Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3787/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della co- municazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 17.4.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 17.4.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la de- cisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la se- guente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3787/2023, avente ad oggetto: lesione personale, vertente tra
P.IVA , in persona del legale rappre-Parte_1 P.IVA_1
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Caserta (CE) alla via Fulvio Renella n. 88 elettivamente domicilia;
- Appellante –
e
(C.F. ), elett.te dom.ta presso l'Avv. Vale- Controparte_1 C.F._2
rio Vagliviello con studio in San Nicola La Strada (CE) al Viale Carlo III n. 56, che la rapp.ta e difende, in virtù di procura in atti;
-Appellata-
e
(C.F. , elett.te dom.to presso l'Avv. Valerio CP_2 C.F._3
Vagliviello con studio in San Nicola La Strada (CE) al Viale Carlo III n. 56, che lo rapp.ta e difende, in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ; Controparte_3 C.F._4
- Appellata contumace –
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo note relative all'udienza trattata con moda- lità cartolare.
Per gli appellati costituiti: come da comparsa di costituzione e risposta nonché note relative all'udienza trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
In primo grado, la signora conveniva in giudizio la signora Controparte_1 [...]
e la , rispettivamente in qualità di conducente e di im- CP_3 Parte_1
presa designata la garanzia per la responsabilità civile automobilistica del veicolo Ci- troen “C3 tg. DJ 561 TZ”, ai fini di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente su- biti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 22.10.2019, verso le ore 16:30, in
Caiazzo (CE).
L'attore, in primo grado, ha dedotto che il conducente del veicolo, per effetto di una condotta di guida imprudente, caratterizzata sia da distrazione che da eccessiva veloci- tà, perdeva il controllo del mezzo dopo aver affrontato una curva, investendo gli attori
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cagionando loro lesioni personali.
Interveniva volontariamente nel giudizio anche il signor trasportato al CP_2
momento del sinistro a bordo del veicolo medesimo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati in conseguenza delle lesioni patite.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la doman- Parte_1
da e chiedendone il rigetto.
L'istruttoria si è svolta mediante l'assunzione di prova testimoniale, con l'escussione di un unico teste indicato dall'attore, nonché tramite consulenza tecnica d'ufficio in ambito medico-legale.
Il procedimento veniva definito con sentenza n. 114/2023, con la quale veniva così sta- tuito “Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando così provvede: - dichiara la re- sponsabilità esclusiva del sinistro del conducente dell'autovettura Citroen C3 tg.
DJ561TZ; - condanna le convenute in solido al risarcimento in favore degli istanti dei danni da lesioni subiti e pertanto: - in favore di in complessivi € Controparte_1
11.435,48 oltre interessi al fatto; in favore di in € 11.511,66 oltre in- CP_2
tresi al fatto;
- condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di CTU come liquidate in corso di causa in € 400,00 per ogni periziando e delle spese legali che si liquidano in favore dell'attrice in € 1.830,00 di cui € 130,00 (da in- Controparte_1
tegrarsi) per spese, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario da attribuirsi al difensore anticipatario;
- in favore dell'interventore in € 1.700,00, oltre IVA e CP_2
CPA e rimborso forfettario da attribuirsi al difensore anticipatario”.
La società appellante ha proposto impugnazione al fine di ottenere la riforma integrale della predetta sentenza.
In particolare, parte appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice ha ritenuto adeguatamente provata la domanda, alla luce dell'istruttoria svolta mediante l'escussione del teste stabilendo che la predetta dichiarazione “ ha Testimone_1
offerto motivi di convincimento sull'effettivo verificarsi del sinistro, dell'effettiva pre- senza degli attori a bordo dell'autovettura Citroen C3 tg. DJ561TZ finita fuori strada.”
La compagnia assicurativa ha dedotto che, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., gravi esclusi- vamente sulla signora e sul signor l'onere di prova- Controparte_1 CP_2
re i fatti posti a fondamento delle loro pretese, ritenendo che detta prova non sarebbe stata raggiunta in giudizio e che, pertanto, il Giudice di pace avrebbe errato opinando diversamente.
In particolare, l'appellante ha evidenziato che gli attori non abbiano fornito alcuna pro- va dell'evento storico dedotto.
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L'assicurazione ha rilevato:
-nessuna CAI sottoscritta dalle parti coinvolte è mai stata fornita;
-nessuna dichiarazione di testimoni presenti al momento del sinistro è mai stata tra- smessa stragiudizialmente né le generalità del teste sono state for- Testimone_1
nite tempestivamente tanto da rendere inammissibile e nulla la sua deposizione.
-nessuna autorità è intervenuta.
La compagnia assicurativa ha evidenziato che non è stato redatto alcun verbale nono- stante le lesioni riportate, ne è stata prodotta documentazione fotografica che attestasse sul luogo del sinistro, la presenza del veicolo ritenuto responsabile e del soggetto coin- volto.
A giudizio della compagnia l'onere probatorio non può ritenersi assolto nemmeno at- traverso la testimonianza resa l'udienza dell' 11 maggio 2022, in quanto il teste sarebbe da ritenersi inattendibile.
La compagnia ha osservato inoltre che, sulla base degli elementi acquisiti, emergono perplessità circa la veridicità del fatto storico dedotto sollevando dubbi sulla reale di- namica e l'effettivo accadimento del sinistro.
E' stato infatti rappresentato al giudice di primo grado che la signora CP_4
zia aveva già rivestito il ruolo di testimone in un precedente sinistro avvenuto il 6 di- cembre 2018 a Lusciano nel quale la signora aveva riportato lesioni Parte_2
analoghe a quella del caso in esame.
L'appellante ha concluso chiedendo:
“Voglia il Tribunale, quale Giudice di appello, così provvedere: Previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, in accoglimento del presente atto di ap- pello e in riforma della sentenza di primo grado: A) Rigettare la domanda attorea e lo spiegato intervento volontario in quanto non provati e comunque non fondati sia in punto an che in ordine al quantum debeatur;
B) Condannare gli appellati alla refusio- ne delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: - si chiede rinnovarsi le operazioni peritali mediante la nomina di un CTU medico legale al fine di accertare e dichiarare la non risarcibilità del danno biologico permanente;
- si richiede, altresì, disporsi nuovi accertamenti diagnostici presso strutture pubbliche
e/o suggerite dal futuro consulente, al fine di verificare la reale certezza della sussi- stenza strumentale delle menomazioni (coinvolgimento radiologo – rilettura immagi- ni)…”.
Si sono costituiti gli appellati sig.ri e , i quali hanno Controparte_1 CP_2
concluso chiedendo:
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- il rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza di primo grado;
- il rigetto dell'appello poiché inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazio- ni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. ri- chiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficiente- mente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il merito
In primo luogo, occorre evidenziare che il motivo di appello è costituito dalla doglianza relativa all'asserito errore cui sarebbe incorso il giudice di primo grado che ha pronun- ziato sentenza di accoglimento della domanda e per avere lo stesso travisato le risultan- ze istruttorie e, per l'effetto, avere ritenuto superata la presunzione posta dall'art. 2054 cod. civ. con conseguente attribuzione responsabilità esclusiva al conducente del veico- lo di parte convenuta.
Orbene, da un'attenta analisi degli atti del seguente processo emerge che il Giudice Di
Pace non ha attentamente valutato le risultanze istruttorie.
In primo luogo, alcun valore può assumere la costatazione amichevole allegata da parte appellata, ciò si desume dal fatto che la stessa non è controfirmata da entrambi i condu- centi coinvolti nel sinistro.
Sul piano normativo, la questione è disciplinata dall'art. 143 co. 2 Codice Assicurazioni
Private, il quale prevede che: “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da en- trambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte
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dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
Dunque, ne deriva che le firme dei conducenti sul modulo confermano la loro parteci- pazione alla compilazione e sono indispensabili per la validità del documento. Inoltre, Pers va precisato che nel individuato in atti è indicata la presenza di un testimone, ma non sono indicate le generalità dello stesso, indicazione omessa anche nella lettera di messa in mora.
Infatti, nel riquadro destinato alla indicazione dei testimoni è riportato un generico «si» in cui non è compreso il sig. . Testimone_1
Non si può dunque attribuire alcuna efficacia al documento, né sotto il profilo confes- sorio né a quale elemento di conforto di altri elementi probatori.
L'articolo 143 del codice delle assicurazioni stabilisce che «nel caso di sinistro avvenu- to tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei vei- coli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima […].
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i condu- centi coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.». Secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro e resa dal (presunto) responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezza- ta dal giudice in applicazione dell'articolo 2733, comma 3 c.c. (secondo la quale nor- ma in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei liti- sconsorti è liberamente apprezzata dal giudice)” [Cass. n. 12257/07 e Cass., S.U., n.
10311/06].
L'orientamento è stato confermato anche più di recente: «La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessa- rio, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'articolo 2733, comma 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessa- rio, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamen- te apprezzata dal giudice» [così Cass. n. 25047/13].
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Ai sensi dell'art. 2697 c.c., spettava, in via esclusiva alla sig.ra ed al Controparte_1 sig. l'onere di provare i fatti a fondamento delle loro pretese. CP_2
Orbene, le parti non hanno fornito alcuna prova dell'evento storico.
Invero, alcuna autorità è intervenuta sul lungo del sinistro, nonostante siano state coin- volte due persone, le quali hanno riportato lesioni non di poco rilievo.
Infatti, non è stato redatto nessun verbale e non è stata fornita nessuna documentazione fotografica attestante sul luogo del sinistro, il veicolo presunto responsabile e la presen- za del soggetto leso.
Neppure può dirsi che l'onere probatorio sia stato assolto attraverso la dichiarazione te- stimoniale resa all'udienza del 11.05.2022.
Infatti, essendo stato escusso un unico testimone, la dichiarazione dallo stesso resa va valutata con particolare rigore.
Ciò ancor di più se si considera che i fatti di causa non sono supportati da documenta- zione, non essendo intervenute autorità sul posto, nonostante l'entità delle lesioni subite dalle parti coinvolte.
Orbene, detta dichiarazione non risulta adeguatamente puntuale e precisa con riferi- mento alle circostanze specifiche della dinamica e non può dunque assurgere, da sola considerata, a prova adeguata e sufficiente dei fatti posti a fondamento della domanda.
In conclusione, la genericità dell'unica testimonianza acquisita e l'assenza di oggettivi riscontri probatori ulteriori, in mancanza, peraltro, dell'intervento di forze di polizia sui luoghi di causa e di ambulanza impediscono di ritenere dimostrata la dinamica e la stessa verificazione dell'incidente e delle sue cause per come prospettate dall'attore.
Pertanto, l'appello va accolto e le domande di risarcimento vanno rigettate.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pro- nuncia di cui sopra.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ.,
Sez. III, 04/06/2007, n. 12963). Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soc- combenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata. Le spese occorse per la CTU vanno poste a carico degli appellati.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la contumacia di Controparte_3
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento proposta da e da Controparte_1 CP_2
nel primo grado del giudizio;
• pone le spese occorse per la CTU a carico di e di Controparte_1 [...]
CP_2
• condanna gli appellati al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, in favore della compagnia di assicurazione odierna appellante, che li- quida, per il primo grado, in € 1.046,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge e, per il secondo grado, in € 382,50 per spese e in €
2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 17.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Del Prete
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