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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/06/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16009/2020
avente per oggetto: scioglimento di comunione promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Davide Parte_1 C.F._1
Balzaretti, elettivamente domiciliata presso il difensore in via F. di Gattinara n.1, Vercelli,
Parte attrice contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. , rappresentati C.F._3 Controparte_3 C.F._4
dall'avv. Giovanna Gerbaudo (che ha dismesso il mandato in data 15.4.2025),
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Elena Gontero, CP_4 C.F._5
elettivamente domiciliata in C.so Francia 84 Torino, presso il difensore, ammessa al Patrocinio a
Spese dello Stato,
Parte convenuta pagina 1 di 8 e nei confronti di con il patrocinio degli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Controparte_5
Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso lo studio legale La Scala con sede in Corso Francia n. 25, Torino,
e
, con il patrocinio dell'Avv. Luca Giammusso, Controparte_6
elettivamente domiciliata in Catania, Via Musumeci n. 171, presso il difensore
Terzi chiamati/intervenuti
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 9.5.2025
Per parte attrice:
Dichiara di rinunciare agli atti del giudizio a spese compensate e chiede che sia pronunciata l'estinzione del procedimento.
Per parte convenuta Controparte_7
(conclusioni della comparsa)
Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia l'Ill.mo Tribunale:
In via preliminare:
Ordinare alla sig.ra , per i motivi di cui in narrativa, di integrare il contradittorio nei Parte_1
confronti dell'QU (oggi Agenzia dell'Entrate) e nei confronti dell'Istituto Bancario RE in via principale:
Disporre lo scioglimento della comunione gravata sull'immobile sito in Trana, Strada Avigliana n. 6
e disporre la relativa divisione attribuendo ai singoli comproprietari la quota spettante, dagli stessi già concordata e già di fatto posta in essere come da documenti già depositati;
in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze, anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, anche in relazione alla condotta processuale di controparte.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per parte convenuta CP_4
pagina 2 di 8 Aderisce alla rinuncia … e si rimette sulla improcedibilità con spese di ctu a carico di coloro che vorranno proseguire il giudizio.
Per Controparte_5
Richiama la precedente istanza di estromissione e aderisce anche all'estinzione del giudizio.
Per Controparte_8
Insiste nella prosecuzione del giudizio di divisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio i comproprietari Parte_1
, , e domandando lo Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 CP_4
scioglimento della comunione esistente tra le parti sul compendio immobiliare sito in Trana, strada
Avigliana 6, precisando atto che l'immobile era stato interessato da comunicazione del Comune di
Trana che dava atto dell'ubicazione in area soggetta ad elevata pericolosità geomorfologica ed alto rischio (con identificazione in classe III C) tale da rendere necessaria la liberazione dell'immobile.
Si costituivano i convenuti e e non opponendosi alla CP_1 Controparte_3 Controparte_2
divisione e dando atto che il compendio, composto da quattro appartamenti, era già stato di fatto suddiviso tra i condividenti secondo le quote;
al contempo, evidenziavano che sulla quota di CP_1
e gravavano delle iscrizioni ipotecarie in favore di QU MO e di Parte_1 CP_5
nei confronti dei quali integrare il contraddittorio ex art. 1113 c.c.
[...]
Anche si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divisione. CP_4
Si costituivano altresì i terzi chiamati ex art. 1113 c.c. per l'integrazione del contraddittorio:
- invocando la propria facoltà di intervenire a tutela delle ragioni di credito in CP_5
applicazione del disposto dell'art. 2825 c.c., che stabilisce che i creditori ipotecari di un partecipante al quale siano state attribuite somme di denaro in luogo di beni in natura “possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o trascrizione dei rispettivi titoli” e che nell'ipotesi in cui muti l'oggetto dell'ipoteca si verifichi il fenomeno della c.d.
“surrogazione reale impropria”;
- ), creditrice ipotecaria del solo , non Controparte_6 CP_8 Controparte_1
opponendosi alla divisione nel rispetto della prelazione ipotecaria.
pagina 3 di 8 Seguivano alcuni rinvii su istanza congiunta nella pendenza di trattative e anche al fine di consentire la definizione della posizione creditoria di con ordinanza del 18.3.2023 veniva dato Controparte_5
corso alla nomina del c.t.u. che all'udienza del 9.2.2024 dava atto della sussistenza di gravi irregolarità urbanistico-edilizie e difformità catastali riservando di verificare la sanabilità e i costi da sottoporre alle parti anche per la prosecuzione delle operazioni peritali.
All'udienza del 21.6.2024 dichiarava che il mutuo era stato estinto con rinuncia della CP_5
Banca 'a far valere il proprio credito e a ogni domanda' e successiva richiesta di 'estromissione' dal giudizio (così a verbale di udienza del 4.4.2025).
Seguiva all'udienza del 21.6.2024 la sospensione ex art. 296 c.p.c. per tre mesi su istanza congiunta delle parti al fine di procedere autonomamente alla sanatoria delle irregolarità.
Infine, con ordinanza del 14.4.2025, persistendo e perdurando da tempo il difetto di una condizione dell'azione impeditiva dello scioglimento della comunione e in assenza di qualsivoglia documentazione attestante gli adempimenti amministrativi nelle more eventualmente avviati, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza era ulteriormente differita a seguito della dismissione del mandato del difensore dei convenuti , senza peraltro successiva costituzione di nuovo difensore (per cui in epigrafe Pt_1
sono state riportate le conclusioni introduttive mai modificate).
Con memoria del 16.4.2025 parte attrice dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio a spese compensate.
La convenuta aderiva alla rinuncia non essendo la parte in grado di sopportare le spese di CP_4
sanatoria delle irregolarità esistenti. insisteva nella richiesta di estromissione e in ogni caso aderiva alla rinuncia, mentre CP_5 CP_8
chiedeva procedersi nella divisione.
La causa veniva pertanto trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
* * *
1. Sulla rinuncia agli atti di parte attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio a spese compensate. Parte_1
pagina 4 di 8 Le sole parti che hanno accettato la rinuncia sono la convenuta e il terzo chiamato CP_4
RE Banca spa per cui non può essere pronunciata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. in mancanza di adesione quantomeno dei condividenti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione della causa (per la peculiare posizione di si veda al punto seguente). Controparte_6
Inoltre, la rinuncia non può ritenersi efficace in quanto connessa (e pertanto condizionata) alla richiesta compensazione, in contrasto col principio generale di cui all'art. 306 c.p.c. per cui le spese sono a carico del rinunciante, salvo espresso diverso accordo tra le parti.
Tuttavia, e a prescindere dalla rinuncia, la divisione non può essere allo stato perseguita per le ragioni già anticipate con l'ordinanza del 14.4.2025 e in questa sede meglio chiarite.
Costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza che l'atto di scioglimento della comunione di edifici privi delle menzioni urbanistiche è nullo ai sensi dell'art. 46 DPR 380/2001 o dell'art. 40 L.
47/1985 a seconda dell'epoca di costruzione (Cass. SS.UU. 25021/2019); tale disposizione si applica anche alle divisioni giudiziali per cui la regolarità edilizia dei beni in comunione “costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della “possibilità giuridica”, condizione che può intervenire in corso di causa sino al momento della decisione (Cass. SS.UU. 25021/2019 con richiamo a Cass.
6684/2019; conforme la successiva Cass. 26564/2021); anche la conformità catastale oggettiva di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis (dichiarata dalle parti o attestata da un tecnico abilitato) costituisce una 'condizione dell'azione' che deve sussistere al momento della decisione e in difetto della quale la domanda non può essere accolta (cfr. Cass. 32267/2021, Cass. 20526/2020, Cass.
12654/2020).
Nella specie, è pacifica in quanto rilevata dal c.t.u. e riconosciuta dalle parti, la sussistenza di irregolarità edilizie e difformità catastali, complicata dall'inserimento dell'immobile in area ad alto rischio idrogeologico con connesso maggior rigore nella definizione delle pratiche amministrative di sanatoria (cfr. verbale di udienza del 9.2.24); altrettanto pacifico è che nonostante i plurimi rinvii concessi (ivi compresa la sospensione ex art. 296 c.p.c.) le parti non sono state in grado di ottenere la sanatoria e nemmeno di depositare qualsivoglia documentazione attestante eventuali adempimenti ultimati o avviati.
pagina 5 di 8 Pertanto, nel perdurante difetto di una condizione dell'azione – e tenuto conto del principio di ragionevole durata del processo ostativo alla sua prosecuzione sine die - la domanda di divisione non potrà allo stato avere seguito con conseguente pronuncia di inammissibilità.
2. Le conclusioni di Controparte_6
non solo, come detto, non ha aderito alla rinuncia attorea, ma ha insistito
[...]
affinché si procedesse alla divisione.
L'istanza non può essere accolta per quanto esposto al punto precedente, stante l'assenza di una condizione dell'azione di divisione a prescindere dall'interesse che possa avervi il creditore ipotecario che, da un lato, non si è offerto di anticipare le spese e porre in essere gli adempimenti necessari alla sua prosecuzione e, dall'altro, nemmeno è legittimato a dare impulso alla divisione non essendo parte della comunione, salva l'applicazione dell'art. 600 c.p.c., nella specie non invocabile in assenza di un precedente pignoramento sulla quota del comproprietario debitore. La domanda di divisione su cui la parte ha ancora insistito nelle conclusioni definitive è pertanto inammissibile per difetto delle condizioni dell'azione della possibilità giuridica e della legittimazione.
Irrilevante e assorbita la questione del rifiuto di di aderire al progetto di divisione bonario CP_8
condiviso tra le parti, ostando in ogni caso al suo perfezionamento la sussistenza di irregolarità non superabili nemmeno mediante accordo stragiudiziale.
3. Le conclusioni di
[...]
si è costituita in giudizio al fine di tutelare le proprie ragioni creditorie pur non CP_5
ricorrendo un'insolvenza dei mutuatari che hanno infatti regolarmente adempiuto al pagamento delle rate sino all'estinzione totale, come riconosciuto dall'intervenuto che a verbale di udienza del
21.6.2024 ha dato atto dell'estinzione del mutuo n. 0550002001651000 acceso il 19 febbraio 2003 e rinunciato alla domanda chiedendo in seguito l'estromissione.
Va innanzitutto chiarito che tale istituto è stato impropriamente invocato atteso che tale fattispecie opera nei soli casi disciplinati dagli artt. 108 e 109 c.p.c. (estromissione del garantito e dell'obbligato) qui non ricorrenti.
Per contro, la posizione di coerente con l'espressa rinuncia alla domanda verbalizzata in CP_5
udienza, è più propriamente assimilabile alla cessazione della materia del contendere non avendo più
pagina 6 di 8 il creditore interesse alla partecipazione al giudizio per effetto dell'estinzione della posizione creditoria a tutela della quale era intervenuto.
4. Le spese di lite
Nel rapporto tra i condividenti, le spese devono essere interamente compensate avendo ciascuno di essi analogo interesse alla divisione e analoga responsabilità nel non aver operato quanto necessario al verificarsi delle condizioni dell'azione.
Anche nei confronti del creditore intervenuto in via meramente cautelativa delle proprie CP_5
ragioni creditorie pur nella pendenza di un regolare adempimento del mutuo, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione, stante il dettato dell'art. 1113 c.c. che ne consente l'intervento in giudizio 'a proprie spese'; in tal senso peraltro deponeva la pur impropria richiesta di estromissione che non prevede la liquidazione delle spese.
Infine, sussistono i presupposti per la compensazione anche nei confronti del creditore CP_8
parimenti intervenuta ex art. 1113 c.c. che ha infondatamente insistito nella domanda di divisione non essendo legittimata a darvi impulso in assenza di iniziative espropriative nei confronti del proprio debitore (e dunque in applicazione dell'art. 600 c.p.c.) e del verificarsi delle condizioni dell'azione.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (limitatamente alle attività svolte e come liquidate con decreto in corso di causa) devono porsi in via definitiva a carico di ciascuno dei condividenti pro quota (in quanto spese 'a carico della massa') e a carico dell'Erario limitatamente alla quota della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato (mentre con la memoria in data 17.4.2023 il CP_4
difensore di parte attrice ha dato atto della revoca e successivo rigetto dell'ammissione di Parte_1
al PSS per superamento dei limiti di reddito). Le quote come risultanti dalla perizia prodotta
[...]
dai convenuti (doc. 2) e condivisa da tutti i comproprietari, sono pari a:
. 12/72 per CP_4
. 11/72 per Controparte_3
. 9/72 per Controparte_2
. 20/72 ciascuno per e . CP_1 Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita,
pagina 7 di 8 dichiara inammissibile la domanda di divisione;
compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico: per 12/72 di
[...]
e per essa dell'Erario, per 11/72 di , per 9/72 di , per CP_4 Controparte_3 Controparte_2
20/72 ciascuno di e . CP_1 Parte_1
Così deciso in Torino in data 25 giugno 2025
Il giudice
(dott.ssa Anna Castellino)
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 16009/2020
avente per oggetto: scioglimento di comunione promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Davide Parte_1 C.F._1
Balzaretti, elettivamente domiciliata presso il difensore in via F. di Gattinara n.1, Vercelli,
Parte attrice contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. , rappresentati C.F._3 Controparte_3 C.F._4
dall'avv. Giovanna Gerbaudo (che ha dismesso il mandato in data 15.4.2025),
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Elena Gontero, CP_4 C.F._5
elettivamente domiciliata in C.so Francia 84 Torino, presso il difensore, ammessa al Patrocinio a
Spese dello Stato,
Parte convenuta pagina 1 di 8 e nei confronti di con il patrocinio degli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Controparte_5
Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso lo studio legale La Scala con sede in Corso Francia n. 25, Torino,
e
, con il patrocinio dell'Avv. Luca Giammusso, Controparte_6
elettivamente domiciliata in Catania, Via Musumeci n. 171, presso il difensore
Terzi chiamati/intervenuti
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 9.5.2025
Per parte attrice:
Dichiara di rinunciare agli atti del giudizio a spese compensate e chiede che sia pronunciata l'estinzione del procedimento.
Per parte convenuta Controparte_7
(conclusioni della comparsa)
Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia l'Ill.mo Tribunale:
In via preliminare:
Ordinare alla sig.ra , per i motivi di cui in narrativa, di integrare il contradittorio nei Parte_1
confronti dell'QU (oggi Agenzia dell'Entrate) e nei confronti dell'Istituto Bancario RE in via principale:
Disporre lo scioglimento della comunione gravata sull'immobile sito in Trana, Strada Avigliana n. 6
e disporre la relativa divisione attribuendo ai singoli comproprietari la quota spettante, dagli stessi già concordata e già di fatto posta in essere come da documenti già depositati;
in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze, anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, anche in relazione alla condotta processuale di controparte.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per parte convenuta CP_4
pagina 2 di 8 Aderisce alla rinuncia … e si rimette sulla improcedibilità con spese di ctu a carico di coloro che vorranno proseguire il giudizio.
Per Controparte_5
Richiama la precedente istanza di estromissione e aderisce anche all'estinzione del giudizio.
Per Controparte_8
Insiste nella prosecuzione del giudizio di divisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio i comproprietari Parte_1
, , e domandando lo Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 CP_4
scioglimento della comunione esistente tra le parti sul compendio immobiliare sito in Trana, strada
Avigliana 6, precisando atto che l'immobile era stato interessato da comunicazione del Comune di
Trana che dava atto dell'ubicazione in area soggetta ad elevata pericolosità geomorfologica ed alto rischio (con identificazione in classe III C) tale da rendere necessaria la liberazione dell'immobile.
Si costituivano i convenuti e e non opponendosi alla CP_1 Controparte_3 Controparte_2
divisione e dando atto che il compendio, composto da quattro appartamenti, era già stato di fatto suddiviso tra i condividenti secondo le quote;
al contempo, evidenziavano che sulla quota di CP_1
e gravavano delle iscrizioni ipotecarie in favore di QU MO e di Parte_1 CP_5
nei confronti dei quali integrare il contraddittorio ex art. 1113 c.c.
[...]
Anche si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di divisione. CP_4
Si costituivano altresì i terzi chiamati ex art. 1113 c.c. per l'integrazione del contraddittorio:
- invocando la propria facoltà di intervenire a tutela delle ragioni di credito in CP_5
applicazione del disposto dell'art. 2825 c.c., che stabilisce che i creditori ipotecari di un partecipante al quale siano state attribuite somme di denaro in luogo di beni in natura “possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o trascrizione dei rispettivi titoli” e che nell'ipotesi in cui muti l'oggetto dell'ipoteca si verifichi il fenomeno della c.d.
“surrogazione reale impropria”;
- ), creditrice ipotecaria del solo , non Controparte_6 CP_8 Controparte_1
opponendosi alla divisione nel rispetto della prelazione ipotecaria.
pagina 3 di 8 Seguivano alcuni rinvii su istanza congiunta nella pendenza di trattative e anche al fine di consentire la definizione della posizione creditoria di con ordinanza del 18.3.2023 veniva dato Controparte_5
corso alla nomina del c.t.u. che all'udienza del 9.2.2024 dava atto della sussistenza di gravi irregolarità urbanistico-edilizie e difformità catastali riservando di verificare la sanabilità e i costi da sottoporre alle parti anche per la prosecuzione delle operazioni peritali.
All'udienza del 21.6.2024 dichiarava che il mutuo era stato estinto con rinuncia della CP_5
Banca 'a far valere il proprio credito e a ogni domanda' e successiva richiesta di 'estromissione' dal giudizio (così a verbale di udienza del 4.4.2025).
Seguiva all'udienza del 21.6.2024 la sospensione ex art. 296 c.p.c. per tre mesi su istanza congiunta delle parti al fine di procedere autonomamente alla sanatoria delle irregolarità.
Infine, con ordinanza del 14.4.2025, persistendo e perdurando da tempo il difetto di una condizione dell'azione impeditiva dello scioglimento della comunione e in assenza di qualsivoglia documentazione attestante gli adempimenti amministrativi nelle more eventualmente avviati, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza era ulteriormente differita a seguito della dismissione del mandato del difensore dei convenuti , senza peraltro successiva costituzione di nuovo difensore (per cui in epigrafe Pt_1
sono state riportate le conclusioni introduttive mai modificate).
Con memoria del 16.4.2025 parte attrice dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio a spese compensate.
La convenuta aderiva alla rinuncia non essendo la parte in grado di sopportare le spese di CP_4
sanatoria delle irregolarità esistenti. insisteva nella richiesta di estromissione e in ogni caso aderiva alla rinuncia, mentre CP_5 CP_8
chiedeva procedersi nella divisione.
La causa veniva pertanto trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
* * *
1. Sulla rinuncia agli atti di parte attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio a spese compensate. Parte_1
pagina 4 di 8 Le sole parti che hanno accettato la rinuncia sono la convenuta e il terzo chiamato CP_4
RE Banca spa per cui non può essere pronunciata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. in mancanza di adesione quantomeno dei condividenti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione della causa (per la peculiare posizione di si veda al punto seguente). Controparte_6
Inoltre, la rinuncia non può ritenersi efficace in quanto connessa (e pertanto condizionata) alla richiesta compensazione, in contrasto col principio generale di cui all'art. 306 c.p.c. per cui le spese sono a carico del rinunciante, salvo espresso diverso accordo tra le parti.
Tuttavia, e a prescindere dalla rinuncia, la divisione non può essere allo stato perseguita per le ragioni già anticipate con l'ordinanza del 14.4.2025 e in questa sede meglio chiarite.
Costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza che l'atto di scioglimento della comunione di edifici privi delle menzioni urbanistiche è nullo ai sensi dell'art. 46 DPR 380/2001 o dell'art. 40 L.
47/1985 a seconda dell'epoca di costruzione (Cass. SS.UU. 25021/2019); tale disposizione si applica anche alle divisioni giudiziali per cui la regolarità edilizia dei beni in comunione “costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della “possibilità giuridica”, condizione che può intervenire in corso di causa sino al momento della decisione (Cass. SS.UU. 25021/2019 con richiamo a Cass.
6684/2019; conforme la successiva Cass. 26564/2021); anche la conformità catastale oggettiva di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis (dichiarata dalle parti o attestata da un tecnico abilitato) costituisce una 'condizione dell'azione' che deve sussistere al momento della decisione e in difetto della quale la domanda non può essere accolta (cfr. Cass. 32267/2021, Cass. 20526/2020, Cass.
12654/2020).
Nella specie, è pacifica in quanto rilevata dal c.t.u. e riconosciuta dalle parti, la sussistenza di irregolarità edilizie e difformità catastali, complicata dall'inserimento dell'immobile in area ad alto rischio idrogeologico con connesso maggior rigore nella definizione delle pratiche amministrative di sanatoria (cfr. verbale di udienza del 9.2.24); altrettanto pacifico è che nonostante i plurimi rinvii concessi (ivi compresa la sospensione ex art. 296 c.p.c.) le parti non sono state in grado di ottenere la sanatoria e nemmeno di depositare qualsivoglia documentazione attestante eventuali adempimenti ultimati o avviati.
pagina 5 di 8 Pertanto, nel perdurante difetto di una condizione dell'azione – e tenuto conto del principio di ragionevole durata del processo ostativo alla sua prosecuzione sine die - la domanda di divisione non potrà allo stato avere seguito con conseguente pronuncia di inammissibilità.
2. Le conclusioni di Controparte_6
non solo, come detto, non ha aderito alla rinuncia attorea, ma ha insistito
[...]
affinché si procedesse alla divisione.
L'istanza non può essere accolta per quanto esposto al punto precedente, stante l'assenza di una condizione dell'azione di divisione a prescindere dall'interesse che possa avervi il creditore ipotecario che, da un lato, non si è offerto di anticipare le spese e porre in essere gli adempimenti necessari alla sua prosecuzione e, dall'altro, nemmeno è legittimato a dare impulso alla divisione non essendo parte della comunione, salva l'applicazione dell'art. 600 c.p.c., nella specie non invocabile in assenza di un precedente pignoramento sulla quota del comproprietario debitore. La domanda di divisione su cui la parte ha ancora insistito nelle conclusioni definitive è pertanto inammissibile per difetto delle condizioni dell'azione della possibilità giuridica e della legittimazione.
Irrilevante e assorbita la questione del rifiuto di di aderire al progetto di divisione bonario CP_8
condiviso tra le parti, ostando in ogni caso al suo perfezionamento la sussistenza di irregolarità non superabili nemmeno mediante accordo stragiudiziale.
3. Le conclusioni di
[...]
si è costituita in giudizio al fine di tutelare le proprie ragioni creditorie pur non CP_5
ricorrendo un'insolvenza dei mutuatari che hanno infatti regolarmente adempiuto al pagamento delle rate sino all'estinzione totale, come riconosciuto dall'intervenuto che a verbale di udienza del
21.6.2024 ha dato atto dell'estinzione del mutuo n. 0550002001651000 acceso il 19 febbraio 2003 e rinunciato alla domanda chiedendo in seguito l'estromissione.
Va innanzitutto chiarito che tale istituto è stato impropriamente invocato atteso che tale fattispecie opera nei soli casi disciplinati dagli artt. 108 e 109 c.p.c. (estromissione del garantito e dell'obbligato) qui non ricorrenti.
Per contro, la posizione di coerente con l'espressa rinuncia alla domanda verbalizzata in CP_5
udienza, è più propriamente assimilabile alla cessazione della materia del contendere non avendo più
pagina 6 di 8 il creditore interesse alla partecipazione al giudizio per effetto dell'estinzione della posizione creditoria a tutela della quale era intervenuto.
4. Le spese di lite
Nel rapporto tra i condividenti, le spese devono essere interamente compensate avendo ciascuno di essi analogo interesse alla divisione e analoga responsabilità nel non aver operato quanto necessario al verificarsi delle condizioni dell'azione.
Anche nei confronti del creditore intervenuto in via meramente cautelativa delle proprie CP_5
ragioni creditorie pur nella pendenza di un regolare adempimento del mutuo, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione, stante il dettato dell'art. 1113 c.c. che ne consente l'intervento in giudizio 'a proprie spese'; in tal senso peraltro deponeva la pur impropria richiesta di estromissione che non prevede la liquidazione delle spese.
Infine, sussistono i presupposti per la compensazione anche nei confronti del creditore CP_8
parimenti intervenuta ex art. 1113 c.c. che ha infondatamente insistito nella domanda di divisione non essendo legittimata a darvi impulso in assenza di iniziative espropriative nei confronti del proprio debitore (e dunque in applicazione dell'art. 600 c.p.c.) e del verificarsi delle condizioni dell'azione.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (limitatamente alle attività svolte e come liquidate con decreto in corso di causa) devono porsi in via definitiva a carico di ciascuno dei condividenti pro quota (in quanto spese 'a carico della massa') e a carico dell'Erario limitatamente alla quota della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato (mentre con la memoria in data 17.4.2023 il CP_4
difensore di parte attrice ha dato atto della revoca e successivo rigetto dell'ammissione di Parte_1
al PSS per superamento dei limiti di reddito). Le quote come risultanti dalla perizia prodotta
[...]
dai convenuti (doc. 2) e condivisa da tutti i comproprietari, sono pari a:
. 12/72 per CP_4
. 11/72 per Controparte_3
. 9/72 per Controparte_2
. 20/72 ciascuno per e . CP_1 Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita,
pagina 7 di 8 dichiara inammissibile la domanda di divisione;
compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico: per 12/72 di
[...]
e per essa dell'Erario, per 11/72 di , per 9/72 di , per CP_4 Controparte_3 Controparte_2
20/72 ciascuno di e . CP_1 Parte_1
Così deciso in Torino in data 25 giugno 2025
Il giudice
(dott.ssa Anna Castellino)
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