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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 6132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6132 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X Sezione civile
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.06.09 n.69) nella causa iscritta al n. 9788 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2021, ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione,
vertente
TRA
, (c.f.: , nata il 3 agosto Parte_1 C.F._1
1943 a Sant'Antonio Abate (NA), rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti dall'Avv. Giovanni Ciccimarra (c.f.: ), con C.F._2
studio in Napoli, alla via Chiatamone, n. 63, presso cui elegge domicilio
ATTORE
E
(c.f.: ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresenta to e difeso dagli Avv.ti Irene Coppola (c.f.: ) C.F._3
e Rosanna Russo (c.f.: ) dell'Avvocatura Comunale, C.F._4
elettivamente domiciliati nella Casa Comunale alla via Campitelli, in Portici
(NA) CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A.
Proc. R.G. n.9788/2021 – sentenza Pagina 1 di 7 Conclusioni: come in atti da intendersi qui riportate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14 aprile 2021, la sig.ra ha convenuto in giudizio il per vedere Parte_1 Controparte_1
accertata la responsabilità di quest'ultimo per i danni cagionati all'attrice.
In fatto, quest'ultima prospettava una serie di circostanze inerenti all'attività
amministrativa del e da essa ritenute lesive della propria sfera CP_1
giuridica.
In particolare, la sig.ra apprendeva, a seguito di apposita istanza, che Pt_1
il Comune di aveva individuato parte della sua proprietà (composta da CP_1
un immobile ad uso abitativo, garage e giardino) sita in via dell'Addolorata, n.
49, quale immobile oggetto di un procedimento espropriativo, come risultante dalla delibera di Giunta Comunale n. prot. 804 del 30 dicembre 2010.
Sette anni dopo, con provvedimento n. prot. 13464 del 2 marzo 2017, il comunicava all'odierna attrice, ai sensi degli artt. 9 e 11 del Controparte_1
d.P.R. n. 327/2001 (testo unico in materia di espropriazioni), l'avvio del procedimento per la reiterazione del vincolo all'esproprio.
Nel caso di specie l'amministrazione comunale avrebbe posto in essere una reiterazione del vincolo la quale. a detta dell'istante, costituisce il presupposto dell'obbligo di indennizzo a carico del (cfr. comparsa conclusionale, CP_1
pg. 7: “L'obbligo specifico di indennizzo sorge una volta superato il primo
periodo di ordinaria durata temporanea del vincolo, quale determinata dal
legislatore entro limiti non irragionevoli (anni 5), riconducibili alla normale
sopportabilità del peso gravante in modo particolare sul singolo proprietario.
Nel caso di specie, il vincolo era stato apposto nel 2010; le opere non sono
Proc. R.G. n.9788/2021 – sentenza Pagina 2 di 7 state mai realizzate, manca sia la valutazione degli interessi coinvolti, sia la previsione di un'indennità”).
Inoltre, l'attore contesta anche il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento originario, dal quale è discesa la nuova comunicazione di avvio del procedimento.
In sintesi, l'attività amministrativa del concretizzatasi Controparte_1
nell'approvazione della Variante Generale al PRG di del 02.02.2010, CP_1
nella delibera di Giunta n. 167 del 13.03.2010; nella già menzionata delibera di G.M. n. 804 del 30.12.2010 dichiarativa della pubblica utilità delle opere in parola e, infine, nella comunicazione prot. n. 13464 del 02.03.2017, costituiscono, per l'attore, tutti atti lesivi del diritto di proprietà dell'istante.
Nonostante, infatti, l'amministrazione non ha mai concluso la procedura espropriativa, ma ha comunque inciso nei confronti della titolare del bene e del suo diritto.
Per quanto sinora esposto, l'attrice chiedeva il riconoscimento della natura espropriativa dei vincoli in questione alla luce delle circostanze sopra esposte, con conseguente diritto dell'attrice all'indennizzo ex art. 39 d.P.R. 327/2001.
In conclusione, l'attrice chiedeva il pagamento di tutti i danni derivanti dall'attività amministrativa posta in essere dal Controparte_1
Il si costituiva con tempestiva comparsa, eccependo in via Controparte_1
preliminare il sussistere di un bis in idem sulla medesima controversia tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto, controversia pendente fino al 2021
dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la e Controparte_2
dichiarato perento dal suddetto organo giurisdizionale con decreto n. 584/2021
per inerzia della sig. . Pt_1
Proc. R.G. n.9788/2021 – sentenza Pagina 3 di 7 Nel merito, il convenuto evidenziava che la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non costituisce un atto autonomamente lesivo della sfera giuridica dei destinatari, motivo per cui non può riscontrarsi alcuna lesione meritevole di ristoro.
In conclusione, il chiedeva il rigettarsi della domanda. Controparte_1
Il Giudice, concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., all'esito dell'udienza fissata per la precisazione conclusioni, la causa veniva riservata in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così ricostruiti i termini della controversia, la domanda di
[...]
deve ritenersi infondata e, dunque, da rigettare. Parte_1
Nella specie, l'attrice ha individuato nell'attività provvedimentale dell'amministrazione, e in particolar modo nella comunicazione di avvio del procedimento volto alla rinnovazione del vincolo preordinato all'esproprio prot. n. 13464 del 02.03.2017, un atto lesivo della propria sfera giuridica e, in particolare, del proprio diritto di proprietà.
Ebbene, in prima battuta occorre ribadire l'inidoneità della comunicazione di avvio del procedimento a determinare effetti lesivi diretti nei confronti del destinatario del provvedimento.
L'atto, infatti, non produce effetti diretti nei confronti dell'interessato avendo una portata meramente endoprocedimentale.
Ad ogni modo, l'attrice stessa non ha né allegato né provato con precisione le voci di danno che ritiene di aver subìto. Essa si è solo limitata ad affermare il sussistere di un obbligo di indennizzo, il quale discenderebbe in via automatica dalla reiterazione del vincolo.
In tema di indennizzo conseguente alla reiterazione di vincoli preordinati
Proc. R.G. n.9788/2021 – sentenza Pagina 4 di 7 all'espropriazione, occorre qui ribadire l'orientamento consolidato della
Suprema Corte, in ragione del quale «la reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile a un'attività legittima della pubblica
amministrazione, tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle
aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto (ubicazione,
accessibilità, sviluppo edilizio in atto, esistenza di collegamenti, vincoli ambientali ecc.), al fine di determinare nell'atto medesimo in via presuntiva e
poi di liquidare un indennizzo in misura non simbolica, che ripaghi il
proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era
concretamente o anche solo potenzialmente vocata» (Cass. Civ., Sez. I, 21
maggio 2018, n. 12468).
Al riguardo, poi, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 179/1999 ha chiarito che al proprietario spetta un ristoro – non necessariamente integrale o equivalente al sacrificio, ma neppure simbolico – per una serie di pregiudizi,
che si possono verificare a danno del titolare del bene immobile colpito;
ristoro che deve essere commisurato o al mancato uso normale del bene,
ovvero alla riduzione di utilizzazione, ovvero alla diminuzione di prezzo di mercato (locativo o di scambio).
Ebbene, l'attrice non ha né allegato né provato alcuno degli elementi richiesti ai fini dell'indennizzo, essendosi limitata, peraltro in via generica e confusa, ad affermare che dall'attività provvedimentale effettuata dall'amministrazione sarebbe disceso un non meglio precisato danno.
Non è dato, in tal senso, sapere in che modo l'attrice sarebbe stata limitata nel
Proc. R.G. n.9788/2021 – sentenza Pagina 5 di 7 godimento del diritto di proprietà sul bene, né quali sono state le occasioni di mercato perse a seguito dell'apposizione del vincolo non tempestivamente rinnovato da parte dell'amministrazione.
È bene ricordare, a tal proposito, che l'onere della prova relativamente alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale spetta alla parte che si ritiene lesa, applicandosi anche alle ipotesi di responsabilità dell'amministrazione la regola generale relativa al riparto dell'onere della prova fissata dall'art. 2697
cod. civ.
Ancora, in ordine alle voci di spesa sostenute nel giudizio amministrativo da parte dell'attrice, è inevitabile ricordare che l'inerzia della medesima parte, la quale aveva essa stessa instaurato il giudizio dinanzi al Tribunale
Amministrativo, ha determinato la perenzione del giudizio e l'estinzione dello stesso. Sicché, per ragioni basilari connesse al principio di autoresponsabilità,
deve ritenersi che anche detta domanda deve ritenersi infondata e inaccoglibile.
In conclusione, la domanda di parte attrice deve ritenersi infondata e quindi va respinta.
Stante la particolarità della questione esaminata, si ritengono sussistenti validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
Controparte_1
- Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Proc. R.G. n.9788/2021 – sentenza Pagina 6 di 7 - Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 16.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico
sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n.9788/2021 – sentenza Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X Sezione civile
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.06.09 n.69) nella causa iscritta al n. 9788 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2021, ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione,
vertente
TRA
, (c.f.: , nata il 3 agosto Parte_1 C.F._1
1943 a Sant'Antonio Abate (NA), rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti dall'Avv. Giovanni Ciccimarra (c.f.: ), con C.F._2
studio in Napoli, alla via Chiatamone, n. 63, presso cui elegge domicilio
ATTORE
E
(c.f.: ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresenta to e difeso dagli Avv.ti Irene Coppola (c.f.: ) C.F._3
e Rosanna Russo (c.f.: ) dell'Avvocatura Comunale, C.F._4
elettivamente domiciliati nella Casa Comunale alla via Campitelli, in Portici
(NA) CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A.
Proc. R.G. n.9788/2021 – sentenza Pagina 1 di 7 Conclusioni: come in atti da intendersi qui riportate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14 aprile 2021, la sig.ra ha convenuto in giudizio il per vedere Parte_1 Controparte_1
accertata la responsabilità di quest'ultimo per i danni cagionati all'attrice.
In fatto, quest'ultima prospettava una serie di circostanze inerenti all'attività
amministrativa del e da essa ritenute lesive della propria sfera CP_1
giuridica.
In particolare, la sig.ra apprendeva, a seguito di apposita istanza, che Pt_1
il Comune di aveva individuato parte della sua proprietà (composta da CP_1
un immobile ad uso abitativo, garage e giardino) sita in via dell'Addolorata, n.
49, quale immobile oggetto di un procedimento espropriativo, come risultante dalla delibera di Giunta Comunale n. prot. 804 del 30 dicembre 2010.
Sette anni dopo, con provvedimento n. prot. 13464 del 2 marzo 2017, il comunicava all'odierna attrice, ai sensi degli artt. 9 e 11 del Controparte_1
d.P.R. n. 327/2001 (testo unico in materia di espropriazioni), l'avvio del procedimento per la reiterazione del vincolo all'esproprio.
Nel caso di specie l'amministrazione comunale avrebbe posto in essere una reiterazione del vincolo la quale. a detta dell'istante, costituisce il presupposto dell'obbligo di indennizzo a carico del (cfr. comparsa conclusionale, CP_1
pg. 7: “L'obbligo specifico di indennizzo sorge una volta superato il primo
periodo di ordinaria durata temporanea del vincolo, quale determinata dal
legislatore entro limiti non irragionevoli (anni 5), riconducibili alla normale
sopportabilità del peso gravante in modo particolare sul singolo proprietario.
Nel caso di specie, il vincolo era stato apposto nel 2010; le opere non sono
Proc. R.G. n.9788/2021 – sentenza Pagina 2 di 7 state mai realizzate, manca sia la valutazione degli interessi coinvolti, sia la previsione di un'indennità”).
Inoltre, l'attore contesta anche il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento originario, dal quale è discesa la nuova comunicazione di avvio del procedimento.
In sintesi, l'attività amministrativa del concretizzatasi Controparte_1
nell'approvazione della Variante Generale al PRG di del 02.02.2010, CP_1
nella delibera di Giunta n. 167 del 13.03.2010; nella già menzionata delibera di G.M. n. 804 del 30.12.2010 dichiarativa della pubblica utilità delle opere in parola e, infine, nella comunicazione prot. n. 13464 del 02.03.2017, costituiscono, per l'attore, tutti atti lesivi del diritto di proprietà dell'istante.
Nonostante, infatti, l'amministrazione non ha mai concluso la procedura espropriativa, ma ha comunque inciso nei confronti della titolare del bene e del suo diritto.
Per quanto sinora esposto, l'attrice chiedeva il riconoscimento della natura espropriativa dei vincoli in questione alla luce delle circostanze sopra esposte, con conseguente diritto dell'attrice all'indennizzo ex art. 39 d.P.R. 327/2001.
In conclusione, l'attrice chiedeva il pagamento di tutti i danni derivanti dall'attività amministrativa posta in essere dal Controparte_1
Il si costituiva con tempestiva comparsa, eccependo in via Controparte_1
preliminare il sussistere di un bis in idem sulla medesima controversia tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto, controversia pendente fino al 2021
dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la e Controparte_2
dichiarato perento dal suddetto organo giurisdizionale con decreto n. 584/2021
per inerzia della sig. . Pt_1
Proc. R.G. n.9788/2021 – sentenza Pagina 3 di 7 Nel merito, il convenuto evidenziava che la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non costituisce un atto autonomamente lesivo della sfera giuridica dei destinatari, motivo per cui non può riscontrarsi alcuna lesione meritevole di ristoro.
In conclusione, il chiedeva il rigettarsi della domanda. Controparte_1
Il Giudice, concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., all'esito dell'udienza fissata per la precisazione conclusioni, la causa veniva riservata in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così ricostruiti i termini della controversia, la domanda di
[...]
deve ritenersi infondata e, dunque, da rigettare. Parte_1
Nella specie, l'attrice ha individuato nell'attività provvedimentale dell'amministrazione, e in particolar modo nella comunicazione di avvio del procedimento volto alla rinnovazione del vincolo preordinato all'esproprio prot. n. 13464 del 02.03.2017, un atto lesivo della propria sfera giuridica e, in particolare, del proprio diritto di proprietà.
Ebbene, in prima battuta occorre ribadire l'inidoneità della comunicazione di avvio del procedimento a determinare effetti lesivi diretti nei confronti del destinatario del provvedimento.
L'atto, infatti, non produce effetti diretti nei confronti dell'interessato avendo una portata meramente endoprocedimentale.
Ad ogni modo, l'attrice stessa non ha né allegato né provato con precisione le voci di danno che ritiene di aver subìto. Essa si è solo limitata ad affermare il sussistere di un obbligo di indennizzo, il quale discenderebbe in via automatica dalla reiterazione del vincolo.
In tema di indennizzo conseguente alla reiterazione di vincoli preordinati
Proc. R.G. n.9788/2021 – sentenza Pagina 4 di 7 all'espropriazione, occorre qui ribadire l'orientamento consolidato della
Suprema Corte, in ragione del quale «la reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile a un'attività legittima della pubblica
amministrazione, tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle
aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto (ubicazione,
accessibilità, sviluppo edilizio in atto, esistenza di collegamenti, vincoli ambientali ecc.), al fine di determinare nell'atto medesimo in via presuntiva e
poi di liquidare un indennizzo in misura non simbolica, che ripaghi il
proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era
concretamente o anche solo potenzialmente vocata» (Cass. Civ., Sez. I, 21
maggio 2018, n. 12468).
Al riguardo, poi, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 179/1999 ha chiarito che al proprietario spetta un ristoro – non necessariamente integrale o equivalente al sacrificio, ma neppure simbolico – per una serie di pregiudizi,
che si possono verificare a danno del titolare del bene immobile colpito;
ristoro che deve essere commisurato o al mancato uso normale del bene,
ovvero alla riduzione di utilizzazione, ovvero alla diminuzione di prezzo di mercato (locativo o di scambio).
Ebbene, l'attrice non ha né allegato né provato alcuno degli elementi richiesti ai fini dell'indennizzo, essendosi limitata, peraltro in via generica e confusa, ad affermare che dall'attività provvedimentale effettuata dall'amministrazione sarebbe disceso un non meglio precisato danno.
Non è dato, in tal senso, sapere in che modo l'attrice sarebbe stata limitata nel
Proc. R.G. n.9788/2021 – sentenza Pagina 5 di 7 godimento del diritto di proprietà sul bene, né quali sono state le occasioni di mercato perse a seguito dell'apposizione del vincolo non tempestivamente rinnovato da parte dell'amministrazione.
È bene ricordare, a tal proposito, che l'onere della prova relativamente alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale spetta alla parte che si ritiene lesa, applicandosi anche alle ipotesi di responsabilità dell'amministrazione la regola generale relativa al riparto dell'onere della prova fissata dall'art. 2697
cod. civ.
Ancora, in ordine alle voci di spesa sostenute nel giudizio amministrativo da parte dell'attrice, è inevitabile ricordare che l'inerzia della medesima parte, la quale aveva essa stessa instaurato il giudizio dinanzi al Tribunale
Amministrativo, ha determinato la perenzione del giudizio e l'estinzione dello stesso. Sicché, per ragioni basilari connesse al principio di autoresponsabilità,
deve ritenersi che anche detta domanda deve ritenersi infondata e inaccoglibile.
In conclusione, la domanda di parte attrice deve ritenersi infondata e quindi va respinta.
Stante la particolarità della questione esaminata, si ritengono sussistenti validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
Controparte_1
- Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Proc. R.G. n.9788/2021 – sentenza Pagina 6 di 7 - Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 16.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico
sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n.9788/2021 – sentenza Pagina 7 di 7