Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/06/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3252/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, a seguito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 22.1.2025, pronuncia, all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 325/2023 promossa da
(P.I. , con Parte_1 P.IVA_1 sede in Piazza Salimbeni nr.3, iscritta presso il registro delle imprese di Pt_1
Arezzo – , in persona della dott.ssa (C.F. Pt_1 P.IVA_2 Parte_2
), C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Rosini e Alessandro Fantini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi in Firenze, via
Bolognese nr. 55, i quali dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al numero fax 055.490182 nonché ai rispettivi indirizzi pec e Email_1
giusta procura in atti;
Email_2
Ricorrente in riassunzione (già convenuto)
contro
(P.I. ), con sede in Città di ONparte_1 P.IVA_3
Castello, fraz. Promano (PG), via F.T. Marinetti nr. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ONparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Bianchi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Città di Castello, corso V. Emanuele nr. 6, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni al numero fax
075.8521088, nonché all'indirizzo pec Email_3 giusta procura in atti;
Convenuta
Avente ad oggetto: factoring.
Conclusioni delle parti: causa trattenuta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025, sulle seguenti conclusioni:
Per il ricorrente accertare e dichiarare non dovuto il Parte_3 pagamento di € 50.595,05 eseguito da Parte_1
(già in data 25.08.2010 a favore di ONparte_3 [...]
e, per l'effetto, condannare il resistente alla ripetizione ONparte_1 dell'indebito ex art. 2033 c.c., oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalla costituzione in mora del 02.04.2013 fino alla data dell''effettivo pagamento;
ovvero in subordine, al pagamento dell'importo che sarà accertato, ovvero ritenuto di giustizia, il tutto oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dall'atto di costituzione in mora del 02.04.2013 fino alla data dell'effettivo pagamento, ovvero interessi legali. Con vittoria di spese di lite, compensi, rimborso forfettario per spese generali CPA ed IVA.
Per il resistente in via preliminare, accertare e ONparte_1 dichiarare la vessatorietà della clausola di cui all'art. 23 del contratto di factoring stipulato in data 03.4.2008 tra la la intitolato “Foro P_ ONparte_4 convenzionale” e, di conseguenza, accertare e dichiarare la nullità della stessa per difetto dei requisiti di specificità dell'approvazione richiesti dall'art. 1341 c.c. e,
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dunque, ritenere competente il Tribunale di Perugia ai sensi del foro facoltativo delle obbligazioni ex art. 20 c.p.c.; in via principale, accertare l'assoluta infondatezza della pretesa avanzata da nei Pt_3 ONparte_3 confronti della e, per l'effetto, dichiarare non dovuta ONparte_1 la richiesta di restituzione di indebito oggettivo quantificata da controparte in €
50.595,05 oltre interessi come richiesti, conseguentemente rigettare tutte le domande avanzate dalla in seno al proprio ricorso in riassunzione;
in via Pt_3 subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità della ONparte_3
poiché, attraverso l'erroneo bonifico, ha indotto la n errore,
[...] P_ consistito nell'aver rilasciato in favore di quietanza liberatoria e per CP_5
l'effetto condannare, la , al risarcimento in favore ONparte_3 della di tutti i danni subiti e subendi, quantificati nella misura di € P_
50.595,05 ovverosia nella diversa somma corrispondente all'ammontare dell'accertato indebito oggettivo, unitamente agli interessi ed alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 25.08.2010, dichiarando conseguentemente l'integrale compensazione tra tale credito risarcitorio con l'importo che dovesse risultare dovuto dalla in favore della Con ONparte_1 ONparte_4 vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario 15%, oltre Iva e Cap come per
Legge.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le deduzioni delle parti e la ricostruzione dei rapporti processuali.
Si premette che il presente procedimento perviene, nuovamente, alla decisione dopo che questo Tribunale, pronunciando sulla domanda originariamente introdotta dalla società ed iscritto al n. ONparte_1
R.G. 308901/2013, ne aveva accolto le ragioni e, nella formale contumacia della società aveva ritenuto vessatoria la clausola di ONparte_3 cui all'art. 23 del contratto del 3 aprile 2008 recante un foro convenzionale, e, ravvisata la propria competenza per territorio, aveva ritenuto infondata la pretesa
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dell'istituto di credito, dichiarando non dovuta la restituzione della somma di €
50.595,05.
1.1. La sentenza n. 1451/2019, deliberata il 16 settembre 2019, è stata però dichiarata nulla dalla Corte d'Appello di Perugia, la quale ha ravvisato la nullità della citazione essendo la notifica avvenuta a mezzo posta presso la vecchia sede societaria -Piazza Salimbeni n. 3 in ed ivi consegnata a un dipendente Pt_1 dell'ivi sedente Parte_1
Da qui, dunque, la declaratoria di nullità dell'intero giudizio di primo grado e della sentenza appellata, con rimessione delle parti dinanzi al primo giudice, condannando parte appellata al pagamento delle spese di lite.
Infine, con ordinanza del 26.06.2023, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di avverso la pronuncia del giudice dell'appello, condannando P_ quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
1.2. Pertanto, con ricorso in riassunzione ex art. 354 c.p.c., Parte_3 ha riassunto il procedimento convenendo in giudizio la società
[...] [...]
chiedendo di accertare e dichiarare non dovuto il pagamento ONparte_1 di euro 50.595,05, eseguito dal ricorrente in data 25.08.2010 in favore della resistente, condannando quest'ultima alla ripetizione dell'indebito oggettivo, oltre agli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/02, dalla costituzione in mora, avvenuta in data 02.04.2013, fino all'effettivo saldo. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto condannare la l pagamento dell'importo che sarà P_ ritenuto di giustizia, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/02, dall'atto di costituzione in mora al saldo. Il tutto con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario come per legge.
1.2.1. In via preliminare, il ricorrente in riassunzione ha rappresentato che, nelle more del giudizio, con atto pubblico del 20.04.2023, rogato dal notaio dott.
(rep. 42437/racc. 21719), è Persona_1 ONparte_3 stata fusa per incorporazione nell'ambito della società di Parte_3 modo che, in virtù del disposto normativo di cui all'art. 2504 bis c.c., quest'ultima
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è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi vantati dalla società incorporata.
1.2.2. Quanto alla ricostruzione in fatto della vicenda, ha Parte_3 dedotto che la società incorporata aveva sottoscritto in data 3.05.2008 con la un contratto di cessione dei crediti d'impresa in virtù del quale P_ quest'ultima avrebbe ceduto pro solvendo i crediti rappresentati dalle fatture emesse in favore del debitore ceduto (documento 6 allegato da in CP_5 Pt_3 sede di ricorso in riassunzione.).
Ha dedotto, in particolare, la ricorrente che, nell'ambito del rapporto di factoring, l'originario creditore ha ceduto in favore di ONparte_3 le fatture nr. 24 del 31.03.2008, emessa per un importo pari ad euro 51.334,46; nr. 34 del 30.04.2008, emessa per un importo pari ad euro 81.115,57; nr. 44 del
31.05.2008, emessa per un importo pari ad euro 64.973,81; nr. 57 del 30.06.2008, emessa per un importo pari ad euro 28.043,93; nr. 65 del 31.07.2008, emessa per un importo pari ad euro 58.224,92; nr. 73 del 31.08.2008, emessa per un importo pari ad euro 1.254,70; nr. 78 del 30.09.2008, emessa per un importo pari ad euro
33.402,25; nr. 89 del 31.10.2008, emessa per un importo pari ad euro 39.918,44; nr. 4 del 31.01.2009, emessa per un importo pari ad euro 32.668,49; nr. 11 del
28.02.2009, emessa per un importo pari ad euro 3.076,86; nr. 21 del 31.03.2009, emessa per un importo pari ad euro 5.885,17; nr. 31 del 30.04.2009, emessa per un importo pari ad euro 3.765,19; nr. 48 del 30.06.2009, emessa per un importo pari ad euro 722,89; nr. 56 del 31.07.2009, emessa per un importo pari ad euro
879,88, per un totale complessivo di 405.266,60 euro (documento 7 allegato da in sede di ricorso in riassunzione). Pt_3
Ha, dunque, allegato che in ossequio a quanto concordato tra le parti, su richiesta del cedente, il cessionario ha corrisposto regolarmente gli anticipi sui crediti ceduti entro il plafond accordato (documento 8 allegato da in sede Pt_3 di ricorso in riassunzione) e, dopo aver registrato il pagamento da parte del ceduto, ha corrisposto il residuo dovuto della fattura ONparte_3
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rispetto alle anticipazioni già versate, al netto degli interessi e delle commissioni di gestione. Contr 1.2.3. Parte ricorrente ha, quindi, dedotto come il ceduto, la avrebbe saldato tutti debiti entro la data del 6.04.2020, di modo che, a quell'epoca, non risultavano ulteriori fatture impagate. Contr Nel dettaglio, avrebbe saldato i crediti di cui alle fatture cedue nelle seguenti date: la fattura nr. 24 sarebbe stata saldata in data 31.07.2008, la nr. 34 in data 1.09.2008, la nr. 44 in data 30.09.2008, la nr. 57 in data 14.11.2008, la nr. 65 in data 31.03.2009, la nr. 73 in data 04.02.2009, la nr. 78 in data 06.03.2009, la nr.
89 in data 24.03.2009, la nr. 4 in data 01.06.2009, la nr. 11 in data 13.10.2009, la nr. 21 in data 23.10.2009, la nr. 31 in data 19.02.2010, la nr. 48 in data
19.02.2010, la nr. 56 in data 19.02.2010 (documento 9 allegato da in sede Pt_3 di ricorso in riassunzione).
1.2.4. Ha, quindi, osservato la riassumente che, parallelamente, il ceduto avrebbe intrattenuto anche ulteriori rapporti negoziali con il creditore cessionario, avendo nel corso degli anni sottoscritto sei contratti di CP_6 leasing con la . ONparte_3
In modo particolare, dette parti avrebbero sottoscritto il contratto nr. 300903 in data 06.10.1998, il contratto nr. 1100377 in data 26.07.2002; il contratto nr.
1142461 in data 10.02.2006; il contratto nr. 1156352 in data 6.06.2007; il contratto nr. 1162373 in data 13.03.2008; il contratto nr. 1167432 in data
3.12.2008 (documento 10 allegato da in sede di ricorso in riassunzione). Pt_3
Quindi, allega ancora la riassumente, siccome l'utilizzatrice si era resa inadempiente in relazione ad alcuni canoni contrattuali, nell'ambito di un piano Contr attestato ex art. 67 legge fallimentare predisposto da nei primi mesi del
2010, quest'ultima aveva sottoposto a un piano di ONparte_3 rimborso rateale del debito, poi accettato da quest'ultima. Contr 1.2.5. Proprio in virtù del suddetto piano, aveva, dunque, effettuato un bonifico di 50.596,82 euro in favore di , indicando ONparte_3 nella causale le fatture relative ai canoni di leasing nr. 196684, 203885, 210880,
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230993, 237579, 251139, 2565 (documento 11 allegato da in sede di Pt_3 ricorso in riassunzione).
Senonché, il debitore ha erroneamente eseguito il proprio pagamento sulle coordinate bancarie associate ai rapporti di factoring anziché su quelle relative ai contratti di leasing, di modo che, ha girato in data ONparte_3
25.08.2010 l'importo di 50.595,05 euro in favore di nella errata P_
Contr convinzione che il pagamento di fosse da imputare al contratto di factoring.
Avvedutasi, pertanto, dell'errore, con comunicazione del 2.04.2013, ha Pt_3 reso edotta dell'errore commesso dal debitore ceduto, rappresentando P_ che il bonifico era stato eseguito per saldare l'esposizione relativa ai contratti di Contr leasing, come indicato dalla stessa nella causale del bonifico ex art. 1193
c.c., chiedendo, già in via stragiudiziale, al cedente la ripetizione di quanto versato.
1.3. Il cedente non ha acconsentito alla restituzione del pagamento ma, al contrario, con atto di citazione notificato in data 31.05.2013, ha chiesto al
Tribunale di Perugia di accertare l'infondatezza della pretesa avanzata da Pt_3
(R.G. 308901/2013).
Della vicenda processuale già si è dato sommariamente conto: come detto, in quel giudizio, il cessionario non si è costituito in giudizio, ragion per cui con ordinanza del 16 aprile 2014 ne veniva dichiarata la contumacia e, come detto, con sentenza del 16 settembre 2019, il Tribunale di Perugia ha accolto le domande dell'attore, dichiarando la nullità della clausola di cui all'art. 23 del contratto di factoring del 3 aprile 2008, riconoscendo la propria competenza per territorio ex art. 20 c.p.c. ed accertando, infine, l'infondatezza delle pretese avanzate in via stragiudiziale da parte convenuta, con condanna di quest'ultima alla refusione delle spese processuali.
1.4. Così ricostruita la vicenda, parte ricorrente rassegnato le conclusioni di cui in citazione, rilevando come dovrebbe ritenersi pacifica la circostanza che abbia eseguito un pagamento per l'ammontare di 50.595,05 euro in favore Pt_3
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di O.M.N. in data 25.08.2010, in quanto è stata la stessa controparte ad ammetterlo a pagina 3 dell'originaria citazione.
1.4.1. Nel merito, assume infatti la ricorrente in riassunzione che il pagamento non può che ritenersi indebito in quanto, alla data del 7.07.2010, il cessionario aveva corrisposto al cedente un importo pari ad euro 399.134,91 (documento 14 allegato da in sede di ricorso in riassunzione), ossia l'interno importo Pt_3 dovuto in base al contratto di factoring, in quanto la differenza tra il totale Contr complessivo dei pagamenti effettuati da cioè 405.266,60 euro (documento
14) e quanto versato dal cessionario al cedente è da imputarsi alle commissioni di gestione e plus factoring, nonché agli interessi di liquidazione posticipata, conformemente a quanto pattuito dalle parti.
Per tali ragioni, alla data del 25.08.2010 non era dovuto alcun importo ad in quanto i crediti relativi alle fatture cedute erano già stati anticipati e P_ saldati.
1.4.2. Citando l'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. S.U. 21 maggio 2019 nr. 15895), deduce, poi, che Pt_3 sulla somma oggetto di indebito oggettivo debbano essere conteggiati gli interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dall'atto della costituzione in mora, avvenuto in via stragiudiziale in data 02.04.2013, fino al saldo.
1.5. Si è costituita in giudizio contestando in fatto ONparte_1
e in diritto quanto affermato dall'attore.
1.5.1. In via preliminare, il resistente ha reiterato la richiesta di declaratoria della nullità della clausola di cui all'art. 23 del contratto di cessione dei crediti d'impresa stipulato tra le parti.
Infatti, la pattuizione in esame, disciplinando un foro convenzionale, avrebbe richiesto la sua specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.; tuttavia, ai sensi dell'art. 1341 c.c., il contratto richiamerebbe pressoché tutte le clausole generali, ivi comprese quelle non aventi natura vessatoria, vanificando di fatto la funzione della doppia firma.
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L'eccezione di nullità troverebbe ulteriore conferma nel fatto che le condizioni generali di contratto sono state predisposte da uno solo dei contraenti, circostanza facilmente deducibile dall'intestazione del documento, Parte recante la dicitura gruppo ONparte_3 Pt_3
Pertanto, in virtù della nullità della clausola, il tribunale adito sarebbe competente a decidere la controversia in virtù del disposto di cui all'art. 20 c.p.c., quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione.
1.5.2. Nel merito, il resistente ha dedotto come, in virtù del contratto di factoring, la in qualità di creditore cedente, si è obbligata “a far sì che tutti i P_ pagamenti di cui alle fatture emesse nei confronti della propria debitrice venissero CP_5 effettuati da quest'ultima direttamente ed esclusivamente al Factor, ossia alla ONparte_3
.
[...]
Pertanto, parte convenuta inviava direttamente al cessionario le fatture emesse nei confronti del proprio debitore;
ha regolarmente ONparte_3 corrisposto gli anticipi sui crediti ceduti, tuttavia, in data 10 aprile 2013, all'indirizzo del cedente è pervenuta una missiva proveniente da (spedita Pt_3 in data 2.04.2013), in virtù della quale quest'ultima avrebbe avanzato una generica ed immotivata richiesta di restituzione della somma pari ad euro
50.595,05, versata da in favore di n data 25.08.2010. Pt_3 P_
Parte convenuta, con missiva del 18 aprile 2013 (documento 3 allegato da n sede di originaria citazione), ha immediatamente riscontrato la lettera P_ di messa in mora, manifestando il proprio “stupore” per una richiesta ritenuta infondata anche perché non supportata da alcun tipo di riscontro e formulata a distanza di quasi 3 anni dal bonifico.
Ha, quindi, rappresentato di aver invitato, per il tramite del difensore costituito, a fornire copia di tutte le fatture emesse da nei Pt_3 P_
Contr confronti di nonché l'elenco dei pagamenti con le relative imputazioni effettuate dal ceduto nei confronti del cessionario.
Ha dedotto, ancora, l'originaria attrice che la richiesta è stata riscontrata in data 16 maggio 2013, con una nota nella quale ha replicato alle deduzioni Pt_3
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di parte convenuta inoltrando “un'asserita “lista dei movimenti contabili” assolutamente incomprensibile senza l'indicazione delle singole imputazioni di pagamento”.
Ciò nonostante, deduce ancora la convenuta in riassunzione, proprio dal documento inviato a mezzo mail da all'indirizzo Testimone_1
riconducibile al difensore del resistente, nonché Email_4 all'indirizzo , riconducibile alla società cedente Email_5
(documento 8 allegato da n sede di memoria ex. art. 183 comma 6 nr. 2 P_
c.p.c.), sarebbe possibile dedurre che il bonifico del 25.08.2010 fosse assolutamente dovuto in conformità al contratto di factoring stipulato tra le parti.
Ciò in quanto, effettuando un'analisi incrociata degli addebiti e degli accrediti,
“ove si sommassero tutti gli importi negativi elencati nel doc. 8, si otterrebbe una cifra complessiva pari ad euro - 463.428,48, la quale va a coincidere perfettamente con la cifra di euro 463.437,52, che parimenti si otterrebbe sommando tutti gli importi positivi (ivi compresa, naturalmente, la cifra di euro 50.595,05, oggi illegittimamente pretesa indietro dalla convenuta), elencati nel medesimo doc. 8.”.
Pertanto, argomenta parte resistente/attrice originaria, sarebbe evidente come Contr l'importo complessivo delle fatture emesse da nei confronti di P_
(documento 9 allegato da n sede di memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.) P_ corrisponda esattamente all'importo complessivo corrisposto dal cessionario, di talché, confrontando gli importi positivi con quelli negativi, si può agevolmente dedurre il regolare sviluppo dei rapporti negoziali tra le parti di causa.
1.5.3. In tale prospettiva, ulteriore argomento di prova a favore della tesi difensiva di sarebbe rappresentato proprio dalla condotta tenuta dalla P_ controparte la quale, prima della missiva del 2.04.2013, non avrebbe mai Pt_3 rivendicato come indebito il pagamento eseguito, rimanendo completamente silente e rassicurando il cedente circa la regolarità dei rapporti intercorsi.
1.5.4. In via subordinata, la resistente ha, altresì, richiesto, per l'ipotesi in cui il
Tribunale intendesse riconoscere l'asserito indebito oggettivo prospettato dal ricorrente, la sua condanna al ristoro dei danni subiti.
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Rappresenta infatti l'odierna resistente che abbia provocato un danno Pt_3
a carico del cedente derivante dall'erronea convinzione di aver riscosso attraverso il bonifico del 25.08.2010 tutti i crediti vantanti verso il ceduto, e rilasciando “ampia quietanza liberatoria con conseguente impossibilità di riscuotere dalla stessa l'equivalente importo”, da determinarsi in misura corrispondente all'importo oggetto di ripetizione.
2. Sugli ulteriori incombenti processuali.
All'udienza del 27 maggio 2024, su concorde delle parti, lo scrivente ha concesso a quest'ultime i termini ex art. 183 c.p.c., rinviando per l'ulteriore corso di causa all'udienza del 27 maggio 2024.
2.1. In sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., parte ricorrente ha eccepito la tardiva costituzione in giudizio del resistente.
Infatti, quest'ultimo, ha depositato memoria di costituzione soltanto in data
15.01.2024, ossia 2 giorni prima dell'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 17.01.2024, ragion per cui la parte risulterebbe decaduta dal diritto di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto.
In secondo luogo, ha rilevato come l'interesse ad agire di Pt_3 P_ sarebbe carente in relazione all'eccezione di nullità della clausola di foro convenzionale di cui all'art. 23 del contratto di factoring disciplinato tra le parti, dal momento che, per un verso, è stato proprio il ricorrente a riassumere la causa presso il Tribunale di Perugia, cioè a dire il Tribunale ritenuto competente dall'originaria attrice. Peraltro, l'eventuale accertamento della nullità della clausola, comporterebbe la sua mera disapplicazione, per il resto rimanendo perfettamente valido il contratto di cessione dei crediti d'impresa stipulato tra le parti.
In ogni caso, quand'anche si andasse nel merito, l'eccezione sarebbe infondata, in quanto le clausole riportano la doppia sottoscrizione, specifica e separata, oltre al numero dell'articolo.
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Le stesse riportano anche l'espressa descrizione, mentre il resistente non ha indicato quali siano le clausole non vessatorie ed onerose che sarebbero state impropriamente richiamate.
Da ultimo, il ricorrente ha osservato come non abbia contestato la P_ circostanza allegata da secondo cui il cedente avrebbe ceduto i crediti Pt_3 relativi alle fatture nel documento 14, per un totale complessivo di euro 405.266, ragion per cui, detto documento (recte: le circostanze di fatto dallo stesso desumibili) dovrebbe considerarsi non contestato ex art. 115 c.p.c.
2.2. In sede di seconda memoria ex. art. 183 c.p.c., ha contestato le Pt_3 argomentazioni del resistente, secondo le quali il pagamento di € 50.959,05, fosse dovuto in ragione del contratto di factoring, in virtù dell'elenco movimenti conto finanziamento (prodotto da P_
Infatti, la documentazione allegata dalla parte rivestirebbe la natura giuridica di “conto corrispondenza” e non di conto corrente bancario, fornendo una mera riproduzione dei movimenti che si sono registrati sul conto finanziamento.
Per tali ragioni, l'importo di euro 463.428,48 indicato da si P_ riferirebbe soltanto “al totale delle somme che sono state “movimentate” ma tale valore non ha alcuna rilevanza rispetto ai fatti del giudizio, in quanto non è riferito, né all'ammontare delle fatture cedute, né alle anticipazioni, ma è relativo solo ai movimenti che si sono succeduti su tale conto corrispondenza”.
2.3. All'udienza del 27.05.2024, lo scrivente ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalle parti e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22 gennaio 2025. Espletato tale incombente, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.3.1. Mette conto unicamente osservare che, nel corso delle memorie conclusionali di replica ex art. 190 c.p.c., parte resistente ha evidenziato, anzitutto, come abbia reiterato le proprie richieste istruttorie. Infatti, P_ all'udienza di precisazione delle conclusioni, il resistente non ha riproposte le
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proprie istanze, ragion per cui le stesse devono reputarsi tacitamente rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata.
3. Sulla tardiva costituzione in giudizio.
Evidentemente da disattendere è l'eccezione relativa alla tardiva costituzione in giudizio del resistente.
Infatti, la Corte d'Appello, ravvisando una causa di nullità della notifica dell'originario atto introduttivo, ha rimesso la causa al giudice del primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Di regola, trattandosi di un mezzo di impugnazione, la sentenza pronunciata in grado di appello produce un effetto sostitutivo della pronuncia impugnata
(ovviamente nei limiti dell'impugnazione svolta dalle parti).
Tuttavia, in talune ipotesi tassative, delineate dal legislatore a garanzia di un effettivo doppio grado di giudizio, il giudice dell'impugnazione è tenuto a rimettere la causa al primo grado. La rimessione non opera d'ufficio, ma, in virtù dell'impulso di parte, è lasciata all'iniziativa della parte più diligente, la quale provvede a riassumere la causa con comparsa di riassunzione, da notificarsi nel termine perentorio di tre mesi dalla notifica della sentenza. Qualora la riassunzione sia tempestiva, il processo prosegue con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, altrimenti si verifica un'ipotesi di estinzione per inattività delle parti.
Pertanto, l'atto di riassunzione, se tempestivo, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale ma la prosecuzione di quello originario (cfr. Cass., sez. III, 18 febbraio 1998, nr. 1723), di modo che, pur spiegando una funzione introduttiva, non è equiparabile all'atto di citazione, in quanto interviene in un procedimento già in precedenza istaurato, con la conseguenza che esso non va notificato alla parte personalmente, ma presso il procuratore della parte costituita in grado di appello, ai sensi degli artt. 125 disp. att. c.p.c. e 170 c.p.c. (cfr. Cass., sez. III, 6 febbraio 2007, nr. 2562).
Siccome la riassunzione ha la funzione di riattivare il processo, la stessa si configura come meramente ripetitiva delle richieste avanzate con gli atti
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processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere validamente integrato.
Ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte, ha l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese assunte e spiegate nel precedente giudizio.
3.1. Quanto affermato fin ora, vale ancor di più per l'atto di costituzione della parte convenuta in riassunzione, anche poiché per tale atto non sono previste specifiche formalità. (cfr. Cass, sez. II, 3 maggio 2024, nr. 12065; Cass., sez. VI,
20 dicembre 2022, nr. 37200; Cass., sez. III, 29 marzo 2006 nr. 7243; Cass., sez.
II, 22 aprile 2005 nr. 8492; Cass. sez. V, 22 gennaio 1999, nr. 617).
In sostanza, nonostante, in concreto, la riassunzione sia stata svolta da Pt_3 le parti conservano intatte le rispettive posizioni originariamente assunte nel processo viziato dal difetto di contraddittorio, di modo che la circostanza che si sia effettivamente costituita appena 2 giorni prima dell'udienza di P_ comparizione non impedisce alla stessa di richiamare l'originaria citazione e, conseguentemente, riproporre le relative domande. Inoltre, essendo stata evitata l'estinzione del processo, le prove assunte dal primo giudice non degradano a mero argomento di prova ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 116
e 310 c.p.c., potendo al contrario essere liberamente valutate dal giudice della riassunzione.
4. La domanda di accertamento della clausola vessatoria e al connessa questione di competenza.
Si premette che la coltivazione del predetto rilievo è, in realtà, sostanzialmente priva di interesse nella misura in cui la ricorrente non ha inteso contestare la competenza per territorio.
La riattivazione del rapporto processuale e le conclusioni rassegnate dalla società lasciano però sopravvivere la domanda di ONparte_1 vessatorietà della clausola che risulta presente nelle conclusioni rassegnate anche all'esito della riassunzione.
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Infine, ha chiesto di accertare e dichiarare la natura ONparte_1 di clausola vessatoria dell'art 23 del contratto di factoring stipulato tra le parti in data 3 aprile 2008, a causa del difetto dei requisiti di specificità dell'approvazione richiesti dall'art. 1341 c.c. e, per l'effetto, ritenere applicabile al caso di specie l'art. 20 c.p.c. avente ad oggetto il foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione.
È pur vero che – come si dirà – l'accertamento della natura vessatoria della clausola in questione non avrebbe alcun effetto ai fini della determinazione della competenza;
tuttavia, l'accertamento della nullità della clausola, oltre a costituire oggetto di una apposita domanda, assume una portata che esula dal presente giudizio, potendo essere invocata tra le medesime parti di causa per eventuali altre controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto di factoring.
Per tali motivi deve ritenersi che, contrariamente a quanto afferma Pt_3 conservi intatto l'interesse all'eventuale declaratoria di ONparte_1 nullità della clausola impugnata, oggetto, si ribadisce, di una espressa domanda.
Del resto, la disciplina della vessatorietà civilistica è stata reinterpretata alla luce della contigua abusività consumeristica, ragion per cui la teoria dell'inefficacia può dirsi ormai superata. Infatti, il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che, qualora si rilevi una mancata specifica approvazione della clausola, la stessa dovrebbe essere ritenuta radicalmente nulla.
Una patologia rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, purché si risolva a vantaggio dell'aderente.
4.1. Senonché, l'assunto che sorregge la prima delle domande originariamente svolte da destituito di ogni fondamento. ONparte_1
La società aveva, come detto, agito dinanzi a questo ONparte_1
Tribunale, premettendo la nullità della clausola convenzionale derogatoria della competenza inserita nell'art. 23 del contratto di factoring. Parte Il profilo, nella contumacia dichiarata di ed in conformità alla domanda espressamente svolta, era stato ritenuto fondato da questo Tribunale, sull'assunto che il richiamo operato al fine di soddisfare il requisito formale di cui all'art. 1341
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c.c. era stato svolto in maniera massiva a tutte le clausole, ivi comprese quelle non vessatorie.
4.2. In verità, giova ricordare il principio di diritto affermato da Cass. n.
22984/2015, secondo cui, nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.
Deve, infatti, negarsi l'idoneità di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non, ma soltanto se si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benché sommariamente, del contenuto (ex multis, Cass., 29/02/2008,
n. 5733; Cass., 11/06/2012, n. 9492; Cass., sez. 6 - 3, 09/07/2018, n. 17939; proprio con riferimento (anche) al contratto di leasing, (cfr. Cass.
9.7.2018 n.
17939. Cfr. anche Cass. 22984/2015 e Cass. 12739/17; di recente Cass. civ. sez.
III, 15 febbraio 2024, n. 4126).
4.2.1. Nel caso in esame, il richiamo agli artt. 1341 c.c. e 1342 c.c. è stato svolto mediante l'elencazione numerica della clausola, affiancata da una sommaria descrizione del contenuto mediante richiamo espresso del contenuto che, per quel che qui rileva, aveva ad oggetto, per l'appunto, il richiamo al “foro convenzionale esclusivo”.
Deve, dunque, ritenersi che l'indicazione sommaria del contenuto abbia consentito di rispettare l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341 cod. civ., dovendo reputarsi essere stata l'attenzione del contraente, ai cui danni le clausole sono state predisposte, adeguatamente sollecitata e la sua sottoscrizione in modo consapevole rivolta specificamente proprio anche al contenuto a lui sfavorevole.
4.3. Come detto, la connessa incidenza in punto di competenza, però, non esiste.
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Come noto, ai sensi dell'art. 38, comma 1, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 45, comma 2, della l. n. 69 del 2009, l'eccezione di incompetenza per territorio
(così come quella per materia e per valore) deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata;
né tale principio può essere derogato in virtù della natura convenzionale del foro invocato, la quale non comporta la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza, anche ove lo stesso abbia carattere esclusivo (Cassazione civile, 16/09/2016 n. 18271).
E nella specie, l'originaria convenuta non solo e non tanto ha riassunto, come dalla stessa detto, il procedimento dinanzi a questo ufficio – aspetto quest'ultimo non concludente, giacché non avrebbe potuto, certo, determinarsi diversamente quanto all'ufficio presso cui operare la riassunzione – ma, soprattutto, una volta costituita in giudizio, non ha sollevato alcuna contestazione sulla competenza individuata dall'attore che, pertanto, è da ritenersi definitivamente radicata, indipendentemente dall'esistenza di un foro convenzionale che, peraltro, costituisce una ipotesi di competenza derogata e non inderogabile (Cass. Sez. 6,
25/01/2022, n. 2120, Rv. 663859 – 01).
5. La valutazione nel merito delle domande.
Ciò chiarito, venendo al merito della vicenda, la pretesa che aveva a suo tempo avanzato infondata. ONparte_1
È, invero, pacifico che tra le parti in causa sia stato stipulato un contratto di cessione dei crediti di impresa, in data 3 aprile 2008 (allegato 6 al ricorso in riassunzione di allegato 1 alla citazione di Pt_3 P_
5.1. In punto di diritto, si ricorda che nonostante il legislatore del d.l. 52/1991 abbia disciplinato alcuni aspetti del contratto di factoring, l'orientamento prevalente ritiene che la figura negoziale sia stata meramente nominata, rimanendo per il resto un negozio atipico pur se socialmente tipico (si veda funditus, Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n. 9875)
Il nucleo essenziale del contratto è rappresentato dall'obbligo assunto dal cedente di cedere al cessionario (factor) la titolarità dei crediti derivati o derivanti
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dall'esercizio della sua attività d'impresa (cfr. Cass., sez. I, 16 luglio 2017, nr.
16850).
La figura presenta una causa cangiante, in quanto, secondo la funzione economico – individuale avuta di mira dalle parti, la stessa può assumere una funzione gestionale (in tal caso il factor è equiparato ad una sorta di mandatario), ovverosia una funzione di finanziamento (trattandosi di un contratto a titolo oneroso in virtù del quale il factor versa una somma di denaro a titolo di anticipo) ovvero ancora una funzione assicurativa (qualora sia espressamente pattuito con la clausola pro soluto).
Da ultimo è stato sostenuto come la funzione economico – individuale potrebbe essere sussunta nell'ambito della causa vendendi.
La disciplina positiva è diretta a regolare la cessione dei crediti pecuniari verso corrispettivo qualora il cedente sia un imprenditore e i crediti siano sorti da contratti stipulati da quest'ultimo nell'esercizio della propria attività d'impresa. Al contrario, il cessionario deve rivestire la qualifica di banca o intermediario finanziario e il suo oggetto sociale deve riguardare espressamente l'attività
d'acquisto di crediti d'impresa.
5.2. In primo punto di contrasto tra le parti in causa è rappresentato dalla natura della cessione del credito, poiché mentre il cedente ha affermato di aver ceduto i propri crediti pro soluto, il cessionario ha invece ritenuto che la cessione fosse stata pattuita pro solvendo.
In deroga alla disciplina codicistica, l'art. 4 del d.l. 52/1991 prevede che il cedente garantisca la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci espressamente a tale garanzia. Ad ogni modo si ritiene come la legge speciale non configuri un istituto diverso da quello previsto dal codice civile, di modo che, la disciplina fondamentale della cessione, rimane, per il resto, sempre la medesima
(cfr. Cass. civ. 2747/2007).
5.2.1. Ebbene, dal contratto stipulato tra le parti (art. 10) si evince come il factor (cioè si sia riservato la facoltà di rinunciare alla garanzia della Pt_3 solvenza del ceduto, solo previa richiesta del fornitore. Siccome on ha P_
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allegato alcun documento comprovante una richiesta in tal senso, né tantomeno
è emerso un espresso atto di rinuncia, la cessione dei crediti è stata pattuita pro solvendo, in ossequio alla speciale disciplina di cui all'art. 4 l. 52/1991.
5.3. Entrambe le parti concordano in merito all'oggetto della cessione, cioè i crediti vantati da nei confronti della propria cliente P_ [...]
CP_5
Difatti, il resistente ha rappresentato che ogni qualvolta ha emesso fatture nei confronti del proprio debitore, le ha inviate direttamente ad affinché il Pt_3 factor gli anticipasse il credito.
In modo particolare, dal documento 7 allegato dal ricorrente in sede di riassunzione, si evince come tra le parti siano stati ceduti i crediti risultanti dalle seguenti fatture: nr. 24 del 31.03.2008, emessa per un importo pari ad euro
51.334,46; nr. 34 del 30.04.2008, emessa per un importo pari ad euro 81.115,57; nr. 44 del 31.05.2008, emessa per un importo pari ad euro 64.973,81; nr. 57 del
30.06.2008, emessa per un importo pari ad euro 28.043,93; nr. 65 del 31.07.2008, emessa per un importo pari ad euro 58.224,92; nr. 73 del 31.08.2008, emessa per un importo pari ad euro 1.254,70; nr. 78 del 30.09.2008, emessa per un importo pari ad euro 33.402,25; nr. 89 del 31.10.2008, emessa per un importo pari ad euro
39.918,44; nr. 4 del 31.01.2009, emessa per un importo pari ad euro 32.668,49; nr. 11 del 28.02.2009, emessa per un importo pari ad euro 3.076,86; nr. 21 del
31.03.2009, emessa per un importo pari ad euro 5.885,17; nr. 31 del 30.04.2009, emessa per un importo pari ad euro 3.765,19; nr. 48 del 30.06.2009, emessa per un importo pari ad euro 722,89; nr. 56 del 31.07.2009, emessa per un importo pari ad euro 879,88, per un totale complessivo di 405.266,60 euro.
L'elenco movimento del conto finanziamento intercorso tra le parti (allegato
8 al ricorso in riassunzione) comprova come, a seguito delle cessioni sopraelencate, abbia corrisposto al cedente l'anticipo richiesto da Pt_3 quest'ultimo nei limiti del plafond accordato.
5.4. Incrociando l'elenco dei crediti ceduti di cui al documento 7 in precedenza menzionato, con il paritario debitore prodotto da (documento Pt_3
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9 allegato in sede di ricorso in riassunzione) si deduce come il debitore ceduto abbia saldato tutti i debiti oggetto di cessione entro il 6.04.2020.
5.4.1. Infatti, la fattura nr. 24 sarebbe stata saldata in data 31.07.2008, la nr. 34 in data 1.09.2008, la nr. 44 in data 30.09.2008, la nr. 57 in data 14.11.2008, la nr.
65 in data 31.03.2009, la nr. 73 in data 04.02.2009, la nr. 78 in data 06.03.2009, la nr. 89 in data 24.03.2009, la nr. 4 in data 01.06.2009, la nr. 11 in data 13.10.2009, la nr. 21 in data 23.10.2009, la nr. 31 in data 19.02.2010, la nr. 48 in data
19.02.2010, la nr. 56 in data 19.02.2010.
5.4.2. Ragioni di completezza argomentativa impongono ulteriormente di osservare quanto segue.
Per il vero, parte ricorrente ha sostenuto che le risultanze documentali in precedenza illustrate dovrebbero ritenersi pacifiche in quanto il resistente non le ha espressamente contestate.
L'assunto non merita piena condivisione.
In generale, nel nostro ordinamento vige la regola processuale secondo cui, in un processo vertente su diritti disponibili, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra, in ossequio al riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
Il dettato normativo di cui all'art. 115 c.p.c., letto in combinato disposto con la nuova formulazione dell'art. 167 c.p.c., impone il requisito della specificità della contestazione.
Pertanto, il legislatore ha inteso equiparare la contestazione generica ad una mancata contestazione, dando, in tal senso, continuità all'orientamento secondo cui il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali
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siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (Cass. Sez. 3, 22/09/2017,
n. 22055, Rv. 646016 – 01; Cass. civ. sez. II, 03/04/2025, n. 8900).
Nondimeno, deve altresì rilevarsi come il principio di non contestazione operi soltanto in relazione ai fatti allegati dalla parte e non pure rispetto ai documenti
(Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2020, n. 6172, Rv. 657154-01) o alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. Sez. 6-3, ord. 11 febbraio 2020, n. 3306, Rv. 657014-01; Cass. civ. sez. III, 26/06/2023, n.
18221);
5.4.3. Piuttosto, le conclusioni qui formulate e raggiunte vengono poste a fondamento della presente decisione, non già perché non contestate bensì perché documentalmente asseverate.
Infatti, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.,
S.U., 23 gennaio 2002, nr. 761) ritiene come il principio di non contestazione operi soltanto in relazione ai fatti principali (costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio) e non a quello secondari, ossia a quei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria dei primi.
In virtù del collegamento tra il principio di non contestazione e il principio dispositivo in senso sostanziale, i fatti secondari esulano dal monopolio delle parti, di modo che deve escludersi che su di essi la non contestazione produca un effetto vincolante per il giudice, traducendosi, al contrario, in un mero comportamento della parte, valutabile come argomento di prova ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c. (in termini, Cassazione civile sez. lav., 25/01/2024, n. 2419)
5.5. Chiarito ciò, dagli atti di causa è emerso come il debitore ceduto non ha intrattenuto rapporti esclusivamente con in quanto parte P_ resistente ha prodotto plurimi contratti di leasing (documento 10 allegato in ON sede di ricorso in riassunzione) stipulati da irettamente con Pt_3
In modo particolare, tra il cessionario e il ceduto sono stati conclusi i seguenti rapporti negoziali: il contratto nr. 300903 stipulato in data 06.10.1998, il contratto nr. 1100377 stipulato in data 26.07.2002; il contratto nr. 1142461 stipulato in data 10.02.2006; il contratto nr. 1156352 stipulato in data 6.06.2007;
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il contratto nr. 1162373 stipulato in data 13.03.2008; il contratto nr. 1167432 stipulato in data 3.12.2008. Contr 5.5.1. Più in particolare, proprio in relazione a tali rapporti, si era resa inadempiente al pagamento di alcuni canoni di leasing, di modo che, nell'ambito di un piano attestato ex art. 67 legge fallimentare, l'utilizzatrice aveva predisposto al proprio concedente un piano di rimborso rateale del debito. Pt_3
Quindi, nell'ambito degli accordi intercorsi tra le parti, in data 7 aprile 2010 ON ha effettuato un bonifico di 50.596,82 euro in favore di
[...]
, indicando nella causale le fatture nr. 196684, 203885, ONparte_3
210880, 230993, 237579, 251139, 2565 (documento 11 allegato al ricorso in riassunzione di . Pt_3
Contr ha, dunque, dedotto che il bonifico di del 7 aprile 2010 sia Parte_3 stato accredito erroneamente presso le coordinate bancarie relative ai rapporti di factoring, anziché a quelle di leasing e di effettuato, in data 25 agosto 2010, un bonifico di pari importo corrispondente in favore di ritenendo per P_ errore che l'importo accredito in suo favore si riferisse ai debiti oggetto di cessione tra le parti.
5.5.2. In effetti, emerge dal materiale documentale la circostanza che la Pt_3
Contr abbia “girato” alla società le somme ricevute da la
[...] P_ circostanza può ritenersi documentalmente comprovata dal fatto che il documento relativo al bonifico oggetto di causa (allegato 12 al ricorso in riassunzione di reca l'espressa dicitura “giro partita incasso”, Pt_3 indicando le medesime fatture menzionate nella causale del bonifico del 7 aprile 2010.
Sicché può ritenersi con sufficiente certezza che l'atto solutorio compiuto da in favore di sia inscindibilmente legato a quello realizzato da Pt_3 P_
Contr in favore dell'istituto bancario nel senso che l'istituto di credito ha Contr bonificato (recte: girato) le somme ricevute da sul presupposto della sua inerenza al contratto di factoring, con l'ulteriore conseguenza che, acclarata la riferibilità di tale pagamento ad un altro rapporto contrattuale intercorrente tra la
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Contr e l'istituto di credito e che non coinvolgeva la non può che P_
Parte concludersi che il bonifico disposto in favore di quest'ultima da parte di sia parimenti estraneo al contratto di cessione dei crediti d'impresa stipulato tra le parti.
5.5.3. Parimenti documentata, allora, deve ritenersi l'estraneità di tali somme al contratto di factoring intercorrente tra le odierne parti.
Nel caso di specie è evidente, infatti, come gli estremi delle fatture indicate nella causale non corrispondano a quelle relative ai crediti ceduti nell'ambito del contratto di factoring.
In proposito, non è superfluo ricordare che qualora fra le parti sussistano una pluralità di rapporti giuridici, trova applicazione la disciplina positiva in materia di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1193 c.c. (cfr. Cass., sez. III, 14 marzo
2017 nr. 6463; Cass., sez. IV, 15 ottobre 2013, nr. 23341), in virtù della quale il debitore, contemporaneamente al pagamento, può unilateralmente imputare l'atto solutorio ad una specifica passività.
A tal proposito, si rileva come l'orientamento prevalente espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. II, 22 luglio 2024, nr. 2052) ritiene che “la causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, abbia valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso”.
D'altra parte, il cedente non ha prodotto alcun documento in P_ giudizio da cui possa desumersi l'esistenza di un credito dallo stesso vantato nei confronti del ceduto pari all'importo del bonifico effettuato da ON in data 7 aprile 2010. Per tali ragioni, si ritiene come l'esecuzione del bonifico sia estranea al contratto di factoring intercorso tra le parti.
5.6. Ne consegue, pertanto, che la società abbia sostanzialmente Pt_3 ritrasferito alla società componenti somme, sull'erroneo presupposto P_ che le stesse costituissero “rientri” dell'anticipazione erogata, così integrando, a tutti gli effetti, un indebito oggettivo in favore dell che ha ONparte_1 percepito somme cui non aveva diritto.
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5.6.1. Ebbene, la giurisprudenza ricorda come l'esistenza di un indebito oggettivo può essere desunta anche da elementi presuntivi, quali
l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (cfr. Cass., sez. II, 29 marzo 2023, nr. 8829).
Invero, ha sostenuto come la natura indebita dell'atto solutorio P_ compiuto da dovrebbe essere dedotta dalla lista dei movimenti contabili Pt_3 allegata da alla mail inviata in data 16 marzo 2013 a parte Testimone_1 resistente e al suo legale di fiducia.
Nondimeno, confrontando gli importi positivi, indicanti in euro 463.437,52
(ivi compresa la cifra di euro 50.595,05) con quelli negativi, indicati in euro
463.428,48, si otterrebbero due somme in perfetta parità.
Tuttavia, tale assunto non è di alcuna utilità ai fini del presente giudizio, in quanto il documento prodotto è costituito da una mera lista movimenti da cui non può in alcun modo desumersi il titolo in virtù del quale è stato effettuato un determinato versamento.
Irrilevante, poi, è la circostanza, pur valorizzata dall'odierna convenuta, secondo cui non abbia mai rivendicato la natura indebita delle somme Pt_3 oggetto di bonifico, prima della missiva del 2.05.2013, in quanto la contestazione
è comunque avvenuta nel rispetto dei termini di prescrizione.
5.7. Per le ragioni fin qui esposte, l'atto solutorio compiuto da in Pt_3 favore di n data 25 agosto 2010 deve ritenersi sprovvisto di valido P_ titolo giustificativo.
A tal proposto si ricorda come la fattispecie dell'indebito oggettivo ricorre qualora sia stata posta in essere un'esecuzione di una prestazione sprovvista causa giustificativa, sia perché la causa originaria sai del tutto assente come nel caso di specie (codictio indebiti sine causa), sia perché questa sia venuta meno in seguito (condictio indebiti ob causam finitam).
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In entrambi i casi la disciplina positiva affonda le sue radici nel principio della causalità oggettiva del rapporto obbligatorio, in virtù del quale ciascun spostamento patrimoniale deve trovare un titolo che lo giustifichi.
Al contrario, l'analisi sulla scusabilità o meno dell'errore commesso da Pt_3
è del tutto irrilevante, in quanto il legislatore del codice civile, superando la precedente tradizione romanistica, ha limitato la rilevanza dell'errore alla sola ipotesi di indebito soggettivo ex latere solventis.
Pertanto, qualora il solvens abbia effettuato un pagamento in realtà non dovuto, ha diritto ad esperire un'azione personale nei confronti dell'accipiens, al fine di ripetere ciò che ha pagato.
Oggetto della ripetizione è la prestazione erroneamente eseguita dal debitore,
a cui si aggiungono i frutti e gli interessi maturati dal giorno della domanda se il creditore era in buona fede, ovverosia dal giorno del pagamento se era di mala fede (art. 2033 c.c.).
5.8. segue: sulla debenza e decorrenza degli interessi.
Parte ricorrente sostiene nella propria domanda che sull'indebito di 50.959,05 euro debbano essere riconosciuti gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 fin dall'atto di costituzione in mora avvenuto in data 2 aprile 2013 e non dalla domanda giudiziale.
5.8.1 La raccomandata inviata dal cessionario al cedente in data 2 aprile 2013 soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 1219 c.c. per l'atto di costituzione in mora, in quanto risulta espressamente indirizzata a e, nel corpo della P_ stessa si invita espressamente alla restituzione dell'indebita prestazione di
50.595,05 euro.
Infatti, la disciplina codicistica delinea la costituzione in mora come atto giuridico in senso stretto, recettizio, mediante il quale il creditore manifesta chiaramente al proprio debitore la volontà di ottenere soddisfacimento del proprio diritto.
Raffrontando il disposto normativo di cui all'art. 2033 c.c. con quello dettato dall'art. 1148 c.c., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., S.U., 21
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maggio 2019, nr. 15895) hanno ritenuto che il legislatore, a differenza del codice del 1865, abbia voluto distinguere il regime giuridico dell'indebito oggettivo da quello del possesso.
Infatti, l'espressione “domanda” utilizzata dall'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c., dovendosi considerare l'accipiens quale debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazione e non di quelli relativi alla tutela del possesso.
Per tali ragioni, siccome “ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione
d'indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all'art. 2033 c.c. non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.”.
5.8.2. Non sono, invece, dovuti, invece, gli interessi moratori sulla commerciali di cui al d. lgs. 231/2002.
Va osservato che gli interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 appartengono ad una particolare categoria di interessi moratori introdotta dal nostro legislatore in attuazione della Direttiva 2000/35/Ce del 29 giugno 2000. La nuova disciplina ha un campo di applicazione che non ricopre tutte le obbligazioni pecuniarie, ma solo i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale, dove per “transazioni commerciali” si intendono i contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo (D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2, lett. a).
Una tra le maggiori novità introdotte dal decreto in esame riguarda l'automaticità dei termini legali di pagamento (D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 4), che sono fissati in giorni trenta e decorrono, come detto, automaticamente, senza necessità di alcuna intimazione scritta, dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente a
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quello di una fattura o, in mancanza, dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi.
Gli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231 del 2002 svolgono, come tutti gli interessi che appartengono a tale categoria, una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti del debitore inadempiente in relazione ad una predeterminata transazione commerciale caratterizzata dal mancato pagamento del corrispettivo pattuito.
La loro finalità e la loro stessa peculiare disciplina (automaticità, termine di decorrenza legato tendenzialmente alla scadenza dell'obbligazione, etc.) sono, con evidenza, estranei all'azione di ripetizione dell'indebito, fattispecie diversa che ricorre allorquando un soggetto, sia esso o meno un imprenditore commerciale, esegua un pagamento in difetto di una causa giustificativa e chiami in giudizio l'accipiens per la restituzione di quanto da questi indebitamente percepito (Cassazione civile sez. I, 14/12/2022, n. 36595).
Pertanto, sulla somma indebitamente versata vengono riconosciuti gli interessi legali dal 2 aprile 2013 fino al saldo, dovendosi unicamente specificare gli interessi non sono quelli di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. ratione temporis non applicabile, giacché la relativa disciplina è stata introdotta dal d.l. 12 settembre
2014, n. 132, conv. nella L. 10.11.2014, n. 162, applicabile dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore.
6. In via subordinata, qualora fosse stata accertata in giudizio la fondatezza della pretesa restitutoria di indebito oggettivo avanzata da parte resistente Pt_3 ha reiterato la richiesta, già originariamente svolta, di accertare la responsabilità del ricorrente in riassunzione per aver indotto in errore a causa P_ dell'erroneo bonifico effettuato in suo favore. Contr Infatti, il cedente ha sostenuto di aver rilasciato quietanza liberatoria ad a causa della condotta tenuta da circostanza da cui sarebbe derivato un Pt_3 danno al creditore cedente pari 50.595,05 euro, credito che il resistente oppone in compensazione difronte all'importo eventualmente dovuto da in P_ favore di Pt_3
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6.1. Anche tale domanda è priva di fondamento.
Infatti, circostanza che abbia eseguito erroneamente un bonifico Parte_3 nei confronti di ritenendo di imputare l'atto solutorio al contratto di P_ cessione dei crediti d'impresa in essere tra le parti non ha prodotto alcun danno in capo al creditore cedente né, tantomeno, alcun affidamento che possa ritenersi in qualsiasi modo tutelabile. Contr Come argomentato in precedenza, l'originario bonifico effettuato da in data 7 aprile 2010 non era relativo ai rapporti tra cedente e ceduto, quanto piuttosto ad altra relazione negoziale che vincolava autonomamente il ceduto al cessionario.
Per di più, le produzioni documentali delle parti consentono di ritenere accertato come i rapporti di debito – credito oggetto di factoring sono stati integralmente saldati entro il 6 aprile 2010, di modo che deve ritenersi escluso ogni affidamento risarcibile.
L'atto di quietanza liberatoria rilasciato da l suo debitore si inserisce P_ nella medesima “catena di errore” e non può certo dirsi di per sé dannoso, in quanto il bonifico erroneamente effettuato da non era relativo al credito Pt_3
Contr vantato dal creditore originario nei confronti di
Sicché non è dato francamente comprendere né ravvisare ove risieda un danno risarcibile di cui si è invocato ristoro in questa sede.
7. Le ragioni che precedono conducono all'accoglimento della domanda di ed al conseguente rigetto di quelle Parte_1 proposte da ONparte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della lite e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
➢ In accoglimento delle richieste svolte da
[...] condanna a Parte_1 ONparte_1
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ripetere la somma di € 50.595,05 in favore di Parte_1
oltre agli interessi legali dal 2 aprile 2013 fino al saldo nei
[...] sensi e per le ragioni di cui in parte motiva;
➢ rigetta, nel resto, ogni altra domanda;
➢ condanna a rifondere le spese di lite in favore ONparte_1 di che si liquidano in complessivi Parte_1
€ 5.810,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e CAP come per legge.
Perugia, li 20 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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