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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 15960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15960 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Antonella Di Tullio Presidente
dott.ssa Silvia Albano Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 12 novembre 2025, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21357/2025 del Ruolo Generale e promossa da
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Bolzano, Via Museo n. 44, presso lo studio dell'Avv. Nicola Nettis, che lo rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Sara Di Veroli e Romelda
Prence;
- ricorrente -
nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Controparte_1
Stato;
- resistente -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…si chiede che l'Ill.mo Giudice designato voglia accogliere il ricorso e, per
l'effetto: - in via preliminare, annullare il Decreto Cat.A.11-2025 Prot. nr.
200/2025 emesso dal Questore della Provincia di Latina in data
27.03.2025 e notificato al sig. in data 22.04.2025; - in via Parte_1
principale accertare e dichiarare l'illegittimità del suddetto provvedimento
pagina 1 con il quale è stato deciso di rifiutare la domanda di protezione speciale e
conseguentemente dichiararsi riconosciuta la protezione speciale a favore
del sig. ed il rilascio di un permesso di soggiorno biennale Parte_1
rinnovabile e convertibile in lavoro';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, in accoglimento delle
seguenti conclusioni - Rinviare la causa e, in subordine, il rigetto del
ricorso';
fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione avverso il Parte_1
'…Decreto Cat.A.11-2025 Prot. nr. 200/2025 emesso dal Questore della
Provincia di Latina in data 27.03.2025 e notificato il 22.04.2025'. Premette
il ricorrente che '…ha presentato il 19.12.2023 una richiesta per
"Protezione Speciale ex art. 19 comma 1.2 del d.lgs. 286 del 1998 " di cui
alla pratica N. 23LT021392; [che] successivamente, in data 22.04.2025, gli
veniva notificato Decreto Cat.A.11-2025 Prot. nr. 200/2025 emesso dal
Questore della Provincia di Latina in data 27.03.2025, con cui si dichiara
che “l'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per "protezione
speciale " di nato il [...] in [...] per i motivi in Parte_1
preambolo meglio specificati è rifiutata”, [che] quale motivazione alla base
del Decreto impugnato, la Questura di Latina affermava che “non
sussistono fondati motivi di ritenere che il richiedente possa essere
sottoposto a tortura o trattamenti inumani degradanti come sancito al
comma 1.1 dell'art. 19 D.Lgs 286/98 e ss.mm.ii". Lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato laddove lo stesso, oltre a non essere tradotto in pagina 2 lingua dal medesimo conosciuta o in una di quelle veicolari, né munito di attestazione di conformità all'originale, si fonda unicamente sul parere negativo emesso dalla commissione territoriale, la quale non ha tenuto in debita considerazione l'integrazione raggiunta sul territorio italiano.
Rappresenta, invero, che '…sei anni fa è venuto in Italia grazie all'aiuto dei
parenti che vivono qui da diversi anni, alcuni dei quali hanno la
cittadinanza Italiana […]; [che] se dovesse rientrare in Albania, […] si
troverebbe in grave difficoltà economica, perderebbe il suo posto di lavoro
e non sarebbe più di aiuto ai propri genitori;
[che] inoltre, rientrare in
Albania per [lo stesso] significherebbe perdere tutti i legami che ha stretto
in sei anni in Italia con i propri amici e gli affetti personali, con un inevitabile
lesione della sfera personale e dei rapporti sorti'. Chiede, dunque, che gli venga riconosciuto il diritto alla protezione speciale.
Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
***
Deve preliminarmente respingersi la richiesta di rinvio della controversia avanzata da parte resistente. Ed invero, benché non sia stata versata in atti la prova della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza eseguita nei confronti della parte convenuta, eventuali profili di nullità della notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del
[...]
, il quale non ha al riguardo sollevato alcuna eccezione. Ne CP_1
segue che verosimilmente notiziata dell'azione proposta nei termini di pagina 3 legge, l'amministrazione convenuta ha avuto la possibilità di esercitare regolarmente il proprio diritto di difesa.
In limine litis va, ancora, osservato, ai fini della corretta individuazione del
thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Così intesa l'azione, deve rammentarsi che il giudizio instaurato ai sensi di quest'ultima disposizione non ha ad oggetto un'impugnazione in senso tecnico del diniego del permesso di soggiorno opposto in sede amministrativa, ma il diritto soggettivo dell'istante a permanere sul territorio nazionale in virtù del titolo richiesto. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo, ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dalla pubblica amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda proposta.
Ciò posto, venendo al merito, osserva il Tribunale come le allegazioni contenute negli scritti difensivi e la documentazione depositata in atti conducano a ritenere che sussistono i presupposti per riconoscere al ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata dello straniero.
pagina 4 Occorre anzi tutto osservare, in punto di diritto, che, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 10 febbraio 2023 n. 20, convertito in legge 5 maggio 2023,
n. 50, tale forma di protezione trova il suo referente normativo nel comma
1.1. del suddetto art. 19 D.lgs. 286/98, che tra le ipotesi di inespellibilità
utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale prevede non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, ossia gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra i quali rientra anche quello alla vita privata. La Suprema Corte ha infatti precisato che
'…il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita
nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU
e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez.
Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di
svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,
3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti
sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria' (Cass. n. 28162/23).
Con riferimento specifico alla nozione di 'vita privata', questa deve essere intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14
febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento pagina 5 sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, entrato in Italia nel 2019, risulta che si sia integrato sul territorio, in particolare sul piano lavorativo.
Emerge, invero, dalla documentazione depositata in atti che l'istante ha iniziato a lavorare a far data dal novembre del 2024, con la qualifica di operaio, mediante un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ancora in corso di svolgimento (cfr. UniLav e buste paga, documenti presenti nel fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di quanto sinora detto, si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque, dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286.
Considerato che la decisione si è fondata anche su documenti sopravvenuti al procedimento amministrativo, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara il diritto di al conseguimento del permesso di Parte_1
soggiorno di cui all'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3,
pagina 6 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
il Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 7
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Antonella Di Tullio Presidente
dott.ssa Silvia Albano Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 12 novembre 2025, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21357/2025 del Ruolo Generale e promossa da
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Bolzano, Via Museo n. 44, presso lo studio dell'Avv. Nicola Nettis, che lo rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Sara Di Veroli e Romelda
Prence;
- ricorrente -
nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Controparte_1
Stato;
- resistente -
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…si chiede che l'Ill.mo Giudice designato voglia accogliere il ricorso e, per
l'effetto: - in via preliminare, annullare il Decreto Cat.A.11-2025 Prot. nr.
200/2025 emesso dal Questore della Provincia di Latina in data
27.03.2025 e notificato al sig. in data 22.04.2025; - in via Parte_1
principale accertare e dichiarare l'illegittimità del suddetto provvedimento
pagina 1 con il quale è stato deciso di rifiutare la domanda di protezione speciale e
conseguentemente dichiararsi riconosciuta la protezione speciale a favore
del sig. ed il rilascio di un permesso di soggiorno biennale Parte_1
rinnovabile e convertibile in lavoro';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, in accoglimento delle
seguenti conclusioni - Rinviare la causa e, in subordine, il rigetto del
ricorso';
fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione avverso il Parte_1
'…Decreto Cat.A.11-2025 Prot. nr. 200/2025 emesso dal Questore della
Provincia di Latina in data 27.03.2025 e notificato il 22.04.2025'. Premette
il ricorrente che '…ha presentato il 19.12.2023 una richiesta per
"Protezione Speciale ex art. 19 comma 1.2 del d.lgs. 286 del 1998 " di cui
alla pratica N. 23LT021392; [che] successivamente, in data 22.04.2025, gli
veniva notificato Decreto Cat.A.11-2025 Prot. nr. 200/2025 emesso dal
Questore della Provincia di Latina in data 27.03.2025, con cui si dichiara
che “l'istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per "protezione
speciale " di nato il [...] in [...] per i motivi in Parte_1
preambolo meglio specificati è rifiutata”, [che] quale motivazione alla base
del Decreto impugnato, la Questura di Latina affermava che “non
sussistono fondati motivi di ritenere che il richiedente possa essere
sottoposto a tortura o trattamenti inumani degradanti come sancito al
comma 1.1 dell'art. 19 D.Lgs 286/98 e ss.mm.ii". Lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato laddove lo stesso, oltre a non essere tradotto in pagina 2 lingua dal medesimo conosciuta o in una di quelle veicolari, né munito di attestazione di conformità all'originale, si fonda unicamente sul parere negativo emesso dalla commissione territoriale, la quale non ha tenuto in debita considerazione l'integrazione raggiunta sul territorio italiano.
Rappresenta, invero, che '…sei anni fa è venuto in Italia grazie all'aiuto dei
parenti che vivono qui da diversi anni, alcuni dei quali hanno la
cittadinanza Italiana […]; [che] se dovesse rientrare in Albania, […] si
troverebbe in grave difficoltà economica, perderebbe il suo posto di lavoro
e non sarebbe più di aiuto ai propri genitori;
[che] inoltre, rientrare in
Albania per [lo stesso] significherebbe perdere tutti i legami che ha stretto
in sei anni in Italia con i propri amici e gli affetti personali, con un inevitabile
lesione della sfera personale e dei rapporti sorti'. Chiede, dunque, che gli venga riconosciuto il diritto alla protezione speciale.
Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
***
Deve preliminarmente respingersi la richiesta di rinvio della controversia avanzata da parte resistente. Ed invero, benché non sia stata versata in atti la prova della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza eseguita nei confronti della parte convenuta, eventuali profili di nullità della notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del
[...]
, il quale non ha al riguardo sollevato alcuna eccezione. Ne CP_1
segue che verosimilmente notiziata dell'azione proposta nei termini di pagina 3 legge, l'amministrazione convenuta ha avuto la possibilità di esercitare regolarmente il proprio diritto di difesa.
In limine litis va, ancora, osservato, ai fini della corretta individuazione del
thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Così intesa l'azione, deve rammentarsi che il giudizio instaurato ai sensi di quest'ultima disposizione non ha ad oggetto un'impugnazione in senso tecnico del diniego del permesso di soggiorno opposto in sede amministrativa, ma il diritto soggettivo dell'istante a permanere sul territorio nazionale in virtù del titolo richiesto. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo, ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dalla pubblica amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda proposta.
Ciò posto, venendo al merito, osserva il Tribunale come le allegazioni contenute negli scritti difensivi e la documentazione depositata in atti conducano a ritenere che sussistono i presupposti per riconoscere al ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata dello straniero.
pagina 4 Occorre anzi tutto osservare, in punto di diritto, che, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 10 febbraio 2023 n. 20, convertito in legge 5 maggio 2023,
n. 50, tale forma di protezione trova il suo referente normativo nel comma
1.1. del suddetto art. 19 D.lgs. 286/98, che tra le ipotesi di inespellibilità
utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale prevede non soltanto il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero costituisca una violazione degli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, ossia gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra i quali rientra anche quello alla vita privata. La Suprema Corte ha infatti precisato che
'…il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita
nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU
e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez.
Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di
svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,
3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti
sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria' (Cass. n. 28162/23).
Con riferimento specifico alla nozione di 'vita privata', questa deve essere intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14
febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento pagina 5 sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, entrato in Italia nel 2019, risulta che si sia integrato sul territorio, in particolare sul piano lavorativo.
Emerge, invero, dalla documentazione depositata in atti che l'istante ha iniziato a lavorare a far data dal novembre del 2024, con la qualifica di operaio, mediante un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ancora in corso di svolgimento (cfr. UniLav e buste paga, documenti presenti nel fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di quanto sinora detto, si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque, dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286.
Considerato che la decisione si è fondata anche su documenti sopravvenuti al procedimento amministrativo, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara il diritto di al conseguimento del permesso di Parte_1
soggiorno di cui all'art. 19 comma 1.1 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3,
pagina 6 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
il Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio
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