Art. 1.
Il primo comma dell'art. 119 del codice della navigazione e' modificato come segue:
"Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di eta' non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'eta' non deve superare i quarantacinque anni".
Il primo comma dell'art. 119 del codice della navigazione e' modificato come segue:
"Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di eta' non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'eta' non deve superare i quarantacinque anni".