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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1879 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 06/09/1975 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 10/12/1974 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Principe di Belmonte n. 90, presso lo studio dell'avv. Piscitello Nadia che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 8 luglio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno stabilire liberamente la loro residenza nell'ambito del comune di Palermo con il solo obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti ai fini delle comunicazioni che si rendessero necessarie per i figli.
Per_ 2) Le figlie e rimangono affidate ad entrambi i genitori mantenendo il loro domicilio Per_2 prevalente presso la madre. Le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno, quindi, assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi e sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3) Salvo diversi accordi tra i coniugi, il sig. terrà con sé le figlie due pomeriggi la settimana, CP_1 il martedì e il giovedì pomeriggio, dall'uscita della scuola o, in periodo non scolastico, dalle ore 14.00 sino alle 21.00 con onere di riaccompagnare le figlie a casa della madre;
nel fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
per le festività natalizie ciascun genitore trascorrerà con le figlie cinque giorni consecutivi comprendenti il Natale o il Capodanno e, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; sempre secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione, i genitori trascorreranno con le figlie ogni altra festa calendata dalle ore 10,00 alle 21,00; nelle vacanze estive, ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere con le figlie due settimane anche consecutive (durante le quali è sospeso l'ordinario regime di frequentazione) con onere di dare comunicazione all'altro genitore del periodo prescelto entro il mese di maggio. I genitori si impegnano a consentire contatti telefonici o videochiamate (una al giorno) tra le figlie e l'altro genitore.
4) La casa familiare, sita in Palermo Via Serradifalco n. 186, di proprietà della signora , Pt_1 Per_ rimane assegnata alla stessa con l'uso degli arredi affinché possa abitarvi con le figlie e . Per_2 Il signor lascerà la casa familiare entro e non oltre il 31 maggio 2025. CP_1
5) Considerate le condizioni economiche delle parti, come risultano dalla documentazione reddituale prodotta (CU 2025-2024-2023 per la signora e CU 2025-2024-2023 per il signor -all. 5) il signor verserà alla Parte_2 CP_1 CP_1 signora , entro il giorno 5 di ciascun mese, per il mantenimento delle figlie un contributo di Pt_1
€ 500,00 (€ 250,00 per ciascuna). Entrambi i genitori , in ragione del 50% ciascuno, contribuiranno alle spese straordinarie delle minori per la cui individuazione e distinzione si fa riferimento al Protocollo siglato dal Tribunale di Palermo il 2 luglio 2019.
2 Riguardo le spese straordinarie, le parti danno atto che le figlie praticano un'attività sportiva e da anni frequentano gli scout.
6) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti e in grado di provvedere a se stessi”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/04/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 17/04/2010 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.
4 - P. II – serie A- Anno 2010).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1879 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 06/09/1975 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 10/12/1974 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Principe di Belmonte n. 90, presso lo studio dell'avv. Piscitello Nadia che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/04/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 8 luglio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno stabilire liberamente la loro residenza nell'ambito del comune di Palermo con il solo obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti ai fini delle comunicazioni che si rendessero necessarie per i figli.
Per_ 2) Le figlie e rimangono affidate ad entrambi i genitori mantenendo il loro domicilio Per_2 prevalente presso la madre. Le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno, quindi, assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi e sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3) Salvo diversi accordi tra i coniugi, il sig. terrà con sé le figlie due pomeriggi la settimana, CP_1 il martedì e il giovedì pomeriggio, dall'uscita della scuola o, in periodo non scolastico, dalle ore 14.00 sino alle 21.00 con onere di riaccompagnare le figlie a casa della madre;
nel fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
per le festività natalizie ciascun genitore trascorrerà con le figlie cinque giorni consecutivi comprendenti il Natale o il Capodanno e, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; sempre secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione, i genitori trascorreranno con le figlie ogni altra festa calendata dalle ore 10,00 alle 21,00; nelle vacanze estive, ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere con le figlie due settimane anche consecutive (durante le quali è sospeso l'ordinario regime di frequentazione) con onere di dare comunicazione all'altro genitore del periodo prescelto entro il mese di maggio. I genitori si impegnano a consentire contatti telefonici o videochiamate (una al giorno) tra le figlie e l'altro genitore.
4) La casa familiare, sita in Palermo Via Serradifalco n. 186, di proprietà della signora , Pt_1 Per_ rimane assegnata alla stessa con l'uso degli arredi affinché possa abitarvi con le figlie e . Per_2 Il signor lascerà la casa familiare entro e non oltre il 31 maggio 2025. CP_1
5) Considerate le condizioni economiche delle parti, come risultano dalla documentazione reddituale prodotta (CU 2025-2024-2023 per la signora e CU 2025-2024-2023 per il signor -all. 5) il signor verserà alla Parte_2 CP_1 CP_1 signora , entro il giorno 5 di ciascun mese, per il mantenimento delle figlie un contributo di Pt_1
€ 500,00 (€ 250,00 per ciascuna). Entrambi i genitori , in ragione del 50% ciascuno, contribuiranno alle spese straordinarie delle minori per la cui individuazione e distinzione si fa riferimento al Protocollo siglato dal Tribunale di Palermo il 2 luglio 2019.
2 Riguardo le spese straordinarie, le parti danno atto che le figlie praticano un'attività sportiva e da anni frequentano gli scout.
6) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti e in grado di provvedere a se stessi”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/04/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 17/04/2010 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.
4 - P. II – serie A- Anno 2010).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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