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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/11/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Roberta Lucchetti, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 18/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9034/2024 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gloria Beatrice Cantatore e Tommaso Parte_1
D'Amico come da procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: art. 445 bis, sesto comma c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.10.2024, – all'esito dell'accertamento tecnico Parte_1 preventivo finalizzato alla verifica del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione d'inabilità civile, dell'indennità di accompagnamento ovvero, in subordine, dell'esenzione ticket – adiva l'intestato Tribunale del lavoro condividendo le risultanze della perizia depositata dal c.t.u. nominato – dott.ssa -, ma ritenendo esservi stati degli aggravamenti delle condizioni Persona_1 sanitarie che porterebbero al riconoscimento di una invalidità pari al 100% oltre al diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Sulla scorta di quanto esposto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “- Nel merito accertare e dichiarare che l'istante sig.ra
[...]
, è soggetto invalido civile al 100% (pensione di invalidità civile), oltreché soggetto Parte_1 incapace di compiere gli atti della vita quotidiana e/o deambulare autonomamente (indennità di accompagnamento), con decorrenza dalla data della domanda (13.02.2023) o da quella successiva che risulterà all'esito del presente giudizio. In subordine, accertare e dichiarare che la ricorrente è soggetto invalido civile nella misura pari al 100% (pensione di invalidità civile), con decorrenza dalla data della domanda (13.02.2023) o da quella successiva che risulterà all'esito del presente giudizio. - In via gradata accertare e dichiarare che la ricorrente è soggetto invalido civile nella misura pari all'89% ( assegno di invalidità civile ed esenzione ticket sanitario), dalla data della domanda amministrativa (13.02.2023), come già accertato in sede di Atp…” Vinte le spese.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, ottenuta integrazione peritale e lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 18.11.2025, tenuta secondo le modalità in epigrafe indicate.
2. Ciò posto, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti di seguito esposti.
2.1. Preliminarmente, in merito alla domanda volta al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, questa non può essere accolta in questa sede in virtù di una, seppur implicita, dichiarazione di improcedibilità emessa in prima fase con ordinanza del 23.5.2024.
2.2. Il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.3. Nella specie, la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti nel presente giudizio di opposizione – senz'altro valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c.
(che, com'è noto, impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, applicandosi anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., “la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla
Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti”: così, Cass. Sez. Lav. n. 30860/2019) – consente di addivenire ad un esito parzialmente positivo per l'assistibile, soccorrendo, a tal fine, le conclusioni rassegnate dal C.T.U. nominato in fase di a.t.p. (n. 11450/2023 R.G.L.), dott.ssa , la quale, Persona_1
a seguito di completa ed analitica anamnesi e visita del ricorrente, ad integrazione della perizia depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha evidenziato che: “Dalla valutazione della nuova documentazione medica, nonché dell'esame obiettivo e della visita medica che mostrano un peggioramento dello stato di salute, la perizianda risulta affetta dalle seguenti patologie: “Disturbo Depressivo Maggiore Ricorrente grave, con sintomi psicotici. Emicrania. BPCO asmatica medio-grave.
Cardiopatia ipertensiva. Ipercolesterolemia. Ateromasia carotidea bulbare subcritica. Esiti di frattura omero destro complicata da lesione della cuffia dei rotatori. Protrusioni cervicali. Pregresso intervento di chirurgia bariatrica e addominoplastica.” Applicando i codici e le percentuali di invalidità civile secondo la vigente tabella indicativa delle percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 5 febbraio 1992 è possibile attuare una valutazione complessiva del grado di invalidità della Sig.ra , mediante Pt_1 applicazione del calcolo proporzionale riduzionistico, ossia la formula “a scalare” di Balthazard, in analogia alle invalidità di seguito riportate: - Disturbo Depressivo Maggiore Ricorrente grave con sintomi psicotici, in analogia al codice 2210: 80% - BPCO asmatica medio-grave, in analogia al codice
6455: 75% - Cardiopatia ipertensiva. Ipercolesterolemia. Ateromasia carotidea bulbare subcritica: in analogia al codice 6447: 50% - Esiti di frattura omero destro complicata da lesione della cuffia dei rotatori: in analogia al codice 7208: 30%. - Protrusioni cervicali: in analogia al codice 7202: 35% -
Esiti di chirurgia bariatrica e addominoplastica: in analogia al codice 6427: 10% (dunque percentuale non considerata nella valutazione complessiva) In relazione a quanto sopra, può motivatamente ritenersi che le patologie cui la sig.ra risulta affetta determinino un'invalidità con riduzione Pt_1 permanente della capacità lavorativa nella misura del 99%. Pertanto, nella valutazione complessiva si assegna un valore unico di percentuale di riduzione della capacità lavorativa del 100%, derivante dalla somma della suddetta percentuale del 99% a cui si somma la percentuale del 5%, relativa all'incidenza sulla capacità semispecifica e specifica. Dunque, la perizianda si trova nella condizione di poter godere della pensione di inabilità civile (art.12 D.L. 30/1/1971 n. 5 conv. in L. 30/3/1971 n. 118). Non si trova invece nella condizione di poter godere dell'indennità di accompagnamento, poiché non è impossibilitata nella deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né tantomeno è bisognosa si assistenza continuativa per difficoltà persistenti a compiere gli atti della vita quotidiana.
La decorrenza di suddetta invalidità può risalire dalla data della visita psichiatrica, ovvero dai
18/06/2024, periodo dal quale è sopraggiunto il suddetto aggravamento della condizione fisica, in particolare della malattia psichiatrica grave.”. (cfr. elaborato peritale depositato nel presente giudizio in data 2.7.2025).
2.4. Orbene, siffatte conclusioni, aderenti al complessivo quadro clinico dell'assistibile e conformi ai criteri di cui alla tabella approvata con D.M. del 5 febbraio 1992 (che, com'è noto, integra la norma primaria, vincolando il Giudice in sede di valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile: cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 23825/2018), possono essere condivise e poste a fondamento della presente decisione, anche perché non investite da osservazioni critiche di sorta.
2.5. Accertata, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione (e, men che meno, di condanna), condividendosi l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”(Cass. Sez. Lav. n.
17787/2020).
Deve pertanto, dichiararsi, sulla scorta di una lettura integrata degli elaborati depositati dal nominato
C.T.U., che è in possesso del requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione Parte_1 dell'esenzione ticket, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(13.2.2023) e di essere in possesso del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione di invalidità (art. 12 L. n. 118/1971) a far data dal 18.6.2024.
Non sussiste, viceversa, l'ulteriore requisito per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento posto che come affermato nella relazione peritale depositata in data 2.7.2025, “non
è impossibilitata nella deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né tantomeno
è bisognosa si assistenza continuativa per difficoltà persistenti a compiere gli atti della vita quotidiana.”. CP_
3. Le spese di lite relative al procedimento per A.T.P.O. seguono la soccombenza dell' e si liquidano secondo dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore degli Avv.ti Gloria Beatrice Cantatore e Tommaso D'Amico, dichiaratisi antistatari.
Le spese del presente giudizio di merito vengono, invece, integralmente compensate, tenuto conto, per un verso, della decorrenza ampiamente differita dell'accertamento del requisito sanitario inerente alla pensione d'inabilità e, per altro verso, dell'esito negativo della verifica avente ad oggetto la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
(situazione – questa – idonea ad integrare gli estremi di una parziale soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.)..
Le spese di CTU – liquidate in atti - vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 9034/2024, proposto da nei confronti dell' , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso introduttivo del giudizio di merito;
b) accerta e dichiara la sussistenza, in capo a , del requisito sanitario utile al fine del Parte_1 riconoscimento dell'esenzione ticket, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (13.2.2023); CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese del procedimento per A.T.P.O., liquidate in euro
1.170,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Gloria Beatrice Cantatore e Tommaso D'Amico;
d) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di merito;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di prima e seconda fase. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 18/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Lucchetti