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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 196/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AN PIER LUIGI, Presidente
ESPOSITO AN FRANCESCO, Relatore
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 894/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola N. 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200102 2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200102 2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200102 2025 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1609/2025 depositato il
02/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TVM011200102/2025 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce – notificato in data 11 febbraio 2025 relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2018, nonché il contestuale atto di irrogazione delle sanzioni.
A sostegno del ricorso, la contribuente ha articolato i seguenti motivi:
1. In via principale e nel merito, violazione dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000;
a. Assenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto dell'abuso del diritto di cui all'art.10-bis della legge n. 212 del 2000. Sussistenza di ragioni economiche rispondenti alle normali logiche di mercato. Assenza di un indebito vantaggio fiscale.
i. L'assenza di un vantaggio fiscale indebito;
ii. La presenza di sostanza economica;
iii. La non essenzialità del vantaggio fiscale rispetto all'operazione posta in essere dalla contribuente.
b. La presenza di valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, per finalità di miglioramento strutturale e funzionale dell'attività professionale.
2. In via subordinata. Violazione dell'art. 10-bis, c. 1, l. 212/2000. Errata determinazione dell'imposta.
3. In via subordinata – rideterminazione delle sanzioni in applicazione dell'art. 12, comma 5, del del d.lgs.
n. 472 del 1997 – continuazione tra le violazioni contestate con l'avviso di accertamento impugnato e quello oggetto dell'avviso di accertamento n. TVM01110154/2021 per l'anno 2015, dell'avviso di accertamento n.
TVM011102265/2022 per l'anno 2016 e dell'avviso di accertamento n. TVM011200508/2024 per l'anno 2017.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate resistendo al ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato alla stregua delle argomentazioni già espresse dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, con le sentenze n. 1581/03/2023 e n. 733/4/2025, relative – rispettivamente - all'impugnazione degli analoghi avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2016 e 2017, il cui contenuto motivazionale – di seguito riportato - il Collegio condivide e fa proprio.
Giova, preliminarmente, definire i contorni dell'istituto dell'abuso del diritto, di recente tipizzato dal legislatore nazionale (ex art. 10/bis della legge n. 212/2000) sulla spinta di quello eurounitario.
Ebbene, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si considerano aventi carattere abusivo, e possono essere disconosciute dall'Amministrazione finanziaria, quelle operazioni che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunitario, siano poste in essere al principale scopo di ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il tributo o prevedono esenzioni o agevolazioni, con la conseguenza che il carattere abusivo è escluso soltanto dalla presenza di valide ragioni extra fiscali (Cass., sez. 5, n. 1372 del 21 gennaio 2011). Si è, infatti, ritenuta formata una clausola generale antielusiva, di matrice comunitaria per quanto attiene ai cd. tributi armonizzati, a partire dalla sentenza in causa C-255, Halifax, e, per le imposte dirette, di matrice costituzionale, traendo origine dall'art. 53 Cost.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, proprio con riguardo alle imposte dirette, hanno affermato che:
“non può non ritenersi insito nell'ordinamento, come diretta derivazione delle norme costituzionali, il principio secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale” (Cass. civ. SS.UU, 23 dicembre 2008, n. 30057; in tema di cessione di quote e fusione per incorporazione, cfr. altresì Cass. 30 novembre 2012, n. 21390; Cass. n. 653 del 15/1/2014). Si è, altresì, precisato che: “il divieto di abuso del diritto, il cui fondamento si rinviene nel D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, art. 37-bis, non contrasta con il canone della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali da essa non derivanti, bensì nel disconoscimento degli effetti di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali, e comporta l'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretende di far discendere dall'operazione elusiva” (Cass. n. 3938 del 19/2/2014).
In punto di onere della prova, la Corte regolatrice ha affermato che: “costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale” (Cass. n. 4603 del 26/2/2014). Ciò comporta che spetta all'Amministrazione finanziaria l'onere di spiegare perché la forma giuridica impiegata abbia carattere anomalo o inadeguato rispetto all'operazione economica intrapresa (Cass. n. 21390 del 30/11/2012; Cass. n. 10458 del 20/5/2016), mentre ricade sul contribuente l'onere di provare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti, che giustifichino operazioni in quel modo strutturate. Tale regime, che nell'ordinamento comunitario è imposto dal principio di proporzionalità (Corte Giust. 17 luglio 1997 in causa 28/95, A Leur Bioem), nel sistema nazionale costituisce diretta applicazione dei principi di libertà d'impresa e di iniziativa economica (art. 41 Cost.), oltre che del principio di piena tutela giurisdizionale del contribuente (art. 24 Cost.).
In sostanza, “il carattere abusivo, sotto il profilo fiscale, di una determinata operazione, nel fondarsi normativamente sul difetto di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale
(Cass. Sez. U, n. 30055 del 2008 e 30057 del 23/12/2008; Corte Giust. UE, nei casi 3M Italia, Halifax, Part.
Service), presuppone quanto meno l'esistenza di un adeguato strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dai contraenti, sia comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito
(Cass. n. 21390/12), e si deve indagare se vi sia reale fungibilità con le soluzioni eventualmente prospettate dal fisco (Cass. n. 4604 del 2014)” (Cass. n. 5155 del 16/3/2016, in motivazione). L'applicazione del principio in esame impone dunque di trovare una giusta linea di confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività d'impresa (Cass. civ, sent. n. 1372/2011).
Nell'intento di perseguire la pianificazione fiscale aggressiva, la Commissione Europea ha diramato agli
Stati membri la Raccomandazione 2012/772/UE, secondo la quale: “una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l'imposizione e che comporti un vantaggio fiscale deve essere ignorata. Le autorità nazionali devono trattare tali costruzioni a fini fiscali facendo riferimento alla loro "sostanza economica" (p. 4.2); ha, in particolare, precisato che "ai fini del punto 4.2, la finalità di una costruzione o di una serie di costruzioni artificiose consiste nell'eludere l'imposizione quando, a prescindere da eventuali intenzioni personali del contribuente, contrasta con l'obiettivo, lo spirito e la finalità delle disposizioni fiscali che sarebbero altrimenti applicabili" (p. 4.5) e che
“Ai fini del punto 4.2, una data finalità deve essere considerata fondamentale se qualsiasi altra finalità che
è o potrebbe essere attribuita alla costruzione o alla serie di costruzioni sembri per lo più irrilevante alla luce di tutte le circostanze del caso (p. 4.6)” (Cass. civ, V, sent. n. 438/2015; Id, n. 439/2015). Nella stessa direzione si è mosso anche il legislatore nazionale (L. 11 marzo 2014, n. 23, art. 5), che, nel delegare al
Governo l'attuazione della disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale, coordinandola con la citata raccomandazione dell'UE, indica tra i principi e i criteri direttivi quelli di: “definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta” (Cass. Sez. U, n. 30055 del
2008 e 30057 del 2008, cit.; Corte Giust. UE, 3M Italia); “garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale” (CGUE Part. Service); “considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell'operazione abusiva” (Corte Giust. UE, Halifax
e Part. Service).
Il carattere abusivo va, quindi, escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali (Cass., sez. 5, n. 8772 del 4/4/2008 e Cass., sez. 5, n. 10257 del 21/4/2008), che non necessariamente si identificano in una redditività immediata dell'operazione (Cass., sez. 5, n. 21390 del 30/11/2012), potendo consistere in esigenze di natura organizzativa e che determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente (Cass., sez. 5, n. 1372 del 21/1/2011; Cass., sez. 5, n.
4604 del 26/2/2014), per cui, in tema di prova, l'attenzione deve essere incentrata sulle modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché sulla loro mancata conformità a una normale logica di mercato (Cass., sez. 5, n. 1465 del 21/1/2009; Cass., sez. 5, n. 17955 del 24/7/2013).All'attuazione di tali principi risponde anche lo Statuto del contribuente, art. 10-bis, stabilisce che: “Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti” (comma 1); “si considerano:
a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali (...) b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”, precisando che: “sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato” (comma 2). Inoltre, ferma restando la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale (comma 4), non possono considerarsi abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo, che “rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente” (comma 3).
In tale contesto, la Corte regolatrice ha quindi chiarito che, in materia tributaria, la scelta di un'operazione fiscalmente più vantaggiosa non è sufficiente ad integrare una condotta elusiva, laddove sia lo stesso ordinamento a prevedere tale facoltà, a condizione che non si traduca in un uso distorto dello strumento negoziale o in un comportamento anomalo rispetto alle ordinarie logiche d'impresa, posto in essere al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale (Cass., sez. 5, n. 17175 del 26/8/2015). Si è, pertanto, escluso che la astratta configurabilità di un vantaggio fiscale possa essere sufficiente ad integrare la fattispecie abusiva, poiché è richiesta la concomitante condizione di inesistenza di ragioni economiche diverse dal semplice risparmio di imposta, e l'accertamento della effettiva volontà dei contraenti di conseguire un indebito vantaggio fiscale (Cass., sez. 5, n. 25758 del 5/12/2014).
Pertanto, concludendo sul punto, l'abuso del diritto, così come attualmente definito dall'art. 10-bis l. n.
212/2000, presuppone la sussistenza dei seguenti elementi costitutivi: a) l'assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate;
b) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
c) la circostanza che il vantaggio sia l'effetto essenziale dell'operazione. Trattasi di elementi tutti necessari al fine del sorgere della fattispecie in esame, con la conseguenza che il difetto anche di anche uno solo di essi determina l'annullamento dell'avviso di accertamento che pure sia stato eventualmente emesso.
Così definite le coordinate normative e giurisprudenziali dell'istituto dell'abuso del diritto, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge dalla documentazione in atti che: 1) in data 21 settembre 2011, la ricorrente, nota artista nel campo della musica, e più in generale nel campo dell'intrattenimento musicale e/o di spettacolo, e il di lei padre, hanno costituito la Società_1, oggi Società_1, avente come oggetto sociale: a) la prestazione di attività di consulenza in favore di autori, artisti, interpreti ed esecutori;
b) l'esercizio dei diritti di sfruttamento economico di opere dell'ingegno artistiche, dei diritti di immagine, voce e qualsiasi altro diritto connesso ad artisti, interpreti ed esecutori, anche da un punto di vista commerciale e pubblicitario;
c) la ricerca di sponsorizzazioni per conto proprio ovvero per conto terzi, compresi i rapporti con la stampa, la televisione e gli altri mezzi di comunicazione;
d) le attività promozionali e pubblicitarie, anche multimediali;
e) l'assistenza e la prestazione di servizi di qualsiasi genere relativi al settore musicale, cinematografico, televisivo e dello spettacolo in genere;
f) le edizioni musicali e discografiche;
g) l'esercizio in Italia e all'estero di qualsiasi attività artistica, pubblicitaria e promozionale riguardante la musica, la radio, la televisione, il cinema, il teatro e qualsiasi forma di spettacolo in genere;
h) l'organizzazione e la produzione per conto proprio o di terzi di spettacoli musicali, televisivi, radiofonici e artistici in genere;
2) le quote di tale società sono state assegnate nella misura del 90% alla ricorrente, e per il restante 10% al di lei padre, che ha anche assunto la veste di amministratore unico sino al 19 agosto 2022; 3) per quanto concerne l'anno di imposta 2018, periodo oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, i rapporti tra Società_1 e la ricorrente sono disciplinati da una scrittura privata sottoscritta in data 22 marzo 2014, il cui oggetto è: a)
l'organizzazione e la gestione dei concerti che saranno eseguiti dalla ricorrente, insieme alla licenza concessa alla società per l'utilizzazione degli elementi identificativi e/o evocativi della ricorrente, anche attraverso sponsorizzazioni e iniziative pubblicitarie;
b) la concessione della licenza a Società_1 per l'utilizzo del diritto di immagine, del nome e dei segni distintivi della ricorrente in qualità di testimonial pubblicitario e come partecipante in qualsiasi veste a spettacoli televisivi ovvero radiofonici;
4) tale scrittura (art. 13) stabilisce un compenso a carico della società e a favore della ricorrente, pari ad € 20.000 annui, nonché il 5% di ogni ricavo ottenuto da Società_1, e un ulteriore 5% dei ricavi conseguiti da detta società in qualità di retribuzione per la concessione in licenza dei diritti relativi alle sponsorizzazioni degli spettacoli;
5) a sua volta, Società_1 si è impegnata a prestare alla ricorrente, direttamente ovvero rivolgendosi alle principali aziende attive nel settore, la propria consulenza per l'allestimento dei concerti, compresa la pianificazione delle prove, il reperimento delle strumentazioni luminose e acustiche e, più in generale, tutta l'assistenza tecnico-organizzativa per l'esecuzione degli spettacoli;
6) in data 22 marzo 2014, Società_1
ha sottoscritto un contratto con Società_2, società attiva nel settore manageriale di personaggi dello spettacolo, incaricata di assistere in via esclusiva la ricorrente nella sua attività artistica, nonché di ricercare nuove opportunità lavorative, occupandosi altresì delle trattative e della negoziazione con i committenti (art. 2). Il contratto prevede l'obbligo, da parte di Società_2, di agire sotto la costante vigilanza di Società_1
Così definiti i rapporti negoziali intercorrenti tra la ricorrente e la società Società_1, e tra quest'ultima e Società_2, occorre ora indagare la sussistenza del primo degli elementi costitutivi dell'abuso del diritto (elemento oggettivo), vale a dire l'assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate.
Sul punto, reputa questa Corte che la circostanza che la ricorrente, artista di chiara fama nazionale, abbia ritenuto di creare una società (Società_1) per la promozione/organizzazione dei propri spettacoli, e in genere per tutte le questioni strettamente connesse alle sue prestazioni artistiche, è una scelta di per sé legittima dal punto di vista imprenditoriale (art. 41 Cost.), oltre che una scelta che si giustifica in base all'ovvio rilievo che, dovendosi la ricorrente dedicarsi a tempo pieno dell'attività artistica stricto sensu intesa
(composizione di brani musicali, incisione degli stessi, tournee, ecc.), ella non poteva che delegare a persona di propria fiducia (il di lei padre, all'epoca dei fatti amministratore unico della società Società_1) tutte le questioni di carattere burocratico-amministrativo (organizzazione dei tour, richiesta delle relative autorizzazioni, ingaggio di eventuali corpi di ballo, assistenti all'immagine, fotografi, ecc.) strettamente connesse alla predetta attività. Certamente, qualora la società Società_1 avesse delegato direttamente alla ricorrente, ovvero a soggetti terzi, lo svolgimento delle attività di carattere amministrativo/ organizzativo/gestionale connesse alla propria attività artistica, allora si sarebbe trattato di un'operazione priva di sostanza economica, avente il solo scopo di frapporre tra la ricorrente e il Fisco uno schermo giuridico
(la società), volto ad impedire all'Amministrazione finanziaria di assoggettare a tassazione, con la più alta aliquota del 43%, i ricavi conseguiti dalla ricorrente quale persona fisica (ricorrente che, dichiarando redditi superiori ad € 75.000, è soggetta a tale aliquota marginale). Ma, così non è, posto che vi è in atti tutta una congerie di contratti, in cui la società Società_1 interviene come controparte negoziale, per la gestione di vari aspetti legati all'attività artistica della ricorrente.
Contratti che, in assenza della predetta società, la ricorrente avrebbe dovuto gestire in proprio, sottraendo in tal modo tempo ed energie alla propria attività artistica.
Queste circostanze depongono allora nel senso della sussistenza della sostanza economica dell'operazione.
A tale ricostruzione non è di ostacolo l'apparente bassa retribuzione riconosciuta alla ricorrente dalla società Società_1 (€ 20.000 annui, più il 5% di ogni ricavo conseguito dalla società), posto che, sotto un primo profilo, trattasi di percentuale che, tenuto conto dell'importo totale dei ricavi conseguiti dalla società, assume importante sostanza economica. In secondo luogo, non va trascurato che la ricorrente è socia maggioritaria di detta società, con la conseguenza che gli utili conseguiti da quest'ultima, all'atto della distribuzione, costituiscono ulteriore reddito in capo alla ricorrente (redditi da capitale). Trattasi dunque di
“ricchezza novella” di cui si avvantaggia anche e in primo luogo la ricorrente (titolare, si ribadisce, del 90% delle quote della società), seppur non in termini immediati e automatici (a differenza di quanto accade invece in tema di società di persone;
cfr. art. 5 TUIR), ma soltanto all'atto della distribuzione degli utili. Ciò che è avvenuto a seguito della delibera del 22 dicembre 2023, con cui Società_1 ha distribuito gli utili conseguiti nell'anno 2018 pari a complessivi € 356.878,12. Di tale importo, la ricorrente ha percepito
€ 344.994,08, regolarmente sottoposti a tassazione ai fini delle imposte sul reddito.
In particolare, nessun rilievo assume la circostanza che tale distribuzione sia avvenuta per la prima volta nel 2021, e successivamente all'avvio del controllo fiscale. Ciò in quanto la scelta di provvedere o meno alla distribuzione degli utili può essere anche il frutto di precise scelte aziendali (es. la volontà di creare un patrimonio in capo alla società, in vista di futuri investimenti), sicché, in difetto di ulteriori elementi fattuali, non presenti nel caso di specie, non può accedersi all'interpretazione (assenza di sostanza economica) propugnata dall'Amministrazione resistente. La qual cosa è tanto più vera, se si considera della suddetta distribuzione di utili e della relativa tassazione alla quale la ricorrente è stata sottoposta, a detta della stessa
Amministrazione. In sostanza, un'operazione societaria che si sia tradotta in un limitato risparmio di imposta rispetto all'imposta asseritamente dovuta, non può fondatamente ritenersi frutto di abuso del diritto, soprattutto in considerazione delle valide ragioni extrafiscali emerse nell'odierno giudizio. Ragioni extrafiscali da ricercarsi principalmente nella volontà/necessità della ricorrente di affrancarsi dalle quotidiane e numerose incombenze di natura pratico-amministrativa inevitabilmente connesse alla gestione della sua persona, per dedicarsi principalmente al vero “core business” di tutta l'attività in esame, che è quello della creazione della musica, nonché dell'intrattenimento musicale. Settore che ha visto la ricorrente crescere e affermarsi sempre più nel panorama canoro-artistico italiano, nel cui ambito ella gode oggi di una posizione di indiscusso rilievo.
D'altra parte, a ragionare diversamente, la ricorrente, con l'impugnato atto amministrativo, verrebbe sottoposta ad un prelievo fiscale di importo molto superiore rispetto al preteso “risparmio di imposta” che la stessa Amministrazione riconosce essere avvenuto. L'evidente abnormità di tale situazione costituisce pertanto ulteriore elemento che induce a non convalidare la tesi dell'Amministrazione, la quale, nei suoi effetti pratici, si tradurrebbe in un sostanziale ripresa a tassazione di quasi tutto il reddito conseguito dall'artista nell'anno di imposta 2018, in palese violazione del principio di capacità contributiva scolpito dall'art. 53 Cost.
Infine, le conclusioni di cui sopra non appaiono inficiate dal contratto concluso in data 22.3.2014 dalla società Società_1 con Società_2 Ciò in quanto l'oggetto del contratto (cfr. artt. 2 ss.) è rappresentato principalmente dalla creazione di eventi ai quali l'artista avrebbe dovuto partecipare, con conseguente incremento della propria attività lavorativa, e quindi, con maggiori ritorni economici e/o di immagine in capo alla stessa. In sostanza, la Società_2 operava quale procacciatrice di affari nell'interesse della ricorrente, e dunque, andava a svolgere attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle svolte dalla Società_1 Rispetto a tale situazione, non costituisce elemento decisivo la circostanza che il legale rappresentante della
Società_2 fosse anche dipendente della Società_1, atteso che le incombenze svolte dalla prima come dipendente erano del tutto diverse da quelle svolte in qualità di legale rappresentante della Società_2
, e andavano dunque “pagate a parte”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, reputa il Collegio che l'operazione negoziale posta in essere dalla ricorrente (creazione della società Società_1) sia giustificata da valide ragioni extrafiscali (necessità di affrancare l'artista da incombenze diverse e ulteriori rispetto a quelle legate alla propria attività di cantante/ intrattenitrice musicale), la qual cosa esclude l'operare della fattispecie di abuso del diritto prevista dall'art. 10-bis l. n. 212/2000, per difetto del suo elemento oggettivo (l'assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate).
Per tali ragioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi, formulati in via subordinata, va disposto l'annullamento dell'atto impugnato.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, correlate alla complessità della vicenda ed alla natura particolarmente tecnica delle questioni oggetto del giudizio, che inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AN PIER LUIGI, Presidente
ESPOSITO AN FRANCESCO, Relatore
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 894/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola N. 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200102 2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200102 2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011200102 2025 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1609/2025 depositato il
02/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TVM011200102/2025 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce – notificato in data 11 febbraio 2025 relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2018, nonché il contestuale atto di irrogazione delle sanzioni.
A sostegno del ricorso, la contribuente ha articolato i seguenti motivi:
1. In via principale e nel merito, violazione dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000;
a. Assenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto dell'abuso del diritto di cui all'art.10-bis della legge n. 212 del 2000. Sussistenza di ragioni economiche rispondenti alle normali logiche di mercato. Assenza di un indebito vantaggio fiscale.
i. L'assenza di un vantaggio fiscale indebito;
ii. La presenza di sostanza economica;
iii. La non essenzialità del vantaggio fiscale rispetto all'operazione posta in essere dalla contribuente.
b. La presenza di valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, per finalità di miglioramento strutturale e funzionale dell'attività professionale.
2. In via subordinata. Violazione dell'art. 10-bis, c. 1, l. 212/2000. Errata determinazione dell'imposta.
3. In via subordinata – rideterminazione delle sanzioni in applicazione dell'art. 12, comma 5, del del d.lgs.
n. 472 del 1997 – continuazione tra le violazioni contestate con l'avviso di accertamento impugnato e quello oggetto dell'avviso di accertamento n. TVM01110154/2021 per l'anno 2015, dell'avviso di accertamento n.
TVM011102265/2022 per l'anno 2016 e dell'avviso di accertamento n. TVM011200508/2024 per l'anno 2017.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate resistendo al ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato alla stregua delle argomentazioni già espresse dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, con le sentenze n. 1581/03/2023 e n. 733/4/2025, relative – rispettivamente - all'impugnazione degli analoghi avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2016 e 2017, il cui contenuto motivazionale – di seguito riportato - il Collegio condivide e fa proprio.
Giova, preliminarmente, definire i contorni dell'istituto dell'abuso del diritto, di recente tipizzato dal legislatore nazionale (ex art. 10/bis della legge n. 212/2000) sulla spinta di quello eurounitario.
Ebbene, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si considerano aventi carattere abusivo, e possono essere disconosciute dall'Amministrazione finanziaria, quelle operazioni che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunitario, siano poste in essere al principale scopo di ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il tributo o prevedono esenzioni o agevolazioni, con la conseguenza che il carattere abusivo è escluso soltanto dalla presenza di valide ragioni extra fiscali (Cass., sez. 5, n. 1372 del 21 gennaio 2011). Si è, infatti, ritenuta formata una clausola generale antielusiva, di matrice comunitaria per quanto attiene ai cd. tributi armonizzati, a partire dalla sentenza in causa C-255, Halifax, e, per le imposte dirette, di matrice costituzionale, traendo origine dall'art. 53 Cost.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, proprio con riguardo alle imposte dirette, hanno affermato che:
“non può non ritenersi insito nell'ordinamento, come diretta derivazione delle norme costituzionali, il principio secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale” (Cass. civ. SS.UU, 23 dicembre 2008, n. 30057; in tema di cessione di quote e fusione per incorporazione, cfr. altresì Cass. 30 novembre 2012, n. 21390; Cass. n. 653 del 15/1/2014). Si è, altresì, precisato che: “il divieto di abuso del diritto, il cui fondamento si rinviene nel D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, art. 37-bis, non contrasta con il canone della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali da essa non derivanti, bensì nel disconoscimento degli effetti di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali, e comporta l'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretende di far discendere dall'operazione elusiva” (Cass. n. 3938 del 19/2/2014).
In punto di onere della prova, la Corte regolatrice ha affermato che: “costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale” (Cass. n. 4603 del 26/2/2014). Ciò comporta che spetta all'Amministrazione finanziaria l'onere di spiegare perché la forma giuridica impiegata abbia carattere anomalo o inadeguato rispetto all'operazione economica intrapresa (Cass. n. 21390 del 30/11/2012; Cass. n. 10458 del 20/5/2016), mentre ricade sul contribuente l'onere di provare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti, che giustifichino operazioni in quel modo strutturate. Tale regime, che nell'ordinamento comunitario è imposto dal principio di proporzionalità (Corte Giust. 17 luglio 1997 in causa 28/95, A Leur Bioem), nel sistema nazionale costituisce diretta applicazione dei principi di libertà d'impresa e di iniziativa economica (art. 41 Cost.), oltre che del principio di piena tutela giurisdizionale del contribuente (art. 24 Cost.).
In sostanza, “il carattere abusivo, sotto il profilo fiscale, di una determinata operazione, nel fondarsi normativamente sul difetto di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale
(Cass. Sez. U, n. 30055 del 2008 e 30057 del 23/12/2008; Corte Giust. UE, nei casi 3M Italia, Halifax, Part.
Service), presuppone quanto meno l'esistenza di un adeguato strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dai contraenti, sia comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito
(Cass. n. 21390/12), e si deve indagare se vi sia reale fungibilità con le soluzioni eventualmente prospettate dal fisco (Cass. n. 4604 del 2014)” (Cass. n. 5155 del 16/3/2016, in motivazione). L'applicazione del principio in esame impone dunque di trovare una giusta linea di confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività d'impresa (Cass. civ, sent. n. 1372/2011).
Nell'intento di perseguire la pianificazione fiscale aggressiva, la Commissione Europea ha diramato agli
Stati membri la Raccomandazione 2012/772/UE, secondo la quale: “una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l'imposizione e che comporti un vantaggio fiscale deve essere ignorata. Le autorità nazionali devono trattare tali costruzioni a fini fiscali facendo riferimento alla loro "sostanza economica" (p. 4.2); ha, in particolare, precisato che "ai fini del punto 4.2, la finalità di una costruzione o di una serie di costruzioni artificiose consiste nell'eludere l'imposizione quando, a prescindere da eventuali intenzioni personali del contribuente, contrasta con l'obiettivo, lo spirito e la finalità delle disposizioni fiscali che sarebbero altrimenti applicabili" (p. 4.5) e che
“Ai fini del punto 4.2, una data finalità deve essere considerata fondamentale se qualsiasi altra finalità che
è o potrebbe essere attribuita alla costruzione o alla serie di costruzioni sembri per lo più irrilevante alla luce di tutte le circostanze del caso (p. 4.6)” (Cass. civ, V, sent. n. 438/2015; Id, n. 439/2015). Nella stessa direzione si è mosso anche il legislatore nazionale (L. 11 marzo 2014, n. 23, art. 5), che, nel delegare al
Governo l'attuazione della disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale, coordinandola con la citata raccomandazione dell'UE, indica tra i principi e i criteri direttivi quelli di: “definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta” (Cass. Sez. U, n. 30055 del
2008 e 30057 del 2008, cit.; Corte Giust. UE, 3M Italia); “garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale” (CGUE Part. Service); “considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell'operazione abusiva” (Corte Giust. UE, Halifax
e Part. Service).
Il carattere abusivo va, quindi, escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali (Cass., sez. 5, n. 8772 del 4/4/2008 e Cass., sez. 5, n. 10257 del 21/4/2008), che non necessariamente si identificano in una redditività immediata dell'operazione (Cass., sez. 5, n. 21390 del 30/11/2012), potendo consistere in esigenze di natura organizzativa e che determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente (Cass., sez. 5, n. 1372 del 21/1/2011; Cass., sez. 5, n.
4604 del 26/2/2014), per cui, in tema di prova, l'attenzione deve essere incentrata sulle modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché sulla loro mancata conformità a una normale logica di mercato (Cass., sez. 5, n. 1465 del 21/1/2009; Cass., sez. 5, n. 17955 del 24/7/2013).All'attuazione di tali principi risponde anche lo Statuto del contribuente, art. 10-bis, stabilisce che: “Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti” (comma 1); “si considerano:
a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali (...) b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”, precisando che: “sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato” (comma 2). Inoltre, ferma restando la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale (comma 4), non possono considerarsi abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo, che “rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente” (comma 3).
In tale contesto, la Corte regolatrice ha quindi chiarito che, in materia tributaria, la scelta di un'operazione fiscalmente più vantaggiosa non è sufficiente ad integrare una condotta elusiva, laddove sia lo stesso ordinamento a prevedere tale facoltà, a condizione che non si traduca in un uso distorto dello strumento negoziale o in un comportamento anomalo rispetto alle ordinarie logiche d'impresa, posto in essere al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale (Cass., sez. 5, n. 17175 del 26/8/2015). Si è, pertanto, escluso che la astratta configurabilità di un vantaggio fiscale possa essere sufficiente ad integrare la fattispecie abusiva, poiché è richiesta la concomitante condizione di inesistenza di ragioni economiche diverse dal semplice risparmio di imposta, e l'accertamento della effettiva volontà dei contraenti di conseguire un indebito vantaggio fiscale (Cass., sez. 5, n. 25758 del 5/12/2014).
Pertanto, concludendo sul punto, l'abuso del diritto, così come attualmente definito dall'art. 10-bis l. n.
212/2000, presuppone la sussistenza dei seguenti elementi costitutivi: a) l'assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate;
b) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
c) la circostanza che il vantaggio sia l'effetto essenziale dell'operazione. Trattasi di elementi tutti necessari al fine del sorgere della fattispecie in esame, con la conseguenza che il difetto anche di anche uno solo di essi determina l'annullamento dell'avviso di accertamento che pure sia stato eventualmente emesso.
Così definite le coordinate normative e giurisprudenziali dell'istituto dell'abuso del diritto, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge dalla documentazione in atti che: 1) in data 21 settembre 2011, la ricorrente, nota artista nel campo della musica, e più in generale nel campo dell'intrattenimento musicale e/o di spettacolo, e il di lei padre, hanno costituito la Società_1, oggi Società_1, avente come oggetto sociale: a) la prestazione di attività di consulenza in favore di autori, artisti, interpreti ed esecutori;
b) l'esercizio dei diritti di sfruttamento economico di opere dell'ingegno artistiche, dei diritti di immagine, voce e qualsiasi altro diritto connesso ad artisti, interpreti ed esecutori, anche da un punto di vista commerciale e pubblicitario;
c) la ricerca di sponsorizzazioni per conto proprio ovvero per conto terzi, compresi i rapporti con la stampa, la televisione e gli altri mezzi di comunicazione;
d) le attività promozionali e pubblicitarie, anche multimediali;
e) l'assistenza e la prestazione di servizi di qualsiasi genere relativi al settore musicale, cinematografico, televisivo e dello spettacolo in genere;
f) le edizioni musicali e discografiche;
g) l'esercizio in Italia e all'estero di qualsiasi attività artistica, pubblicitaria e promozionale riguardante la musica, la radio, la televisione, il cinema, il teatro e qualsiasi forma di spettacolo in genere;
h) l'organizzazione e la produzione per conto proprio o di terzi di spettacoli musicali, televisivi, radiofonici e artistici in genere;
2) le quote di tale società sono state assegnate nella misura del 90% alla ricorrente, e per il restante 10% al di lei padre, che ha anche assunto la veste di amministratore unico sino al 19 agosto 2022; 3) per quanto concerne l'anno di imposta 2018, periodo oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, i rapporti tra Società_1 e la ricorrente sono disciplinati da una scrittura privata sottoscritta in data 22 marzo 2014, il cui oggetto è: a)
l'organizzazione e la gestione dei concerti che saranno eseguiti dalla ricorrente, insieme alla licenza concessa alla società per l'utilizzazione degli elementi identificativi e/o evocativi della ricorrente, anche attraverso sponsorizzazioni e iniziative pubblicitarie;
b) la concessione della licenza a Società_1 per l'utilizzo del diritto di immagine, del nome e dei segni distintivi della ricorrente in qualità di testimonial pubblicitario e come partecipante in qualsiasi veste a spettacoli televisivi ovvero radiofonici;
4) tale scrittura (art. 13) stabilisce un compenso a carico della società e a favore della ricorrente, pari ad € 20.000 annui, nonché il 5% di ogni ricavo ottenuto da Società_1, e un ulteriore 5% dei ricavi conseguiti da detta società in qualità di retribuzione per la concessione in licenza dei diritti relativi alle sponsorizzazioni degli spettacoli;
5) a sua volta, Società_1 si è impegnata a prestare alla ricorrente, direttamente ovvero rivolgendosi alle principali aziende attive nel settore, la propria consulenza per l'allestimento dei concerti, compresa la pianificazione delle prove, il reperimento delle strumentazioni luminose e acustiche e, più in generale, tutta l'assistenza tecnico-organizzativa per l'esecuzione degli spettacoli;
6) in data 22 marzo 2014, Società_1
ha sottoscritto un contratto con Società_2, società attiva nel settore manageriale di personaggi dello spettacolo, incaricata di assistere in via esclusiva la ricorrente nella sua attività artistica, nonché di ricercare nuove opportunità lavorative, occupandosi altresì delle trattative e della negoziazione con i committenti (art. 2). Il contratto prevede l'obbligo, da parte di Società_2, di agire sotto la costante vigilanza di Società_1
Così definiti i rapporti negoziali intercorrenti tra la ricorrente e la società Società_1, e tra quest'ultima e Società_2, occorre ora indagare la sussistenza del primo degli elementi costitutivi dell'abuso del diritto (elemento oggettivo), vale a dire l'assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate.
Sul punto, reputa questa Corte che la circostanza che la ricorrente, artista di chiara fama nazionale, abbia ritenuto di creare una società (Società_1) per la promozione/organizzazione dei propri spettacoli, e in genere per tutte le questioni strettamente connesse alle sue prestazioni artistiche, è una scelta di per sé legittima dal punto di vista imprenditoriale (art. 41 Cost.), oltre che una scelta che si giustifica in base all'ovvio rilievo che, dovendosi la ricorrente dedicarsi a tempo pieno dell'attività artistica stricto sensu intesa
(composizione di brani musicali, incisione degli stessi, tournee, ecc.), ella non poteva che delegare a persona di propria fiducia (il di lei padre, all'epoca dei fatti amministratore unico della società Società_1) tutte le questioni di carattere burocratico-amministrativo (organizzazione dei tour, richiesta delle relative autorizzazioni, ingaggio di eventuali corpi di ballo, assistenti all'immagine, fotografi, ecc.) strettamente connesse alla predetta attività. Certamente, qualora la società Società_1 avesse delegato direttamente alla ricorrente, ovvero a soggetti terzi, lo svolgimento delle attività di carattere amministrativo/ organizzativo/gestionale connesse alla propria attività artistica, allora si sarebbe trattato di un'operazione priva di sostanza economica, avente il solo scopo di frapporre tra la ricorrente e il Fisco uno schermo giuridico
(la società), volto ad impedire all'Amministrazione finanziaria di assoggettare a tassazione, con la più alta aliquota del 43%, i ricavi conseguiti dalla ricorrente quale persona fisica (ricorrente che, dichiarando redditi superiori ad € 75.000, è soggetta a tale aliquota marginale). Ma, così non è, posto che vi è in atti tutta una congerie di contratti, in cui la società Società_1 interviene come controparte negoziale, per la gestione di vari aspetti legati all'attività artistica della ricorrente.
Contratti che, in assenza della predetta società, la ricorrente avrebbe dovuto gestire in proprio, sottraendo in tal modo tempo ed energie alla propria attività artistica.
Queste circostanze depongono allora nel senso della sussistenza della sostanza economica dell'operazione.
A tale ricostruzione non è di ostacolo l'apparente bassa retribuzione riconosciuta alla ricorrente dalla società Società_1 (€ 20.000 annui, più il 5% di ogni ricavo conseguito dalla società), posto che, sotto un primo profilo, trattasi di percentuale che, tenuto conto dell'importo totale dei ricavi conseguiti dalla società, assume importante sostanza economica. In secondo luogo, non va trascurato che la ricorrente è socia maggioritaria di detta società, con la conseguenza che gli utili conseguiti da quest'ultima, all'atto della distribuzione, costituiscono ulteriore reddito in capo alla ricorrente (redditi da capitale). Trattasi dunque di
“ricchezza novella” di cui si avvantaggia anche e in primo luogo la ricorrente (titolare, si ribadisce, del 90% delle quote della società), seppur non in termini immediati e automatici (a differenza di quanto accade invece in tema di società di persone;
cfr. art. 5 TUIR), ma soltanto all'atto della distribuzione degli utili. Ciò che è avvenuto a seguito della delibera del 22 dicembre 2023, con cui Società_1 ha distribuito gli utili conseguiti nell'anno 2018 pari a complessivi € 356.878,12. Di tale importo, la ricorrente ha percepito
€ 344.994,08, regolarmente sottoposti a tassazione ai fini delle imposte sul reddito.
In particolare, nessun rilievo assume la circostanza che tale distribuzione sia avvenuta per la prima volta nel 2021, e successivamente all'avvio del controllo fiscale. Ciò in quanto la scelta di provvedere o meno alla distribuzione degli utili può essere anche il frutto di precise scelte aziendali (es. la volontà di creare un patrimonio in capo alla società, in vista di futuri investimenti), sicché, in difetto di ulteriori elementi fattuali, non presenti nel caso di specie, non può accedersi all'interpretazione (assenza di sostanza economica) propugnata dall'Amministrazione resistente. La qual cosa è tanto più vera, se si considera della suddetta distribuzione di utili e della relativa tassazione alla quale la ricorrente è stata sottoposta, a detta della stessa
Amministrazione. In sostanza, un'operazione societaria che si sia tradotta in un limitato risparmio di imposta rispetto all'imposta asseritamente dovuta, non può fondatamente ritenersi frutto di abuso del diritto, soprattutto in considerazione delle valide ragioni extrafiscali emerse nell'odierno giudizio. Ragioni extrafiscali da ricercarsi principalmente nella volontà/necessità della ricorrente di affrancarsi dalle quotidiane e numerose incombenze di natura pratico-amministrativa inevitabilmente connesse alla gestione della sua persona, per dedicarsi principalmente al vero “core business” di tutta l'attività in esame, che è quello della creazione della musica, nonché dell'intrattenimento musicale. Settore che ha visto la ricorrente crescere e affermarsi sempre più nel panorama canoro-artistico italiano, nel cui ambito ella gode oggi di una posizione di indiscusso rilievo.
D'altra parte, a ragionare diversamente, la ricorrente, con l'impugnato atto amministrativo, verrebbe sottoposta ad un prelievo fiscale di importo molto superiore rispetto al preteso “risparmio di imposta” che la stessa Amministrazione riconosce essere avvenuto. L'evidente abnormità di tale situazione costituisce pertanto ulteriore elemento che induce a non convalidare la tesi dell'Amministrazione, la quale, nei suoi effetti pratici, si tradurrebbe in un sostanziale ripresa a tassazione di quasi tutto il reddito conseguito dall'artista nell'anno di imposta 2018, in palese violazione del principio di capacità contributiva scolpito dall'art. 53 Cost.
Infine, le conclusioni di cui sopra non appaiono inficiate dal contratto concluso in data 22.3.2014 dalla società Società_1 con Società_2 Ciò in quanto l'oggetto del contratto (cfr. artt. 2 ss.) è rappresentato principalmente dalla creazione di eventi ai quali l'artista avrebbe dovuto partecipare, con conseguente incremento della propria attività lavorativa, e quindi, con maggiori ritorni economici e/o di immagine in capo alla stessa. In sostanza, la Società_2 operava quale procacciatrice di affari nell'interesse della ricorrente, e dunque, andava a svolgere attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle svolte dalla Società_1 Rispetto a tale situazione, non costituisce elemento decisivo la circostanza che il legale rappresentante della
Società_2 fosse anche dipendente della Società_1, atteso che le incombenze svolte dalla prima come dipendente erano del tutto diverse da quelle svolte in qualità di legale rappresentante della Società_2
, e andavano dunque “pagate a parte”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, reputa il Collegio che l'operazione negoziale posta in essere dalla ricorrente (creazione della società Società_1) sia giustificata da valide ragioni extrafiscali (necessità di affrancare l'artista da incombenze diverse e ulteriori rispetto a quelle legate alla propria attività di cantante/ intrattenitrice musicale), la qual cosa esclude l'operare della fattispecie di abuso del diritto prevista dall'art. 10-bis l. n. 212/2000, per difetto del suo elemento oggettivo (l'assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate).
Per tali ragioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi, formulati in via subordinata, va disposto l'annullamento dell'atto impugnato.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, correlate alla complessità della vicenda ed alla natura particolarmente tecnica delle questioni oggetto del giudizio, che inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.