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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 9235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9235 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25604/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25604/2024 promossa da:
7-MILANO (C.F. con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FR LV LM, elettivamente domiciliato in Via Compagnoni 8 Milano presso il difensore FR LV LM
ATTORE
e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: accettazione tacita/presunta di eredità
CONCLUSIONI
Per
7-MILANO Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, rigettato ogni istanza avversaria, così giudicare:
- accertare che i Sig.ri ( ), Controparte_2 CodiceFiscale_1 Controparte_1
(C.F. ) e (C.F. ) hanno CodiceFiscale_2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 accettato tacitamente l'eredità della Sig.ra nata il [...] e deceduta il 2 Persona_1 marzo 2002, in particolare in relazione all'immobile sito in Milano, Via Anacreonte n°7, foglio 237, part. 42, sub. 5, Z.C. 3, CAT. A/3, classe 4, consistenza vani 5/59 mq;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano ai sensi dell'art. 2648 c.c. di trascrivere la emananda pronuncia dichiarativa della qualità di erede dei Sigg.ri ( Controparte_2 C.F._1
), (C.F. ) e
[...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_3
(C.F. ); CodiceFiscale_3 pagina 1 di 6 - condannare i Sig.ri ( ), (C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_1 Controparte_1
) e (C.F. ) al pagamento CodiceFiscale_2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 delle spese necessarie per la predetta trascrizione;
- con vittoria di spese e compensi di lite.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha convenuto Parte_2 in giudizio i Sig.ri e per far Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 accertare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità relitta da proprietaria per la Persona_1 quota di ½ di un appartamento sito all'interno del condominio di , deceduta il Parte_2
2.03.2002, da parte dei convenuti, al fine di eseguire la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità necessaria per la prosecuzione della procedura immobiliare esecutiva instaurata per la riscossione del credito relativo alle spese condominiali insolute.
In particolare, il Condominio ha esposto di essere creditore di Controparte_2 CP_1
e per oneri e spese condominiali relative all'unità immobiliare sita in
[...] Controparte_3
Milano, e catastalmente identificata al Foglio 237, Particella 42, Sub. 5, Zona Cens. Parte_2
3, Cat. A/3, Classe 4, di aver ottenuto decreto ingiuntivo n. 29041/2023 emesso dal Giudice di Pace per complessivi euro 7.538,70 e di aver radicato avanti al Tribunale di Milano la procedura esecutiva RGE
n. 179/2024.
A sostegno della domanda esperita l'attore ha allegato che i convenuti, dopo la morte della de cuius, sarebbero rimasti nel pieno possesso dell'immobile pro quota caduto in successione, ivi collocandovi la propria residenza.
Ha quindi dedotto che in ragione di tale condotta, incompatibile con la volontà di rinunciare alla eredità, doveva ritenersi provata l'accettazione tacita della eredità della sig.ra da Persona_1 parte del marito e dei figli e . Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_3
I convenuti , e , ritualmente citati, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 non si sono costituiti in giudizio e alla prima udienza il Giudice ne ha dichiarato la contumacia;
in tale sede, inoltre, il giudice istruttore ha ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci sulla circostanza dedotta dall'attore nella memoria 171 ter n. 2 c.p.c., tuttavia all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale nessuno è comparso.
pagina 2 di 6 Quindi, stante il carattere documentale della causa, è stata fissata udienza per la discussione al
19.11.2025. In tale sede, parte attrice ha discusso la causa e si è riportata alle conclusioni già esposte nell'atto introduttivo del giudizio.
Il Giudice ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi in trenta giorni il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
La domanda attorea non è provata e va quindi respinta.
Nel presente giudizio, infatti, parte attrice ha invocato l'accettazione tacita dell'eredità da parte dei convenuti senza tuttavia provare, e nemmeno allegare, alcun comportamento dei chiamati all'eredità che presupponga la loro volontà di accettare e che gli stessi non avrebbero diritto di compiere se non nella qualità di erede come richiesto dall'art. 476 c.c. (a riguardo, la giurisprudenza è costante nel ritenere indispensabile la ricorrenza di due condizioni ai fini del 476 c.c., e segnatamente la consapevolezza del chiamato dell'esistenza della delazione e la manifestazione di un comportamento inequivocabile in cui si possa riscontrare tanto l'elemento intenzionale di carattere soggettivo quanto l'elemento oggettivo, ossia un atto che solo chi possiede la qualità di erede potrebbe compiere - Cass. civ. n. 5569 del 1/03/2021).
Nello specifico, l'attore si è limitato ad allegare la circostanza secondo cui i convenuti Parte_1 sarebbero stati nel possesso dei beni ereditari, e segnatamente nel possesso dell'immobile sito nel
Condominio, caduto in successione per la quota di 1/2, producendo a dimostrazione i certificati di residenza dei convenuti sub. doc. 3.
Come noto, il possesso dei beni ereditari non è comportamento sussumibile nella fattispecie dell'accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c., bensì costituisce uno dei presupposti del ben differente istituto della cd. accettazione presunta dell'eredità (art. 485 c.c.). Invero, all'art. 485 c.c.
l'ordinamento delinea una fattispecie legale di accettazione dell'eredità che prescinde completamente dalla volontà anche presunta del chiamato e si determina come effetto della situazione giuridica obiettivamente considerata, stabilendo che il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato e l'infruttuoso decorso del termine previsto per il compimento dell'inventario facciano acquistare ipso iure la qualità di erede puro e semplice.
Nel caso di specie l'allegazione attorea individua nel possesso dell'immobile ereditario la condotta integrante l'accettazione dell'eredità della de cuius di cui domanda l'accertamento.
Pertanto, la fattispecie da applicare al caso de quo è l'accettazione presunta dell'eredità da parte dei chiamati all'eredità ex art. 485 c.c., e non invece l'accettazione tacita ex art. 476 c.c..
pagina 3 di 6 Tuttavia, anche provvedendo alla riqualificazione d'ufficio della domanda attorea, nel caso di specie non è stata raggiunta la prova del possesso del bene ereditario da parte dei chiamati all'eredità convenuti.
A tal fine, infatti, non è sufficiente ciò che risulta dal certificato di residenza, in quanto il mero certificato di residenza non è atto di per sé idoneo a dar prova della sussistenza della situazione di possesso del bene ereditario. Invero, quale possesso idoneo ex 485 c.c. deve intendersi l'instaurazione di una relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità, ovverosia una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni ereditari (Cass., 22.06.1995, n. 7076), che, come tale, non può essere provata da un atto meramente dichiarativo quale è il certificato di residenza.
Il certificato di residenza ex se non prova una situazione di fatto, ma al più può costituire un elemento presuntivo da cui desumere, valutato unitamente alle altre presunzioni precise, gravi e concordanti, il possesso dei beni ereditari, ovverosia la sussistenza di una relazione materiale tra il chiamato all'eredità
e il bene ereditario.
Ciò posto, ferma l'inidoneità del certificato di residenza a provare il possesso dei beni ereditari, deve osservarsi che dai certificati prodotti sub doc. 3 solo i sigg.ri e Controparte_1 CP_2
risultano risiedere in , mentre al contrario risulta
[...] Parte_2 Controparte_3 iscritta all'indirizzo di viale Romagna n. 25 (come da certificato di residenza allegato all'atto di citazione).
Pertanto, rispetto alla chiamata all'eredità sig.ra non è stato neppure fornito Controparte_3
l'elemento presuntivo, dato dal certificato di residenza, dell'asserito possesso dell'immobile caduto in successione dopo il decesso di Persona_1
Rispetto al sig. non può operare l'accettazione presunta di eredità di cui all'art. Controparte_1
485 secondo comma c.c. In materia è pertinente il richiamo alla recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. n. 23406 del 16.11.2015) che ha sovvertito il diverso orientamento assunto con la pronuncia del 2008 n. 11018. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la relazione tra coniuge superstite ed immobile adibito a casa coniugale, di cui il coniuge defunto fosse proprietario in tutto o in parte, non comporta l'instaurarsi di una relazione possessoria rilevante ai sensi dell'art. 485 c.c., in quanto la materiale apprensione del bene immobile e l'uso dei mobili che lo compongono è frutto della titolarità del diritto riconosciuto dall'art. 540 c.c. in favore del coniuge. Tale diritto è un legato ex lege attribuito al marito o moglie superstite e che prescinde dall'acquisto della qualità di erede da parte del coniuge, che potrebbe rinunciare all'eredità conservando il diritto ex art. 540 c.c..
pagina 4 di 6 È indubbio che l'immobile di cui la sig.ra era comproprietaria con il marito fosse adibito dai Persona_1 coniugi a casa familiare, come dimostrano i certificati di residenza che riportano l'intero nucleo familiare residente nella casa ubicata in . Parte_2
Pertanto, l'asserito possesso esercitato da parte del chiamato all'eredità su detto Controparte_1 immobile in ogni caso non può rilevare ai fini dell'accettazione dell'eredità relitta dalla defunta moglie, in quanto riconducibile al diritto di abitazione ex art 540 c.c..
Inoltre, con riguardo ai due chiamati all'eredità e si osserva Controparte_1 Controparte_2 che non sono stati forniti elementi e/o allegazioni, ulteriori rispetto al certificato di residenza, idonee a provare, anche in via presuntiva, il possesso dell'immobile ereditario di . Parte_2
Invero, parte attrice a tal fine aveva formulato istanza istruttoria, ammessa dal giudice istruttore, di interrogatorio formale dei convenuti, i quali tuttavia non sono comparsi all'udienza di assunzione della prova, omettendo così di confermare la circostanza oggetto del capitolo di prova: “Vero che, a seguito della morte della Sig.ra avvenuta in data 2 marzo 2002, è, o è stata, nel pieno Persona_1 possesso dell'immobile sito in Milano, Via Anacreonte n°7, identificato in NCEU: foglio 237, part. 42, sub. 5, Z.C. 3, CAT. A/3, classe 4, consistenza vani 5/59 mq”.
D'altra parte, la conferma del possesso del bene ereditario da parte dei convenuti non può neppure desumersi dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, né tantomeno dalla notifica della memoria ex art 171 ter n.2 e del verbale di udienza del 6.02.2025 in cui il g.i. ammetteva l'interrogatorio formale dei convenuti, in quanto tali notifiche, benché effettuate presso l'immobile di
, non sono state ricevute a mani proprie dei destinatari bensì dal portiere (in Parte_2 particolare la prima notifica ex art 140 cpc con ritiro dell'avviso di ricevimento da parte del portiere) privo di alcuna documentata delega.
Pertanto, neppure la notifica degli atti processuali fornisce elementi presuntivi del possesso dell'immobile ereditario da parte dei convenuti.
Ne consegue che la domanda attorea deve essere respinta non essendo stato provato che i chiamati all'eredità , e stiano stati nel Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 possesso dei beni ereditari dopo l'apertura della successione della de cuius Persona_1
Stante la soccombenza attorea e la contumacia dei convenuti, le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) Dichiara l'irripetibilità delle spese processuali. pagina 5 di 6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Milano, 2 dicembre 2025
Il Giudice dott. Valentina Boroni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25604/2024 promossa da:
7-MILANO (C.F. con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FR LV LM, elettivamente domiciliato in Via Compagnoni 8 Milano presso il difensore FR LV LM
ATTORE
e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: accettazione tacita/presunta di eredità
CONCLUSIONI
Per
7-MILANO Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, rigettato ogni istanza avversaria, così giudicare:
- accertare che i Sig.ri ( ), Controparte_2 CodiceFiscale_1 Controparte_1
(C.F. ) e (C.F. ) hanno CodiceFiscale_2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 accettato tacitamente l'eredità della Sig.ra nata il [...] e deceduta il 2 Persona_1 marzo 2002, in particolare in relazione all'immobile sito in Milano, Via Anacreonte n°7, foglio 237, part. 42, sub. 5, Z.C. 3, CAT. A/3, classe 4, consistenza vani 5/59 mq;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano ai sensi dell'art. 2648 c.c. di trascrivere la emananda pronuncia dichiarativa della qualità di erede dei Sigg.ri ( Controparte_2 C.F._1
), (C.F. ) e
[...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_3
(C.F. ); CodiceFiscale_3 pagina 1 di 6 - condannare i Sig.ri ( ), (C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_1 Controparte_1
) e (C.F. ) al pagamento CodiceFiscale_2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 delle spese necessarie per la predetta trascrizione;
- con vittoria di spese e compensi di lite.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha convenuto Parte_2 in giudizio i Sig.ri e per far Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 accertare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità relitta da proprietaria per la Persona_1 quota di ½ di un appartamento sito all'interno del condominio di , deceduta il Parte_2
2.03.2002, da parte dei convenuti, al fine di eseguire la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità necessaria per la prosecuzione della procedura immobiliare esecutiva instaurata per la riscossione del credito relativo alle spese condominiali insolute.
In particolare, il Condominio ha esposto di essere creditore di Controparte_2 CP_1
e per oneri e spese condominiali relative all'unità immobiliare sita in
[...] Controparte_3
Milano, e catastalmente identificata al Foglio 237, Particella 42, Sub. 5, Zona Cens. Parte_2
3, Cat. A/3, Classe 4, di aver ottenuto decreto ingiuntivo n. 29041/2023 emesso dal Giudice di Pace per complessivi euro 7.538,70 e di aver radicato avanti al Tribunale di Milano la procedura esecutiva RGE
n. 179/2024.
A sostegno della domanda esperita l'attore ha allegato che i convenuti, dopo la morte della de cuius, sarebbero rimasti nel pieno possesso dell'immobile pro quota caduto in successione, ivi collocandovi la propria residenza.
Ha quindi dedotto che in ragione di tale condotta, incompatibile con la volontà di rinunciare alla eredità, doveva ritenersi provata l'accettazione tacita della eredità della sig.ra da Persona_1 parte del marito e dei figli e . Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_3
I convenuti , e , ritualmente citati, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 non si sono costituiti in giudizio e alla prima udienza il Giudice ne ha dichiarato la contumacia;
in tale sede, inoltre, il giudice istruttore ha ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci sulla circostanza dedotta dall'attore nella memoria 171 ter n. 2 c.p.c., tuttavia all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale nessuno è comparso.
pagina 2 di 6 Quindi, stante il carattere documentale della causa, è stata fissata udienza per la discussione al
19.11.2025. In tale sede, parte attrice ha discusso la causa e si è riportata alle conclusioni già esposte nell'atto introduttivo del giudizio.
Il Giudice ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi in trenta giorni il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
La domanda attorea non è provata e va quindi respinta.
Nel presente giudizio, infatti, parte attrice ha invocato l'accettazione tacita dell'eredità da parte dei convenuti senza tuttavia provare, e nemmeno allegare, alcun comportamento dei chiamati all'eredità che presupponga la loro volontà di accettare e che gli stessi non avrebbero diritto di compiere se non nella qualità di erede come richiesto dall'art. 476 c.c. (a riguardo, la giurisprudenza è costante nel ritenere indispensabile la ricorrenza di due condizioni ai fini del 476 c.c., e segnatamente la consapevolezza del chiamato dell'esistenza della delazione e la manifestazione di un comportamento inequivocabile in cui si possa riscontrare tanto l'elemento intenzionale di carattere soggettivo quanto l'elemento oggettivo, ossia un atto che solo chi possiede la qualità di erede potrebbe compiere - Cass. civ. n. 5569 del 1/03/2021).
Nello specifico, l'attore si è limitato ad allegare la circostanza secondo cui i convenuti Parte_1 sarebbero stati nel possesso dei beni ereditari, e segnatamente nel possesso dell'immobile sito nel
Condominio, caduto in successione per la quota di 1/2, producendo a dimostrazione i certificati di residenza dei convenuti sub. doc. 3.
Come noto, il possesso dei beni ereditari non è comportamento sussumibile nella fattispecie dell'accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c., bensì costituisce uno dei presupposti del ben differente istituto della cd. accettazione presunta dell'eredità (art. 485 c.c.). Invero, all'art. 485 c.c.
l'ordinamento delinea una fattispecie legale di accettazione dell'eredità che prescinde completamente dalla volontà anche presunta del chiamato e si determina come effetto della situazione giuridica obiettivamente considerata, stabilendo che il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato e l'infruttuoso decorso del termine previsto per il compimento dell'inventario facciano acquistare ipso iure la qualità di erede puro e semplice.
Nel caso di specie l'allegazione attorea individua nel possesso dell'immobile ereditario la condotta integrante l'accettazione dell'eredità della de cuius di cui domanda l'accertamento.
Pertanto, la fattispecie da applicare al caso de quo è l'accettazione presunta dell'eredità da parte dei chiamati all'eredità ex art. 485 c.c., e non invece l'accettazione tacita ex art. 476 c.c..
pagina 3 di 6 Tuttavia, anche provvedendo alla riqualificazione d'ufficio della domanda attorea, nel caso di specie non è stata raggiunta la prova del possesso del bene ereditario da parte dei chiamati all'eredità convenuti.
A tal fine, infatti, non è sufficiente ciò che risulta dal certificato di residenza, in quanto il mero certificato di residenza non è atto di per sé idoneo a dar prova della sussistenza della situazione di possesso del bene ereditario. Invero, quale possesso idoneo ex 485 c.c. deve intendersi l'instaurazione di una relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità, ovverosia una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni ereditari (Cass., 22.06.1995, n. 7076), che, come tale, non può essere provata da un atto meramente dichiarativo quale è il certificato di residenza.
Il certificato di residenza ex se non prova una situazione di fatto, ma al più può costituire un elemento presuntivo da cui desumere, valutato unitamente alle altre presunzioni precise, gravi e concordanti, il possesso dei beni ereditari, ovverosia la sussistenza di una relazione materiale tra il chiamato all'eredità
e il bene ereditario.
Ciò posto, ferma l'inidoneità del certificato di residenza a provare il possesso dei beni ereditari, deve osservarsi che dai certificati prodotti sub doc. 3 solo i sigg.ri e Controparte_1 CP_2
risultano risiedere in , mentre al contrario risulta
[...] Parte_2 Controparte_3 iscritta all'indirizzo di viale Romagna n. 25 (come da certificato di residenza allegato all'atto di citazione).
Pertanto, rispetto alla chiamata all'eredità sig.ra non è stato neppure fornito Controparte_3
l'elemento presuntivo, dato dal certificato di residenza, dell'asserito possesso dell'immobile caduto in successione dopo il decesso di Persona_1
Rispetto al sig. non può operare l'accettazione presunta di eredità di cui all'art. Controparte_1
485 secondo comma c.c. In materia è pertinente il richiamo alla recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. n. 23406 del 16.11.2015) che ha sovvertito il diverso orientamento assunto con la pronuncia del 2008 n. 11018. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la relazione tra coniuge superstite ed immobile adibito a casa coniugale, di cui il coniuge defunto fosse proprietario in tutto o in parte, non comporta l'instaurarsi di una relazione possessoria rilevante ai sensi dell'art. 485 c.c., in quanto la materiale apprensione del bene immobile e l'uso dei mobili che lo compongono è frutto della titolarità del diritto riconosciuto dall'art. 540 c.c. in favore del coniuge. Tale diritto è un legato ex lege attribuito al marito o moglie superstite e che prescinde dall'acquisto della qualità di erede da parte del coniuge, che potrebbe rinunciare all'eredità conservando il diritto ex art. 540 c.c..
pagina 4 di 6 È indubbio che l'immobile di cui la sig.ra era comproprietaria con il marito fosse adibito dai Persona_1 coniugi a casa familiare, come dimostrano i certificati di residenza che riportano l'intero nucleo familiare residente nella casa ubicata in . Parte_2
Pertanto, l'asserito possesso esercitato da parte del chiamato all'eredità su detto Controparte_1 immobile in ogni caso non può rilevare ai fini dell'accettazione dell'eredità relitta dalla defunta moglie, in quanto riconducibile al diritto di abitazione ex art 540 c.c..
Inoltre, con riguardo ai due chiamati all'eredità e si osserva Controparte_1 Controparte_2 che non sono stati forniti elementi e/o allegazioni, ulteriori rispetto al certificato di residenza, idonee a provare, anche in via presuntiva, il possesso dell'immobile ereditario di . Parte_2
Invero, parte attrice a tal fine aveva formulato istanza istruttoria, ammessa dal giudice istruttore, di interrogatorio formale dei convenuti, i quali tuttavia non sono comparsi all'udienza di assunzione della prova, omettendo così di confermare la circostanza oggetto del capitolo di prova: “Vero che, a seguito della morte della Sig.ra avvenuta in data 2 marzo 2002, è, o è stata, nel pieno Persona_1 possesso dell'immobile sito in Milano, Via Anacreonte n°7, identificato in NCEU: foglio 237, part. 42, sub. 5, Z.C. 3, CAT. A/3, classe 4, consistenza vani 5/59 mq”.
D'altra parte, la conferma del possesso del bene ereditario da parte dei convenuti non può neppure desumersi dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, né tantomeno dalla notifica della memoria ex art 171 ter n.2 e del verbale di udienza del 6.02.2025 in cui il g.i. ammetteva l'interrogatorio formale dei convenuti, in quanto tali notifiche, benché effettuate presso l'immobile di
, non sono state ricevute a mani proprie dei destinatari bensì dal portiere (in Parte_2 particolare la prima notifica ex art 140 cpc con ritiro dell'avviso di ricevimento da parte del portiere) privo di alcuna documentata delega.
Pertanto, neppure la notifica degli atti processuali fornisce elementi presuntivi del possesso dell'immobile ereditario da parte dei convenuti.
Ne consegue che la domanda attorea deve essere respinta non essendo stato provato che i chiamati all'eredità , e stiano stati nel Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 possesso dei beni ereditari dopo l'apertura della successione della de cuius Persona_1
Stante la soccombenza attorea e la contumacia dei convenuti, le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) Dichiara l'irripetibilità delle spese processuali. pagina 5 di 6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Milano, 2 dicembre 2025
Il Giudice dott. Valentina Boroni
pagina 6 di 6