inesistenza del diritto di credito azionato dall'opposta in via esecutiva nei confronti dell'opponente e per l'effetto dichiarato la nullità del precetto opposto, compensando integralmente tra le parti le spese di lite e ponendo a carico di parte opposta le spese della C.T.U., già liquidate con separato provvedimento.
La sentenza è stata motivata, in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte opponente, sulla mancata dimostrazione ad opera della parte precettante, della titolarità del credito, quale cessionaria dei rapporti in sofferenza già in essere tra l'opponente e la succeduta alla , originaria CP_7 Controparte_8
creditrice in favore della quale la aveva rilasciato atto di ricognizione di CP_4 debito e assenso a Iscrizione Ipotecaria 27/12/2007, a rogito notaio
[...]
(rep. 51843 – racc. 11558), munito di formula esecutiva in data Persona_3
09/01/2008, notificato, quale titolo esecutivo, unitamente al precetto.
Ha, in particolare, argomentato il primo giudice che al fine di dimostrare la titolarità del credito non era stato prodotto l'atto di cessione tra e e doveva CP_7 Pt_1
ritenersi comunque insufficiente la documentazione allegata da parte opposta in quanto:
-l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti bancari, non ha la ratio di di esonerare il cessionario dalla prova del credito, bensì di agevolarlo nel compimento delle operazioni di notificazione del negozio di cessione nei confronti del ceduto;
-pertanto il cessionario che agisce in giudizio è tenuto, ex art. 2697 c.c., a fornire la prova degli elementi costitutivi del diritto azionato e quindi, tra gli altri, della titolarità in capo esso del credito stesso, non assolto dalla pubblicazione sulla G.U. in quanto, essa persegue finalità pubblicitarie;
-l'avviso de quo, era comunque inidoneo ad assolvere anche tale funzione pubblicitaria poiché , lungi dall'indicare i singoli crediti oggetto di cessione in maniera analitica, fa genericamente riferimento ai crediti che avrebbe Pt_1
acquistato, da e da altri Istituti finanziari cedenti, quali: Cassa di Controparte_7
Risparmio di Bra S.p.A. e Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. ;
-poi , quanto ai crediti ceduti da menziona “tutti i crediti (per Controparte_7
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Banche Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in
“Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”.
-inoltre, il predetto avviso rimanda quindi, ai fini dell'individuazione di ciascuno specifico credito ai rispettivi “contratti di cessione”, stabilendo che “i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte delle Banche Cedenti e della Società, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://istituzionale.bper.it/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”;
- previsioni tutte che lungi dallo specificare la tipologia di crediti oggetto di cessione, fanno solamente riferimento ai crediti a “sofferenza” e segnalati alla
“Centrale dei rischi”; senza specificazione delle condizioni sulla cui base gli istituti finanziari definiscono un credito come “credito a sofferenza” con conseguente assoluta inidoneità dell'avviso in esame ad assolvere la precipua funzione cui esso è deputato ex lege, negandosi ad un qualsiasi operatore, di media avvedutezza, di ricondurre il credito per cui è causa all'elenco pubblicato in G.U.;
-in ogni caso, anche a ritenere che l'avviso ex art. 58, comma 4, T.U.B. possa, ai fini che qui interessano, essere equiparato, quoad effectum, a quello di cui all'art. 1264, comma 2, c.c., parte opposta non ha fornito la prova del contratto di cessione e quindi della titolarità in capo a essa del diritto di credito che intende azionare in via esecutiva, risultando a tal fine idonee la nota del 27.1.2022 (con cui ha CP_7
comunicato a di aver ceduto il proprio credito in Controparte_1
favore di doc. 15 indice di parte opposta) e la nota del 19.2.2019 (con cui Pt_1
ha comunicato ad che ha acquistato il Controparte_1 CP_4 Pt_1 credito vantato nei confronti di quest'ultima da doc. 10 indice Controparte_7
di parte opposta), in quanto si tratta, da un lato, di comunicazione interna tra cedente e cessionario cui il ceduto è del tutto estraneo e, dall'altro, da una mera comunicazione che nulla dice in ordine al contenuto del contratto della cessione.
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, ha dunque accertato il difetto, in capo all'opposta, della titolarità del diritto di credito oggetto dell'atto di precetto e quindi l'inesistenza del diritto dell'opposta di agire in via esecutiva nei confronti dell'opponente, dichiarando la nullità del precetto.
2. Nel proprio atto di appello riepilogati gli snodi processuali della vicenda Pt_1 giudiziaria (che aveva visto anche rigettata l'istanza proposta dall'opponente di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, con provvedimento confermato in sede di reclamo) e la documentazione allegata in primo grado a giustificazione della propria titolarità del credito e della sua esistenza contesta la decisione di cui chiede la riforma nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe riportate, sulla base dei motivi di seguito indicati.
1) Contraddittorietà delle determinazioni assunte dal Giudice Dott. Corbi nel giudizio cautelare, di reclamo e quindi di merito.
Con tale motivo si duole della circostanza che nella fase cautelare dell'opposizione a precetto lo stesso giudice aveva, invece, respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, formulata dalla sul rilievo dell'inesistenza CP_4 del fumus bonis iuris e dell'asserito periculum, anche in relazione alla contestazione da parte opponente della prova dell'intervenuta cessione del credito da a CP_7 favore dell'opposta dando atto che dai documenti versati in atti da Pt_1 quest'ultima -in particolare dai docc. nn. 9, 10 e 10 bis era evincibile la cessione anche considerando che “il doc. 10, pur non menzionando il numero del rapporto contrattuale in essere tra le parti, contiene il numero della pratica passata a
“sofferenza”; e tale numero viene poi riportato nel doc. 10 bis che lo abbina al numero del rapporto contrattuale che in questa sede ci occupa”;
Deduce che tale legittimazione era stata confermata sempre dal Tribunale dell'Aquila in composizione Collegiale, con ordinanza resa all'esito del procedimento di reclamo proposto da avverso la menzionata ordinanza CP_4
17/1/2022, rigettato sul punto sul rilievo che la prova della cessione del credito da da
a era evincibile oltre che dai documenti già prodotti nella CP_7 Parte_1 prima fase e richiamati nell'ordinanza impugnata, anche, ed in modo decisivo, dal documento prodotto dalla creditrice in fase di reclamo, con la quale la CP_7
conferma specificamente di aver ceduto il credito per cui si procede (con richiamo al numero del contratto) all'attuale creditrice procedente.
Rappresenta quindi come sia incomprensibile e non giustificabile il mutamento di indirizzo da parte del giudice nella pronuncia resa a definizione del giudizio di merito tenendo conto del fatto che i documenti allegati erano del tutto sufficienti a dimostrare la intervenuta cessione del credito e che comunque rilievo dirimente assumeva al riguardo la missiva , prodotta -e pacificamente producibile- in CP_7 fase di reclamo attestante l'avvenuta cessione del credito.
2)Errata interpretazione della legge (articolo 58, commi 2, 3 e 4 TUB)
Con tale motivo deduce che per espressa previsione normativa (art. 4, comma 1, l. n.
130/1999), alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della l. n. 130/1999
(cartolarizzazione dei crediti) si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4 TUB, che stabiliscono, rispettivamente:
- che la cessionaria deve dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (comma 2);
- che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione;
- che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. (comma 4).
Argomenta che pertanto con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, in quanto la pubblicazione e l'iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c.
Evidenzia che l'informativa dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel Registro delle imprese è un presupposto di efficacia della cessione stessa, come attestato dalla circostanza che l'art. 58, comma 2, TUB è stato modificato dal D. Lgs. n. 6/2004 prevedendo, in aggiunta alla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, proprio l'iscrizione dell'avvenuta cessione nel Registro delle Imprese e che l'art. 58, comma 2, TUB ha inteso, dunque, agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Lamenta l'applicazione da parte del giudice di prime cure di un minoritario e risalente indirizzo giurisprudenziale avendo ritenuto non sufficiente, in tema di cessione dei crediti cartolarizzati, la produzione, in caso di contestazione della legittimazione attiva delle cessionarie in ambito esecutivo dell'estratto della sola
Gazzetta Ufficiale essendo invece ius receptum che nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale .
3) Errata interpretazione del Tribunale della documentazione prodotta (in particolare, sussistenza della prova dell'esatta individuazione del credito ceduto e della sua titolarità in capo ad . Pt_1
Con l'ultimo motivo rappresenta che il primo giudice facendo malgoverno degli stessi precedenti citati in sentenza, afferenti a fattispecie non sovrapponibili a quella oggetto di esame, ha fatto riferimento a crediti non specificamente indicati mentre nel caso di specie come evincibile dall'estratto della Gazzetta Ufficiale, oggetto di cessione, da sono stati ceduti tutti i crediti sorti dal 01/04/1988 al 31/12/2017 i CP_7
cui debitori sono stati classificati a sofferenza Ribadisce poi:
-che il credito di nei confronti di è pacificamente sorto con la stipula CP_7 CP_4
del titolo esecutivo notificato con l'atto di precetto e rappresentato da Atto di
Ricognizione di Debito e Assenso a Iscrizione Ipotecaria 27/12/2007 a rogito notaio
(rep. 51843 – racc. 11558), munito di formula esecutiva Persona_3
in data 09/01/2008, con il quale ha riconosciuto espressamente di essere CP_4 debitrice – alla data del 30/09/2007 – nei confronti di , appartenente al CP_6
gruppo , nonché nei confronti degli ulteriori istituti di credito intervenuti al CP_7 predetto atto, di complessivi Euro 2.093.594,23, oltre interessi convenzionali ed in particolare nei confronti della sola di Euro 856.683,91 derivante da apertura CP_6
di credito in conto corrente n. 716-60387 ( quest'ultimo estinto in data 11/4/11).
-che con il medesimo atto le parti hanno acconsentito di “definire le reciproche posizioni debito-creditorie in maniera tale che dedotto uno stralcio da parte di ciascuna banca, il debito da consolidare ammontasse ad Euro 1.800.000,00” e precisato, quanto al debito che qui interessa, ovvero quello originariamente vantato da – istituto appartenente al gruppo – ed oggi in capo ad CP_6 CP_7 Pt_1 nell'importo di Euro 754.980,03, da rimborsarsi in anni 15 mediante versamento di rate mensili posticipate al tasso fisso del 5,87% a partire dal 31/01/2008 sino al
31/12/2022.
-che essa appellante , inoltre, aveva documentalmente provato sin dal primo grado: i crediti ceduti partitamente dettagliati (cfr. raccomandata da a sub doc. CP_7 CP_1
10); la legittimazione sostanziale di nell'azionare il titolo oggetto di Pt_1 procedimento ed afferente la “Posizione Ecoaspa Aquilana Combustibili” con indicazione del relativo numero di “posizione sofferenza” ed “NDG” (cfr. doc. 10 bis); la comunicazione da alla debitrice contenente la dichiarazione CP_1 CP_4
di cessione (cfr. raccomandata 19/2/2019 da ad di intervenuta CP_1 CP_4
cessione dei crediti con evidenza della sofferenza (cfr. doc. 11);la dichiarazione della
Cedente che confermava per iscritto l'intervenuto negozio giuridico di cessione con tutti i riferimenti specifici della posizione (cfr. doc. 15), documento quest'ultimo che secondo la giurisprudenza di legittimità, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo per la prova della cessione.
Reitera tutte le deduzioni ed eccezioni già proposte in primo grado, volte a contestare i motivi di opposizione della in punto di valenza di titolo esecutivo dell'atto CP_4
pubblico notarile, notificato unitamente al precetto, che non è mero atto di ricognizione del debito ma accordo di rinegoziazione e consolidamento del debito
(anche verso altre Banche) alle condizioni ivi indicate ( tra cui stralcio di una parte del debito complessivo vantato da tutte le Banche interessate e rimborso del residuo importo totale di € 1.800.000,di cui 754.980,03 in favore della in anni 15 CP_6
mediante versamento di 180 rate mensili posticipate a partire dal 31/01/2008 sino al
31/12/2022 secondo il piano di ammortamento che, firmato dalle parti e da me
Notaio, viene allegato al presente atto”, dando atto che il documento prodotto al n.
13 in primo grado costituisce il piano di ammortamento parziale, limitato alla posizione di , per la restituzione della somma di Euro 755.000,00. CP_6
Dalla natura negoziale di accertamento dell'atto in questione deduce la non contestabilità del contenuto e di conseguenza l'inammissibilità delle contestazioni sollevate da parte attrice in relazione al conto corrente n. 60387 e per le quali è stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio, comunque inammissibili in ragione dell'intervenuta prescrizione dei diritti ad esso relativi trattandosi di conto estinto già dall'11.4.2011.
3. Nella sua comparsa di costituzione la contesta la fondatezza dell'appello CP_4
di cui chiede il rigetto.
Propone ulteriore eccezione di nullità, in ogni caso della cessione, per difetto di legittimazione del soggetto agente, società Controparte_2
subdelegata al recupero del credito dalla che ha ricevuto Controparte_1 delega da in quanto non iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB. Parte_1
Nel merito ribadisce le difese approntate in sede di opposizione ed in particolare l'omessa dimostrazione sulla base della documentazione in atti, dell'intervenuta cessione del rapporto azionato con il precetto, l'inesistenza del credito per nullità del rapporto che era destinato ad estinguere, la nullità di esso in termini di mutuo e comunque l'estinzione del credito asseritamente vantato, la compensazione del proprio credito con quello vantato dalla Aqui, opponibile anche in caso di crediti prescritti, ex art. 1242 c. 2 c.c..
4. All'esito dell'udienza del 10.12.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 352
c.p.c., la causa è stata trattenuta a decisione, sulle conclusioni come in epigrafe riportate.
5. L'appello è infondato e va pertanto rigettato per le assorbenti ragioni di seguito esplicitate. In primo luogo non appare di per sé rilevante ai fini della decisione la circostanza che in fase di richiesta di sospensiva del titolo esecutivo azionato (comprensiva di quella di reclamo) sia stata positivamente delibata la contestata legittimazione della precettante, essendo evidente che tale fase è connotata da una valutazione sommaria ed urgente che non impedisce un diverso opinamento in fase decisoria, previo esame compiuto di tutta la documentazione prodotta, da sottoporre al vaglio anche del pur incerto e mutevole quadro giurisprudenziale di riferimento, di cui il primo giudice dà conto in sentenza.
Con riferimento alla questione della titolarità in capo all'attuale appellante del diritto azionato con il precetto in forza di operazione di cartolarizzazione e cessione in blocco occorre ribadire l'orientamento ormai consolidato assunto da questo collegio
,in punto di diritto, in conformità alle direttive offerte dalla giurisprudenza di legittimità.
E' ben noto che l'avviso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ex art. 58 TUB al pari della notificazione effettuata ex art. 1264 c.c. (nel caso di specie avvenuta) come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 20495/2020) rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nei confronti del cedente ma non ai fini della prova della cessione del credito.
Ciò in quanto (Cass.17944/23) “In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi.
Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è
l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 – 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante
l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del
02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto
(ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui
l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”
Limitando l'esame alla questione della inclusione del credito azionato con il precetto tra quelli oggetto della cessione pubblicata sulla G.U. (pur avendo l'opponente specificamente contestato che vi sia stata cessione del credito in contestazione), si rileva:
-che il titolo notificato unitamente al precetto è l'atto pubblico del 27.12.2007 di consolidamento del debito contenente anche dichiarazione della ricognitiva CP_4 del credito, tra gli altri, dell'allora atto con il quale nell'ambito Controparte_8
di una più vasta operazione di rinegoziazione dei crediti anche di altre Banche, con decurtazione proporzionale dei diversi importi dovuti e concessione di ipoteca sui propri beni da parte della debitrice, viene stabilito un complessivo piano di rientro a
180 mesi per totali € 1.800.000, con decorrenza dal 31.1.2008 al tasso di interessi del
5,870 % mediante versamento di importi mensili pari ad € 15.063,29 come da piano di ammortamento allegato C) dell'atto stesso;
-nell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. viene comunicata la cessione pro- soluto da di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, CP_7
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) della stessa Banca (oltre altre) derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 139/1991”;
-la precettante come sopra evidenziato, pone a fondamento dell'atto di precetto Pt_1 la ricognizione di debito contenuta nell'atto pubblico sopra menzionato;
-la linea di credito eventualmente rinvenibile nel titolo azionato con il precetto è quella di cui al piano di ammortamento sottoscritto dalla debitrice, dai legali rappresentanti delle Banche e dal notaio, allegato all'atto pubblico di consolidamento del debito del 27.12.2007 sub C); -l'appostazione a sofferenza (doc.11) riguarda un mutuo ipotecario fondiario stipulato il 31.12.2007 il cui piano di ammortamento è stato prodotto dalla Pt_1
(doc. n. 13) che prevede, seppur con la medesima decorrenza, per il medesimo importo già oggetto del credito rinegoziato con la sola e con il medesimo CP_6 tasso di interesse, il rimborso mediante 195 rate mensili della somma di € 6.318,21;
-tale solo ultimo rapporto risulta essere oggetto di cessione in favore della per Pt_1
quanto risulta dalla comunicazione (doc.15) della (irrilevante CP_7
essendo quella di trasmissione dei titoli proveniente da diverso soggetto ossia dalla doc.10 bis) prodotta dapprima in sede di reclamo e Controparte_9 poi in sede di merito dalla stessa nonché dall'estratto dell'atto di cessione, Pt_1
prodotto solo nel presente giudizio di appello, come verificabile dal medesimo numero identificativo del mutuo ipotecario.
Alla luce di tale ambiguo quadro documentale, facente riferimento verosimilmente a rapporti più volte rinegoziati (quanto meno con riferimento al numero di rate, ma alcuna spiegazione viene al riguardo offerta ) non può dunque affermarsi con certezza e neppure in via presuntiva, che il rapporto oggetto della cessione in blocco pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, così come contestato dall'appellata, sia proprio lo stesso oggetto dell'atto pubblico di ricognizione e rinegoziazione del debito notificato, quale titolo esecutivo, unitamente al precetto.
L'appello va pertanto rigettato, dovendo confermarsi, seppur con le integrazioni motivazionali sopra esposte, la gravata sentenza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo al minimo dei valori tabellari di riferimento, considerata la non particolare complessità delle questioni giuridiche sottoposte e con esclusione delle fasi di trattazione ed istruttoria, non svoltesi, seguono la soccombenza.
Trova infine applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014);
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto tra le parti in epigrafe indicate, cos provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata che liquida in complessivi € 9.256,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C..P.A. come per legge;
-dà atto della ricorrenza dei presupposti ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Cos deciso nella camera di consiglio dell'11.3.2025
Il Consigliere est.
Mariangela Fuina Il Presidente
Barbara Del Bono