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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 3504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3504 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 07/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1875/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentata e difesa, come in atti, dall' avv. Renato Polise Parte_1 con il quale elett.te domicilia in Napoli alla via S. Veniero n. 17
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come CP_1 in atti, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con la quale è elett.te domiciliato in Napoli presso la sede di via A. De Gasperi, 55 CP_1
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.01.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023 00105650 17 CP_1
000, notificatale a mezzo pec del 16 dicembre 2023, recante la richiesta di € 19.338,42 per contributi previdenziali, somme aggiuntive ed interessi, relativi a presunti omessi pagamenti di contributi IVS a percentuale per gli anni 2016 e 2017. Chiedeva, pertanto, sulla base della mancanza di motivazione dell'atto impugnato per violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ad esso relativi, l'accertamento dell'infondatezza della pretesa azionata con il conseguente suo annullamento;
il tutto con vittoria di spese. L si costituiva in giudizio chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, con CP_1 vittoria di spese di lite.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: Va, in via preliminare, evidenziato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità certamente maggioritario ed al quale si ritiene di prestare convinta adesione, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in I. 14 maggio 2005, n. 80, vigente “ratione temporis”), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali ( cfr. tra le altre Cass. Ordinanza 28.02.2018 n. 4633). Ciò posto, con riferimento alla presente opposizione, va, in via preliminare, rilevata l'inammissibilità per tardività della stessa relativamente alla doglianza inerente la violazione, nella specie, dell'art. 3 della legge 141/1990, rientrando quest'ultima nell'ambito dei rilievi formali che, costituendo un'opposizione ex art. 617° comma cpc, richiamato dall'art. 29 del Dlgs 46/99, devono essere proposti entro 20 giorni dalla notifica dell'atto esecutivo per cui possono essere esaminati solo se tempestivi. Tanto premesso, a fronte di un avviso di addebito notificato in data 16.12.2023, la presente opposizione risulta depositata in data 25.01.2024 e, pertanto, oltre il termine di 20 giorni all'uopo previsto dal legislatore. Essa va, al contrario, considerata tempestiva in relazione al termine di 40 gg in relazione alle questioni inerenti il merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Ciò posto, in via preliminare, in ragione del sopravvenuto sgravio parziale dell'avviso di addebito di cui è causa per i contributi relativi all'anno 2016 intervenuto in data 02.09.2024, va dichiarata, in parte qua, la cessazione della materia del contendere. La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto sgravio parziale dell'avviso di addebito di cui è causa, relativamente ai contributi previdenziali inerenti l'anno 2016, intervenuto in data 02.09.2024, determina, in parte qua, la cessazione della materia del contendere perché è venuto meno l'interesse a proseguire il giudizio e l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Per quanto riguarda, invece, la restante parte dell'avviso addebito di cui è causa inerente i contributi previdenziali relativi all'anno 2017 la domanda così come formulata va rigettata. In proposito va evidenziato che il credito contributivo degli enti previdenziali si prescrive, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10 della L 335/1995, in ogni caso in 5 anni e che la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale e non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale (art 2953 c.c.) conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato ( cfr. Cass. Sez Unite n. 23397/2016). Ciò posto, nel caso in esame l'avviso di addebito suindicato ( per la parte relativa ai contributi previdenziali inerenti l'anno 2017) è stato, in realtà, preceduto dalla comunicazione di debito 2022/05 notificata il 28/06/2022 mediante raccomandata n. 68982079867-1 così come si evince dal relativo avviso di ricevimento attestante l'avvenuta sua consegna nelle mani del “ ricevente” che ha provveduto alla sua sottoscrizione ( cfr. copia avviso di ricevimento allegato alle note di t.s. depositate dall in data 07.10.2024, acquisite ex art. 421 c.p.c.). CP_1
In proposito vanno effettuate alcune considerazioni di carattere generale. E', infatti, doveroso evidenziare che l'indicata raccomandata ha ad oggetto una comunicazione di debito inoltrata con il mezzo del servizio postale. Non viene, quindi, in rilievo la notifica di un atto giudiziario, né viene in rilievo l'invio di un atto sottoposto al regime di notifica degli atti giudiziari. Tale precisazione è dirimente per escludere che l'agente postale sia un pubblico ufficiale e per escludere, conseguentemente, la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento. Occorre, infatti, distinguere l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, soggetta esclusivamente al regolamento postale, dall'invio di atti giudiziari. Il Decreto 9 aprile 2001 recante le condizioni generali del servizio postale distingue (art. 18) gli invii raccomandati attinenti le procedure giudiziarie e i procedimenti amministrativi di cui alla legge 20 novembre 1982 n. 890 (notifiche a mezzo ufficiale giudiziario), precisando che agli stessi non si applica il regolamento postale poiché si applicano le regole della legge 890/1982. Tutti gli invii con avviso di ricevimento non rientranti nell'indicata categoria – quale quello sub iudice – sono, quindi, disciplinati dal regolamento postale che, a tal fine, stabilisce quanto segue: – l'agente postale è un incaricato di pubblico servizio (cfr. art. 32 “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta. Se il destinatario è impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio”; art. 33 “Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio”). – al fine di ritenere il plico recapitato, l'agente postale deve recarsi nel luogo indicato e consegnare la posta al destinatario o al familiare e, in caso di impresa, al legale rappresentante o persona incaricata a riceverla (art. 38 “Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato. Il tentativo di consegna viene effettuato per non più di due volte”; Art. 39 Nuclei familiari “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”; Art. 40 Imprese “Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L'impresa può indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante”). – l'agente postale non è onerato del rispetto di ulteriori formalità ed il plico si considera regolarmente recapitato quando è giunto all'indirizzo ed è stato consegnato al destinatario o altri soggetti indicati delle norme (art. 44). Ne consegue che, sebbene il plico si presuma pervenuto al destinatario, l'attività dell'agente postale non è assistita da pubblica fede e, pertanto, non si è formata piena prova, superabile solo con querela di falso, che l'agente postale si sia recato sul posto e che la firma apposta sia di parte ricorrente. L'avviso di ricevimento è elemento costitutivo della presunzione di conoscenza che è superabile con gli ordinari rimedi e non necessita di querela di falso. Diversamente, quando l'agente postale effettua una notifica di atti giudiziari o amministrativi agisce quale pubblico ufficiale (in quanto delegato dall'ufficiale giudiziario) e la sua attività è coperta da pubblica fede. Per tale ragione egli è tenuto all'osservanza di rigide formalità anche in punto di individuazione del destinatario dell'atto. Pertanto, solo in questo caso, l'attestazione di aver consegnato un plico al soggetto che viene ivi indicato fa fede fino a querela di falso. L'art. 7 della legge 890/1982 prevede, a tal fine, rigide formalità: “L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo”. Solo in questo caso l'organo notificatore redige un documento pubblico che può considerarsi fide facente e, quindi, atto pubblico agli effetti degli artt. 2699 ss. c.c. e ciò in quanto la legge attribuisce al soggetto abilitato alla notificazione una specifica funzione certificativa e con ciò stesso la capacità di essere fonte di produzione di pubbliche certezze. L'agente postale che opera non quale delegato dell'ufficiale giudiziario ma secondo le regole ordinarie del regolamento postale non è tenuto all'osservanza di rigide formalità proprio perché quanto da lui attestato non fa piena prova fino a querela di falso. Ulteriore conferma della sua qualifica si rinviene nel d.lgs 22 luglio 1999, n. 261, laddove all'art. 18 si evidenzia quanto segue: “Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'articolo 358 del codice penale. Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti”.
Orbene, tanto chiarito, l'agente postale, quale incaricato di pubblico servizio, non è tenuto a redigere una relata di notifica o una annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui il plico è stato consegnato: nessuna norma lo impone. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia). L'indicata prova (i.e. impossibilità di conoscenza) può essere fornita in ogni modo e nel rispetto delle preclusioni processuali, nell'ambito del giudizio di merito, e non passa per la proposizione della querela di falso. Dall'apposizione di una firma sull'avviso di ricevimento – in difetto di altri adempimenti dovuti in capo all'agente postale – si può semplicemente presumere che il plico sia stato consegnato all'indirizzo indicato al legale rappresentante o altra persona incaricata. Tale presunzione, non assistita da pubblica fede, è superabile fornendo prova contraria. Le predette conclusioni sono avallate da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che, pur relativa ad un caso concreto differente, è del tutto conferente al principio da applicare al caso di specie. La pronuncia, infatti, attiene ad una ipotesi di notifica interamente equiparabile all'invio di una raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento alla quale è applicabile il regolamento postale e non anche la normativa sulla notifica degli atti giudiziari. Il principio dettato è il seguente: “Nel caso di specie, essendo la notifica della cartella eseguita con le modalità semplificate dell'art. 26 cit., e quindi secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, essa deve considerarsi ritualmente effettuata essendo stato il plico consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, sicché è irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la cartella di pagamento. Analogamente, non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, considerata l'avvenuta sottoscrizione, da parte del “ ricevente”, dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 68982079867-1, la notifica dell'avviso di accertamento per mancato pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2017 deve considerarsi validamente effettuata già in data 28.06.2022. Ne consegue che, considerata l'avvenuta ulteriore notifica dell'avviso di addebito opposto in data 16.12.2023, la domanda giudiziale così come formulata va rigettata in quanto infondata non potendo ritenersi maturata la dedotta prescrizione anche in ragione dell'eccezione di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali durante l'emergenza sanitaria da Covid 19. In proposito valgono, altresì, le seguenti considerazioni. L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. In base a tali disposizioni, dovendo, ad esempio, stabilire se un credito di cui ad avviso di addebito notificato nel 2015 sia prescritto o meno al momento di notificazione di intimazione di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate nel mese di ottobre 2021, dovrebbe tenersi conto di tali 311 giorni di sospensione (gg. 129 + 182). Nel caso di specie, ai fini del calcolo del termine prescrizionale quinquennale, bisogna, pertanto, tener conto dei due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020 per cui la prescrizione dei crediti contributivi di cui all'avviso di addebito di cui è causa non può considerarsi, certamente, maturata. La domanda giudiziale va, pertanto, in parte qua, rigettata. L'esito della lite, solo in parte favorevole alla parte ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura dei due terzi. La restante parte segue la regola della soccombenza e si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ai contributi previdenziali relativi all'anno 2016 di cui all'avviso di addebito n. 371 2023 00105650 17 che va, in parte qua, annullato;
rigetta, per la restante parte, la domanda giudiziale;
condanna l al pagamento, CP_1 nella misura di un terzo, delle spese processuali che liquida, per tale misura ridotta, in € 437,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese processuali per la restante parte.
Così deciso in Napoli in data 07/05/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 07/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1875/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentata e difesa, come in atti, dall' avv. Renato Polise Parte_1 con il quale elett.te domicilia in Napoli alla via S. Veniero n. 17
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come CP_1 in atti, dall'avv. Maria Sofia Lizzi con la quale è elett.te domiciliato in Napoli presso la sede di via A. De Gasperi, 55 CP_1
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.01.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023 00105650 17 CP_1
000, notificatale a mezzo pec del 16 dicembre 2023, recante la richiesta di € 19.338,42 per contributi previdenziali, somme aggiuntive ed interessi, relativi a presunti omessi pagamenti di contributi IVS a percentuale per gli anni 2016 e 2017. Chiedeva, pertanto, sulla base della mancanza di motivazione dell'atto impugnato per violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ad esso relativi, l'accertamento dell'infondatezza della pretesa azionata con il conseguente suo annullamento;
il tutto con vittoria di spese. L si costituiva in giudizio chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, con CP_1 vittoria di spese di lite.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: Va, in via preliminare, evidenziato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità certamente maggioritario ed al quale si ritiene di prestare convinta adesione, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in I. 14 maggio 2005, n. 80, vigente “ratione temporis”), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali ( cfr. tra le altre Cass. Ordinanza 28.02.2018 n. 4633). Ciò posto, con riferimento alla presente opposizione, va, in via preliminare, rilevata l'inammissibilità per tardività della stessa relativamente alla doglianza inerente la violazione, nella specie, dell'art. 3 della legge 141/1990, rientrando quest'ultima nell'ambito dei rilievi formali che, costituendo un'opposizione ex art. 617° comma cpc, richiamato dall'art. 29 del Dlgs 46/99, devono essere proposti entro 20 giorni dalla notifica dell'atto esecutivo per cui possono essere esaminati solo se tempestivi. Tanto premesso, a fronte di un avviso di addebito notificato in data 16.12.2023, la presente opposizione risulta depositata in data 25.01.2024 e, pertanto, oltre il termine di 20 giorni all'uopo previsto dal legislatore. Essa va, al contrario, considerata tempestiva in relazione al termine di 40 gg in relazione alle questioni inerenti il merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Ciò posto, in via preliminare, in ragione del sopravvenuto sgravio parziale dell'avviso di addebito di cui è causa per i contributi relativi all'anno 2016 intervenuto in data 02.09.2024, va dichiarata, in parte qua, la cessazione della materia del contendere. La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto sgravio parziale dell'avviso di addebito di cui è causa, relativamente ai contributi previdenziali inerenti l'anno 2016, intervenuto in data 02.09.2024, determina, in parte qua, la cessazione della materia del contendere perché è venuto meno l'interesse a proseguire il giudizio e l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Per quanto riguarda, invece, la restante parte dell'avviso addebito di cui è causa inerente i contributi previdenziali relativi all'anno 2017 la domanda così come formulata va rigettata. In proposito va evidenziato che il credito contributivo degli enti previdenziali si prescrive, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10 della L 335/1995, in ogni caso in 5 anni e che la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale e non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale (art 2953 c.c.) conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato ( cfr. Cass. Sez Unite n. 23397/2016). Ciò posto, nel caso in esame l'avviso di addebito suindicato ( per la parte relativa ai contributi previdenziali inerenti l'anno 2017) è stato, in realtà, preceduto dalla comunicazione di debito 2022/05 notificata il 28/06/2022 mediante raccomandata n. 68982079867-1 così come si evince dal relativo avviso di ricevimento attestante l'avvenuta sua consegna nelle mani del “ ricevente” che ha provveduto alla sua sottoscrizione ( cfr. copia avviso di ricevimento allegato alle note di t.s. depositate dall in data 07.10.2024, acquisite ex art. 421 c.p.c.). CP_1
In proposito vanno effettuate alcune considerazioni di carattere generale. E', infatti, doveroso evidenziare che l'indicata raccomandata ha ad oggetto una comunicazione di debito inoltrata con il mezzo del servizio postale. Non viene, quindi, in rilievo la notifica di un atto giudiziario, né viene in rilievo l'invio di un atto sottoposto al regime di notifica degli atti giudiziari. Tale precisazione è dirimente per escludere che l'agente postale sia un pubblico ufficiale e per escludere, conseguentemente, la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento. Occorre, infatti, distinguere l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, soggetta esclusivamente al regolamento postale, dall'invio di atti giudiziari. Il Decreto 9 aprile 2001 recante le condizioni generali del servizio postale distingue (art. 18) gli invii raccomandati attinenti le procedure giudiziarie e i procedimenti amministrativi di cui alla legge 20 novembre 1982 n. 890 (notifiche a mezzo ufficiale giudiziario), precisando che agli stessi non si applica il regolamento postale poiché si applicano le regole della legge 890/1982. Tutti gli invii con avviso di ricevimento non rientranti nell'indicata categoria – quale quello sub iudice – sono, quindi, disciplinati dal regolamento postale che, a tal fine, stabilisce quanto segue: – l'agente postale è un incaricato di pubblico servizio (cfr. art. 32 “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta. Se il destinatario è impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio”; art. 33 “Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio”). – al fine di ritenere il plico recapitato, l'agente postale deve recarsi nel luogo indicato e consegnare la posta al destinatario o al familiare e, in caso di impresa, al legale rappresentante o persona incaricata a riceverla (art. 38 “Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato. Il tentativo di consegna viene effettuato per non più di due volte”; Art. 39 Nuclei familiari “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”; Art. 40 Imprese “Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L'impresa può indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante”). – l'agente postale non è onerato del rispetto di ulteriori formalità ed il plico si considera regolarmente recapitato quando è giunto all'indirizzo ed è stato consegnato al destinatario o altri soggetti indicati delle norme (art. 44). Ne consegue che, sebbene il plico si presuma pervenuto al destinatario, l'attività dell'agente postale non è assistita da pubblica fede e, pertanto, non si è formata piena prova, superabile solo con querela di falso, che l'agente postale si sia recato sul posto e che la firma apposta sia di parte ricorrente. L'avviso di ricevimento è elemento costitutivo della presunzione di conoscenza che è superabile con gli ordinari rimedi e non necessita di querela di falso. Diversamente, quando l'agente postale effettua una notifica di atti giudiziari o amministrativi agisce quale pubblico ufficiale (in quanto delegato dall'ufficiale giudiziario) e la sua attività è coperta da pubblica fede. Per tale ragione egli è tenuto all'osservanza di rigide formalità anche in punto di individuazione del destinatario dell'atto. Pertanto, solo in questo caso, l'attestazione di aver consegnato un plico al soggetto che viene ivi indicato fa fede fino a querela di falso. L'art. 7 della legge 890/1982 prevede, a tal fine, rigide formalità: “L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo”. Solo in questo caso l'organo notificatore redige un documento pubblico che può considerarsi fide facente e, quindi, atto pubblico agli effetti degli artt. 2699 ss. c.c. e ciò in quanto la legge attribuisce al soggetto abilitato alla notificazione una specifica funzione certificativa e con ciò stesso la capacità di essere fonte di produzione di pubbliche certezze. L'agente postale che opera non quale delegato dell'ufficiale giudiziario ma secondo le regole ordinarie del regolamento postale non è tenuto all'osservanza di rigide formalità proprio perché quanto da lui attestato non fa piena prova fino a querela di falso. Ulteriore conferma della sua qualifica si rinviene nel d.lgs 22 luglio 1999, n. 261, laddove all'art. 18 si evidenzia quanto segue: “Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'articolo 358 del codice penale. Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti”.
Orbene, tanto chiarito, l'agente postale, quale incaricato di pubblico servizio, non è tenuto a redigere una relata di notifica o una annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui il plico è stato consegnato: nessuna norma lo impone. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia). L'indicata prova (i.e. impossibilità di conoscenza) può essere fornita in ogni modo e nel rispetto delle preclusioni processuali, nell'ambito del giudizio di merito, e non passa per la proposizione della querela di falso. Dall'apposizione di una firma sull'avviso di ricevimento – in difetto di altri adempimenti dovuti in capo all'agente postale – si può semplicemente presumere che il plico sia stato consegnato all'indirizzo indicato al legale rappresentante o altra persona incaricata. Tale presunzione, non assistita da pubblica fede, è superabile fornendo prova contraria. Le predette conclusioni sono avallate da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che, pur relativa ad un caso concreto differente, è del tutto conferente al principio da applicare al caso di specie. La pronuncia, infatti, attiene ad una ipotesi di notifica interamente equiparabile all'invio di una raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento alla quale è applicabile il regolamento postale e non anche la normativa sulla notifica degli atti giudiziari. Il principio dettato è il seguente: “Nel caso di specie, essendo la notifica della cartella eseguita con le modalità semplificate dell'art. 26 cit., e quindi secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, essa deve considerarsi ritualmente effettuata essendo stato il plico consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, sicché è irrilevante la circostanza, sostenuta dal contribuente, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la cartella di pagamento. Analogamente, non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, considerata l'avvenuta sottoscrizione, da parte del “ ricevente”, dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 68982079867-1, la notifica dell'avviso di accertamento per mancato pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2017 deve considerarsi validamente effettuata già in data 28.06.2022. Ne consegue che, considerata l'avvenuta ulteriore notifica dell'avviso di addebito opposto in data 16.12.2023, la domanda giudiziale così come formulata va rigettata in quanto infondata non potendo ritenersi maturata la dedotta prescrizione anche in ragione dell'eccezione di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali durante l'emergenza sanitaria da Covid 19. In proposito valgono, altresì, le seguenti considerazioni. L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. In base a tali disposizioni, dovendo, ad esempio, stabilire se un credito di cui ad avviso di addebito notificato nel 2015 sia prescritto o meno al momento di notificazione di intimazione di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate nel mese di ottobre 2021, dovrebbe tenersi conto di tali 311 giorni di sospensione (gg. 129 + 182). Nel caso di specie, ai fini del calcolo del termine prescrizionale quinquennale, bisogna, pertanto, tener conto dei due periodi di sospensione previsti dall'art. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 d.l. 183/2020 per cui la prescrizione dei crediti contributivi di cui all'avviso di addebito di cui è causa non può considerarsi, certamente, maturata. La domanda giudiziale va, pertanto, in parte qua, rigettata. L'esito della lite, solo in parte favorevole alla parte ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura dei due terzi. La restante parte segue la regola della soccombenza e si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione ai contributi previdenziali relativi all'anno 2016 di cui all'avviso di addebito n. 371 2023 00105650 17 che va, in parte qua, annullato;
rigetta, per la restante parte, la domanda giudiziale;
condanna l al pagamento, CP_1 nella misura di un terzo, delle spese processuali che liquida, per tale misura ridotta, in € 437,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese processuali per la restante parte.
Così deciso in Napoli in data 07/05/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario