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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 27/06/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 87/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 87 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Lanusei presso lo studio dell'Avv. Mauro Pretti, che li rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione,
attori contro
(c.f. , fu , Controparte_1 C.F._4 CP_2 Per_1
fu , fu , Controparte_3 Per_1 Controparte_4 Per_1 [...]
, (c.f. , Controparte_5 CP_6 C.F._5 Controparte_7
(c.f. ), (c.f. ), C.F._6 CP_8 C.F._7
(c.f. ), fu , CP_9 C.F._8 CP_10 Per_2
fu , fu fu CP_11 Per_2 CP_12 Per_2 CP_13
fu fu Per_2 CP_14 Per_2 CP_15 Per_2 [...]
fu (c.f. ), CP_16 Per_2 Controparte_17 C.F._9 (c.f. ), (c.f. Controparte_18 C.F._10 Controparte_19
), (c.f. ), C.F._11 Parte_4 C.F._12 [...]
(c.f. , (c.f. ), CP_20 C.F._13 CP_21 C.F._14
(c.f. ), (c.f. CP_22 C.F._15 CP_23
), (c.f. ), C.F._16 Controparte_24 C.F._17
(c.f. ), (c.f. CP_25 C.F._18 Parte_5
, (c.f. ), C.F._19 Parte_6 C.F._20 CP_26
(c.f. ), (c.f. , C.F._21 CP_27 C.F._22 [...]
(c.f. , (c.f. CP_28 C.F._23 CP_29
), (c.f. ), C.F._24 Controparte_30 C.F._25
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (note illustrative conclusionali)
“Per tali motivazioni, si insiste affinché Il Tribunale, definitivamente
pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, accertato l'avvenuto
acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, anche in virtù di
accessione nel possesso, Voglia dichiarare:
• l'istante (Muravera 17/10/1974, CF: Parte_1
) proprietaria per intervenuta usucapione del terreno, con C.F._1
soprastante capannone in corso di definizione, ubicati nella località Pal'e Gerbus
del comune di Tertenia, censito in catasto al foglio 16, mappale 1616 (terreno) e
1615 (fabbricato);
• l'istante (Lanusei 22/11/1997, CF: ), Parte_3 C.F._3
anche in virtù di accessione nel possesso, proprietaria per intervenuta usucapione del terreno, con soprastante struttura di fabbricato, ubicato nella località Sarrala
del comune di Tertenia, censito in catasto al foglio 27, mappale 2444;
• l'istante (Lanusei 10/8/1995, CF: ), Parte_2 C.F._2
anche in virtù di accessione nel possesso, proprietario per intervenuta usucapione
dell'unità abitativa facente parte del fabbricato alla via Primo Maggio del
comune di Tertenia, censito in catasto al foglio 16, mappali 1028 sub 3 e 5, con
annesso locale deposito al piano terra, censito in catasto al foglio 16, mappale
1028 sub 6”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2 Parte_3
al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione: a) del terreno con soprastante capannone in corso di Parte_1
definizione, sito in località Pal'e Gerbus nel Comune di Tertenia, distinti,
rispettivamente, al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia
al foglio 16, particella 1616 e 1615; b) , anche in forza di accessione Parte_3
del possesso, del terreno, con soprastante struttura di fabbricato, sito in località
Sarrala nel Comune di Tertenia, distinto al Catasto Terreni del Comune di Tertenia
al foglio 27, particella 2444; c) , anche in forza di accessione del Parte_2
possesso, dell'unità abitativa facente parte del fabbricato sito in via Primo Maggio
nel Comune di Tertenia, distinta Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 16, particella 1028 sub 3 e 5 e dell'annesso locale deposito posto al piano terra, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 16, particella
1028 sub 6.
Gli attori hanno dedotto che è nel possesso pubblico, pacifico e Parte_1
continuato, dagli anni Novanta del secolo scorso, dapprima unitamente al coniuge e poi in via esclusiva, dei suddetti immobili oggetto di causa. La CP_31
stessa avrebbe utilizzato i terreni per la coltivazione delle vigne ivi presenti e per la raccolta dei relativi frutti, occupandosi anche della pulizia dei fondi, che avrebbe fatto recintare con rete metallica e pali, nonché utilizzando l'unità
abitativa di Tertenia per trascorrere i periodi di vacanza unitamente alla famiglia.
Gli stessi hanno dedotto che, con scrittura privata del 1.09.2019, Parte_1
ha alienato alla figlia il terreno, sito in località Sarrala, con annessa Parte_3
struttura, ed al figlio l'unità abitativa sita in via Primo Maggio e che, Parte_2
dal 2019 sino all'attualità, questi ultimi sono subentrati alla madre nel possesso dei rispettivi immobili compiendovi le stesse attività svolte da quest'ultima.
Gli attori hanno chiesto, quindi, che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c.
continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale
dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione degli immobili indicati, anche in forza di accessione del possesso in capo a
[...]
e . Parte_3 Parte_2
I convenuti, seppure regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è
stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni
immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in
virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il
possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente
all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11
maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico,
pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus
rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il
possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia
posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II,
c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del
suo autore per goderne gli effetti”. Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa,
ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di
accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma
ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto
la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il
trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a
titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario
che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente
idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene” (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto,
operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
***
Riportando a detti principi il caso di specie, questo Tribunale osserva che la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa per un periodo di oltre vent'anni prima in capo a e, dal 2019, in capo a Parte_1
, sugli immobili siti in località Sarrala, e in capo a , Parte_3 Parte_2
sugli immobili siti in via Primo Maggio nel Comune di Tertenia. E, infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori, riconoscendo i fabbricati nelle fotografie esibitegli in udienza e individuando con esattezza e precisione i confini dei terreni oggetto della domanda, che hanno saputo individuare nell'estratto di mappa, indicando anche l'esatto identificativo catastale
(dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del Tes_1 Testimone_2
25.10.2024).
Sul possesso di Parte_1
I testimoni escussi hanno riferito che, dagli anni Novanta, prima Parte_1
unitamente al marito e poi da sola, dopo il decesso di quest'ultimo avvenuto nell'anno 2010, ha utilizzato il terreno sito in Tertenia in località Palu e Gerbus,
sul quale insiste un fabbricato, disposto su due livelli, realizzato in blocchetti,
costruito dopo il 1992 e ancora in fase di costruzione. Gli stessi hanno riferito di avere sempre visto prima insieme al marito e poi da sola, Parte_1
coltivare il vigneto presente nel terreno oggetto di causa, occupandosi della pulizia dello stesso e della raccolta dei frutti. Essi hanno riferito che sul fondo sono presenti anche alcune piante di ulivo (teste ) e che Testimone_2
l'attrice si occupa, ancora oggi, di eseguire tutti i lavori agricoli sul fondo.
I testi hanno confermato che il terreno è interamente recintato con rete metallica e pali e che all'ingresso dello stesso è posizionato un cancello agricolo, ricavato da un pezzo di rete, che si sposta all'occorrenza.
Gli stessi hanno precisato, altresì, che utilizza ancora oggi il Parte_1
fabbricato presente sul fondo come deposito attrezzi e come punto di appoggio per la sosta durante le giornate lavorative, non essendo lo stesso ancora stato ultimato. La teste ha riferito, altresì, della presenza di un tavolo che Tes_2 veniva utilizzato per i pranzi organizzati in occasione delle vendemmie e della raccolta delle olive.
I testimoni hanno saputo riferire delle suddette circostanze per avervi assistito personalmente. In particolare, il teste ha riferito di frequentare Tes_1
spesso i luoghi di causa, poiché il terreno dell'attrice si trova vicino all'abitazione di sua cugina e per avere effettuato degli accessi nel lotto adiacente in qualità di tecnico (geometra) e ha riferito di avere visto, in quell'occasione, l'attrice e il confinante accordarsi in merito ad una compensazione sui confini CP_32
dei rispettivi lotti. Inoltre, lo stesso ha dichiarato di essersi occupato, circa quattro anni prima, dell'accatastamento e del frazionamento del terreno dell'attrice, su incarico e dietro pagamento della stessa.
La teste , invece, ha riferito di avere una conoscenza diretta Testimone_2
dei luoghi di causa, per avere partecipato personalmente alle vendemmie ed alla raccolta delle olive insieme all'attrice ed alla sua famiglia. La stessa ha riferito di essere sposata dal 1992 con il fratello del padre degli attori, e Parte_3
. Pt_2
Sul possesso di . Parte_3
I testi hanno riferito che, dagli anni Novanta, prima insieme al Parte_1
coniuge ora deceduto e da sola dal 2010, ha utilizzato un terreno con annesso un vecchio fabbricato (realizzato ante 1967), sito in Tertenia in località Sarrala. Da
circa quattro o cinque anni detti immobili sono utilizzati dalla figlia
[...]
, la quale aveva commissionato al teste la gestione della pratica Parte_3 Tes_1
relativa al frazionamento del terreno in questione. La stessa che utilizza il terreno per la coltivazione e la lavorazione del vigneto, occupandosi anche della vendemmia, della pulizia periodica del terreno e della cura delle piante di ulivo ivi presenti. I testi hanno riferito che quest'ultimo è interamente recintato con rete metallica e pali in cemento, con all'ingresso un cancello costituito da un pezzo di rete.
Inoltre, gli stessi testi hanno riferito che prima e poi Parte_1 [...]
hanno utilizzato il vecchio fabbricato come deposito di attrezzi da Parte_3
lavoro e come punto d'appoggio per la sosta durante le giornate lavorative o in occasione di pranzi di famiglia nel periodo estivo.
I testi hanno saputo riferire in merito alle suddette circostanze per avervi assistito personalmente, anche in quanto proprietari di terreni confinanti con quello dell'attrice.
Sul possesso di . Parte_2
I testi hanno riferito che, dagli anni Novanta, ha utilizzato un Parte_1
fabbricato sito in Tertenia in via Primo Maggio, situato al centro del paese di fronte alle scuole elementari e a fianco alle scuole medie, che costituiva la casa coniugale della medesima e dove, da circa quattro o cinque anni, abita il figlio
[...]
. Pt_2
Il teste ha riferito di avere ricevuto due incarichi relativamente al Tes_1
suddetto immobile, uno, nel 2014, da e dagli altri proprietari Parte_1
Part per procedere all'accatastamento dei rispettivi immobili, a seguito dell'accertamento dell'Agenzia del Territorio sugli immobili fantasma, e uno,
circa quattro o cinque anni prima, da , al fine di eseguire una Parte_2
variazione catastale. Per detti incarichi il teste ha dichiarato di essere stato
Part retribuito dalla e dal ciascuno per il lavoro eseguito nel rispettivo Pt_1
interesse.
La teste ha riferito che, nell'immobile in questione, Testimone_2 [...]
ha provveduto a sistemare la cisterna dell'acqua e ad eseguire dei lavori Pt_2
relativi alla canna fumaria della stufa. Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato il possesso degli attori sui terreni e sui fabbricati oggetto di causa.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori, in ragione dei legami familiari con gli stessi (teste cognata e zia degli Testimone_2
attori), nonché della loro conoscenza dei luoghi di causa, per essere gli stessi proprietari di terreni confinanti e per avere eseguito dei lavori sugli immobili oggetto della domanda, su incarico degli attori (teste . Tes_1
Per quanto sopra, ha rappresentato e provato di essere divenuta Parte_1
proprietaria del terreno con soprastante capannone in fase di completamento, siti in Tertenia in località Pal'e Gerbus (foglio 16, particelle 1616 e 1615), per averli posseduti dagli anni Novanta fino all'attualità, nonché del terreno con soprastante struttura di fabbricato, sito in Tertenia in località Sarrala (foglio 27, particella
2444) e dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito nella via Primo
Maggio dell'abitato di Tertenia, con annesso locale adibito a deposito al piano terra (foglio 16, particella 1028 sub 3 e 5 e sub 6), per averli posseduti dagli anni fino al 2019. Pt_7
Inoltre, ha dedotto di essere subentrata nel possesso esercitato dalla Parte_3
madre sugli immobili siti in località Sarrala e su quelli siti in via Parte_2
Primo Maggio nell'abitato di Tertenia, dal 2019 all'attualità, producendo una scrittura privata compravendita datata 1.09.2019 (doc. 34 atto di citazione), con la quale la madre disponeva dei suddetti beni in loro favore. Tale ultimo documento deve essere ritenuto titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso della dante causa di cui sopra. Inoltre, dalla documentazione prodotta in giudizio a sostegno della domanda è
emerso che gli attori, in particolare e , si sono Parte_1 Parte_2
occupati, ciascuno nel rispettivo arco temporale come sopra meglio specificato,
del pagamento dei tributi (TARI) relativi agli immobili oggetto di causa (docc.
30a – 33 atto di citazione).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà del terreno e Parte_1
soprastante capannone in corso di esecuzione, siti in Tertenia il località Pal'e
Gerbus, per usucapione, che e hanno acquistato la Parte_3 Parte_2
proprietà, rispettivamente, del terreno e della soprastante struttura, siti in Tertenia
in località Sarrala, e dell'unità abitativa e annesso locale deposito, siti in via
Primo Maggio nell'abitato di Tertenia, per usucapione in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il loro possesso a quello della loro dante causa Parte_1
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale,
dichiara ) proprietaria del Parte_1 C.F._1
terreno e del soprastante capannone in corso di definizione, siti in Tertenia
in località Pal'e Gerbus, distinti al Catasto Terreni del Comune di Tertenia
al foglio 16, particella 1616 (qualità vigneto) e al Catasto Fabbricati al foglio 16, particella 1615 (categoria F/3); Parte_3
( ) proprietaria, anche per accessione del possesso, C.F._3
del terreno, con soprastante struttura di fabbricato, sito il Tertenia in località Sarrala, distinto al Catasto Terreni del Comune di Tertenia al foglio 27, particella 2444 (qualità uliveto, porzione AA, e pascolo cespugliato, porzione AB); ( ) Parte_2 C.F._2
proprietario, anche per accessione del possesso, dell'unità abitativa facente parte dello stabile sito in via Primo Maggio nell'abitato di Tertenia,
distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 16,
particella 1028 sub 3 e 5 (categoria A/2) e dell'annesso deposito posto al piano terra, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 16, particella 1028 sub
6 (categoria C/2);
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei 27.6.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 87 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Lanusei presso lo studio dell'Avv. Mauro Pretti, che li rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione,
attori contro
(c.f. , fu , Controparte_1 C.F._4 CP_2 Per_1
fu , fu , Controparte_3 Per_1 Controparte_4 Per_1 [...]
, (c.f. , Controparte_5 CP_6 C.F._5 Controparte_7
(c.f. ), (c.f. ), C.F._6 CP_8 C.F._7
(c.f. ), fu , CP_9 C.F._8 CP_10 Per_2
fu , fu fu CP_11 Per_2 CP_12 Per_2 CP_13
fu fu Per_2 CP_14 Per_2 CP_15 Per_2 [...]
fu (c.f. ), CP_16 Per_2 Controparte_17 C.F._9 (c.f. ), (c.f. Controparte_18 C.F._10 Controparte_19
), (c.f. ), C.F._11 Parte_4 C.F._12 [...]
(c.f. , (c.f. ), CP_20 C.F._13 CP_21 C.F._14
(c.f. ), (c.f. CP_22 C.F._15 CP_23
), (c.f. ), C.F._16 Controparte_24 C.F._17
(c.f. ), (c.f. CP_25 C.F._18 Parte_5
, (c.f. ), C.F._19 Parte_6 C.F._20 CP_26
(c.f. ), (c.f. , C.F._21 CP_27 C.F._22 [...]
(c.f. , (c.f. CP_28 C.F._23 CP_29
), (c.f. ), C.F._24 Controparte_30 C.F._25
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (note illustrative conclusionali)
“Per tali motivazioni, si insiste affinché Il Tribunale, definitivamente
pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, accertato l'avvenuto
acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, anche in virtù di
accessione nel possesso, Voglia dichiarare:
• l'istante (Muravera 17/10/1974, CF: Parte_1
) proprietaria per intervenuta usucapione del terreno, con C.F._1
soprastante capannone in corso di definizione, ubicati nella località Pal'e Gerbus
del comune di Tertenia, censito in catasto al foglio 16, mappale 1616 (terreno) e
1615 (fabbricato);
• l'istante (Lanusei 22/11/1997, CF: ), Parte_3 C.F._3
anche in virtù di accessione nel possesso, proprietaria per intervenuta usucapione del terreno, con soprastante struttura di fabbricato, ubicato nella località Sarrala
del comune di Tertenia, censito in catasto al foglio 27, mappale 2444;
• l'istante (Lanusei 10/8/1995, CF: ), Parte_2 C.F._2
anche in virtù di accessione nel possesso, proprietario per intervenuta usucapione
dell'unità abitativa facente parte del fabbricato alla via Primo Maggio del
comune di Tertenia, censito in catasto al foglio 16, mappali 1028 sub 3 e 5, con
annesso locale deposito al piano terra, censito in catasto al foglio 16, mappale
1028 sub 6”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2 Parte_3
al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione: a) del terreno con soprastante capannone in corso di Parte_1
definizione, sito in località Pal'e Gerbus nel Comune di Tertenia, distinti,
rispettivamente, al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia
al foglio 16, particella 1616 e 1615; b) , anche in forza di accessione Parte_3
del possesso, del terreno, con soprastante struttura di fabbricato, sito in località
Sarrala nel Comune di Tertenia, distinto al Catasto Terreni del Comune di Tertenia
al foglio 27, particella 2444; c) , anche in forza di accessione del Parte_2
possesso, dell'unità abitativa facente parte del fabbricato sito in via Primo Maggio
nel Comune di Tertenia, distinta Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 16, particella 1028 sub 3 e 5 e dell'annesso locale deposito posto al piano terra, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 16, particella
1028 sub 6.
Gli attori hanno dedotto che è nel possesso pubblico, pacifico e Parte_1
continuato, dagli anni Novanta del secolo scorso, dapprima unitamente al coniuge e poi in via esclusiva, dei suddetti immobili oggetto di causa. La CP_31
stessa avrebbe utilizzato i terreni per la coltivazione delle vigne ivi presenti e per la raccolta dei relativi frutti, occupandosi anche della pulizia dei fondi, che avrebbe fatto recintare con rete metallica e pali, nonché utilizzando l'unità
abitativa di Tertenia per trascorrere i periodi di vacanza unitamente alla famiglia.
Gli stessi hanno dedotto che, con scrittura privata del 1.09.2019, Parte_1
ha alienato alla figlia il terreno, sito in località Sarrala, con annessa Parte_3
struttura, ed al figlio l'unità abitativa sita in via Primo Maggio e che, Parte_2
dal 2019 sino all'attualità, questi ultimi sono subentrati alla madre nel possesso dei rispettivi immobili compiendovi le stesse attività svolte da quest'ultima.
Gli attori hanno chiesto, quindi, che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c.
continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale
dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione degli immobili indicati, anche in forza di accessione del possesso in capo a
[...]
e . Parte_3 Parte_2
I convenuti, seppure regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è
stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni
immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in
virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il
possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente
all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11
maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico,
pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus
rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il
possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia
posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II,
c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del
suo autore per goderne gli effetti”. Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa,
ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di
accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma
ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto
la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il
trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a
titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario
che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente
idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene” (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto,
operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
***
Riportando a detti principi il caso di specie, questo Tribunale osserva che la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa per un periodo di oltre vent'anni prima in capo a e, dal 2019, in capo a Parte_1
, sugli immobili siti in località Sarrala, e in capo a , Parte_3 Parte_2
sugli immobili siti in via Primo Maggio nel Comune di Tertenia. E, infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori, riconoscendo i fabbricati nelle fotografie esibitegli in udienza e individuando con esattezza e precisione i confini dei terreni oggetto della domanda, che hanno saputo individuare nell'estratto di mappa, indicando anche l'esatto identificativo catastale
(dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del Tes_1 Testimone_2
25.10.2024).
Sul possesso di Parte_1
I testimoni escussi hanno riferito che, dagli anni Novanta, prima Parte_1
unitamente al marito e poi da sola, dopo il decesso di quest'ultimo avvenuto nell'anno 2010, ha utilizzato il terreno sito in Tertenia in località Palu e Gerbus,
sul quale insiste un fabbricato, disposto su due livelli, realizzato in blocchetti,
costruito dopo il 1992 e ancora in fase di costruzione. Gli stessi hanno riferito di avere sempre visto prima insieme al marito e poi da sola, Parte_1
coltivare il vigneto presente nel terreno oggetto di causa, occupandosi della pulizia dello stesso e della raccolta dei frutti. Essi hanno riferito che sul fondo sono presenti anche alcune piante di ulivo (teste ) e che Testimone_2
l'attrice si occupa, ancora oggi, di eseguire tutti i lavori agricoli sul fondo.
I testi hanno confermato che il terreno è interamente recintato con rete metallica e pali e che all'ingresso dello stesso è posizionato un cancello agricolo, ricavato da un pezzo di rete, che si sposta all'occorrenza.
Gli stessi hanno precisato, altresì, che utilizza ancora oggi il Parte_1
fabbricato presente sul fondo come deposito attrezzi e come punto di appoggio per la sosta durante le giornate lavorative, non essendo lo stesso ancora stato ultimato. La teste ha riferito, altresì, della presenza di un tavolo che Tes_2 veniva utilizzato per i pranzi organizzati in occasione delle vendemmie e della raccolta delle olive.
I testimoni hanno saputo riferire delle suddette circostanze per avervi assistito personalmente. In particolare, il teste ha riferito di frequentare Tes_1
spesso i luoghi di causa, poiché il terreno dell'attrice si trova vicino all'abitazione di sua cugina e per avere effettuato degli accessi nel lotto adiacente in qualità di tecnico (geometra) e ha riferito di avere visto, in quell'occasione, l'attrice e il confinante accordarsi in merito ad una compensazione sui confini CP_32
dei rispettivi lotti. Inoltre, lo stesso ha dichiarato di essersi occupato, circa quattro anni prima, dell'accatastamento e del frazionamento del terreno dell'attrice, su incarico e dietro pagamento della stessa.
La teste , invece, ha riferito di avere una conoscenza diretta Testimone_2
dei luoghi di causa, per avere partecipato personalmente alle vendemmie ed alla raccolta delle olive insieme all'attrice ed alla sua famiglia. La stessa ha riferito di essere sposata dal 1992 con il fratello del padre degli attori, e Parte_3
. Pt_2
Sul possesso di . Parte_3
I testi hanno riferito che, dagli anni Novanta, prima insieme al Parte_1
coniuge ora deceduto e da sola dal 2010, ha utilizzato un terreno con annesso un vecchio fabbricato (realizzato ante 1967), sito in Tertenia in località Sarrala. Da
circa quattro o cinque anni detti immobili sono utilizzati dalla figlia
[...]
, la quale aveva commissionato al teste la gestione della pratica Parte_3 Tes_1
relativa al frazionamento del terreno in questione. La stessa che utilizza il terreno per la coltivazione e la lavorazione del vigneto, occupandosi anche della vendemmia, della pulizia periodica del terreno e della cura delle piante di ulivo ivi presenti. I testi hanno riferito che quest'ultimo è interamente recintato con rete metallica e pali in cemento, con all'ingresso un cancello costituito da un pezzo di rete.
Inoltre, gli stessi testi hanno riferito che prima e poi Parte_1 [...]
hanno utilizzato il vecchio fabbricato come deposito di attrezzi da Parte_3
lavoro e come punto d'appoggio per la sosta durante le giornate lavorative o in occasione di pranzi di famiglia nel periodo estivo.
I testi hanno saputo riferire in merito alle suddette circostanze per avervi assistito personalmente, anche in quanto proprietari di terreni confinanti con quello dell'attrice.
Sul possesso di . Parte_2
I testi hanno riferito che, dagli anni Novanta, ha utilizzato un Parte_1
fabbricato sito in Tertenia in via Primo Maggio, situato al centro del paese di fronte alle scuole elementari e a fianco alle scuole medie, che costituiva la casa coniugale della medesima e dove, da circa quattro o cinque anni, abita il figlio
[...]
. Pt_2
Il teste ha riferito di avere ricevuto due incarichi relativamente al Tes_1
suddetto immobile, uno, nel 2014, da e dagli altri proprietari Parte_1
Part per procedere all'accatastamento dei rispettivi immobili, a seguito dell'accertamento dell'Agenzia del Territorio sugli immobili fantasma, e uno,
circa quattro o cinque anni prima, da , al fine di eseguire una Parte_2
variazione catastale. Per detti incarichi il teste ha dichiarato di essere stato
Part retribuito dalla e dal ciascuno per il lavoro eseguito nel rispettivo Pt_1
interesse.
La teste ha riferito che, nell'immobile in questione, Testimone_2 [...]
ha provveduto a sistemare la cisterna dell'acqua e ad eseguire dei lavori Pt_2
relativi alla canna fumaria della stufa. Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato il possesso degli attori sui terreni e sui fabbricati oggetto di causa.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori, in ragione dei legami familiari con gli stessi (teste cognata e zia degli Testimone_2
attori), nonché della loro conoscenza dei luoghi di causa, per essere gli stessi proprietari di terreni confinanti e per avere eseguito dei lavori sugli immobili oggetto della domanda, su incarico degli attori (teste . Tes_1
Per quanto sopra, ha rappresentato e provato di essere divenuta Parte_1
proprietaria del terreno con soprastante capannone in fase di completamento, siti in Tertenia in località Pal'e Gerbus (foglio 16, particelle 1616 e 1615), per averli posseduti dagli anni Novanta fino all'attualità, nonché del terreno con soprastante struttura di fabbricato, sito in Tertenia in località Sarrala (foglio 27, particella
2444) e dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito nella via Primo
Maggio dell'abitato di Tertenia, con annesso locale adibito a deposito al piano terra (foglio 16, particella 1028 sub 3 e 5 e sub 6), per averli posseduti dagli anni fino al 2019. Pt_7
Inoltre, ha dedotto di essere subentrata nel possesso esercitato dalla Parte_3
madre sugli immobili siti in località Sarrala e su quelli siti in via Parte_2
Primo Maggio nell'abitato di Tertenia, dal 2019 all'attualità, producendo una scrittura privata compravendita datata 1.09.2019 (doc. 34 atto di citazione), con la quale la madre disponeva dei suddetti beni in loro favore. Tale ultimo documento deve essere ritenuto titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso della dante causa di cui sopra. Inoltre, dalla documentazione prodotta in giudizio a sostegno della domanda è
emerso che gli attori, in particolare e , si sono Parte_1 Parte_2
occupati, ciascuno nel rispettivo arco temporale come sopra meglio specificato,
del pagamento dei tributi (TARI) relativi agli immobili oggetto di causa (docc.
30a – 33 atto di citazione).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà del terreno e Parte_1
soprastante capannone in corso di esecuzione, siti in Tertenia il località Pal'e
Gerbus, per usucapione, che e hanno acquistato la Parte_3 Parte_2
proprietà, rispettivamente, del terreno e della soprastante struttura, siti in Tertenia
in località Sarrala, e dell'unità abitativa e annesso locale deposito, siti in via
Primo Maggio nell'abitato di Tertenia, per usucapione in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il loro possesso a quello della loro dante causa Parte_1
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale,
dichiara ) proprietaria del Parte_1 C.F._1
terreno e del soprastante capannone in corso di definizione, siti in Tertenia
in località Pal'e Gerbus, distinti al Catasto Terreni del Comune di Tertenia
al foglio 16, particella 1616 (qualità vigneto) e al Catasto Fabbricati al foglio 16, particella 1615 (categoria F/3); Parte_3
( ) proprietaria, anche per accessione del possesso, C.F._3
del terreno, con soprastante struttura di fabbricato, sito il Tertenia in località Sarrala, distinto al Catasto Terreni del Comune di Tertenia al foglio 27, particella 2444 (qualità uliveto, porzione AA, e pascolo cespugliato, porzione AB); ( ) Parte_2 C.F._2
proprietario, anche per accessione del possesso, dell'unità abitativa facente parte dello stabile sito in via Primo Maggio nell'abitato di Tertenia,
distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 16,
particella 1028 sub 3 e 5 (categoria A/2) e dell'annesso deposito posto al piano terra, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 16, particella 1028 sub
6 (categoria C/2);
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei 27.6.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili