CA
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 26/09/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 213/2019 R.G., avverso la sentenza n. 171/2019 pronunciata il 5.5.2019 dal Tribunale di Larino (proc. n. 100552/2011 R.G.), avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Michele
Coromano e Giacomo Pilla, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._2
( ), Controparte_2 C.F._3
( ), Controparte_3 C.F._4
( ), Controparte_4 C.F._5
( , Controparte_5 C.F._6 rappresentati e difesi, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Antonio D'Ettorre, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in via principale, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza appellata, previo accertamento della quantità e qualità dei lavori extra contratto affidati
1 all'Arch. (come stimati dal CTU) condannare i convenuti per le causali di cui Parte_1 in narrativa dell'atto di appello al pagamento dell'importo di € 8.916,17 oltre Iva e cassa
a titolo di compenso dovuto al professionista appellante, secondo le stime operate dal
CTU con applicazione delle tariffe vigenti all'epoca delle prestazioni;
in linea gradata e prudenziale, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza appellata, previo accertamento della quantità e qualità dei lavori extra contratto affidati all'Arch. (come stimati dal CTU) condannare i convenuti per Parte_1 le causali di cui in narrativa dell'atto di appello al pagamento dell'importo di € 7.344,00,
a titolo di compenso dovuto al professionista appellante;
in ogni caso, condannare i convenuti in solido alla refusione delle spese di entrambi i gradi di merito. Per gli appellati: in via preliminare e nel rito dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello ex adverso spiegato ex artt. 342 o
348 bis c.p.c. per i motivi di diritto esposti;
nel merito rigettare integralmente l'appello in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto;
conseguentemente confermare la sentenza n. 171/2019 emessa dal Tribunale di Larino
e pubblicata in data 5.5.2019, nell'ambito del giudizio R.G. n. 100552/2011; con condanna dell'appellante alle spese, competente e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 171 del 5.5.2019, in parziale accoglimento dell'opposizione, proposta da , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e , avverso il decreto n. 141 del
[...] Controparte_4 Controparte_5
17.5.2011, con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in favore dell'Arch. Parte_1
, della somma di € 7.344,00, somma comprensiva di Iva e Cassa, e con
[...] maggiorazione di interessi legali e spese, previa revoca del decreto ingiuntivo, ha condannato gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di €
1.000,00, oltre interessi.
Secondo quanto prospettato dal professionista, il credito azionato in via monitoria costituisce il residuo corrispettivo delle prestazioni professionali, di cui alla fattura n.
7/2009, consistite nella progettazione e direzione dei lavori riguardante la manutenzione straordinaria dell'edificio, di proprietà degli opponenti, odierni appellati, sito in Termoli,
Via Rio Vivo n. 346; in particolare, la somma richiesta dal rappresenta il Parte_1 corrispettivo di attività professionale estranea agli accordi scritti intercorsi tra le parti, di cui il professionista era stato comunque incaricato e che aveva reso possibile l'esito positivo della pratica ex l. n. 296/2006. Il tribunale, anche sulla scorta delle valutazioni compiute dal c.t.u., ha ritenuto che sulla base del tenore testuale del contratto scritto richiamato, l'impegno assunto dal D Pt_1
2 non fosse limitato alla redazione del progetto esecutivo da presentare al Comune ma comprendesse l'intera progettazione esecutiva della variante al permesso di costruire n.
150/2007, “per tale intendendosi la realizzazione di un elaborato idoneo a definire l'opera in ogni suo aspetto generale e particolare, a identificare ogni elemento per tipologia, forma, qualità e dimensioni e consentirne l'effettivo adeguamento al D. lgs. n. 311/06, oltre che per la presentazione e il completamento della c.d. pratica l. 296/06”. Ha quindi limitato la pronuncia di condanna degli opponenti al pagamento della somma di € 1.000,00, data dalla differenza tra quanto da loro già versato e la somma totale dovuta in base al contratto scritto datato 22.1.2008.
2. Avverso la sentenza, notificata il 24.5.2019, ha proposto appello , Parte_1 con atto di citazione spedito per la notifica il 24.6.2019, chiedendone la riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si sono costituiti in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , i quali hanno insistito nella declaratoria di Controparte_4 Controparte_5 inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, nel suo rigetto nel merito.
Nel corso del giudizio è stata espletata una c.t.u. finalizzata a quantificare, sulla base delle tariffe professionali applicabili ratione temporis, il compenso spettante all'appellante per l'attività posta a base della richiesta di pagamento.
All'esito dell'udienza del 30.10.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello è argomentato in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Le critiche proposte sono motivate in termini congrui e adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, in modo da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza impugnata. Va sul punto richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità
(Cass., SU n. 36481/2022), secondo la quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
2. L'impugnazione si fonda su due motivi, con cui vengono dedotti: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. e 2697 c.c., omesso esame delle emergenze istruttorie e violazione del diritto alla percezione del compenso per le prestazioni professionali effettivamente svolte;
2) insufficiente motivazione e acritica adesione alle risultanze della c.t.u.
3 2.1. Sostiene l'appellante che il tribunale, richiamando le valutazioni compiute dal c.t.u. nominato in primo grado, ha abdicato al compito di interpretare il contratto del 22.1.2008, delegando di fatto tale attività al consulente, le cui conclusioni ha richiamato in modo acritico, senza neppure tenere conto delle osservazioni formulate dal c.t.p.
Aggiunge che le affermazioni del tribunale sono, in ogni caso, erronee, in quanto dal tenore letterale del suddetto contratto si evince il contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, essendo in esso sono riportate analiticamente le attività professionali oggetto di pattuizione, per ognuna delle quali è stato convenuto il compenso, fatto idoneo a far ritenere escluse dall'accordo tutte le ulteriori attività non indicate.
Le censure, che richiedono un esame congiunto per la loro stretta connessione, sono fondate nei termini di seguito indicati.
2.2. Oggetto della pretesa di pagamento avanzata dall'Arch. è il corrispettivo Parte_1 relativo alle prestazioni professionali relative alla “variante in corso d'opera in sanatoria”
e alla “progettazione di adeguamento sismico”, che, secondo la prospettazione del professionista, non sono comprese in quelle originariamente concordate con la committenza in forza del contratto del 22.1.2008, ma costituiscono l'oggetto di un incarico suppletivo. Non può dubitarsi, in primo luogo, dell'effettivo svolgimento delle prestazioni sopra indicate e della loro riferibilità al D'Arienzo, come già confermato dalla c.t.u. svolta in primo grado.
Risultano, quindi, smentite le difese inizialmente proposte dagli appellati, i quali, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, avevano sostenuto di non aver mai sottoscritto alcun contratto con l'appellante e che nessuna delle prestazioni elencate nel ricorso monitorio era stata di fatto eseguita;
gli appellati avevano ribadito tali difese anche dopo la produzione del contratto del 22.1.2008, sostenendo che lo stabile di Termoli non era stato oggetto di nessun ulteriore intervento diverso dai lavori di manutenzione ordinaria.
Ciò premesso, le valutazioni compiute dal c.t.u. nominato in primo grado non possono essere condivise.
Va rilevato, in primo luogo, che il tribunale ha recepito tali valutazioni oltre la loro effettiva portata.
Il tecnico ha infatti affermato che “la variante in corso d'opera in sanatoria … è da intendersi ricompresa nelle prestazioni originarie concordate con la committenza e non già come incarico suppletivo”, mentre il tribunale ha ritenuto compresa nell'accordo originario anche la progettazione dell'adeguamento sismico, su cui il tecnico non aveva espresso affatto tali valutazioni, fondando la valutazione di insussistenza del diritto al compenso professionale sul fatto che essa sarebbe “priva di qualsivoglia valenza tecnica”.
A prescindere da tale rilievo, che già rivela l'errore del primo giudice, le argomentazioni su cui è basata la decisione del tribunale non dimostrano affatto che nel contratto sottoscritto il 22.1.2008 e nella previsione del relativo compenso fossero comprese anche le prestazioni ulteriori oggetto della richiesta monitoria.
4 Ostacolo insormontabile all'interpretazione adottata dal primo giudice è proprio il tenore letterale del contratto di incarico professionale, in cui non soltanto si indica in modo dettagliato l'oggetto dell'incarico (progetto architettonico, progetto impianti esecutivo, direzione dei lavori, pratica legge 296/06, progetto dpcm 5.12.97, accatastamento), ma per ciascuna di tali voci si stabiliscono i compensi unitari, così da pervenire al totale di €
7.500,00. Nell'analitico elenco delle prestazioni professionali oggetto dell'incarico non sono comprese né la “variante in corso d'opera in sanatoria” né la “progettazione di adeguamento sismico” e questo fatto è di per sé sufficiente a far ritenere tali prestazioni ulteriori rispetto a quelle contemplate nell'accordo.
Non rilevano in senso contrario i rilievi del c.t.u. del primo grado, recepiti dal tribunale, secondo cui il , essendo subentrato ad altro tecnico e avendo trovato un Parte_1 fabbricato integralmente al grezzo, era consapevole della necessità della “variante in corso d'opera in sanatoria” per legittimare i lavori fino a quel momento realizzati.
Dal rilievo della consapevolezza della necessità di tale prestazione all'affermazione che essa deve ritenersi compresa nelle prestazioni su cui era intervenuto accordo scritto vi
è un evidente salto logico, essendo, al contrario, ben possibile accordarsi sul corrispettivo soltanto per alcune delle attività professionali da svolgere, pur nella consapevolezza della necessità di altre.
Ciò può avvenire per i più svariati motivi (mancato raggiungimento di un'intesa sul prezzo sulle ulteriori prestazioni, volontà di affidare l'incarico ad altro tecnico, necessità per il professionista di ulteriori accertamenti necessari per quantificare il corrispettivo), che non è necessario indagare in questa sede, in cui è sufficiente il rilievo che il contratto scritto reca l'elenco analitico di prestazioni professionali, con il relativo compenso, e che in queste non sono comprese quelle oggetto della presente richiesta di pagamento.
Neppure l'applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale dettate dagli artt. 1362
e ss. c.c. consente l'integrazione del contenuto dell'accordo del 22.1.2008 nel senso ritenuto dal tribunale.
Tali regole costituiscono lo strumento di ricostruzione della comune volontà delle parti al momento della stipulazione, ma in nessun caso hanno una funzione integrativa, dispositiva o suppletiva del contenuto del contratto, che non può essere integrato con elementi estranei alla volontà espressa: in questo senso Cass., n. 8619/2006, che si è pronunciata proprio in riferimento a un caso in cui la parte non intendeva semplicemente attribuire al contenuto del contratto un significato in luogo di un altro, ma integrare il contenuto stesso, operazione che nel caso oggetto del giudizio ha compiuto il Tribunale di Larino, affermando che le prestazioni relative alla sanatoria condizionavano l'espletamento delle attività relative alla pratica di riqualificazione energetica, contemplate nel contratto di incarico professionale, e che per tale motivo dovevano intendersi comprese nell'accordo.
La volontà delle parti di circoscrivere l'oggetto del contratto alle specifiche prestazioni in esso indicate, senza estensione alcuna a quelle propedeutiche e consequenziali, trova, peraltro, riscontro nel comportamento dalle stesse tenuto successivamente al
5 conferimento di incarico scritto: in particolare, gli appellati hanno conferito a diversi professionisti l'incarico di svolgere attività successive, direttamente collegate all'incarico di cui al contratto del 22.1.2008, quale il collaudo statico delle strutture, di cui è stato incaricato l'Arch. . Persona_1
Sviluppando il ragionamento seguito dal tribunale e ritenendo comprese nell'accordo del
22.1.2008 tutte le attività prodromiche e conseguenti all'oggetto delle prestazioni in esso indicate, anche l'attività di collaudo, in quanto strettamente collegata alla variante in sanatoria e alla progettazione di adeguamento sismico, dovrebbe considerarsi prestazione professionale a carico del , già remunerata in base al corrispettivo Parte_1 convenuto.
In realtà l'oggetto circoscritto del contratto del 22.1.2008 non escludeva, ab origine, la possibilità di espletamento di attività professionali ulteriori strettamente connesse a quelle elencate, sia da parte dello stesso professionista sia da parte di professionisti diversi;
in entrambi i casi non può essere messo in dubbio il diritto a percepire il compenso per tali attività.
3. Accertato il diritto del a essere remunerato per le attività professionali di Parte_1
“variante in corso d'opera in sanatoria” e di “progettazione di adeguamento sismico”, diverse e ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto del 22.1.2008, al fine di quantificare il compenso deve farsi riferimento, in mancanza di accordo tra le parti, alle tariffe professionali (art. 2233 c.c.)
A tale scopo questa corte ha demandato l'incarico all'Arch. di Controparte_6 quantificare, “sulla base delle tariffe professionali applicabili in relazione all'epoca di svolgimento dell'attività professionale, il compenso per le attività di verifica dinamica e deposito strutturale per edificio in zona sismica e per sanatoria e variante in corso
d'opera”, previo esame della documentazione in atti, in particolare degli allegati 4 e 5 al ricorso per decreto ingiuntivo.
3.1. Va escluso, a tal proposito, il vizio della consulenza eccepito da parte appellata, sul rilievo che i documenti suddetti, consistenti negli elaborati redatti dal professionista, sono stati consegnati dall'appellante al consulente, in quanto non rinvenuti nel suo fascicolo di parte.
Posto che non vi è alcuna contestazione sul fatto che i documenti di cui il consulente ha preso visione corrispondano agli allegati 4 e 5 al ricorso monitorio (documentazione afferente la verifica dinamica e il deposito strutturale per edificio in zona sismica e la sanatoria e variante in corso d'opera), essi sono rimasti a disposizione di controparte ai sensi dell'art. 638 comma 3 cod. proc. civ. e pertanto, in quanto acquisiti al processo, sono sempre restati nella sfera di cognizione del giudice in forza del principio di non dispersione della prova, così da non potersi considerare “nuovi” ai sensi dell'art. 345 comma 3 cod. proc. civ. In forza di tale principio di diritto, affermato dalle Sezioni unite (Cass. SU, n. 14475/2015)
e confermato dalla giurisprudenza successiva (Cass., n. 8693/2017), parte appellante poteva produrre nel giudizio di appello i documenti allegati al fascicolo monitorio, e in
6 seguito ritirati, senza alcuna preclusione e, quindi, a maggior ragione, poteva consegnarli al c.t.u.
Conferma del fatto che i documenti in questione sono rimasti a disposizione delle parti nel corso del giudizio si trae dall'esito della c.t.u. svolta in primo grado, che, proprio sulla base dei predetti documenti, ha potuto esprimere un giudizio di inidoneità tecnica della progettazione dell'adeguamento sismico;
nel fascicoletto degli allegati alla consulenza predetta è possibile rinvenire proprio la documentazione tecnica riguardante le prestazioni professionali in riferimento alle quali il chiede il compenso. Parte_1
3.2. Il c.t.u. Arch. , avuto riguardo alla tipologia di immobile oggetto della CP_6 ristrutturazione, ha determinato il valore di partenza dello stesso al momento dell'assunzione dell'incarico in € 73.000,00 e il valore della variante in sanatoria in € 10.000,00
Utilizzando la tariffa di cui alla legge n. 143/1949, vigente all'epoca di espletamento dell'incarico, ha determinato il compenso in € 8.916,17, oltre Iva e Cassa.
La quantificazione non si presta a censure.
In particolare, la determinazione del costo unitario in € 90 al mq tiene conto di una serie di fattori, compiutamente indicati dal tecnico (tipologia di struttura, materiali e manodopera, costi dei materiali da costruzione, come calcestruzzo, acciaio per il ferraggio, additivi, etc., e della manodopera per la realizzazione delle opere, complessità delle opere, tenendo conto di criticità strutturali o della necessità di interventi di rinforzo e dei costi degli interventi di adeguamento sismico, costi per il trasporto del calcestruzzo dal sito di produzione al cantiere, tenendo conto della distanza, dei mezzi di trasporto utilizzati e dei prezzi del carburanti), il quale ha pure utilizzato come riferimenti per la valutazione compiuta i prezzi di vendita di immobili simili nella zona di riferimento;
a fronte di queste specificazioni perde rilievo il richiamo, fatto da parte appellata, al prezziario della per il costo del cemento armato per la posa in opera di Parte_2 solai. Anche per la stima del costo della variante in sanatoria il consulente ha compiuto una valutazione sufficientemente accurata, in quanto basata sulla considerazione della effettiva entità delle modifiche progettuali.
3.3. Il tribunale ha rilevato la mancanza di qualsiasi domanda o eccezione volta a far valere i vizi dell'attività professionale del e su tale parte della decisione gli Parte_1 appellati hanno fatto acquiescenza, non proponendo appello incidentale. Deve, pertanto, escludersi qualsiasi rilievo delle carenze evidenziate dal consulente nominato in primo grado con riferimento alla progettazione dell'adeguamento sismico, che parte appellata ha richiamato nel presente grado in termini inammissibili.
Non può non evidenziarsi, peraltro, che l'inidoneità della progettazione di cui sopra è affermata dal primo consulente per il metodo seguito ma non per gli effetti negativi per la parte committente, che questa, peraltro, non ha mai lamentato.
3.4. Il compenso quantificato dal consulente è superiore a quello oggetto della domanda di pagamento (anche nell'ipotesi di applicazione delle tariffe di successiva introduzione, di cui al d. m. 140 del 20.7.2012, che il consulente ha adottato solo come elemento di
7 confronto), con la conseguenza che, in applicazione del principio della domanda, esso deve ridursi alla somma oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo.
3.5. In mancanza di appello incidentale, deve considerarsi inammissibile la deduzione, fatta dagli appellati con le difese conclusionali, circa l'errore di calcolo che sarebbe contenuto nella sentenza impugnata.
Del pari inammissibile è la richiesta, pure formulata con le difese conclusionali degli appellati, in mancanza di domanda in primo grado e di appello incidentale, di riconoscimento della somma di € 4.000,00, a titolo di risarcimento dei danni per mancata certificazione antisismica.
4. All'accoglimento dell'appello consegue la nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che vanno poste a carico degli appellati e liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i criteri di cui al d. m. n. 55/2014, nelle versioni vigenti al momento della conclusione di ciascun grado, secondo parametri intermedi tra minimi e medi relativi allo scaglione applicabile in relazione al valore della controversia.
Per le stesse ragioni vanno poste definitivamente a carico degli appellati le spese relative alle c.t.u. svolte in primo grado e in appello.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 171/2019 pronunciata il 5.5.2019 dal Tribunale di Larino, proposto da , con citazione Parte_1 spedita per la notifica il 24.6.2019, nei confronti di , Controparte_1 CP_2
, e , così provvede:
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2011, pronunciato dal Tribunale di Larino – sezione distaccata di Termoli il 17.5.2011, che conferma;
2) condanna gli appellati, in solido, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 3.000,00 e per il presente grado in € 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) pone definitivamente a carico degli appellati, in solido, le spese relative alle c.t.u. svolte nel primo e nel presente grado di giudizio.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 18.7.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
8