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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12543/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, Dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12543 del ruolo generale per gli affari conteziosi dell'anno 2020, promossa
DA
- (C.F. ), residente in [...] C.F._1
Simone n. 80 ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Padova 44, presso lo studio dell'Avv.
Elisa Mattei, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
PARTE ATTRICE
CONTRO
- (C.F. , con sede legale in Roma, in Via Angelo Bargoni n. 78, in CP_1 CP_2 P.IVA_1
persona del Presidente Nazionale, Dott. (C.F. , Controparte_3 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MARIO CERAVOLO
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
(già nella Controparte_4 Controparte_5
quale è stata fusa per incorporazione la con atto del 22 Controparte_6
1 dicembre 2016, per atto Notaio rep. 357793, racc. 29818, in Persona_1
persona del suo procuratore Dott. , elettivamente domiciliata in Roma alla via Controparte_7
Manlio Di Veroli n.2, presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Prudenzano (C.F. dal quale è rappresentata e difesa nel presente procedimento C.F._3
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
Oggetto: responsabilità̀ professionale del mandatario
CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate in atti e da intendersi qui trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 18.02.20, notificato in rinnovazione il 21.10.21, il sig. ha Parte_1
adito il Tribunale di Roma al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto patronato ex art. 1176 c.c., per inadempimento del mandato professionale conferitogli al CP_2
fine dell'invio della domanda di indennità di disoccupazione, con condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della mancata percezione della NASPI;
il tutto con vittoria di spese, onorari e competenze del giudizio in favore dell'avv. difensore Mattei, quale anticipatario ed antistatario.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che il 3.02.17 aveva dato mandato al patronato
, al fine di presentare richiesta NASPI per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione, CP_2
in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro con la società Nastasi Impianti Tecnologici s.r.l., avvenuta il 27.01.17. Tuttavia, nella medesima data, il patronato aveva presentato tale istanza all'INPS con codice fiscale errato, inoltrando successivamente nuova domanda - stavolta emendata dall'errore - soltanto in data 19.04.2017.
Tuttavia il 23.05.2017 l'INPS aveva comunicato al sig. il respingimento della domanda di Pt_1
indennità di disoccupazione, in quanto tardiva, e cioè non presentata entro il 5.04.17, giorno di scadenza del termine di decadenza di 68 giorni, decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro in argomento.
A quanto sopra, l'attore ha aggiunto di avere promosso la procedura di negoziazione assistita nei confronti di , ma che tale invito non era stato accolto dal convenuto. CP_2
2 Dunque, il sig. ha chiesto accertarsi la responsabilità del patronato ex. art. 1176 Pt_1 CP_2
c.c. per negligente adempimento al mandato.
Per l'effetto, ha chiesto di sentirlo condannare al risarcimento del danno subito dalla mancata percezione della NASPI, pari a euro 19.648,28, secondo la c.t.p. contabile allegata.
______________
Il 14.03.22 si è costituito in giudizio il patronato invocando, in via preliminare, la CP_2
chiamata in causa della Soc. Fata Assicurazioni Danni S.p.a. (ora , con la Controparte_4
quale aveva stipulato polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile. Nel merito, in via principale, ha chiesto di rigettare la domanda attorea per mancanza di fondamento e, in via subordinata, di valutare la propria minor grave responsabilità ex art. 1710 c.c. e dichiarare l'assicurazione tenuta a manlevarlo dalla pretesa risarcitoria del
Pt_1
In particolare, nel merito ha addotto l'infondatezza della domanda risarcitoria, sottolineando di avere adempiuto al mandato conferitole dall'attore, inviando in suo nome e per suo conto la domanda di disoccupazione il giorno stesso del conferimento dell'incarico e cioè il 3.02.17.
Tuttavia, solo nel mese di aprile esso patronato era venuto a sapere della mancata liquidazione dell'indennità di disoccupazione in favore di a causa di un errore di trascrizione relativo al Pt_1
suo codice fiscale, sicché il 19.04.17 aveva presentato nuova domanda all'INPS, disattesa però dall'ente previdenziale in quanto la domanda non era stata presentata entro il 5.4.2017.
Peraltro, il ritardo nella liquidazione della NASPI non era imputabile ad un proprio errore materiale, bensì ai molteplici lavori di manutenzione del sito INPS ed ai numerosi aggiornamenti dei programmi telematici, che stavano rallentando tutto il lavoro.
Avverso il rigetto per tardività da parte dell'INPS, esso convenuto aveva altresì proposto ricorso amministrativo, con responso tuttavia negativo.
Nel merito, il rigetto della domanda NASPI era avvenuto solo per un refuso nella trascrizione del codice fiscale e l'attore ben avrebbe potuto recarsi tempestivamente presso la sede dell' CP_2
per chiedere chiarimenti. Infatti, di solito gli assistiti si recavano ad informarsi ripetutamente presso il patronato per verificare lo stato delle pratiche. Ove ciò fosse accaduto, senz'altro il
3 personale del patronato si sarebbe accorto del problema nell'inoltro della domanda, che sarebbe stato in quel caso sicuramente sanato.
Ad ogni modo al caso di specie si applicava l'art. 1710 c.c. per cui, essendo il mandato in argomento gratuito, la responsabilità per colpa andava valutata con minor rigore.
Infine, il quantum risarcitorio richiesto dall'attore era eccessivamente oneroso ed occorreva disporre una c.t.u. contabile per accertare l'esatto ammontare della NASPI non fruita.
______________
Si è costituita la Società̀ chiamata in garanzia da , Controparte_4 CP_2
chiedendo rigettarsi tutte le domande svolte contro di essa perché prescritte o infondate, in fatto ed in diritto;
in via subordinata, ha chiesto di liquidare il danno con il temperamento ex art. 1227, co. 1 e 2 c.p.c.
In particolare, la compagnia ha preliminarmente eccepito l'avvenuta prescrizione biennale del diritto all'indennizzo del patronato-assicurato per la responsabilità civile ex art. 2952, co. 2 e 3
c.c., decorrendo tale termine di prescrizione dal giorno in cui il terzo danneggiato aveva chiesto il risarcimento, che nel caso di specie era coinciso con l'invito alla negoziazione assistita del
10.09.18. In ogni caso, erano stati violati da parte dell'assicurato gli artt. 1913 e 1914 c.c., non essendosi provveduto ad assolvere l'obbligo di avviso del sinistro e quello di salvataggio.
In ogni caso la polizza prevedeva lo scoperto del 15%, con il minimo di € 1.000.
Anche riconoscendosi l'errore commesso dal patronato, sussisteva il concorso colposo del il quale avrebbe potuto rendersi conto del codice fiscale errato, essendo in possesso Pt_1
della ricevuta di presentazione della domanda rilasciata dall . CP_2
Inoltre, la responsabilità del patronato andava valutata con minor rigore, essendo il mandato a titolo gratuito.
Infine, in punto di quantum debeatur, la domanda di era nulla per non avere illustrato in Pt_1
alcun modo il processo logico, giuridico e aritmetico con il quale si era giunto a quantificare il presunto danno nella specifica somma di € 19.648,28.
______________
4 La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
______________
La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
La pretesa risarcitoria dell'attore va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. da mancato o inesatto adempimento di un contratto di mandato. Ne deriva che, in tema di prova dell'inadempimento dell'obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Invece, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cfr. Cass. civ., Sez. U, 30 ottobre 2001, sent. n. 13533).
Pertanto, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il riparto dell'onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale prevede che, a fronte dell'inadempimento lamentato dall'attore, il convenuto deve dimostrare di aver esattamente dato corso alla prestazione affidatagli, ovvero la non imputabilità a sé dell'inidoneità della stessa.
Quanto precede consente di ricostruire la fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Tribunale
e di sostenere che i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi acclarati, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa della parte attrice nonché dell'accertamento peritale effettuato.
5 La relazione tecnica integrata - che si condivide, fatte salve le precisazioni di cui oltre - evidenzia con chiarezza logica l'errore nell'inoltro della prima domanda NASPI, da un lato, e la tardività della seconda domanda NASPI emendata dall'errore, dall'altro.
Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile.
In primo luogo il c.t.u., preso atto di tale documentazione, ha in sintesi ritenuto che “la CP_8
ha trasmesso tempestivamente la prima domanda in data 03/02/2017, seppur con il
[...]
codice fiscale del sig. indicato in modo erroneo” e, poi, che “la seconda domanda Pt_1
trasmessa con l'indicazione del codice fiscale corretto, non è tempestiva, in quanto presentata in data 19/04/2017, oltre il termine dei 68 giorni, scadente il 05/04/2017. L'INPS ha considerato effettiva solo la seconda domanda, in quanto la prima riportava il codice fiscale errato, non riconducibile al sig. ”. Parte_1
A riguardo, in sintesi, il c.t.u. precisa che:
- dagli atti di causa emerge che il sig. ha cessato il rapporto in data 27/01/2017, talchè il Pt_1
termine di presentazione va considerato alla data del 05/04/2017: 27/01/2017+ 68 giorni
-05/04/2017;
- negli atti di causa è presente la “RICEVUTA di presentazione della domanda di indennità di
NASPI in modalità on line Tramite Patronato” (doc. 2 dell'atto di citazione e n. 4 della comparsa di costituzione), dal cui numero di protocollo emerge che la data di presentazione della prima domanda è del 03/02/2017, quindi proposta nei termini di legge, la scadenza di presentazione essendo al 05/04/2017. Tuttavia, il codice fiscale indicato non corrisponde al codice fiscale del sig. in quanto sulla base della comunicazione Unilav il codice fiscale corretto è Pt_1
e non C.F._1 C.F._4
-la seconda domanda è stata trasmessa da in data 19/04/2017, oltre il termine dei 68 CP_2
giorni, scaduto il 05/04/2017.
In conclusione, l'INPS non ha preso in considerazione la domanda presentata in data
03/02/2017 con il codice fiscale errato, ma solo la seconda comunicazione recante il codice fiscale corretto.
D'altra parte, le circostanze sopra illustrate non sono state oggetto di contestazione tra le parti, atteso che lo stesso patronato ha ammesso di aver presentato la prima domanda in termini -
6 corredata però di codice fiscale erroneo - e di averla ripresentata successivamente, pur tardivamente, nel tentativo di emendare l'errore.
Ebbene, alla luce di quanto posto in evidenza dalla relazione tecnica e di quanto emerge dalla documentazione prodotta dalle parti, può ritenersi provata la responsabilità contrattuale del convenuto per inesatto adempimento al mandato conferitogli dall'attore.
Il rapporto tra ed è inquadrabile nella categoria del mandato gratuito ex art. 1710, Pt_1 CP_2
co. 1 c.c. (stante il mancato pagamento di qualsivoglia compenso da parte del mandante), benché il convenuto, in qualità di patronato, sia finanziato per i servizi resi ex art. 13, L.
152/2001, con il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall' (INPS), dall' Controparte_9 Controparte_10
mministrazione pubblica ( ), dall'
[...] CP_11 Controparte_12
( ) e dall' per il settore marittimo
[...] Controparte_10
(IPSEMA).
Nonostante la gratuità ex art.1710, co. 1 c.c., se il mandato è conferito al mandatario in considerazione della sua capacità professionale - ed è il caso dell' incaricato dell'inoltro CP_2
della domanda NASPI - il criterio di diligenza va valutato in relazione alla correlativa idoneità professionale ex art. 1176, co. 2 c.c. Ciò è confermato da costante giurisprudenza, secondo cui la responsabilità degli istituti di patronato, per l'attività di informazione, assistenza e tutela espletata, ha natura contrattuale e discende dal mancato adempimento - con la diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. - del mandato conferito dagli assistiti, il quale li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza (Cfr. Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2023, ord. n. 34475; Cass. civ. n.18057/2018, n. 18814/2008 e
17997/2002).
Inoltre, il mandatario deve compiere diligentemente non solo l'atto per cui è stato conferito il mandato, ma anche quelli strumentali ed ulteriori che del primo costituiscano il necessario completamento (Cfr. Cass civ, sez. III, 27 aprile 2010, sent. n. 10073; Cass civ, sez. I, del 08 agosto 2003, sent. n. 11961; Cass civ, sez. I, 25 febbraio 2000, sent. n. 2149).
Ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale che il patronato ha negligentemente inoltrato una prima domanda riportante il codice fiscale del non corretto, domanda che Pt_1
7 non è stata per questo motivo presa in considerazione dall'INPS. Appare chiaro, al riguardo, che la trascrizione del codice fiscale, essendo rilevante ai fini della precisa identificazione del soggetto richiedente il beneficio, e condizionando la stessa presa in carico della istanza, peraltro subordinata ad un preciso termine decadenziale, avrebbe dovuto essere oggetto di particolare cura e attenzione da parte dell'ente incaricato.
Va poi ravvisata una ulteriore negligenza da parte del patronato nel mancato tempestivo controllo dell'esito della richiesta in tempo sufficiente ad emendare un eventuale errore, quale che esso potesse essere.
Non costituisce giustificazione idonea l'allegazione dell' in ordine a presunti problemi CP_2
afferenti a lavori di manutenzione del sito dell'INPS nel periodo in questione e/o di aggiornamento di programmi telematici. Infatti, in primo luogo tali problematiche sono state solo allegate, ma non provate. In secondo luogo, pur volendo per ipotesi ammettere problemi di manutenzione o aggiornamento del sito, ciò avrebbe comunque comportato la necessità, da parte del patronato, di chiedere informazioni all'INPS sullo stato della pratica prima della scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda, stante la gravità delle conseguenze che da tale scadenza potevano scaturire per l'accesso al beneficio.
A tali considerazioni si deve aggiungere che secondo la giurisprudenza l'art. 1710 comma primo cod. civ., nel prevedere per il mandato gratuito una valutazione della responsabilità per colpa del mandatario con minor rigore - è ispirato ad un riguardo verso la posizione del mandatario, cui non sarebbe equo fare carico di una colpa di entità trascurabile nell'esecuzione dell'incarico prestato per amichevole favore;
ma non importa che, accertata la colpa del mandatario, in ordine all'inadempimento del mandato, sia pure attraverso una valutazione di minor rigore, lo stesso non debba rispondere dell'intero danno sofferto dal mandante, che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, secondo il principio generale di cui all'art 1223 cod civ.
(Cass. sent. n. 2200 del 3.4.1980).
D'altro canto, nel caso di specie, per le ragioni sopra già espresse, la colpa del patronato non può essere considerata di entità trascurabile o lieve.
Il convenuto deve rispondere dell'intero danno cagionato, anche in considerazione del fatto che non sussiste il concorso colposo di né sul piano della causalità materiale ex art. 1227, Pt_1
co. 1 c.c., né sul piano della causalità giuridica ex art. 1227, co. 2 c.c.
8 In primo luogo, infatti, l'attore non ha concorso a causare il danno, avendo inserito il codice fiscale corretto nella domanda presentata al patronato, con relativo incarico gestorio di inoltro della stessa all'INPS. Né era tenuto a controllare la ricevuta o a recarsi più volte presso l' CP_14
per controllare lo stato della domanda e chiedere chiarimenti, come invece assunto dal patronato, potendo far affidamento in buona fede sull'operato dell'ente anche in ragione della sua specifica competenza tecnica.
Ciò vale a fortiori se si considera che l'attore non è stato avvisato dei problemi telematici che l' assume di aver riscontrati sulla piattaforma INPS, dopo l'inoltro della prima domanda. CP_2
Inoltre, non sussiste concorso del mandante, ove privo di specifiche competenze tecniche, per errori commessi dal mandatario nell'adempiere all'incarico, sino a quando non gli siano resi noti ed evidenti, in quanto il mandante può fare legittimo affidamento sulle competenze del mandante (Cfr. Cass civ, sez. III, 27 marzo 2018, sent. n. 7515).
Né risulta che l'attore abbia aggravato il danno, non avendo il convenuto provato che l'attore abbia posto in essere condotte che abbiano reso più gravi le conseguenze lesive dell'inadempimento di . CP_2
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Per quel che riguarda, ora, la quantificazione del danno, va anzitutto posto in rilievo quanto emerso nella relazione tecnica, ossia che non sono state prodotte dall'attore nel fascicolo telematico e cartaceo le buste paga utili ai conteggi richiesti relativi alle somme NASPI spettanti a L'unica busta paga presente in atti è relativa a gennaio 2019 e, quindi, riferita ad un Pt_1
periodo di due anni successivo al periodo di NASPI richiesta, laddove la base di calcolo del beneficio è rappresentata dall'imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni.
In particolare, stante tale carenza documentale, c.t.u. ha in sintesi precisato che:
-ha effettuato i calcoli richiesti, utilizzando la retribuzione contrattuale riferita all'anno 2015 e
2016, CCNL codice INPS 113, come indicato nella comunicazione Unilav (doc. 1 atto di citazione), da cui emerge una media aritmetica delle retribuzioni pari ad euro 1.667,28;
- nel calcolo della NASPI, qualora la retribuzione mensile fosse inferiore ad euro 1.195,00 mensili, l'indennità risulta essere pari al 75% della retribuzione. Per stipendi superiori, va aggiunto il 25% del differenziale fra retribuzione mensile e l'importo di euro 1.195,00;
- dal quarto mese la NASPI si riduce del 3% ogni mese. La prestazione è erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (24 mesi);
9 - l'importo massimo dell'indennità NASPI per il 2017 non può superare 1.300,00 euro al mese.
Effettuati i conteggi di cui sopra, il c.t.u. ha concluso che l'importo finale della NASPI, seppur solo indicativo, che avrebbe dovuto percepire, ammonta ad euro 18.539,87. Pt_1
In risposta alle osservazioni critiche formulate dalla difesa del convenuto e della compagnia, il c.t.u. ha confermato che il precedente calcolo era stato fatto al lordo della tassazione, essendo la NASPI soggetta a tassazione separata la cui aliquota è determinata dalla media delle ultime due annualità e quindi ha rielaborato il predetto conteggio al netto delle ritenute, per ottenere un importo netto finale di euro 14.275,70.
Si ritiene che tale importo, pur in difetto di produzione delle buste paga del periodo di riferimento, possa essere preso in considerazione ai fini della liquidazione del danno, considerando la sostanziale attendibilità dei dati di partenza (retribuzione contrattuale riferita all'anno 2015 e 2016, CCNL codice INPS 113) su cui il consulente ha proceduto ai relativi calcoli, sebbene essi possano scontare una minima imprecisione.
Per tutte le considerazioni che precedono, la domanda dell'attore deve essere accolta parzialmente, dovendo in definitiva essere riconosciuto l'importo di euro 14.275,70 a titolo di risarcimento del danno.
Le spese di lite, così come quelle di CTU, seguono invece la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e sono poste a carico del patronato . CP_2
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Passando all'esame della chiamata in garanzia, va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto all'indennizzo sollevata dalla . CP_4
La compagnia sostiene invero che il termine di prescrizione biennale sia decorso dal 10.09.18, ossia dal giorno in cui il ha invitato il patronato alla negoziazione assistita, con il corollario Pt_1
che avendo notificato la comparsa con chiamata di terzo il 9.6.22, il termine biennale CP_2
sarebbe irrimediabilmente decorso.
Osserva il Tribunale, in linea di principio, che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta. Con la conseguenza che, ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente, il detto termine decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza dell'assicuratore, senza che a tale fine sia necessaria
10 l'ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato (cfr. Cass civ., sez. III, 22 giugno
2001, sent. n. 8600; cass civ., sez. III, 09 maggio 2001, sent. n. 6426).
Recentemente la giurisprudenza ha precisato che il testo dell'art. 2952 c.c. "deve essere interpretato in termini rigorosi, anche in considerazione del fatto che il termine di prescrizione ivi previsto è straordinariamente breve", sicché risultano "sconsigliabili interpretazioni della lettera della legge che, ancorando la decorrenza del termine a comportamenti non identificabili in modo certo, possano pregiudicare ulteriormente la certezza dei rapporti e l'esercizio dei diritti spettanti all'assicurato" (Cass. civ. sez. III, sent. 13 gennaio 2015, n. 289, non massimata).
Sulla stessa linea si pone l'Ordinanza n. 11581 del 15 giugno del 2020, sez. III civile, secondo la quale in tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato e non dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo.
Per quel che qui interessa, va sottolineato che i giudici di legittimità raggiungono la conclusione di cui sopra, pur riconoscendo all'accertamento tecnico preventivo, in parte qua assimilabile alla negoziazione assistita, non solo un accentuato nesso di strumentalità rispetto al giudizio risarcitorio, ma finanche il ruolo di potenziale mezzo alternativo al procedimento giudiziale, attraverso il quale il danneggiato può già vedere soddisfatta la pretesa al ristoro del danno;
ciò soprattutto per volontà delle più recenti riforme legislative.
Tornando ora al caso di specie, osserva il Tribunale che l'invito ad aderire alla negoziazione assistita notificato dal difensore del al patronato (all. n. 7 all'atto di citazione) non Pt_1
contiene una esplicita domanda risarcitoria, di talché non concreta gli estremi di quella richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno cui si riferisce l'art. 2952 c.c.
Si deve pertanto ritenere che il termine iniziale della prescrizione del diritto all'indennizzo decorra dal 21.10.21 e cioè dal giorno in cui l'attore ha notificato al patronato l'atto di citazione, contenente la domanda risarcitoria. Infatti, con la citazione dell si è concretizzata CP_2
l'azione giudiziale menzionata dal co. 3 dell'art. 2952, quale atto di avvio di un procedimento davanti ad un giudice.
Inoltre, tale termine di prescrizione biennale è stato sospeso ex art. 2952, co. 4 c.c. con la chiamata in garanzia dell'assicurazione, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del patronato del 14.03.22, con cui infatti l'assicurato ha comunicato all'assicuratore la richiesta risarcitoria di Pt_1
11 Pertanto, non solo il diritto di indennizzo dell'assicurato non si è estinto per prescrizione, CP_2
ma il relativo termine è attualmente sospeso e lo sarà finché il credito del danneggiato non sarà divenuto liquido ed esigibile, come precisa il co. 4 dell'art. 2952 c.c.
Neppure può dirsi che l'assicurato abbia perduto ex art. 1915 c.c. il diritto all'indennizzo, CP_2
per non avere rispettato ex artt. 1913 e 1914 c.c. l'obbligo di avviso all'assicuratore del sinistro e di salvataggio
Quanto all'obbligo di avviso del sinistro, ha solo affermato, ma non anche provato, che la CP_2
compagnia assicurativa fosse consapevole degli sviluppi del sinistro, in quanto al tempo dello stesso intratteneva rapporti con un'agenzia assicurativa che si è in seguito fusa con l'attuale d ogni modo, la perdita del diritto all'indennizzo si Controparte_15
verifica solo in caso di prova del dolo dell'assicurato, e cioè della consapevolezza dell'obbligo e della volontà di non osservarlo. Ebbene, tale prova, gravante sull'assicurazione quale fatto fondante l'eccezione di estinzione del diritto, non è stata fornita. D'altro canto, in mancanza di prova circa l'esistenza del dolo, si deve presumere l'inadempimento colposo, la cui unica conseguenza consiste nel diritto dell'assicuratore di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio effettivamente sofferto (cfr. Cass civ, sez. III, 03 marzo 1989, sent. n. 1196). Nondimeno, nessuna prova è stata fornita da parte della di un pregiudizio sofferto a seguito del CP_4
ritardo nell'obbligo di avviso del sinistro.
Quanto poi all'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c., va rilevato che l' ha cercato di CP_2
rimediare al proprio errore ed evitare il danno, proponendo ricorso amministrativo contro la decisione reiettiva dell'INPS, pur non ottenendo l'esito sperato. Non si può pertanto affermare che abbia violato l'obbligo di salvataggio.
Va invece riconosciuto che la polizza prevede uno scoperto del 15% con un minimo di € 1.000, quote queste che rimarranno a carico dell'assicurato.
Per tutte le considerazioni che precedono, la domanda dell'assicurato nei confronti della CP_2
deve essere accolta parzialmente. Controparte_4
Vanno compensate le spese di lite nei rapporti tra il patronato e la compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda dell'attore nei Pt_1
confronti del convenuto , nonché sulla domanda dell'assicurato nei confronti del CP_2 CP_2
12 terzo chiamato, come sopra proposte, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
-accoglie parzialmente la domanda risarcitoria proposta dal sig. e per l'effetto condanna il Pt_1
patronato al pagamento di euro 14.275,70 in favore del sig. a titolo di risarcimento CP_2 Pt_1
del danno, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
-pone le spese di c.t.u. a carico del patronato convenuto;
-condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'attore, che liquida in euro CP_2
3800,00 per compensi professionali, oltre spese di contributo unificato e accessori, da distrarsi in favore dell'avv. Mattei, dichiaratosi antistatario;
- condanna la manlevare e garantire l' per Controparte_15 CP_2
quanto il patronato dovrà pagare in esecuzione della presente sentenza, previa applicazione dello scoperto del 15% e con un minimo di € 1.000;
- dichiara interamente compensate le spese di lite nei rapporti tra e compagnia CP_2
assicuratrice.
Così deciso in Roma, 7 gennaio 2025
Il Giudice Dott. Guido Marcelli
Alla redazione della sentenza ha collaborato la dott.ssa Giulia Casiello.
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, Dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12543 del ruolo generale per gli affari conteziosi dell'anno 2020, promossa
DA
- (C.F. ), residente in [...] C.F._1
Simone n. 80 ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Padova 44, presso lo studio dell'Avv.
Elisa Mattei, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
PARTE ATTRICE
CONTRO
- (C.F. , con sede legale in Roma, in Via Angelo Bargoni n. 78, in CP_1 CP_2 P.IVA_1
persona del Presidente Nazionale, Dott. (C.F. , Controparte_3 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MARIO CERAVOLO
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
(già nella Controparte_4 Controparte_5
quale è stata fusa per incorporazione la con atto del 22 Controparte_6
1 dicembre 2016, per atto Notaio rep. 357793, racc. 29818, in Persona_1
persona del suo procuratore Dott. , elettivamente domiciliata in Roma alla via Controparte_7
Manlio Di Veroli n.2, presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Prudenzano (C.F. dal quale è rappresentata e difesa nel presente procedimento C.F._3
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
Oggetto: responsabilità̀ professionale del mandatario
CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate in atti e da intendersi qui trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 18.02.20, notificato in rinnovazione il 21.10.21, il sig. ha Parte_1
adito il Tribunale di Roma al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto patronato ex art. 1176 c.c., per inadempimento del mandato professionale conferitogli al CP_2
fine dell'invio della domanda di indennità di disoccupazione, con condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della mancata percezione della NASPI;
il tutto con vittoria di spese, onorari e competenze del giudizio in favore dell'avv. difensore Mattei, quale anticipatario ed antistatario.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che il 3.02.17 aveva dato mandato al patronato
, al fine di presentare richiesta NASPI per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione, CP_2
in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro con la società Nastasi Impianti Tecnologici s.r.l., avvenuta il 27.01.17. Tuttavia, nella medesima data, il patronato aveva presentato tale istanza all'INPS con codice fiscale errato, inoltrando successivamente nuova domanda - stavolta emendata dall'errore - soltanto in data 19.04.2017.
Tuttavia il 23.05.2017 l'INPS aveva comunicato al sig. il respingimento della domanda di Pt_1
indennità di disoccupazione, in quanto tardiva, e cioè non presentata entro il 5.04.17, giorno di scadenza del termine di decadenza di 68 giorni, decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro in argomento.
A quanto sopra, l'attore ha aggiunto di avere promosso la procedura di negoziazione assistita nei confronti di , ma che tale invito non era stato accolto dal convenuto. CP_2
2 Dunque, il sig. ha chiesto accertarsi la responsabilità del patronato ex. art. 1176 Pt_1 CP_2
c.c. per negligente adempimento al mandato.
Per l'effetto, ha chiesto di sentirlo condannare al risarcimento del danno subito dalla mancata percezione della NASPI, pari a euro 19.648,28, secondo la c.t.p. contabile allegata.
______________
Il 14.03.22 si è costituito in giudizio il patronato invocando, in via preliminare, la CP_2
chiamata in causa della Soc. Fata Assicurazioni Danni S.p.a. (ora , con la Controparte_4
quale aveva stipulato polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile. Nel merito, in via principale, ha chiesto di rigettare la domanda attorea per mancanza di fondamento e, in via subordinata, di valutare la propria minor grave responsabilità ex art. 1710 c.c. e dichiarare l'assicurazione tenuta a manlevarlo dalla pretesa risarcitoria del
Pt_1
In particolare, nel merito ha addotto l'infondatezza della domanda risarcitoria, sottolineando di avere adempiuto al mandato conferitole dall'attore, inviando in suo nome e per suo conto la domanda di disoccupazione il giorno stesso del conferimento dell'incarico e cioè il 3.02.17.
Tuttavia, solo nel mese di aprile esso patronato era venuto a sapere della mancata liquidazione dell'indennità di disoccupazione in favore di a causa di un errore di trascrizione relativo al Pt_1
suo codice fiscale, sicché il 19.04.17 aveva presentato nuova domanda all'INPS, disattesa però dall'ente previdenziale in quanto la domanda non era stata presentata entro il 5.4.2017.
Peraltro, il ritardo nella liquidazione della NASPI non era imputabile ad un proprio errore materiale, bensì ai molteplici lavori di manutenzione del sito INPS ed ai numerosi aggiornamenti dei programmi telematici, che stavano rallentando tutto il lavoro.
Avverso il rigetto per tardività da parte dell'INPS, esso convenuto aveva altresì proposto ricorso amministrativo, con responso tuttavia negativo.
Nel merito, il rigetto della domanda NASPI era avvenuto solo per un refuso nella trascrizione del codice fiscale e l'attore ben avrebbe potuto recarsi tempestivamente presso la sede dell' CP_2
per chiedere chiarimenti. Infatti, di solito gli assistiti si recavano ad informarsi ripetutamente presso il patronato per verificare lo stato delle pratiche. Ove ciò fosse accaduto, senz'altro il
3 personale del patronato si sarebbe accorto del problema nell'inoltro della domanda, che sarebbe stato in quel caso sicuramente sanato.
Ad ogni modo al caso di specie si applicava l'art. 1710 c.c. per cui, essendo il mandato in argomento gratuito, la responsabilità per colpa andava valutata con minor rigore.
Infine, il quantum risarcitorio richiesto dall'attore era eccessivamente oneroso ed occorreva disporre una c.t.u. contabile per accertare l'esatto ammontare della NASPI non fruita.
______________
Si è costituita la Società̀ chiamata in garanzia da , Controparte_4 CP_2
chiedendo rigettarsi tutte le domande svolte contro di essa perché prescritte o infondate, in fatto ed in diritto;
in via subordinata, ha chiesto di liquidare il danno con il temperamento ex art. 1227, co. 1 e 2 c.p.c.
In particolare, la compagnia ha preliminarmente eccepito l'avvenuta prescrizione biennale del diritto all'indennizzo del patronato-assicurato per la responsabilità civile ex art. 2952, co. 2 e 3
c.c., decorrendo tale termine di prescrizione dal giorno in cui il terzo danneggiato aveva chiesto il risarcimento, che nel caso di specie era coinciso con l'invito alla negoziazione assistita del
10.09.18. In ogni caso, erano stati violati da parte dell'assicurato gli artt. 1913 e 1914 c.c., non essendosi provveduto ad assolvere l'obbligo di avviso del sinistro e quello di salvataggio.
In ogni caso la polizza prevedeva lo scoperto del 15%, con il minimo di € 1.000.
Anche riconoscendosi l'errore commesso dal patronato, sussisteva il concorso colposo del il quale avrebbe potuto rendersi conto del codice fiscale errato, essendo in possesso Pt_1
della ricevuta di presentazione della domanda rilasciata dall . CP_2
Inoltre, la responsabilità del patronato andava valutata con minor rigore, essendo il mandato a titolo gratuito.
Infine, in punto di quantum debeatur, la domanda di era nulla per non avere illustrato in Pt_1
alcun modo il processo logico, giuridico e aritmetico con il quale si era giunto a quantificare il presunto danno nella specifica somma di € 19.648,28.
______________
4 La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
______________
La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
La pretesa risarcitoria dell'attore va inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. da mancato o inesatto adempimento di un contratto di mandato. Ne deriva che, in tema di prova dell'inadempimento dell'obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Invece, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cfr. Cass. civ., Sez. U, 30 ottobre 2001, sent. n. 13533).
Pertanto, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il riparto dell'onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale prevede che, a fronte dell'inadempimento lamentato dall'attore, il convenuto deve dimostrare di aver esattamente dato corso alla prestazione affidatagli, ovvero la non imputabilità a sé dell'inidoneità della stessa.
Quanto precede consente di ricostruire la fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Tribunale
e di sostenere che i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi acclarati, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa della parte attrice nonché dell'accertamento peritale effettuato.
5 La relazione tecnica integrata - che si condivide, fatte salve le precisazioni di cui oltre - evidenzia con chiarezza logica l'errore nell'inoltro della prima domanda NASPI, da un lato, e la tardività della seconda domanda NASPI emendata dall'errore, dall'altro.
Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile.
In primo luogo il c.t.u., preso atto di tale documentazione, ha in sintesi ritenuto che “la CP_8
ha trasmesso tempestivamente la prima domanda in data 03/02/2017, seppur con il
[...]
codice fiscale del sig. indicato in modo erroneo” e, poi, che “la seconda domanda Pt_1
trasmessa con l'indicazione del codice fiscale corretto, non è tempestiva, in quanto presentata in data 19/04/2017, oltre il termine dei 68 giorni, scadente il 05/04/2017. L'INPS ha considerato effettiva solo la seconda domanda, in quanto la prima riportava il codice fiscale errato, non riconducibile al sig. ”. Parte_1
A riguardo, in sintesi, il c.t.u. precisa che:
- dagli atti di causa emerge che il sig. ha cessato il rapporto in data 27/01/2017, talchè il Pt_1
termine di presentazione va considerato alla data del 05/04/2017: 27/01/2017+ 68 giorni
-05/04/2017;
- negli atti di causa è presente la “RICEVUTA di presentazione della domanda di indennità di
NASPI in modalità on line Tramite Patronato” (doc. 2 dell'atto di citazione e n. 4 della comparsa di costituzione), dal cui numero di protocollo emerge che la data di presentazione della prima domanda è del 03/02/2017, quindi proposta nei termini di legge, la scadenza di presentazione essendo al 05/04/2017. Tuttavia, il codice fiscale indicato non corrisponde al codice fiscale del sig. in quanto sulla base della comunicazione Unilav il codice fiscale corretto è Pt_1
e non C.F._1 C.F._4
-la seconda domanda è stata trasmessa da in data 19/04/2017, oltre il termine dei 68 CP_2
giorni, scaduto il 05/04/2017.
In conclusione, l'INPS non ha preso in considerazione la domanda presentata in data
03/02/2017 con il codice fiscale errato, ma solo la seconda comunicazione recante il codice fiscale corretto.
D'altra parte, le circostanze sopra illustrate non sono state oggetto di contestazione tra le parti, atteso che lo stesso patronato ha ammesso di aver presentato la prima domanda in termini -
6 corredata però di codice fiscale erroneo - e di averla ripresentata successivamente, pur tardivamente, nel tentativo di emendare l'errore.
Ebbene, alla luce di quanto posto in evidenza dalla relazione tecnica e di quanto emerge dalla documentazione prodotta dalle parti, può ritenersi provata la responsabilità contrattuale del convenuto per inesatto adempimento al mandato conferitogli dall'attore.
Il rapporto tra ed è inquadrabile nella categoria del mandato gratuito ex art. 1710, Pt_1 CP_2
co. 1 c.c. (stante il mancato pagamento di qualsivoglia compenso da parte del mandante), benché il convenuto, in qualità di patronato, sia finanziato per i servizi resi ex art. 13, L.
152/2001, con il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall' (INPS), dall' Controparte_9 Controparte_10
mministrazione pubblica ( ), dall'
[...] CP_11 Controparte_12
( ) e dall' per il settore marittimo
[...] Controparte_10
(IPSEMA).
Nonostante la gratuità ex art.1710, co. 1 c.c., se il mandato è conferito al mandatario in considerazione della sua capacità professionale - ed è il caso dell' incaricato dell'inoltro CP_2
della domanda NASPI - il criterio di diligenza va valutato in relazione alla correlativa idoneità professionale ex art. 1176, co. 2 c.c. Ciò è confermato da costante giurisprudenza, secondo cui la responsabilità degli istituti di patronato, per l'attività di informazione, assistenza e tutela espletata, ha natura contrattuale e discende dal mancato adempimento - con la diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. - del mandato conferito dagli assistiti, il quale li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza (Cfr. Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2023, ord. n. 34475; Cass. civ. n.18057/2018, n. 18814/2008 e
17997/2002).
Inoltre, il mandatario deve compiere diligentemente non solo l'atto per cui è stato conferito il mandato, ma anche quelli strumentali ed ulteriori che del primo costituiscano il necessario completamento (Cfr. Cass civ, sez. III, 27 aprile 2010, sent. n. 10073; Cass civ, sez. I, del 08 agosto 2003, sent. n. 11961; Cass civ, sez. I, 25 febbraio 2000, sent. n. 2149).
Ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale che il patronato ha negligentemente inoltrato una prima domanda riportante il codice fiscale del non corretto, domanda che Pt_1
7 non è stata per questo motivo presa in considerazione dall'INPS. Appare chiaro, al riguardo, che la trascrizione del codice fiscale, essendo rilevante ai fini della precisa identificazione del soggetto richiedente il beneficio, e condizionando la stessa presa in carico della istanza, peraltro subordinata ad un preciso termine decadenziale, avrebbe dovuto essere oggetto di particolare cura e attenzione da parte dell'ente incaricato.
Va poi ravvisata una ulteriore negligenza da parte del patronato nel mancato tempestivo controllo dell'esito della richiesta in tempo sufficiente ad emendare un eventuale errore, quale che esso potesse essere.
Non costituisce giustificazione idonea l'allegazione dell' in ordine a presunti problemi CP_2
afferenti a lavori di manutenzione del sito dell'INPS nel periodo in questione e/o di aggiornamento di programmi telematici. Infatti, in primo luogo tali problematiche sono state solo allegate, ma non provate. In secondo luogo, pur volendo per ipotesi ammettere problemi di manutenzione o aggiornamento del sito, ciò avrebbe comunque comportato la necessità, da parte del patronato, di chiedere informazioni all'INPS sullo stato della pratica prima della scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda, stante la gravità delle conseguenze che da tale scadenza potevano scaturire per l'accesso al beneficio.
A tali considerazioni si deve aggiungere che secondo la giurisprudenza l'art. 1710 comma primo cod. civ., nel prevedere per il mandato gratuito una valutazione della responsabilità per colpa del mandatario con minor rigore - è ispirato ad un riguardo verso la posizione del mandatario, cui non sarebbe equo fare carico di una colpa di entità trascurabile nell'esecuzione dell'incarico prestato per amichevole favore;
ma non importa che, accertata la colpa del mandatario, in ordine all'inadempimento del mandato, sia pure attraverso una valutazione di minor rigore, lo stesso non debba rispondere dell'intero danno sofferto dal mandante, che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, secondo il principio generale di cui all'art 1223 cod civ.
(Cass. sent. n. 2200 del 3.4.1980).
D'altro canto, nel caso di specie, per le ragioni sopra già espresse, la colpa del patronato non può essere considerata di entità trascurabile o lieve.
Il convenuto deve rispondere dell'intero danno cagionato, anche in considerazione del fatto che non sussiste il concorso colposo di né sul piano della causalità materiale ex art. 1227, Pt_1
co. 1 c.c., né sul piano della causalità giuridica ex art. 1227, co. 2 c.c.
8 In primo luogo, infatti, l'attore non ha concorso a causare il danno, avendo inserito il codice fiscale corretto nella domanda presentata al patronato, con relativo incarico gestorio di inoltro della stessa all'INPS. Né era tenuto a controllare la ricevuta o a recarsi più volte presso l' CP_14
per controllare lo stato della domanda e chiedere chiarimenti, come invece assunto dal patronato, potendo far affidamento in buona fede sull'operato dell'ente anche in ragione della sua specifica competenza tecnica.
Ciò vale a fortiori se si considera che l'attore non è stato avvisato dei problemi telematici che l' assume di aver riscontrati sulla piattaforma INPS, dopo l'inoltro della prima domanda. CP_2
Inoltre, non sussiste concorso del mandante, ove privo di specifiche competenze tecniche, per errori commessi dal mandatario nell'adempiere all'incarico, sino a quando non gli siano resi noti ed evidenti, in quanto il mandante può fare legittimo affidamento sulle competenze del mandante (Cfr. Cass civ, sez. III, 27 marzo 2018, sent. n. 7515).
Né risulta che l'attore abbia aggravato il danno, non avendo il convenuto provato che l'attore abbia posto in essere condotte che abbiano reso più gravi le conseguenze lesive dell'inadempimento di . CP_2
---------------
Per quel che riguarda, ora, la quantificazione del danno, va anzitutto posto in rilievo quanto emerso nella relazione tecnica, ossia che non sono state prodotte dall'attore nel fascicolo telematico e cartaceo le buste paga utili ai conteggi richiesti relativi alle somme NASPI spettanti a L'unica busta paga presente in atti è relativa a gennaio 2019 e, quindi, riferita ad un Pt_1
periodo di due anni successivo al periodo di NASPI richiesta, laddove la base di calcolo del beneficio è rappresentata dall'imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni.
In particolare, stante tale carenza documentale, c.t.u. ha in sintesi precisato che:
-ha effettuato i calcoli richiesti, utilizzando la retribuzione contrattuale riferita all'anno 2015 e
2016, CCNL codice INPS 113, come indicato nella comunicazione Unilav (doc. 1 atto di citazione), da cui emerge una media aritmetica delle retribuzioni pari ad euro 1.667,28;
- nel calcolo della NASPI, qualora la retribuzione mensile fosse inferiore ad euro 1.195,00 mensili, l'indennità risulta essere pari al 75% della retribuzione. Per stipendi superiori, va aggiunto il 25% del differenziale fra retribuzione mensile e l'importo di euro 1.195,00;
- dal quarto mese la NASPI si riduce del 3% ogni mese. La prestazione è erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (24 mesi);
9 - l'importo massimo dell'indennità NASPI per il 2017 non può superare 1.300,00 euro al mese.
Effettuati i conteggi di cui sopra, il c.t.u. ha concluso che l'importo finale della NASPI, seppur solo indicativo, che avrebbe dovuto percepire, ammonta ad euro 18.539,87. Pt_1
In risposta alle osservazioni critiche formulate dalla difesa del convenuto e della compagnia, il c.t.u. ha confermato che il precedente calcolo era stato fatto al lordo della tassazione, essendo la NASPI soggetta a tassazione separata la cui aliquota è determinata dalla media delle ultime due annualità e quindi ha rielaborato il predetto conteggio al netto delle ritenute, per ottenere un importo netto finale di euro 14.275,70.
Si ritiene che tale importo, pur in difetto di produzione delle buste paga del periodo di riferimento, possa essere preso in considerazione ai fini della liquidazione del danno, considerando la sostanziale attendibilità dei dati di partenza (retribuzione contrattuale riferita all'anno 2015 e 2016, CCNL codice INPS 113) su cui il consulente ha proceduto ai relativi calcoli, sebbene essi possano scontare una minima imprecisione.
Per tutte le considerazioni che precedono, la domanda dell'attore deve essere accolta parzialmente, dovendo in definitiva essere riconosciuto l'importo di euro 14.275,70 a titolo di risarcimento del danno.
Le spese di lite, così come quelle di CTU, seguono invece la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e sono poste a carico del patronato . CP_2
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Passando all'esame della chiamata in garanzia, va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto all'indennizzo sollevata dalla . CP_4
La compagnia sostiene invero che il termine di prescrizione biennale sia decorso dal 10.09.18, ossia dal giorno in cui il ha invitato il patronato alla negoziazione assistita, con il corollario Pt_1
che avendo notificato la comparsa con chiamata di terzo il 9.6.22, il termine biennale CP_2
sarebbe irrimediabilmente decorso.
Osserva il Tribunale, in linea di principio, che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta. Con la conseguenza che, ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente, il detto termine decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza dell'assicuratore, senza che a tale fine sia necessaria
10 l'ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato (cfr. Cass civ., sez. III, 22 giugno
2001, sent. n. 8600; cass civ., sez. III, 09 maggio 2001, sent. n. 6426).
Recentemente la giurisprudenza ha precisato che il testo dell'art. 2952 c.c. "deve essere interpretato in termini rigorosi, anche in considerazione del fatto che il termine di prescrizione ivi previsto è straordinariamente breve", sicché risultano "sconsigliabili interpretazioni della lettera della legge che, ancorando la decorrenza del termine a comportamenti non identificabili in modo certo, possano pregiudicare ulteriormente la certezza dei rapporti e l'esercizio dei diritti spettanti all'assicurato" (Cass. civ. sez. III, sent. 13 gennaio 2015, n. 289, non massimata).
Sulla stessa linea si pone l'Ordinanza n. 11581 del 15 giugno del 2020, sez. III civile, secondo la quale in tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato e non dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo.
Per quel che qui interessa, va sottolineato che i giudici di legittimità raggiungono la conclusione di cui sopra, pur riconoscendo all'accertamento tecnico preventivo, in parte qua assimilabile alla negoziazione assistita, non solo un accentuato nesso di strumentalità rispetto al giudizio risarcitorio, ma finanche il ruolo di potenziale mezzo alternativo al procedimento giudiziale, attraverso il quale il danneggiato può già vedere soddisfatta la pretesa al ristoro del danno;
ciò soprattutto per volontà delle più recenti riforme legislative.
Tornando ora al caso di specie, osserva il Tribunale che l'invito ad aderire alla negoziazione assistita notificato dal difensore del al patronato (all. n. 7 all'atto di citazione) non Pt_1
contiene una esplicita domanda risarcitoria, di talché non concreta gli estremi di quella richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno cui si riferisce l'art. 2952 c.c.
Si deve pertanto ritenere che il termine iniziale della prescrizione del diritto all'indennizzo decorra dal 21.10.21 e cioè dal giorno in cui l'attore ha notificato al patronato l'atto di citazione, contenente la domanda risarcitoria. Infatti, con la citazione dell si è concretizzata CP_2
l'azione giudiziale menzionata dal co. 3 dell'art. 2952, quale atto di avvio di un procedimento davanti ad un giudice.
Inoltre, tale termine di prescrizione biennale è stato sospeso ex art. 2952, co. 4 c.c. con la chiamata in garanzia dell'assicurazione, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del patronato del 14.03.22, con cui infatti l'assicurato ha comunicato all'assicuratore la richiesta risarcitoria di Pt_1
11 Pertanto, non solo il diritto di indennizzo dell'assicurato non si è estinto per prescrizione, CP_2
ma il relativo termine è attualmente sospeso e lo sarà finché il credito del danneggiato non sarà divenuto liquido ed esigibile, come precisa il co. 4 dell'art. 2952 c.c.
Neppure può dirsi che l'assicurato abbia perduto ex art. 1915 c.c. il diritto all'indennizzo, CP_2
per non avere rispettato ex artt. 1913 e 1914 c.c. l'obbligo di avviso all'assicuratore del sinistro e di salvataggio
Quanto all'obbligo di avviso del sinistro, ha solo affermato, ma non anche provato, che la CP_2
compagnia assicurativa fosse consapevole degli sviluppi del sinistro, in quanto al tempo dello stesso intratteneva rapporti con un'agenzia assicurativa che si è in seguito fusa con l'attuale d ogni modo, la perdita del diritto all'indennizzo si Controparte_15
verifica solo in caso di prova del dolo dell'assicurato, e cioè della consapevolezza dell'obbligo e della volontà di non osservarlo. Ebbene, tale prova, gravante sull'assicurazione quale fatto fondante l'eccezione di estinzione del diritto, non è stata fornita. D'altro canto, in mancanza di prova circa l'esistenza del dolo, si deve presumere l'inadempimento colposo, la cui unica conseguenza consiste nel diritto dell'assicuratore di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio effettivamente sofferto (cfr. Cass civ, sez. III, 03 marzo 1989, sent. n. 1196). Nondimeno, nessuna prova è stata fornita da parte della di un pregiudizio sofferto a seguito del CP_4
ritardo nell'obbligo di avviso del sinistro.
Quanto poi all'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c., va rilevato che l' ha cercato di CP_2
rimediare al proprio errore ed evitare il danno, proponendo ricorso amministrativo contro la decisione reiettiva dell'INPS, pur non ottenendo l'esito sperato. Non si può pertanto affermare che abbia violato l'obbligo di salvataggio.
Va invece riconosciuto che la polizza prevede uno scoperto del 15% con un minimo di € 1.000, quote queste che rimarranno a carico dell'assicurato.
Per tutte le considerazioni che precedono, la domanda dell'assicurato nei confronti della CP_2
deve essere accolta parzialmente. Controparte_4
Vanno compensate le spese di lite nei rapporti tra il patronato e la compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda dell'attore nei Pt_1
confronti del convenuto , nonché sulla domanda dell'assicurato nei confronti del CP_2 CP_2
12 terzo chiamato, come sopra proposte, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
-accoglie parzialmente la domanda risarcitoria proposta dal sig. e per l'effetto condanna il Pt_1
patronato al pagamento di euro 14.275,70 in favore del sig. a titolo di risarcimento CP_2 Pt_1
del danno, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
-pone le spese di c.t.u. a carico del patronato convenuto;
-condanna al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'attore, che liquida in euro CP_2
3800,00 per compensi professionali, oltre spese di contributo unificato e accessori, da distrarsi in favore dell'avv. Mattei, dichiaratosi antistatario;
- condanna la manlevare e garantire l' per Controparte_15 CP_2
quanto il patronato dovrà pagare in esecuzione della presente sentenza, previa applicazione dello scoperto del 15% e con un minimo di € 1.000;
- dichiara interamente compensate le spese di lite nei rapporti tra e compagnia CP_2
assicuratrice.
Così deciso in Roma, 7 gennaio 2025
Il Giudice Dott. Guido Marcelli
Alla redazione della sentenza ha collaborato la dott.ssa Giulia Casiello.
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