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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 23/05/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
VG 905/2025
IV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 4.4.2025, da
1) Parte_1
Nato a Gravedona (CO) il 27 ottobre 1987 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] – interno 2 con l'Avv. Daniele Lamanna
e
2) CP_1
Nata a Gravedona (CO) il 12 agosto 1988 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] – interno 2 con l'Avv. Daniele Lamanna
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Carlazzo (CO), in data 07 luglio 2009
(anno 2009, atto n. 3, reg. parte I, Ufficio 1);
con i seguenti figli MINORI:
1 - nato il [...] a [...] e Uniti Persona_1
- nata il [...] a [...] e Uniti Persona_2
- nato il [...] a [...] e Uniti Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04 aprile 2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo del mutuo rispetto;
2. I figli, minori, saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alla decisione su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. I minori, stante la collocazione prevalente presso la madre, avranno la residenza anagrafica presso la stessa.
4. La casa coniugale, con tutto ciò che l'arreda, in locazione, viene assegnata alla IG.ra CP_1
che la continuerà ad abitare unitamente ai figli dandosi atto che il IG. ha
[...] Parte_1
già prelevato i propri effetti personali.
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita e tenuto conto dell'attività lavorativa dei coniugi, il padre potrà tenere con sé i figli:
a) un giorno infrasettimanali (mercoledì) dalle ore 18:00 alle ore 21:00 nonché, secondo il criterio dell'alternanza, un fine settimana ciascuno dal venerdì ore 18:00 alle ore 18:30 della domenica successiva. Si precisa che sarà il padre a recarsi nell'abitazione di famiglia per prendere i figli e così a portarli.
b) Durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé, ad anni alterni, i figli dalle ore 18:00 del 24 dicembre sino alle ore 12:00 del 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre ore 12.00 e sino al 6 gennaio ore 18:00, salvo accordo diverso tenendo comunque conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Il Natale 2026 i figli rimarranno con il padre.
c) Per quanto il periodo estivo il padre potrà trascorrere, compatibilmente con gli impegni
2 scolastici dei minori, due settimane anche non consecutive da comunicarsi alla madre preventivamente e comunque entro il 30 aprile.
d) Sempre secondo il criterio dell'alternanza il padre potrà tener con sé i figli o il giorno della
Santa Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; per l'anno 2025 la madre terrà con sé Per_1 Per_2
e il giorno della Santa Pasqua. Pt_2
e) Il padre potrà tener con sé, a prescindere del calendario ordinario, i figli anche il giorno della
Festa del Papà e del proprio compleanno;
così pure la madre.
f) Resta concordato sin d'ora che i genitori, di comune accordo, potranno modificare l'orario di permanenza con l'uno o l'altro genitore in base ai propri turni lavorativi e tenendo comunque in considerazione le esigenze scolastiche e le richieste dei figli con particolare riferimento a oramai sedicenne. Per_1
6. Il padre , tenuto altresì conto dei tempi di permanenza presso ciascun Parte_1
genitore, corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_1
l'assegno mensile di Euro 1.800,00= (quindi Euro 600,00 per ciascun figlio) sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica entro il 10 di ogni mese e con successivo automatico adeguamento secondo gli indici ISTAT a far tempo del mese di aprile 2026;
7. Il IG. continuerà a percepire e trattenere gli assegni familiari ammontanti, Parte_1
ad oggi e complessivamente, a CHF 645,00 (Euro 680,00), quindi CHF 215,00 per ciascun figlio.
8. Tutte le spese straordinarie dei minori, documentate, concordate e da concordare, secondo lo schema che segue e così come indicato nel Protocollo del Tribunale di Como del 24 maggio 2018 e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, verranno sostenute al 60% dal padre e al restante 40% dalla madre con conguaglio mensile.
Nel dettaglio, spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari di particolare impegno economico non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma comunque prescritti dal medico di base;
ticket sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapistiche;
farmaci particolari;
3 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
spese extra-scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extra- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzatture;
viaggi e vacanze.
Tali spese verranno rimborsate, con eventuale conguaglio, il mese successivo a quello in cui vengono richieste, previa esibizione di relativa documentazione (fatture, ricevute, attestazione di avvenuto pagamento, ecc.).
9. L'autovettura Seat Arona con targa GX 896 ND già di proprietà e nel possesso del IG. Parte_1
rimarrà dello stesso che se ne assumerà tutti i costi.
[...]
10. Si dà comunque atto che la sig.ra avrà diritto a percepire, il 50% del Secondo CP_1
Pilastro - all'atto della sua liquidazione - maturato dalla data dell'attività lavorativa in Svizzera sino a quella del divorzio.
11. I IGnori e la IG.ra si autorizzano reciprocamente sin d'ora Parte_1 CP_1
a chiedere all'autorità competente i documenti necessari per l'espatrio del figlio minore.
12. I coniugi si danno reciprocamente atto che hanno già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica con divisione dei conti correnti e si impegnano, laddove necessario, sin d'ora ad agevolare il passaggio di proprietà dell'autovettura attualmente intestata al IG. Parte_1
in caso di vendita e di necessità di firme congiunte.
[...]
13. Entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
4 È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile in data 5 settembre 2009, in Carlazzo (CO),
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carlazzo (CO),
(anno 2009, atto n. 3, parte I, Ufficio 1)
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carlazzo (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22.5.2025
5 Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
6
IV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 4.4.2025, da
1) Parte_1
Nato a Gravedona (CO) il 27 ottobre 1987 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] – interno 2 con l'Avv. Daniele Lamanna
e
2) CP_1
Nata a Gravedona (CO) il 12 agosto 1988 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] – interno 2 con l'Avv. Daniele Lamanna
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Carlazzo (CO), in data 07 luglio 2009
(anno 2009, atto n. 3, reg. parte I, Ufficio 1);
con i seguenti figli MINORI:
1 - nato il [...] a [...] e Uniti Persona_1
- nata il [...] a [...] e Uniti Persona_2
- nato il [...] a [...] e Uniti Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04 aprile 2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo del mutuo rispetto;
2. I figli, minori, saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alla decisione su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. I minori, stante la collocazione prevalente presso la madre, avranno la residenza anagrafica presso la stessa.
4. La casa coniugale, con tutto ciò che l'arreda, in locazione, viene assegnata alla IG.ra CP_1
che la continuerà ad abitare unitamente ai figli dandosi atto che il IG. ha
[...] Parte_1
già prelevato i propri effetti personali.
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita e tenuto conto dell'attività lavorativa dei coniugi, il padre potrà tenere con sé i figli:
a) un giorno infrasettimanali (mercoledì) dalle ore 18:00 alle ore 21:00 nonché, secondo il criterio dell'alternanza, un fine settimana ciascuno dal venerdì ore 18:00 alle ore 18:30 della domenica successiva. Si precisa che sarà il padre a recarsi nell'abitazione di famiglia per prendere i figli e così a portarli.
b) Durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé, ad anni alterni, i figli dalle ore 18:00 del 24 dicembre sino alle ore 12:00 del 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre ore 12.00 e sino al 6 gennaio ore 18:00, salvo accordo diverso tenendo comunque conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Il Natale 2026 i figli rimarranno con il padre.
c) Per quanto il periodo estivo il padre potrà trascorrere, compatibilmente con gli impegni
2 scolastici dei minori, due settimane anche non consecutive da comunicarsi alla madre preventivamente e comunque entro il 30 aprile.
d) Sempre secondo il criterio dell'alternanza il padre potrà tener con sé i figli o il giorno della
Santa Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; per l'anno 2025 la madre terrà con sé Per_1 Per_2
e il giorno della Santa Pasqua. Pt_2
e) Il padre potrà tener con sé, a prescindere del calendario ordinario, i figli anche il giorno della
Festa del Papà e del proprio compleanno;
così pure la madre.
f) Resta concordato sin d'ora che i genitori, di comune accordo, potranno modificare l'orario di permanenza con l'uno o l'altro genitore in base ai propri turni lavorativi e tenendo comunque in considerazione le esigenze scolastiche e le richieste dei figli con particolare riferimento a oramai sedicenne. Per_1
6. Il padre , tenuto altresì conto dei tempi di permanenza presso ciascun Parte_1
genitore, corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_1
l'assegno mensile di Euro 1.800,00= (quindi Euro 600,00 per ciascun figlio) sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica entro il 10 di ogni mese e con successivo automatico adeguamento secondo gli indici ISTAT a far tempo del mese di aprile 2026;
7. Il IG. continuerà a percepire e trattenere gli assegni familiari ammontanti, Parte_1
ad oggi e complessivamente, a CHF 645,00 (Euro 680,00), quindi CHF 215,00 per ciascun figlio.
8. Tutte le spese straordinarie dei minori, documentate, concordate e da concordare, secondo lo schema che segue e così come indicato nel Protocollo del Tribunale di Como del 24 maggio 2018 e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, verranno sostenute al 60% dal padre e al restante 40% dalla madre con conguaglio mensile.
Nel dettaglio, spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari di particolare impegno economico non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma comunque prescritti dal medico di base;
ticket sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapistiche;
farmaci particolari;
3 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
spese extra-scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extra- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzatture;
viaggi e vacanze.
Tali spese verranno rimborsate, con eventuale conguaglio, il mese successivo a quello in cui vengono richieste, previa esibizione di relativa documentazione (fatture, ricevute, attestazione di avvenuto pagamento, ecc.).
9. L'autovettura Seat Arona con targa GX 896 ND già di proprietà e nel possesso del IG. Parte_1
rimarrà dello stesso che se ne assumerà tutti i costi.
[...]
10. Si dà comunque atto che la sig.ra avrà diritto a percepire, il 50% del Secondo CP_1
Pilastro - all'atto della sua liquidazione - maturato dalla data dell'attività lavorativa in Svizzera sino a quella del divorzio.
11. I IGnori e la IG.ra si autorizzano reciprocamente sin d'ora Parte_1 CP_1
a chiedere all'autorità competente i documenti necessari per l'espatrio del figlio minore.
12. I coniugi si danno reciprocamente atto che hanno già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica con divisione dei conti correnti e si impegnano, laddove necessario, sin d'ora ad agevolare il passaggio di proprietà dell'autovettura attualmente intestata al IG. Parte_1
in caso di vendita e di necessità di firme congiunte.
[...]
13. Entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
4 È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile in data 5 settembre 2009, in Carlazzo (CO),
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carlazzo (CO),
(anno 2009, atto n. 3, parte I, Ufficio 1)
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carlazzo (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22.5.2025
5 Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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