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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/07/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.1363 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2023, promosso da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
01/06/1968, elettivamente domiciliata in Cagliari, Via della Pineta n. 69, presso lo Studio dell'Avv.
Angela Satta che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
Ricorrente
contro
, C.F. , nata in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Olbia, Via Genova n. 55, presso lo studio dell'Avv. Claudia Satta che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“- preso atto della decadenza dalla responsabilità genitoriale disposta a carico della resistente, dare incarico ai Servizi Sociali di Olbia di prendere in carico la sig.ra al Controparte_1 fine di predisporre per la medesima un percorso di sostegno alla genitorialità che la supporti nell'acquisizione delle competenze e degli strumenti necessari e idonei a superare le gravi difficoltà che hanno condotto all'adozione del provvedimento di decadenza dalla responsabilità nei confronti della figlia e utili a ristabilire gradualmente una ripresa dei rapporti tra madre e figlia;
_1
- in relazione agli sviluppi e agli esiti del suddetto percorso, dare incarico ai Servizi Sociali sopra Per_ indicati in collaborazione coi Servizi Sociali del Comune di residenza della minore, ossia di predisporre una graduale ripresa dei contatti tra madre e figlia, inizialmente tramite chiamata o videochiamata mediata dalla presenza di operatore e, in seguito, in caso di positivo riscontro, mediante incontri protetti secondo modalità e tempistiche ritenuti adeguati dai Servizi incaricati al fine principale di tutelare le esigenze della figlia minore e tenuto conto della situazione _1 costituita dall'attuale distanza fisica tra madre e figlia e delle condizioni attuali familiari della resistente;
- obbligo da parte della resistente di contribuire al mantenimento di mediante la _1 corresponsione di un assegno mensile di euro 150,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versare direttamente alla controparte entro il giorno 5 di ogni mese, nonché di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%;
- spese di lite compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia disporre in conformità alla proposta accettata da Parte_1
e ”.
[...] Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/06/2023 ha chiesto la Parte_1
regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia minore Per_3
nata a [...] il [...] dalla relazione sentimentale con la .
[...] CP_1
Il ricorrente ha dedotto che:
• nel 2012, la Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Cagliari aveva chiesto che la piccola venisse affidata ai Servizi Sociali egli si era opposto e aveva chiesto l'affidamento _1 esclusivo di con diritto di visita per la madre o, in subordine, per l'affidamento alla _1
, tanto che, recependo l'accordo tra le parti, il Tribunale dei Minorenni aveva disposto CP_1 in tale ultimo senso;
Per_
• egli vedeva regolarmente la figlia che passava del tempo ad dove frequentava anche delle cugine mentre la sig.ra , la quale prima della relazione con il sig. era stata sposata CP_1 Pt_1 e aveva già un figlio, frequentava un nuovo compagno dal quale, dopo aveva avuto _1 un'altra figlia e viveva ad Irgoli;
• in tale località, la era stata posta sotto osservazione dai Servizi sociali e dai CP_1
Carabinieri, allertati dagli stessi figli e spaventati dalle violente liti della Per_4 _1 madre con il compagno (di allora), i quali si erano personalmente rivolti agli agenti per chiedere aiuto;
• la si trovava spesso in stato etilico, manifestava aggressività nei confronti di CP_1 _1
e del fratello che sfogava picchiando i bambini con calci e pugni, sbattendo loro la Per_4 testa sul tavolo oppure rompendo oggetti.
• la aveva fatto vivere i figli in situazioni di forte stress, atteso che varie volte, anche CP_1 davanti a loro, aveva manifestato grave autolesionismo;
• i Servizi Sociali di Irgoli avevano segnalato il tutto alle Autorità competenti tanto che il PM del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, con ricorso in data 29/04/2021 aveva richiesto un provvedimento urgente di sospensione della responsabilità genitoriale di Controparte_1
[...]
• la richiesta del PM seguiva a quella presentata al Tribunale per i Minorenni di Sassari, che successivamente aveva revocato la responsabilità genitoriale della nei confronti del CP_1 primo figlio;
• il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, udita la minore in modalità protetta, Persona_3 aveva accertato e preso atto del fatto che la minore era esposta ad una situazione di grave pregiudizio a causa della condotta materna e verificato che ella viveva col padre dopo l'allontanamento dalla casa materia avvenuto in seguito all'intervento dei Carabinieri del
21.9.2021 per un litigio tra la donna e il figlio maggiorenne;
• la aveva sempre rifiutato anche di sottoporsi a percorsi terapeutici e di lotta alla CP_1 dipendenza da sostanze alcoliche ma si era resa anche irreperibile, dimostrando un totale distacco (anaffettivo) nei confronti dei figli;
• Il Tribunale dei Minorenni di Cagliari con il provvedimento RG N. 29/2022 V.G. - Cronol.
804/2022 del 11/07/2022 aveva dichiarato la resistente decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti della minore figlia , fermo restando l'obbligo del Persona_5 suo mantenimento, e con rapporti in forma protetta secondo le indicazioni in quella sede fornite.
Il ricorrente ha, pertanto, richiesto di accertare dell'obbligo della madre di contribuire al mantenimento della figlia e, per l'effetto, di disporre a carico della l'obbligo di corrispondere CP_1 al ricorrente la somma di euro 700,00 mensili, rivalutabile secondo Istat, entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita la resistente, la quale ha eccepito che:
• ella viveva con il suo nuovo compagno dal quale aspettava una bambina;
• la medesima intendeva dedicarsi interamente alla nuova famiglia coadiuvando nella conduzione dell'azienda agricola il proprio compagno che è allevatore, pertanto, non svolgeva al momento alcuna attività lavorativa retribuita da parte di terzi;
• ciononostante, non intendeva opporsi alla richiesta di pagamento dell'assegno di mantenimento per ma la richiesta della controparte di versare una somma di € 700,00 _1 era incongrua ed eccessiva, non potendo ella versare un contributo superiore ad € 100,00 mensili;
• il impediva in ogni maniera a che possa instaurarsi un nuovo rapporto tra madre e figlia, Pt_1 poiché ella non vedeva da circa tre anni, non erano stati mai organizzati gli incontri _1 protetti e quest'anno l'aveva sentita al telefono solo un paio di volte a febbraio ed ad agosto, poi il suo numero era stato bloccato dal telefono in uso alla minore e da allora non aveva più avuto notizie di lei.
Pertanto, ha concluso domandando di respingere la richiesta di pagamento dell'assegno di mantenimento nella misura richiesta dal ricorrente.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 17.3.2025; il Giudice, a seguito di audizione delle parti e interlocuzione con le stesse, ha formulato una proposta conciliativa, accettata dalle parti stesse e corrispondente alle conclusioni sopra formulate.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della figlia minore.
Invero, nulla deve essere disposto in questa sede sull'affidamento e sul collocamento della minore, essendo stata già dichiarata con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Cagliari la decadenza dalla responsabilità genitoriale della resistente (doc. 1 parte ricorrente). Ne consegue, all'evidenza, che il padre di nonché genitore convivente, è l'unico soggetto a poter esercitare, come Persona_3
di fatto esercita, la responsabilità genitoriale nei confronti della minore.
Quanto all'effettivo esercizio del diritto di visita da parte della madre, reso ulteriormente difficile Per_ dalla distanza tra il suo luogo di residenza (Olbia) e quello della figlia ( , lo stesso ricorrente ha dichiarato: “la madre non vede la figlia da 4 anni e mezzo, non so il motivo. Inizialmente la chiamava ogni tanto, poi dopo poco tempo ha smesso di chiamare. Comunque aveva il mio numero perciò poteva sempre contattarmi se avesse voluto vedere la figlia. È stata chiamata anche dall'Assistente
Sociale tante volte, Dott.ssa ma non ha mai risposto. Io non mi sono mai opposto a Testimone_1
una frequentazione tra madre e figlia nonostante ciò che lei ha fatto, e mi riferisco ad accertate condotte violente da parte sua nei confronti di e dell'altro suo figlio e _1 Per_4
ovviamente però tale eventuale ripresa dei contatti dovrebbe avvenire in forma protetta”.
Dal canto suo, la resistente ha manifestato l'intenzione di riprendere i contatti con la figlia e ricostruire il rapporto con lei, sebbene imputando l'interruzione dei rapporti a condotte ostative del padre.
Tale circostanza, considerata unitamente alla negazione da parte della delle gravi condotte, CP_1
accertate inequivocabilmente nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, che hanno condotto alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei suoi confronti, rendono opportuno e necessario apprestare particolare cautela e delicatezza nella valutazione della ripresa dei contatti madre-figlia.
A tal fine, sono congrue le modalità proposte e accettate dalle parti, in quanto idonee a consentire una costante e graduale verifica da parte degli enti incaricati dello sviluppo dei primi approcci e della capacità della resistente di instaurare un contatto con la figlia che non sia pregiudizievole per la medesima. Solo attraverso tale monitoraggio e l'eventuale positivo parere espresso dagli enti incaricati, sarà possibile procedere via via a un lento riavvicinamento che tenga conto della principale necessità di tutelare la minore.
Sotto il profilo economico, l'assegno concordato è congruo rispetto alle attuali difficili condizioni patrimoniali e reddituali della resistente.
Ella, invero, ha riferito di essere disoccupata e di vivere unicamente grazie all'aiuto dell'attuale compagno. Inoltre, ha confermato di avere altri tre figli da precedenti relazioni ed è nata da pochissimo l'ultima figlia avuta dalla attuale relazione. Peraltro, la ha dichiarato di non CP_1
contribuire neanche al mantenimento del figlio Per_4
Ciononostante, fermo restando che anche lo stato di disoccupazione non esclude la necessità per il genitore di partecipare al mantenimento del figlio, si dà atto dell'esistenza di capacità lavorativa generica e specifica in capo alla resistente, avendo ella dato riferito: “in passato ho lavorato a chiamata come barista, è la professione che faccio da sedici anni ma intendo che è da quando sono arrivata a Olbia che ho trovato lavoro solo a chiamata. Adesso però non sono disponibile perché ho la bambina piccola e non saprei con chi lasciarla dato che il padre ha un'azienda con animali e sta tutto il giorno fuori per lavoro. Prima della nascita della bambina lavoravo circa un paio di giorni
a settimana, pagata 5 euro all'ora ma dovevo sostenere l'affitto di una stanza per 300,00 euro al mese. Riuscivo a guadagnare 800-900 euro al mese. Prima di trasferirmi ero barista a e Per_6
Irgoli, in nero, e mi pagavano sempre 900,00 euro al mese”.
Alla luce di tali circostanze, la pur minima misura di contributo al mantenimento di Persona_3
prevista a carico della resistente può ritenersi, allo stato, recepibile.
.Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, sull'accordo delle parti:
- preso atto della decadenza dalla responsabilità genitoriale disposta a carico della resistente, conferisce incarico ai Servizi Sociali di Olbia di prendere in carico la sig.ra
[...]
al fine di predisporre per la medesima un percorso di sostegno alla CP_1 genitorialità che la supporti nell'acquisizione delle competenze e degli strumenti necessari e idonei a superare le gravi difficoltà che hanno condotto all'adozione del provvedimento di decadenza dalla responsabilità nei confronti della figlia e utili a ristabilire Persona_3 gradualmente una ripresa dei rapporti tra madre e figlia;
- in relazione agli sviluppi e agli esiti del suddetto percorso, conferisce incarico ai Servizi Sociali sopra indicati in collaborazione coi Servizi Sociali del Comune di residenza della minore, ossia Per_
di predisporre una graduale ripresa dei contatti tra madre e figlia, inizialmente tramite chiamata o videochiamata mediata dalla presenza di operatore e, in seguito, in caso di positivo riscontro, mediante incontri protetti secondo modalità e tempistiche ritenuti adeguati dai Servizi incaricati al fine principale di tutelare le esigenze della figlia minore e tenuto Persona_3 conto della situazione costituita dall'attuale distanza fisica tra madre e figlia e delle condizioni attuali familiari della resistente;
- dispone l'obbligo da parte della resistente di contribuire al mantenimento di Persona_3 mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro 150,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versare direttamente alla controparte entro il giorno 5 di ogni mese, nonché di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%; Compensa le spese del giudizio tra le parti. Per_ Si comunichi ai Servizi Sociali di Olbia e
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
16/07/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela