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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/11/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3967/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
CECCARDI, 1/27A, GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
UC NO (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._2 come da procura in atti
E
, C.F. nata a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._3
PIAZZA MANIN 5 16122 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MATRAINI PAOLA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come C.F._4 da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 14/4/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in PIEVE LIGURE (GE) il 24/09/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 432/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PIEVE LIGURE (GE) il
24/09/2011 dai IGi
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Le parti continueranno a vivere separate nel reciproco rispetto;
2. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in via condivisa e nel Persona_1 rispetto della bigenitorialità, con permanenza abitativa presso la madre e l'impegno da parte di entrambi i genitori di educarlo ed istruirlo attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore. 3. Dato atto della reciproca e piena idoneità genitoriale, le decisioni di maggiore interesse per il figlio
(per esempio in tema di educazione scolastica e religiosa, attività sportive, viaggi e vacanze) verranno assunte in comune accordo fra i genitori.
4. Per l'ordinaria gestione deciderà liberamente il genitore che avrà con sé il figlio secondo il calendario di cui infra.
5. La casa coniugale sita in Genova, Piazza Manin 5/7, in comproprietà pro-quota indivisa del 50% ciascuno, viene assegnata alla moglie, che vi abiterà con il figlio.
La IGa si impegna a sostenere autonomamente le spese di ordinaria amministrazione Parte_2
e le utenze della casa coniugale.
6. Il padre, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta, degli orari scolastici del figlio e delle sue abitudini, potrà tenere con sé nei seguenti termini, salvo diversi accordi di volta in volta e Per_1 con reciproca flessibilità:
- week-end alternati con pernottamento (venerdì/lunedì mattina); il padre recupererà alle Per_1
16,30 all'uscita da scuola il venerdì e lo terrà con sé fino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà
a scuola all'orario di ingresso;
- 1 giorno infrasettimanale (con 1 pernottamento), preferibilmente il mercoledì, a seguito del week end di propria competenza;
2 giorni infrasettimanali consecutivi (con 2 pernottamenti), preferibilmente il martedì e mercoledì, a seguito del week end di competenza della madre;
in entrambi i casi il padre recupererà il bambino a scuola alle ore 16:30 ove lo riaccompagnerà nel/nei giorno/i successivo/i;
- fermo quanto sopra, durante i periodi di sospensione didattica, il padre, salvo diversi accordi, recupererà e riaccompagnerà presso il domicilio materno;
Per_1
- 15 giorni continuativi durante l'estate in periodo da concordare entro il 30 maggio, analogo periodo di due settimane sarà di competenza materna;
- i compleanni di saranno trascorsi da entrambi i genitori, se possibile, insieme con il figlio, Per_1 diversamente varrà il principio dell'alternanza annuale;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, trascorrerà il pomeriggio/sera del 24 Per_1 dicembre, sino alle ore 10 della mattina successiva, con un genitore e la giornata del 25 dicembre
(dalle ore 10) con l'altro genitore, il restante periodo di sospensione didattica sarà trascorso, ad anni alterni, dal 26 al 30 dicembre con un genitore (quello con cui il minore ha trascorso il giorno di
Natale) e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
- durante le festività Pasquali, il giorno di Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore;
- le altre giornate di festività seguiranno il criterio dell'alternanza; - durante le predette festività, nonché durante i periodi di vacanza estiva, le frequentazioni nei week- end sono sospese.
7. I coniugi si impegnano, rispettivamente, a far sì che, durante il periodo di propria competenza,
l'altro genitore possa sentire telefonicamente il figlio ogniqualvolta lo desideri con obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore.
8. I coniugi si impegnano a favorire e a non ostacolare il rapporto tra e i nonni. Per_1
9. I coniugi si impegnano reciprocamente al rispetto della figura genitoriale materna e paterna, impedendo che tale ruolo sia sostituito da terzi estranei;
gli eventuali nuovi partner potranno essere presentati a ed essere introdotti con gradualità e prudenza ma sempre nel rispetto dell'altra Per_1 figura genitoriale e comunque solamente nel caso di relazioni stabili e durature.
10. Il IG si impegna a corrispondere alla IGa a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio la somma mensile di € 800,00, da rivalutare annualmente secondo Per_1 gli indici ISTAT, somma da versarsi mediante bonifico a favore della moglie entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità successiva a quella di avvenuto deposito del ricorso.
11. Le spese straordinarie per individuate e preventivamente concordate alla luce del Per_1 contenuto del verbale di riunione del 15.09.2016 della Sezione IV civile del Tribunale di Genova del
15.9.2016 - che i coniugi dichiarano espressamente di conoscere – saranno divise nella misura del
50% ciascuno, con diritto di chi le ha anticipate di ottenerne il rimborso, pro quota, entro 10 giorni dalla espressa richiesta, sulla base dei giustificativi di spesa.
Le spese mediche del figlio, finché il IG godrà dell'assicurazione sanitaria aziendale, Pt_1 saranno interamente sostenute dal padre, che si riserva, a tal proposito, la piena libertà di scelta del professionista, della struttura ospedaliera e/o della clinica;
dal momento in cui il IG non Pt_1 godrà più della predetta assicurazione, ovvero dal momento in cui il figlio non risponderà più dei requisiti necessari per la relativa copertura sanitaria, le spese mediche di saranno Per_1 disciplinate come al punto precedente.
12. Le spese relative alla retta mensile della scuola primaria oggi frequentata da verranno Per_1 divise al 50% tra i genitori nei seguenti termini: la IGa si impegna a pagare la retta fino a Pt_2 dicembre 2024, il IG si impegna a pagare la retta da gennaio 2025 al termine dell'anno Pt_1 scolastico 2024/2025.
Il IG e la IGa si impegnano a sostenere in pari quota, i costi dell'attuale baby- Pt_1 Pt_2 sitter per l'accudimento e la gestione degli impegni e le attività ricreative svolte dal minore (lezioni di lingua straniera, taekwondo, tennis, musica, pittura) nei modi, tempi ed importi fino ad oggi rispettati, con corresponsione da parte del IG della quota parte di sua spettanza alla IGa Pt_1 che provvederà al pagamento mensile della baby-sitter; l'impegno verrà meno allorquando i Pt_2 genitori, concordemente, reputeranno che sarà in grado di gestire i propri impegni in Per_1 autonomia.
Fin da ora gli obbligati concordano che la cessazione degli impegni economici assunti al presente punto 12 non rappresentano, ora per allora, mutamento delle circostanze di fatto, e, per l'effetto, il contributo di mantenimento per il figlio non varierà in ragione della detta cessazione.
Resta salvo il diritto di ciascuna parte di chiedere la revisione delle concordate condizioni in caso di sopravvenuti mutamenti di fatto non rientranti nella previsione di cui sopra.
13. I coniugi dichiarano di essere reciprocamente indipendenti dal punto di vista economico e, per l'effetto, rinunciano all'assegno divorzile e/o a qualsivoglia contributo di mantenimento.
14. La casa coniugale è riconosciuta di proprietà comune delle parti nella misura del 50% ciascuno con reciproca rinuncia a rivendicare e/o richiedere e/o ripetere l'una nei confronti dell'altra gli eventuali importi corrisposti in misura superiore alla quota di rispettiva spettanza durante l'intercorso rapporto matrimoniale in ragione e/o in conseguenza e/o in dipendenza dell'acquisto e/o ristrutturazione e/o arredo dell'immobile coniugale e/o comunque a qualsivoglia altro titolo, anche se qui non espressamente specificato.
Il IG , inoltre, si impegna ed obbliga a manlevare e/o tenere indenne la IGa Parte_1 Pt_2 da qualsivoglia richiesta e/o pretesa economica da parte del di lui zio IG , con
[...] Persona_2 riferimento a quanto da lui corrisposto (a qualsivoglia titolo) in ragione e/o in conseguenza e/o in dipendenza dell'acquisto della casa coniugale.
Il IG e la IGa si impegnano reciprocamente, decorsi 10 anni dalla pronuncia Pt_1 Pt_2 della sentenza di separazione, a valutare la vendita della casa coniugale alle condizioni di mercato con ripartizione del ricavato al 50% ciascuno, fatto salvo il diritto di prelazione in capo agli odierni proprietari per l'acquisto dell'altra quota, con precedenza riconosciuta alla IGa Pt_2 nell'ipotesi in cui si proceda alla vendita la IGa rinuncerà all'assegnazione. Pt_2
Il IG e la IGa in ogni caso, si obbligano reciprocamente, al compimento del Pt_1 Pt_2
25esimo anno di età del figlio e/o nel momento in cui, per altri motivi, venisse meno l'assegnazione della casa coniugale, a vendere l'immobile alle condizioni di cui sopra.
15. La IGa da atto che all'interno dell'immobile coniugale sono presenti i beni mobili di Pt_2 proprietà esclusiva del marito meglio identificati e rappresentati nel documento già allegato al ricorso introduttivo;
il IG avrà la facoltà di asportare i beni contrassegnati nel detto Parte_1 documento con una x in qualsiasi momento salvo preavviso di 6 mesi;
gli ulteriori beni (non contrassegnati) potranno essere asportati al momento della cessazione del diritto di assegnazione. 16. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e delle carte di identità, con consenso anche al rilascio di tutti i detti documenti per il figlio.
17. I coniugi, per effetto degli accordi e delle condizioni come sopra pattuite ed accettate, dichiarano di avere definito con reciproca soddisfazione ed anche in via di transazione ogni questione di carattere economico-patrimoniale tra loro intercorsa (salva la permanenza della comproprietà sulla casa coniugale nelle quote di rispettiva spettanza) e di non avere più nulla a richiedere e/o pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo e/o ragione e/o causa anche se mai prima d'ora esplicitata o fatta valere, salvo quanto qui espressamente pattuito.
I coniugi si impegnano a rispettare le condizioni concordate e ad eseguire gli accordi secondo i principi di lealtà e buona fede, precisando fin d'ora che la tolleranza ad eventuali modifiche non costituisce variazione degli accordi, la quale dovrà necessariamente risultare da atto scritto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2011,
Numero 8, Parte 2, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova il giorno 24 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
CECCARDI, 1/27A, GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
UC NO (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._2 come da procura in atti
E
, C.F. nata a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._3
PIAZZA MANIN 5 16122 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MATRAINI PAOLA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come C.F._4 da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 14/4/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in PIEVE LIGURE (GE) il 24/09/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 432/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PIEVE LIGURE (GE) il
24/09/2011 dai IGi
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Le parti continueranno a vivere separate nel reciproco rispetto;
2. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in via condivisa e nel Persona_1 rispetto della bigenitorialità, con permanenza abitativa presso la madre e l'impegno da parte di entrambi i genitori di educarlo ed istruirlo attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore. 3. Dato atto della reciproca e piena idoneità genitoriale, le decisioni di maggiore interesse per il figlio
(per esempio in tema di educazione scolastica e religiosa, attività sportive, viaggi e vacanze) verranno assunte in comune accordo fra i genitori.
4. Per l'ordinaria gestione deciderà liberamente il genitore che avrà con sé il figlio secondo il calendario di cui infra.
5. La casa coniugale sita in Genova, Piazza Manin 5/7, in comproprietà pro-quota indivisa del 50% ciascuno, viene assegnata alla moglie, che vi abiterà con il figlio.
La IGa si impegna a sostenere autonomamente le spese di ordinaria amministrazione Parte_2
e le utenze della casa coniugale.
6. Il padre, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta, degli orari scolastici del figlio e delle sue abitudini, potrà tenere con sé nei seguenti termini, salvo diversi accordi di volta in volta e Per_1 con reciproca flessibilità:
- week-end alternati con pernottamento (venerdì/lunedì mattina); il padre recupererà alle Per_1
16,30 all'uscita da scuola il venerdì e lo terrà con sé fino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà
a scuola all'orario di ingresso;
- 1 giorno infrasettimanale (con 1 pernottamento), preferibilmente il mercoledì, a seguito del week end di propria competenza;
2 giorni infrasettimanali consecutivi (con 2 pernottamenti), preferibilmente il martedì e mercoledì, a seguito del week end di competenza della madre;
in entrambi i casi il padre recupererà il bambino a scuola alle ore 16:30 ove lo riaccompagnerà nel/nei giorno/i successivo/i;
- fermo quanto sopra, durante i periodi di sospensione didattica, il padre, salvo diversi accordi, recupererà e riaccompagnerà presso il domicilio materno;
Per_1
- 15 giorni continuativi durante l'estate in periodo da concordare entro il 30 maggio, analogo periodo di due settimane sarà di competenza materna;
- i compleanni di saranno trascorsi da entrambi i genitori, se possibile, insieme con il figlio, Per_1 diversamente varrà il principio dell'alternanza annuale;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, trascorrerà il pomeriggio/sera del 24 Per_1 dicembre, sino alle ore 10 della mattina successiva, con un genitore e la giornata del 25 dicembre
(dalle ore 10) con l'altro genitore, il restante periodo di sospensione didattica sarà trascorso, ad anni alterni, dal 26 al 30 dicembre con un genitore (quello con cui il minore ha trascorso il giorno di
Natale) e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
- durante le festività Pasquali, il giorno di Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore;
- le altre giornate di festività seguiranno il criterio dell'alternanza; - durante le predette festività, nonché durante i periodi di vacanza estiva, le frequentazioni nei week- end sono sospese.
7. I coniugi si impegnano, rispettivamente, a far sì che, durante il periodo di propria competenza,
l'altro genitore possa sentire telefonicamente il figlio ogniqualvolta lo desideri con obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore.
8. I coniugi si impegnano a favorire e a non ostacolare il rapporto tra e i nonni. Per_1
9. I coniugi si impegnano reciprocamente al rispetto della figura genitoriale materna e paterna, impedendo che tale ruolo sia sostituito da terzi estranei;
gli eventuali nuovi partner potranno essere presentati a ed essere introdotti con gradualità e prudenza ma sempre nel rispetto dell'altra Per_1 figura genitoriale e comunque solamente nel caso di relazioni stabili e durature.
10. Il IG si impegna a corrispondere alla IGa a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio la somma mensile di € 800,00, da rivalutare annualmente secondo Per_1 gli indici ISTAT, somma da versarsi mediante bonifico a favore della moglie entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità successiva a quella di avvenuto deposito del ricorso.
11. Le spese straordinarie per individuate e preventivamente concordate alla luce del Per_1 contenuto del verbale di riunione del 15.09.2016 della Sezione IV civile del Tribunale di Genova del
15.9.2016 - che i coniugi dichiarano espressamente di conoscere – saranno divise nella misura del
50% ciascuno, con diritto di chi le ha anticipate di ottenerne il rimborso, pro quota, entro 10 giorni dalla espressa richiesta, sulla base dei giustificativi di spesa.
Le spese mediche del figlio, finché il IG godrà dell'assicurazione sanitaria aziendale, Pt_1 saranno interamente sostenute dal padre, che si riserva, a tal proposito, la piena libertà di scelta del professionista, della struttura ospedaliera e/o della clinica;
dal momento in cui il IG non Pt_1 godrà più della predetta assicurazione, ovvero dal momento in cui il figlio non risponderà più dei requisiti necessari per la relativa copertura sanitaria, le spese mediche di saranno Per_1 disciplinate come al punto precedente.
12. Le spese relative alla retta mensile della scuola primaria oggi frequentata da verranno Per_1 divise al 50% tra i genitori nei seguenti termini: la IGa si impegna a pagare la retta fino a Pt_2 dicembre 2024, il IG si impegna a pagare la retta da gennaio 2025 al termine dell'anno Pt_1 scolastico 2024/2025.
Il IG e la IGa si impegnano a sostenere in pari quota, i costi dell'attuale baby- Pt_1 Pt_2 sitter per l'accudimento e la gestione degli impegni e le attività ricreative svolte dal minore (lezioni di lingua straniera, taekwondo, tennis, musica, pittura) nei modi, tempi ed importi fino ad oggi rispettati, con corresponsione da parte del IG della quota parte di sua spettanza alla IGa Pt_1 che provvederà al pagamento mensile della baby-sitter; l'impegno verrà meno allorquando i Pt_2 genitori, concordemente, reputeranno che sarà in grado di gestire i propri impegni in Per_1 autonomia.
Fin da ora gli obbligati concordano che la cessazione degli impegni economici assunti al presente punto 12 non rappresentano, ora per allora, mutamento delle circostanze di fatto, e, per l'effetto, il contributo di mantenimento per il figlio non varierà in ragione della detta cessazione.
Resta salvo il diritto di ciascuna parte di chiedere la revisione delle concordate condizioni in caso di sopravvenuti mutamenti di fatto non rientranti nella previsione di cui sopra.
13. I coniugi dichiarano di essere reciprocamente indipendenti dal punto di vista economico e, per l'effetto, rinunciano all'assegno divorzile e/o a qualsivoglia contributo di mantenimento.
14. La casa coniugale è riconosciuta di proprietà comune delle parti nella misura del 50% ciascuno con reciproca rinuncia a rivendicare e/o richiedere e/o ripetere l'una nei confronti dell'altra gli eventuali importi corrisposti in misura superiore alla quota di rispettiva spettanza durante l'intercorso rapporto matrimoniale in ragione e/o in conseguenza e/o in dipendenza dell'acquisto e/o ristrutturazione e/o arredo dell'immobile coniugale e/o comunque a qualsivoglia altro titolo, anche se qui non espressamente specificato.
Il IG , inoltre, si impegna ed obbliga a manlevare e/o tenere indenne la IGa Parte_1 Pt_2 da qualsivoglia richiesta e/o pretesa economica da parte del di lui zio IG , con
[...] Persona_2 riferimento a quanto da lui corrisposto (a qualsivoglia titolo) in ragione e/o in conseguenza e/o in dipendenza dell'acquisto della casa coniugale.
Il IG e la IGa si impegnano reciprocamente, decorsi 10 anni dalla pronuncia Pt_1 Pt_2 della sentenza di separazione, a valutare la vendita della casa coniugale alle condizioni di mercato con ripartizione del ricavato al 50% ciascuno, fatto salvo il diritto di prelazione in capo agli odierni proprietari per l'acquisto dell'altra quota, con precedenza riconosciuta alla IGa Pt_2 nell'ipotesi in cui si proceda alla vendita la IGa rinuncerà all'assegnazione. Pt_2
Il IG e la IGa in ogni caso, si obbligano reciprocamente, al compimento del Pt_1 Pt_2
25esimo anno di età del figlio e/o nel momento in cui, per altri motivi, venisse meno l'assegnazione della casa coniugale, a vendere l'immobile alle condizioni di cui sopra.
15. La IGa da atto che all'interno dell'immobile coniugale sono presenti i beni mobili di Pt_2 proprietà esclusiva del marito meglio identificati e rappresentati nel documento già allegato al ricorso introduttivo;
il IG avrà la facoltà di asportare i beni contrassegnati nel detto Parte_1 documento con una x in qualsiasi momento salvo preavviso di 6 mesi;
gli ulteriori beni (non contrassegnati) potranno essere asportati al momento della cessazione del diritto di assegnazione. 16. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e delle carte di identità, con consenso anche al rilascio di tutti i detti documenti per il figlio.
17. I coniugi, per effetto degli accordi e delle condizioni come sopra pattuite ed accettate, dichiarano di avere definito con reciproca soddisfazione ed anche in via di transazione ogni questione di carattere economico-patrimoniale tra loro intercorsa (salva la permanenza della comproprietà sulla casa coniugale nelle quote di rispettiva spettanza) e di non avere più nulla a richiedere e/o pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo e/o ragione e/o causa anche se mai prima d'ora esplicitata o fatta valere, salvo quanto qui espressamente pattuito.
I coniugi si impegnano a rispettare le condizioni concordate e ad eseguire gli accordi secondo i principi di lealtà e buona fede, precisando fin d'ora che la tolleranza ad eventuali modifiche non costituisce variazione degli accordi, la quale dovrà necessariamente risultare da atto scritto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2011,
Numero 8, Parte 2, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova il giorno 24 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba