Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 4266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4266 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'udienza del 3.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 930/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, , rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Parte_1 Parte_2
Naso, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma alla Salita di San Nicola da
Tolentino n. 1/b;
Appellanti
E
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla via Armando Diaz n. 11;
Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.04.2024, gli appellanti impugnavano la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 2674 del 2024, che aveva così statuito: “1.
Condanna il all'assegnazione in favore di Controparte_1 Parte_1 della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, per la complessiva somma di euro
2.500,00 ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto
2. Condanna, altresì, il Controparte_1
all'assegnazione in favore di della “Carta elettronica per
[...] Parte_2
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado” per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, per la complessiva somma di euro 3.000,00 ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione 3. Spese compensate.”
In particolare, con varie argomentazioni, sostenevano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., tenuto conto del principio della soccombenza, e che la decisione di compensare le spese non fosse stata correttamente motivata.
Chiedeva, pertanto, di: “CONDANNARE il , in persona Controparte_1
del pro-tempore, a rifondere alla ricorrente le spese sostenute per il primo grado di CP_2 giudizio nella misura di € 2.540,00 o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di
Giustizia, oltre Iva e Cpa, con attribuzione in favore del difensore antistatario;
CONDANNARE il , in persona del pro-tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi.”
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Va premesso che, con il ricorso di primo grado, e agivano Parte_1 Parte_2 per il riconoscimento del bonus Carta Docente, previsto dalla legge sulla “Buona Scuola” n.
107/2015, la prima per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, il secondo per gli anni scolastici dal 2015/16 al 2022/23.
Il primo giudice accoglieva la domanda totalmente per la e parzialmente per il Pt_1 [...]
ma compensava le spese di lite. Pt_2
Alla sentenza qui impugnata si applica il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., nella versione modificata dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162. In base alla citata norma “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018 n. 77 ha, però, dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Ciò significa che al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, è consentito provvedere alla compensazione, parziale o integrale, delle spese di giudizio anche al di fuori delle ipotesi originariamente previste come tassative.
Inoltre, le SS. UU. della Suprema Corte, con sentenza n. 32061 del 2022, hanno precisato che
“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Nel provvedimento impugnato, la statuizione sulle spese era così motivata: “Le spese di lite, attesa la serialità della questione, si compensano integralmente”.
A parere della Corte, le suddette argomentazioni non forniscono elementi di coerenza e compatibilità con una pronuncia di compensazione integrale.
Va rilevato che i ricorsi di primo grado, poi riuniti, erano depositati in data 19 febbraio 2023, prima che intervenisse la sentenza della Suprema Corte n. 29661 in data 27.10.2023, che ha rappresentato il primo intervento della massima giurisprudenza nazionale sul riconoscimento del diritto azionato dagli odierni appellanti. In detta pronuncia, però, è stato opportunamente sottolineato che la Corte di Giustizia era già intervenuta il 18 maggio 2022 (nella causa C -
450/21), osservando che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), …, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In definitiva la Corte di
Giustizia ha fatto riferimento a principi cardine già rinvenibili nella Direttiva 1999/70/CE ed alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla stessa e la Suprema Corte era vincolata al dictum della Corte sovranazionale.
Ne discende, allora, che alla data del 19 febbraio 2023 la questione dedotta in giudizio dagli istanti era stata già definitivamente risolta in senso favorevole ai docenti a tempo determinato, per cui la motivazione del primo Giudice (che, peraltro, richiamava proprio la decisione della
Corte di giustizia, resa nella causa C-450/21), a corredo della contestata compensazione integrale, non poteva avere fondamento, anche in un più flessibile ambito di valutazione della compensazione delle spese.
Pertanto, la Corte, alla luce dei principi menzionati e dei fatti di causa, ritiene di dare rilievo alla soccombenza del (non potendo più la questione di massima definirsi opinabile), CP_1
reputa, però, parimenti significativo, ai fini di una parziale compensazione, che fosse rigettata per il la pretesa per le annualità 2015/2016 e 2016/2017, per intervenuta Parte_2 prescrizione, e che fosse comunque dirimente l'interpretazione normativa conferita dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 29961 del 2023, intervenuta in corso di lite, sull'aspetto della perenzione dell'azione per effetto della mancata richiesta del beneficio nel biennio previsto dal
DPCM del 28.11.2016, su cui molti giudici di merito avevano basato il rigetto di talune annualità.
Dunque, si ritiene di compensare per metà le spese di lite del primo grado, con condanna della parte appellata al pagamento della residua metà, nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
Per le stesse ragioni anche le spese del presente grado si compensano per metà, con liquidazione della residua metà nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
Con riferimento alla quantificazione delle stesse, si evidenzia che gli appellanti determinavano il valore complessivo della causa in € 5.500,00 (€ 3.000,00 + € 2.500,00) e, in applicazione del
D.M. 147 del 2022, chiedevano per il primo grado la condanna del al pagamento della CP_1 somma di € 2.540,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia.
Va, però, preliminarmente, precisato:
-che “Presupposto necessario affinché possa liquidarsi un unico onorario, aumentato in misura percentuale in ragione del numero delle parti assistite o del numero delle controparti, è … che vi sia un unico processo o più processi che, benché separatamente introdotti, siano stati successivamente riuniti (Cass. 20/09/2017 n. 21829)” (Cfr. Cass. m. 21902 del 2023), come avvenuto nel caso in esame;
- che “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” e
-che “in tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma
2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto,
a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi.” (Cfr. Cass. ord. n. 10367 del 2024).
Pertanto, nel caso in esame, per il primo grado, tenuto conto che le controversie erano riunite e non erano perfettamente uguali in fatto, andava prima calcolata la liquidazione sulla base dello scaglione della causa di valore maggiore, che era pari a € 3.000,00 (con riduzione al 50% dei medi, per la serialità della lite, in quanto argomentazione spendibile in questo caso, e con compensazione per la metà, per le ragioni sopra dette) e, poi, sull'importo ottenuto andava calcolato l'aumento del 30% per la dualità delle parti, con determinazione dell'importo finale nella misura di € 900,00 oltre accessori.
Sulla base dello scaglione di valore riferito a quest'ultima somma, poi, va calcolato il compenso per questo grado di giudizio (parimenti con riduzione al 50% e compensazione per la metà) e poi operato l'aumento del 30% per la dualità delle parti, con determinazione dell'importo finale nella misura di € 250,00 oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, compensa per metà le spese di lite del primo grado e condanna la parte appellata al pagamento della residua metà che liquida in euro 900,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
compensa per metà le spese di lite del presente grado e condanna la parte appellata al pagamento della residua metà che liquida in euro 250,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Napoli, 3.12.2024
Il Cons. rel. est. Il Presidente