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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 14/03/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. SENT.
N. 2577/2024 R.G.V.G.
N. CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
,nata il [...], a [...] 1 codice fiscale C.F. 1
(SVIZZERA), assistita e difesa dall'Avv. BEATRICE DI BENEDETTO, codice fiscale
C.F. 2
e
Parte 2 codice fiscale C.F. 3 nato il [...], a [...],
C.F. 2assistito e difeso dall'Avv. BEATRICE DI BENEDETTO, codice fiscale e
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 05.12.2024 i coniugi e la difesa, ai sensi degli artt. 473 – bis.51 cpc e 127 - ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data 12.02.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
21.02.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Miranda alla Via Giovanni Paolo II n. 63 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, è assegnata alla moglie in quanto di proprietà esclusiva della stessa e nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi. Il marito ha già trasferito i propri beni personali presso un'altra abitazione sempre nel comune di Miranda
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli AC e LO sono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli AC e LA restano collocati prevalentemente la casa coniugale dove hanno sempre vissuto;
5. In considerazione dell'età di figli, la frequentazione del padre con gli stessi non necessità di regolamentazione in tale sede. Gli ottimi rapporti genitori figli consentiranno agli stessi di accordarsi di volta in volta tenendo con degli impegni lavorativi del padre e di quelli scolastici dei figli. Lo stesso vale per le festività e le vacanze estive.
5. Il padre corrisponderà in favore della madre, a titolo di mantenimento dei figli, l'importo complessivo di € 400,00 mensili;
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per le tasse universitarie e scolastiche, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per le visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIAL!
7. Il Sig. Di RI corrisponderà in favore della sig.ra LM, a titolo di assegno di mantenimento e successivamente assegno divorzile, un importo pari ad € 50,00 mensili.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 13.03.2025
IL PRESIDENTE est.
(Dott. Michele Caroppoli)