TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/06/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2042/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del G.OP. dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2042/2018 promossa da:
(c.f. ) residente in [...], CP_1 C.F._1
(c.f. ) residente in [...], CP_2 C.F._2
(c.f. ) residente in [...] C.F._3
Jovane,9, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Gennatiempo e Alfonso Mignone giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
ATTORI contro con sede legale in Torino via Lugaro nr.15 (p.i. in persona del legale CP_4 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Durante giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
CONVENUTO nonchè
(C.F. ),con sede legale in Roma via D. Niccodemi,15 in persona del CP_5 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. con il patrocinio dell'avv. Barone Ugo giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli odierni istanti citavano in giudizio la al fine di ottenere un risarcimento danno da CP_4 vacanza rovinata. Deducevano di aver acquistato un pacchetto turistico per la somma di € 2200,00, presso l'Agenzia Biga Travels srl corrente in Pagani Piazza Corpo di Cristo tramite il Tour Operator SWANTOUR – Gruppo Alpitour spa con destinazione Egitto, Sharm El Sheik, per il periodo che va dal
21/7 al 28/7/2017 e che non avevano ricevuto il trattamento pagato, in particolare relativamente al chiesto transfer privato per trasporto dei disabili in quanto non veniva messo a disposizione un veicolo idoneo al trasporto della sedia a rotella elettrica.. Costituitosi in giudizio l' contestava in CP_4 via preliminare la domanda per difetto assoluto della vocatio in ius nonché per il mancato avvertimento di cui al nr. 7 dell'art. 163 cpc con conseguente richiesta di nullità del giudizio con vittoria delle spese di lite. A mezzo di intervento volontario provvedeva a costituirsi in giudizio la CP_5 eccependo la totale infondatezza della domanda come proposta ed instando per la estromissione, per carenza di legittimazione passiva, della convenuta , con vittoria delle spese di lite. CP_4
Instaurato il contraddittorio, il Giudice a fronte della questione pregiudiziale sollevata dalla convenuta in ordine alla nullità della domanda per difetto della vocatio in ius e alla conseguente richiesta della estromissione dal giudizio a seguito dell'intervento volontario della riteneva CP_5 decidere preliminarmente sulla predetta questione invitando pertanto le parti a precisare le conclusioni in merito. A tanto esse provvedevano per l'udienza del 15/10/2024 dove la causa veniva trattenuta a sentenza.
*
In termini generali appare opportuno premettere che la legittimatio ad causam , attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dell'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificare l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (Cass. N. 14468/2008).
Facendo buon governo dei richiamati principi di diritto, nel caso di specie, deve rilevarsi la insussistenza dell'eccepito difetto di vocatio in ius della per errata identificazione del CP_4 soggetto passivo.
Ed invero!
Il pacchetto turistico acquistato dagli attori indica quale operatore (cfr documentazione CP_4 depositata in atti) quindi, anche se il servizio è stato effettivamente svolto dalla la CP_5 eventuale responsabilità dello stesso rimane anche in capo all'operatore turistico che lo ha offerto. è infatti colui che si è impegnato a fornire il pacchetto turistico in sede di acquisto dello stesso CP_4
e, di conseguenza, resta responsabile per l'esecuzione del contratto e per eventuali danni o problemi che possono verificarsi durante il viaggio, indipendentemente da chi ha poi fornito i servizi che in questo caso risulterebbe essere Nel caso che ci occupa è quindi astrattamente CP_5 configurabile una eventuale responsabilità solidale tra l'operatore turistico e chi ha poi fornito effettivamente il servizio dovendo eventuali distinti profili di responsabilità risultare dal contratto esibito.
pagina 2 di 3 Tanto precisato e decidendo con sentenza parziale diretta a risolvere solo la questione preliminare affrontata, si provvede alla reiezione della domanda in merito all'eccepito difetto assoluto della vocatio in ius della . CP_4
In merito alla regolamentazione delle spese processuali per la presente fase le stesse vengono rinviate alla decisione del merito della presente controversia
P.Q.M.
Il Tribunale adito, NON definitivamente decidendo sulla domanda proposta dagli odierni attori nell'ambito del giudizio iscritto al r.g. nr. 2042/18, ogni diversa azione o istanza disattesa e reietta, così dispone:
1. Rigetta la richiesta di nullità della domanda avanzata dalla in persona del CP_4 legale rappresentante p.t. per difetto assoluto della vocatio in ius nonché la conseguente richiesta di estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva;
2. Rinvia la regolamentazione delle spese e competenze della presente fase alla decisione nel merito del giudizio;
3. Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione della causa in istruttoria tra gli attori, la convenuta e la . CP_4 CP_5
Nocera Inferiore, lì 5 giugno 2025
IL GOP
dott. ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del G.OP. dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2042/2018 promossa da:
(c.f. ) residente in [...], CP_1 C.F._1
(c.f. ) residente in [...], CP_2 C.F._2
(c.f. ) residente in [...] C.F._3
Jovane,9, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Gennatiempo e Alfonso Mignone giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
ATTORI contro con sede legale in Torino via Lugaro nr.15 (p.i. in persona del legale CP_4 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Durante giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
CONVENUTO nonchè
(C.F. ),con sede legale in Roma via D. Niccodemi,15 in persona del CP_5 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. con il patrocinio dell'avv. Barone Ugo giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli odierni istanti citavano in giudizio la al fine di ottenere un risarcimento danno da CP_4 vacanza rovinata. Deducevano di aver acquistato un pacchetto turistico per la somma di € 2200,00, presso l'Agenzia Biga Travels srl corrente in Pagani Piazza Corpo di Cristo tramite il Tour Operator SWANTOUR – Gruppo Alpitour spa con destinazione Egitto, Sharm El Sheik, per il periodo che va dal
21/7 al 28/7/2017 e che non avevano ricevuto il trattamento pagato, in particolare relativamente al chiesto transfer privato per trasporto dei disabili in quanto non veniva messo a disposizione un veicolo idoneo al trasporto della sedia a rotella elettrica.. Costituitosi in giudizio l' contestava in CP_4 via preliminare la domanda per difetto assoluto della vocatio in ius nonché per il mancato avvertimento di cui al nr. 7 dell'art. 163 cpc con conseguente richiesta di nullità del giudizio con vittoria delle spese di lite. A mezzo di intervento volontario provvedeva a costituirsi in giudizio la CP_5 eccependo la totale infondatezza della domanda come proposta ed instando per la estromissione, per carenza di legittimazione passiva, della convenuta , con vittoria delle spese di lite. CP_4
Instaurato il contraddittorio, il Giudice a fronte della questione pregiudiziale sollevata dalla convenuta in ordine alla nullità della domanda per difetto della vocatio in ius e alla conseguente richiesta della estromissione dal giudizio a seguito dell'intervento volontario della riteneva CP_5 decidere preliminarmente sulla predetta questione invitando pertanto le parti a precisare le conclusioni in merito. A tanto esse provvedevano per l'udienza del 15/10/2024 dove la causa veniva trattenuta a sentenza.
*
In termini generali appare opportuno premettere che la legittimatio ad causam , attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dell'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificare l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (Cass. N. 14468/2008).
Facendo buon governo dei richiamati principi di diritto, nel caso di specie, deve rilevarsi la insussistenza dell'eccepito difetto di vocatio in ius della per errata identificazione del CP_4 soggetto passivo.
Ed invero!
Il pacchetto turistico acquistato dagli attori indica quale operatore (cfr documentazione CP_4 depositata in atti) quindi, anche se il servizio è stato effettivamente svolto dalla la CP_5 eventuale responsabilità dello stesso rimane anche in capo all'operatore turistico che lo ha offerto. è infatti colui che si è impegnato a fornire il pacchetto turistico in sede di acquisto dello stesso CP_4
e, di conseguenza, resta responsabile per l'esecuzione del contratto e per eventuali danni o problemi che possono verificarsi durante il viaggio, indipendentemente da chi ha poi fornito i servizi che in questo caso risulterebbe essere Nel caso che ci occupa è quindi astrattamente CP_5 configurabile una eventuale responsabilità solidale tra l'operatore turistico e chi ha poi fornito effettivamente il servizio dovendo eventuali distinti profili di responsabilità risultare dal contratto esibito.
pagina 2 di 3 Tanto precisato e decidendo con sentenza parziale diretta a risolvere solo la questione preliminare affrontata, si provvede alla reiezione della domanda in merito all'eccepito difetto assoluto della vocatio in ius della . CP_4
In merito alla regolamentazione delle spese processuali per la presente fase le stesse vengono rinviate alla decisione del merito della presente controversia
P.Q.M.
Il Tribunale adito, NON definitivamente decidendo sulla domanda proposta dagli odierni attori nell'ambito del giudizio iscritto al r.g. nr. 2042/18, ogni diversa azione o istanza disattesa e reietta, così dispone:
1. Rigetta la richiesta di nullità della domanda avanzata dalla in persona del CP_4 legale rappresentante p.t. per difetto assoluto della vocatio in ius nonché la conseguente richiesta di estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva;
2. Rinvia la regolamentazione delle spese e competenze della presente fase alla decisione nel merito del giudizio;
3. Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione della causa in istruttoria tra gli attori, la convenuta e la . CP_4 CP_5
Nocera Inferiore, lì 5 giugno 2025
IL GOP
dott. ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3