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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 295/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ag.entrate - NE - Alessandria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 12/01/2024
Atti impositivi:
- INTIM.PAGAMENTO n. 00120229001794227000 IRES 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 587/2025 depositato il 21/10/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante in via principale, in accoglimento del presente appello, di annullare in toto la sentenza impugnata e, conseguentemente, dichiarare infondato in fatto ed in diritto nonché inammissibile il ricorso di primo grado, cosi come proposto nei confronti dell'Agente della NE. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Conclusioni parte appellata in via preliminare, dichiarare la nullità della costituzione in giudizio di parte appellante, per i motivi esposti in atti e per l'effetto, rigettare l'appello principale avverso in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto e diritto, confermando la parte della sentenza oggetto di gravame. 2) confermare integralmente la sentenza di primo grado;
3) con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, come per legge e secondo tariffa professionale come previsto da giurisprudenza costante della Suprema Corte di
Cassazione, al pagamento di tutte le spese processuali, oltre spese generali, Iva e cpa., con attribuzione al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 6.7.2022 la società Resistente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 00120229001794227 lamentando l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto nonché l'omessa indicazione del calcolo degli interessi reclamando pertanto l'illegittimità della pretesa. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, sez. 1^; con sentenza n. 11/2024, accoglieva il ricorso ritenendo fondato il rilievo dell'inesistenza della notifica proveniente da un indirizzo PEC di Agenzia Entrate NE non inserito in un registro pubblico.
Propone appello l''Agenzia delle Entrate – NE, per i seguenti motivi:
1) Illegittimità della sentenza impugnata per errato esame di uno dei motivi contenuti nelle controdeduzioni al ricorso di primo grado: validità della notifica dell'atto impugnato. Come accennato l'impugnata sentenza ritiene che vada riconosciuta l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato motivando come appresso "la notifica dell'atto di cui sopra è inesistente in quanto effettuata da soggetto notificante privo di potere di notifica. Emerge dagli atti che l'indirizzo PEC del mittente: notifica.acc.piemonte@pec. agenziaentrateriscossione.gov.it non risulta in alcun registro ufficiale. Invero la notificazione con modalità telematica può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. La Suprema Corte con sent. Numero 17346/2019 ritiene viziata ed insanabile la notifica eseguita con indirizzo di posta non contenuto nei pubblici registri. (…) Ne discende quindi che qualsiasi notifica eseguita non dall'indirizzo Email_3 (che è quello di Agenzia Entrate NE) è affetta da nullità insanabile". Alla luce di quanto sopra si rileva che la sentenza impugnata non da alcun conto delle difese spiegate da parte di Agenzia delle Entrate NE nelle proprie controdeduzioni. Sul punto, in questa sede si rileva quanto appresso. La sentenza n. 18684-2023 della Corte di Cassazione, successiva a quella citata nella sentenza impugnata, ha avuto modo di evidenziare quanto segue: “…osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro
INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione. Siffatta diversità di trattamento normativo, come sottolineato anche dal Procuratore generale, non configura alcuna disparità di trattamento. Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.” Ed inoltre: “2.5. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023).” Si precisa, al riguardo, che ciascun dominio PEC è attribuibile dal gestore unicamente ad un soggetto e che quello assegnato attualmente ad
Agenzia Entrate NE (e precedentemente a Equitalia) reca esattamente la denominazione del mittente, non lasciando spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana. Qualora il destinatario di una e-mail certificata nutrisse, comunque, dei sospetti circa il soggetto mittente, e quindi volesse verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio, potrebbe consultare la c.d. “Anagrafe dei domini internet” rappresentata, per quelli con estensione - come nel caso di specie - “.it”, da “Registro.it”, accessibile attraverso il link “http://nic.it/”. Detto registro, offre il servizio “who is” che permette, per ciascun dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/mail, la data di creazione del dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”. La contestazione è, peraltro, non fondata nel merito.
Diversamente dalla disciplina di legge delle notificazioni telematiche di atti civili, amministrativi e stragiudiziali eseguite dagli avvocati, di cui all'art.
3-bis della L. n. 53 del 1994 (introdotto per effetto dell'art. 16-quater, co. 1, lett. d), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221,
e dell'art. 1, co. 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228), ove si prevede espressamente e specificamente che la notificazione con modalità telematica, oltre ad eseguirsi "all'indirizzo risultante da pubblici elenchi" deve essere effettuata "esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi", nessun obbligo/onere di utilizzazione di un indirizzo in pubblico elenco è previsto in capo al mittente per la notificazione telematica di cartelle e/o intimazioni di pagamento. L'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 prescrive la presenza nell'INIPEC - Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (o, nella formulazione meno recente della norma, più semplicemente in un "indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge") soltanto per l'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente;
e l'art. 51, co. 2, del medesimo
D.P.R. n. 602 del 1973, concernente la notificazione dell'intimazione ad adempiere (obbligatoria prima di procedere all'espropriazione se questa non ha avuto inizio entro un anno dalla notificazione della cartella), stabilisce che questa sia effettuata con le modalità previste dal precedente articolo 26. Il silenzio dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 sulle caratteristiche dell'indirizzo di posta elettronica del mittente non può essere alterato da un'applicazione analogica della disposizione di cui all'art.
3-bis della L. n. 53 del 1994. Non solo, infatti, l'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 ha mantenuto tale silenzio pur a seguito di modifiche legislative ad esso apportate posteriormente all'introduzione dell'articolo 3-bis della L. n. 53 del 1994, ma si tratta, altresì, di una norma con evidente carattere di specialità per la materia tributaria, rispetto a quella dell'articolo
3-bis. Tanto è vero che il menzionato articolo 26 reca una propria specifica individuazione del pubblico elenco per l'indirizzo del destinatario, non limitandosi a fare rinvio all'art. 16-ter del prima citato D.L. n. 179 del 2012, ma stabilendo puntualmente che la notificazione telematica della cartella va eseguita "all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta". E, reciprocamente, l'art. 16- ter del D.L. n. 179 del 2012 reca l'indicazione di quelli che debbono intendersi pubblici elenchi ai fini delle notificazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, senza riferimenti alla materia tributaria. La maggiore cautela della normativa fiscale per l'indirizzo telematico del destinatario della notificazione e, per converso, il minor rigore per l'indirizzo del mittente ben si giustificano, peraltro, per ragioni sostanziali. I contribuenti debbono poter fare affidamento sul fatto che le notificazioni delle cartelle e delle intimazioni siano canalizzate esclusivamente in un ben preciso indirizzo di posta elettronica, destinato a fungere da casella postale telematica, così da evitare il rischio di essere attinti da notificazioni inoltrate ad indirizzi vari e diversi, che renderebbero più difficile il controllo degli atti ricevuti e l'apprestamento delle eventuali iniziative difensive;
mentre ai fini della conoscibilità delle notificazioni e dell'esercizio del diritto di difesa risulta sostanzialmente indifferente l'indirizzo dal quale la notificazione sia stata inoltrata. Per altro verso, la tipicità legale e la natura amministrativa/pubblicistica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento ne garantisce la possibilità di qualificazione giuridica e di identificazione da parte dei contribuenti e ne assicura o, comunque, ne accredita la provenienza dall'ufficio (in senso lato) che ne risulta autore/emittente,
a prescindere dalla pubblica notorietà dell'indirizzo di posta elettronica utilizzato per il loro inoltro telematico….” Da ultimo, preme considerare che l'enorme mole di giurisprudenza citata e prodotta dall'attrice non appare suscettibile di determinare una diversa conclusione, in quanto riferita a fattispecie relative a notifiche effettuate ai sensi dell'art. 16ter del D.L. n. 179/2012, che tuttavia non risulta applicabile alle notifiche eseguite dall'Agente delle Entrate - NE, che sono piuttosto disciplinate dalla norma speciale di cui all'art. 26 d.P.R. n. 602/73 (cfr. Corte d'App. Perugia, Sez. I, 24/03/2021, n. 77; Trib. Perugia, 08.06.2021,
n. 143; Comm. Trib. Prov. L'Aquila, n. 86/2022)….” .
Controdeduce parte appellata che preliminarmente dichiara di riproporre tutti i motivi e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, insistendo per il loro accoglimento
. In via pregiudiziale:
1. INAMMISSIBILITÀ DELL'ATTO DI APPELLO PER DIFETTO DELLO IUS
POSTULANDI E DI LEGITTIMATIO AD PROCESSUM In via preliminare si eccepisce, la nullità della costituzione dell'Agenzia di NE per violazione dell'art. 11 d.lgs. 546\92, così come modificato dall'art.9, co.1, lett. d), del d.lgs. 156/2015. Infatti, il d.lgs. 156/2015 ha stabilito che dal 01.01.2016, l'Agente della NE, ora Agenzia delle Entrate – NE, possa costituirsi in contenzioso solo tramite personale interno o facente parte della sovrastruttura, non essendo più valida la rappresentanza concessa ad avvocati esterni. La Suprema Corte, con ordinanza n. 34191 del 22/11/2022, che si allega, ha ribadito che la mancata allegazione dell'atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro e la mancata apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo (ex art. 43 del Regio decreto 1611/1993, come modificato dall'art. 11 L. 103/1979), renda radicalmente nulla la costituzione in giudizio. In particolare, “la costituzione in giudizio a mezzo di controdeduzioni appare inammissibile per difetto di valida procura. La procura è stata rilasciata da AdER non all'Avvocatura dello Stato ma a un avvocato del libero foro, in data 08.11.22, ovvero successivamente al Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura Generale del 22.6.2017. Ai sensi del paragrafo 3.4 del Protocollo,
l'AdER deve avvalersi dell'Avvocatura di Stato per la difesa delle liti concernenti "l'attività di riscossione", quale è la presente, dove si discute di validità della notifica di cartelle di pagamento e conseguente prescrizione del diritto di credito. Secondo la sentenza di questa Corte a sezioni unite, n.30008/19, nelle materie oggetto della convenzione tra AdER e Avvocatura dello Stato, la possibilità di avvalersi di un avvocato del libero foro è subordinata ad una specifica e motivata deliberazione dell'ente. In mancanza, il mandato alle liti è nullo, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass.26531/20). Nel caso di specie, la procura
è stata conferita senza alcuna menzione delle ragioni della necessità di una deroga al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale, né la procura fa riferimento ad una delibera assunta dagli organi deliberativi dell'ente che abbia motivato la difesa conferita a un avvocato del libero foro. Ne segue l'inammissibilità della costituzione in giudizio del concessionario della riscossione”. Pertanto, l'Agenzia delle
Entrate- NE, conferendo la rappresentanza processuale ad un professionista esterno alla sua struttura, che la rappresenta, assiste e difende, come si evince da mandato in atti, ha violato le dette disposizioni di legge. Tanto comporta, in conseguenza, la NULLITA' ed IRRITUALITA' della costituzione in giudizio della stessa e la conseguente espunzione di ogni documentazione ex adverso esibita.
Inoltre, l'avv. Forte chiede che sia dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate -
NE, anche per difetto di legittimatio ad processum. Infatti, l'Ente di NE si costituiva nel presente giudizio, a mezzo avvocato del libero foro Avv. Difensore_1, con procura rilasciata dal sig. Nominativo_2 in qualita' di Responsabile Contenzioso PIEMONTE, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_3 - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da Agenzia delle Entrate - NE, procura solo richiamata e non prodotta nell'odierno giudizio, con la conseguente impossibilità per Codesta difesa e dell'Ill.ma Corte adita di verificare se la stessa fosse stata effettivamente rilasciata. In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della ”procura ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso, (sent.
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 29244 del 20/10/2021). Principio oramai consolidato in giurisprudenza : “…- come rilevato da questa Corte anche in analoghe fattispecie già decise- deve darsi ragione alla difesa del contribuente, laddove evidenzia che…l'appellata avrebbe dovuto attivarsi , di propria iniziativa nella prima difesa utile, …ad allegare e documentare l'esistenza dell'atto notarile da cui il firmatario del mandato alle liti ripeteva la propria legittimazione ad agire…non avendo parte appellante sanato il difetto anzidetto, entro la prima difesa utile, non appare valutabile…la documentazione successivamente prodotta…si impone pertanto una declaratoria di inammissibilità dell'appello principale… ” (cfr. .G.T.II°Sicilia,sent.03.10.2022,n.8146)
2. INAMMISSIBILITA' DELL'ATTO DI APPELLO In via preliminare ed assorbente, si eccepisce l'inammissibilità del gravame proposto poiché i motivi di appello contenuti consistono in una generica doglianza circa la pronuncia di primo grado senza una specifica indicazione dei motivi (cfr. Cass.23 ottobre
2001, n.13012). L'indicazione di specifici motivi di impugnazione costituisce infatti, un requisito essenziale dell'atto di appello. Pertanto, da una lettura del ricorso di appello, stante la carenza del contenuto sostanziale del ricorso, come sopra ampiamente illustrato, si evince la palese inammissibilità dello stesso. Parimenti, si insiste per la dichiarazione di inammissibilità del gravame proposto, laddove, parte appellante, nelle proprie conclusioni, chiede la riforma della sentenza : “ 73/2023, pronunciata dalla C.G.T. di primo grado di Cremona, depositata in data 31.7.2023”, indicando quindi, sia un numero di sentenza che un Collegio non corrispondente, in quanto al primo, al provvedimento ipoteticamente impugnato, ed al secondo, all'autorità giudiziaria che avrebbe emesso il provvedimento!!!.
3. INFONDATEZZA DELL'APPELLO RELATIVAMENTE ALL'ECCEPITA ILLEGITTIMITÀ DELLA
SENTENZA IMPUGNATA PER ERRATO ESAME DI UNO DEI MOTIVI CONTENUTI NELLE
CONTRODEDUZIONI AL RICORSO DI PRIMO GRADO: VALIDITÀ DELLA NOTIFICA DELL'ATTO
IMPUGNATO. Contrariamente a quanto rilevato da parte appellante, correttamente il Collegio di primo grado ha dichiarato l'inesistenza e quindi la conseguente nullità della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in primo grado. Infatti, f erma ed impregiudicata l'inesistenza delle notifica a mezzo pec per quanto già statuito in primo grado e di seguito nuovamente specificato, si rileva altresì che ER in primo grado non ha depositato le buste eml dell'accettazione . La prova della notifica, di qualsiasi atto presuntamente notificato a mezzo pec, è costituita dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata, ossia da documenti informatici veri e propri. Per la prova della regolarità della notifica è necessario produrre entrambe (accettazione e consegna).Ne deriva che i file allegati non hanno priva di qualsiasi valore probatorio in quanto priva del file dell'accettazione in formato.eml. Nel caso in cui il contribuente contesti in giudizio l'avvenuta ricezione della cartella esattoriale, l'agente della riscossione che alleghi la relativa notificazione a mezzo posta elettronica certificata è tenuto a darne prova mediante documentazione conforme alle disposizioni del D.P.R. n. 68/2005 e alle regole tecniche ivi previste. In particolare, la prova legale del perfezionamento della notifica a mezzo PEC è data esclusivamente dalla produzione in copia della “ricevuta di accettazione” e della “ricevuta di consegna”, dalle quali emergano la data e l'ora di trasmissione e di ricezione del messaggio e del documento ad esso allegato. Inesistenza giuridica della notifica perchè l'indirizzo del notificante (Agenzia delle Entrate -NE non proviene dai
Pubblici Elenchi . La scrivente difesa non può esimersi dal ribadire la correttezza dell'operato del Collegio di primo grado, stante l' inesistenza giuridica della notifica della intimazione di pagametno opposta in primo grado, in quanto l'Ente della NE, in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificato attribuito all'Agenzia delle Entrate – NE presente negli elenchi ufficiali, ovvero “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e “PP.AA.” (Registro delle Pubbliche Amministrazioni), quale Email_3 e Email_4 , bensì un irrituale ed ignoto indirizzo non risultante in alcun elenco. Nel caso di specie, il messaggio di posta elettronica proviene dai seguenti indirizzi pec Email_5 , ovvero un indirizzo ignoto, non contenuto nei registri pubblici normativamente previsti (IPA e PP.AA.). In particolare, si insiste sulla nullità non sanabile della notificazione in quanto la trasmissione dell'atto presupposto da un indirizzo non censito nei pubblici uffici ha indotto l'opponente a cestinare immediatamente la Pec, come indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella comunicazione ufficiale più sopra allegata. (Cfr. All. sub n. 4). La
Cassazione ha precisato sul punto che le notificazioni eseguite dalla Agenzia delle Entrate - NE effettuate tramite un indirizzo pec non risultante in nessun Registro Pubblico degli Indirizzi Elettronici e, di conseguenza, non riconducibile al Concessionario della NE, comporta l'irregolarità/illegittimità della notifica stessa, oltretutto non suscettibile di sanatoria (Cass. n. 24110/2019; Cass. n. 3709/2019). Anche in una recente pronuncia la Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui “ La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi ”, precisando altresì che l'elencazione dei Pubblici Registri non è esclusiva ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell'indirizzo al soggetto pubblico notificante (Cass. n.
3093/2020) 2. l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;
3.
l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese;
4. il Registro delle imprese;
5. il Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia, ha chiaramente illustrato che le notifiche a mezzo posta elettronica certificata provenienti da indirizzi pec non registrati nei predetti elenchi, non sono oggettivamente e con certezza riferibili agli Enti convenuti e, di conseguenza, non sono validi ai fini notificatori. Il predetto ragionamento logico - giuridico viene ripercorso in maniera dettagliata anche in una recentissima sentenza del Tribunale di Ferrara n. 264 del 12.04.2021. Si richiama, altresì, la recentissima pronuncia della Suprema Corte con Ord. Sez. 5 Num. 32891 Anno 2022, emessa in data 08.11.2022, all. : “ la provenienza dell'atto notificato da un indirizzo non presente nel registro INI-Pec, secondo la ricorrente, non consentirebbe di verificare l'autenticità dell'atto medesimo;
tale circostanza, inoltre, appare significativa del fatto che l'amministrazione notificatrice si era totalmente discostata dallo schema tipico previsto al riguardo dall'art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui disciplina la notificazione della cartella con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68; detta ultima disposizione, in effetti, prescrive che la notificazione a mezzo p.e.c. sia eseguita «all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata (INI-PEC)»; Non si potrà invocare la “sanatoria per raggiungimento dello scopo” prevista dall'art. 156 c.p.c., perchè la notifica irrituale degli atti tributari, ancor prima che nulla, è inesistente, perchè alcuna sanatoria vi è stata a causa della mancata impugnazione illo tempore degli atti prodromici all'Intimazione di pagamento qui opposto e, infine, in quanto il regime della sanatoria è applicabile ai sol atti giudiziari (NON anche agli atti amministrativi) così come è dato evincersi dalla collocazione dell'art. 156 c.p.c. all'interno del Codice di Procedura Civile. L'art. 156 c.
p.c., in tema di rilevanza delle nullità, stabilisce, infatti, quanto segue: “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Ciò significa che, secondo il principio di tassatività, l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento determina la nullità solo nei casi stabiliti dalla legge. La fattispecie richiamata, tra l'altro, fa riferimento alle cosiddette nullità formali che intervengono soltanto in casi eccezionali perchè, in ipotesi di raggiungimento dello scopo, il relativo vizio viene sanato. Tale principio non è però applicabile al caso di specie, in quanto l'irregolarità della notifica è ritenuta insanabile, poichè ancor prima che nulla, è da ritenersi inesistente e non
è, pertanto, da ricomprendersi nei vizi sanabili nel caso di raggiungimento dello scopo, così come disposto dal citato art. 156 c.p.c., ossia nel caso di avvenuta conoscenza dell'atto notificato. Alla luce delle superiori argomentazioni, rilevato che dalla verifica effettuata dal ricorrente, in relazione all'indirizzo di Posta Certificata dell'Agenzia delle Entrate-NE, all'esattore (non) notificante è stato assegnato un indirizzo PEC differente rispetto a quello che ha utilizzato nelle notifiche in contestazione nel presente giudizio e che lo stesso ha effettuato le notifiche de quo un indirizzo del tutto ignoto, le notifiche prodotte a mezzo pec, devono considerarsi giuridicamente inesistenti e/o insanabilmente nulle . La stessa amministrazione finanziaria è solerte nell'avvertire i contribuenti di continui casi di "phishing", termine con cui si indica una truffa effettuata su internet attraverso cui un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola ad eseguire pagamenti, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale.
Da ultimo, si veda l'avviso del 18/10/21 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate. Singolare come in questo caso le finte mail provengano dall'indirizzo "Email_6", cioè da un indirizzo apparentemente riconducibile all'Agenzia delle Entrate, stante la locuzione finale "agenziaentrate.gov.it" idonea a trarre in inganno un comune cittadino, come anche un'impresa. Tuttavia , tale indirizzo non è riscontrabile nei pubblici elenchi e ciò consente al contribuente di accorgersi della truffa. E' per questa ragione che il legislatore ha inteso disciplinare in maniera precisa la materia, prevedendo che la pubblica amministrazione utilizzi indirizzi di posta elettronica che siano riscontrabili in maniera certa da parte del contribuente, istituendo appositi registri pubblici consultabili on line. Perciò non può essere condivisa la tesi dell'amministrazione secondo cui l'obbligo di utilizzo di un indirizzo di posta elettronica ufficiale, cioè censito nei pubblici registri, valga soltanto per il destinatario contribuente e non anche per il mittente, e che la locuzione finale degli indirizzi
PEC consentirebbe di ricondurre comunque il messaggio all'Agenzia delle Entrate NE….” (cfr. C.
T.P.Frosinone,sent.28.12.2021,n.702 alleg. in atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni pregiudiziali
A) Parte appellata eccepisce la nullità della costituzione dell'Agenzia di NE per violazione dell'art. 11 d.lgs. 546\92. La Suprema Corte, con ordinanza n. 34191 del 22/11/2022, che si allega, ha ribadito che la mancata allegazione dell'atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro e la mancata apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo (ex art. 43 del Regio decreto 1611/1993, come modificato dall'art. 11 L. 103/1979), renda radicalmente nulla la costituzione in giudizio. Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura Generale del
22.6.2017. Ai sensi del paragrafo 3.4 del Protocollo, l'AdER deve avvalersi dell'Avvocatura di Stato per la difesa delle liti concernenti "l'attività di riscossione", quale è la presente, dove si discute di validità della notifica di cartelle di pagamento e conseguente prescrizione del diritto di credito. la possibilità di avvalersi di un avvocato del libero foro è subordinata ad una specifica e motivata deliberazione dell'ente. In mancanza, il mandato alle liti è nullo, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass.26531/20). Nel caso di specie, la procura è stata conferita senza alcuna menzione delle ragioni della necessità di una deroga al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale, né la procura fa riferimento ad una delibera assunta dagli organi deliberativi dell'ente che abbia motivato la difesa conferita a un avvocato del libero foro. Ne segue l'inammissibilità della costituzione in giudizio del concessionario della riscossione”. L'eccezione è da respingere, con l'ordinanza n. 16040/2025 emessa dalla Sezione Tributaria, la Corte di Cassazione ribadisce che la normativa vigente consente all'Agenzia delle Entrate-NE di avvalersi di avvocati del libero
Foro nei giudizi tributari, senza necessità di una delibera specifica, salvo i casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato. L'art.
4-novies del d.l. 34/2019, norma di interpretazione autentica, chiarisce che l'obbligo di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato si applica solo nei giudizi riservati convenzionalmente, e non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura; la convenzione del 22 giugno 2016 tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato, stabilisce che l'Agenzia può difendersi direttamente o tramite avvocati del libero foro nei giudizi tributari, come quelli innanzi alle commissioni tributarie. La giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n.30008/2019), distingue tra: giudizi riservati all'Avvocatura dello Stato, dove è necessaria una delibera motivata per avvalersi di avvocati esterni;
giudizi non riservati, come quelli tributari, dove l'Agenzia può ricorrere direttamente ad avvocati del libero Foro, nel rispetto dei criteri generali e del codice dei contratti pubblici.
In sintesi, la Cassazione afferma che la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-NE tramite avvocato del libero Foro è legittima nei giudizi tributari, e che non è richiesta alcuna formalità aggiuntiva, né una delibera motivata, allorquando la convenzione non riserva la difesa all'Avvocatura dello Stato.
B) Inoltre , l'Ente di NE si costituiva nel presente giudizio, a mezzo avvocato del libero foro Avv.
Difensore_1 , con procura rilasciata dal sig. Nominativo_2 , in qualita' di Responsabile Contenzioso PIEMONTE, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_3
- Procura 1, rilasciata da Agenzia delle Entrate -
NE, procura solo richiamata e non prodotta nell'odierno giudizio, con la conseguente impossibilità per Codesta difesa e dell'Ill.ma Corte adita di verificare se la stessa fosse stata effettivamente rilasciata.
ADER avrebbe dovuto attivarsi , di propria iniziativa nella prima difesa utile, …ad allegare e documentare l'esistenza dell'atto notarile da cui il firmatario del mandato alle liti ripeteva la propria legittimazione ad agire…non avendo parte appellante sanato il difetto anzidetto, entro la prima difesa utile, non appare valutabile…la documentazione successivamente prodotta…si impone pertanto una declaratoria di inammissibilità dell'appello principale.
L'eccezione è da respingere, parte appellante unitamente all'atto di appello depositava in giudizio
(All. 1) la procura speciale richiamata nell'atto di appello e che parte appellata asserisce infondatamente non essere stata prodotta.
C) inammissibilità del gravame proposto poiché i motivi di appello contenuti consistono in una generica doglianza circa la pronuncia di primo grado senza una specifica indicazione dei motivi (cfr. Cass.23 ottobre
2001, n.13012). L'indicazione di specifici motivi di impugnazione costituisce infatti, un requisito essenziale dell'atto di appello. Parimenti, si insiste per la dichiarazione di inammissibilità del gravame proposto, laddove, parte appellante, nelle proprie conclusioni, chiede la riforma della sentenza : “ 73/2023, pronunciata dalla
C.G.T. di primo grado di Cremona, depositata in data 31.7.2023”, indicando quindi, sia un numero di sentenza che un Collegio non corrispondente, in quanto al primo, al provvedimento ipoteticamente impugnato, ed al secondo, all'autorità giudiziaria che avrebbe emesso il provvedimento!.
L'eccezione è infondata, l'atto di appello contiene specifici motivi di impugnazione, con censura di quanto motivato dal giudice di primo grado, in particolare risulta “ La sentenza n. 18684-2023 della Corte di Cassazione, successiva a quella citata nella sentenza impugnata, ha avuto modo di evidenziare quanto segue …”, il che costituisce motivo specifico.
A nulla rileva il chiaro errore materiale riportato nelle conclusioni ove risulta invece correttamente indicata la sentenza che si appella nella prima pagina dell'atto di appello.
Il motivo di appello è da accogliere, non può considerarsi inesistente o nulla una notificazione a mezzo PEC proveniente da un indirizzo telematico diverso da quello ufficiale dell'Agenzia Entrate Riscossioni come indicato nei Registri Ufficiali. In tale senso è la giurisprudenza di legittimità che può ritenersi consolidata.
Emerge dagli atti che l'indirizzo PEC del mittente: notifica.acc.piemonte@pec.agenziaentrateriscossione. gov.it non risulta in alcun registro ufficiale. La sentenza n. 18684-2023 della Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare quanto segue: “…osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione….. questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza.In tale senso, Cass. n. 15979 del 2022, Cass,. n. 982 del 2023, pubblicata il 16/01/2023.
Ai sensi dell'art. 26, II comma del D.P.R. 602/1973 “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), a sua volta l'art. 60, VII comma del D.P.R. 600/1973 prevede “In deroga all'articolo
149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
La nullità di un atto non può essere dichiarata per contrasto con una disposizione normativa se tale disposizione normativa non prevede testualmente la nullità nel caso di sua violazione.
La riforma della sentenza di primo grado comporta l'esame dei motivi di ricorso rimasti assorbiti:
motivo 3) Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi. Il motivo
è inammissibile, il ricorso non è proposto contro i ruoli elencati, riguarda solo l'atto di intimazione, gli interessi riguardano le singole cartelle non impugnate.
motivo 4) Istanza di sospensione inaudita altera parte dell'intimazione di pagamento poiché illegittima per sospensione ex lege. Violazione Legge 228/2012. Il motivo è inammissibile in quanto risulta dagli atti di primo grado che “Ad oggi quindi e a far data 21/06/2022 le cartelle sottese all'avviso di intimazione impugnato sono sospese fino ad eventuale revoca e/o sgravio/discarico degli Enti. (costituzione in giudizio di ADER).
La soccombenza comporta condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidati in euro 3.000,00 per ciascun grado, oltre 15% spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario limitatamente al presente grado di appello.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna parte contribuente alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in
€ 3.000,00 per ciascun grado, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 295/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ag.entrate - NE - Alessandria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 12/01/2024
Atti impositivi:
- INTIM.PAGAMENTO n. 00120229001794227000 IRES 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 587/2025 depositato il 21/10/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante in via principale, in accoglimento del presente appello, di annullare in toto la sentenza impugnata e, conseguentemente, dichiarare infondato in fatto ed in diritto nonché inammissibile il ricorso di primo grado, cosi come proposto nei confronti dell'Agente della NE. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Conclusioni parte appellata in via preliminare, dichiarare la nullità della costituzione in giudizio di parte appellante, per i motivi esposti in atti e per l'effetto, rigettare l'appello principale avverso in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto e diritto, confermando la parte della sentenza oggetto di gravame. 2) confermare integralmente la sentenza di primo grado;
3) con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, come per legge e secondo tariffa professionale come previsto da giurisprudenza costante della Suprema Corte di
Cassazione, al pagamento di tutte le spese processuali, oltre spese generali, Iva e cpa., con attribuzione al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 6.7.2022 la società Resistente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 00120229001794227 lamentando l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto nonché l'omessa indicazione del calcolo degli interessi reclamando pertanto l'illegittimità della pretesa. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, sez. 1^; con sentenza n. 11/2024, accoglieva il ricorso ritenendo fondato il rilievo dell'inesistenza della notifica proveniente da un indirizzo PEC di Agenzia Entrate NE non inserito in un registro pubblico.
Propone appello l''Agenzia delle Entrate – NE, per i seguenti motivi:
1) Illegittimità della sentenza impugnata per errato esame di uno dei motivi contenuti nelle controdeduzioni al ricorso di primo grado: validità della notifica dell'atto impugnato. Come accennato l'impugnata sentenza ritiene che vada riconosciuta l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato motivando come appresso "la notifica dell'atto di cui sopra è inesistente in quanto effettuata da soggetto notificante privo di potere di notifica. Emerge dagli atti che l'indirizzo PEC del mittente: notifica.acc.piemonte@pec. agenziaentrateriscossione.gov.it non risulta in alcun registro ufficiale. Invero la notificazione con modalità telematica può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. La Suprema Corte con sent. Numero 17346/2019 ritiene viziata ed insanabile la notifica eseguita con indirizzo di posta non contenuto nei pubblici registri. (…) Ne discende quindi che qualsiasi notifica eseguita non dall'indirizzo Email_3 (che è quello di Agenzia Entrate NE) è affetta da nullità insanabile". Alla luce di quanto sopra si rileva che la sentenza impugnata non da alcun conto delle difese spiegate da parte di Agenzia delle Entrate NE nelle proprie controdeduzioni. Sul punto, in questa sede si rileva quanto appresso. La sentenza n. 18684-2023 della Corte di Cassazione, successiva a quella citata nella sentenza impugnata, ha avuto modo di evidenziare quanto segue: “…osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro
INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione. Siffatta diversità di trattamento normativo, come sottolineato anche dal Procuratore generale, non configura alcuna disparità di trattamento. Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.” Ed inoltre: “2.5. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023).” Si precisa, al riguardo, che ciascun dominio PEC è attribuibile dal gestore unicamente ad un soggetto e che quello assegnato attualmente ad
Agenzia Entrate NE (e precedentemente a Equitalia) reca esattamente la denominazione del mittente, non lasciando spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana. Qualora il destinatario di una e-mail certificata nutrisse, comunque, dei sospetti circa il soggetto mittente, e quindi volesse verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio, potrebbe consultare la c.d. “Anagrafe dei domini internet” rappresentata, per quelli con estensione - come nel caso di specie - “.it”, da “Registro.it”, accessibile attraverso il link “http://nic.it/”. Detto registro, offre il servizio “who is” che permette, per ciascun dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/mail, la data di creazione del dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”. La contestazione è, peraltro, non fondata nel merito.
Diversamente dalla disciplina di legge delle notificazioni telematiche di atti civili, amministrativi e stragiudiziali eseguite dagli avvocati, di cui all'art.
3-bis della L. n. 53 del 1994 (introdotto per effetto dell'art. 16-quater, co. 1, lett. d), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221,
e dell'art. 1, co. 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228), ove si prevede espressamente e specificamente che la notificazione con modalità telematica, oltre ad eseguirsi "all'indirizzo risultante da pubblici elenchi" deve essere effettuata "esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi", nessun obbligo/onere di utilizzazione di un indirizzo in pubblico elenco è previsto in capo al mittente per la notificazione telematica di cartelle e/o intimazioni di pagamento. L'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 prescrive la presenza nell'INIPEC - Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (o, nella formulazione meno recente della norma, più semplicemente in un "indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge") soltanto per l'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente;
e l'art. 51, co. 2, del medesimo
D.P.R. n. 602 del 1973, concernente la notificazione dell'intimazione ad adempiere (obbligatoria prima di procedere all'espropriazione se questa non ha avuto inizio entro un anno dalla notificazione della cartella), stabilisce che questa sia effettuata con le modalità previste dal precedente articolo 26. Il silenzio dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 sulle caratteristiche dell'indirizzo di posta elettronica del mittente non può essere alterato da un'applicazione analogica della disposizione di cui all'art.
3-bis della L. n. 53 del 1994. Non solo, infatti, l'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 ha mantenuto tale silenzio pur a seguito di modifiche legislative ad esso apportate posteriormente all'introduzione dell'articolo 3-bis della L. n. 53 del 1994, ma si tratta, altresì, di una norma con evidente carattere di specialità per la materia tributaria, rispetto a quella dell'articolo
3-bis. Tanto è vero che il menzionato articolo 26 reca una propria specifica individuazione del pubblico elenco per l'indirizzo del destinatario, non limitandosi a fare rinvio all'art. 16-ter del prima citato D.L. n. 179 del 2012, ma stabilendo puntualmente che la notificazione telematica della cartella va eseguita "all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta". E, reciprocamente, l'art. 16- ter del D.L. n. 179 del 2012 reca l'indicazione di quelli che debbono intendersi pubblici elenchi ai fini delle notificazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, senza riferimenti alla materia tributaria. La maggiore cautela della normativa fiscale per l'indirizzo telematico del destinatario della notificazione e, per converso, il minor rigore per l'indirizzo del mittente ben si giustificano, peraltro, per ragioni sostanziali. I contribuenti debbono poter fare affidamento sul fatto che le notificazioni delle cartelle e delle intimazioni siano canalizzate esclusivamente in un ben preciso indirizzo di posta elettronica, destinato a fungere da casella postale telematica, così da evitare il rischio di essere attinti da notificazioni inoltrate ad indirizzi vari e diversi, che renderebbero più difficile il controllo degli atti ricevuti e l'apprestamento delle eventuali iniziative difensive;
mentre ai fini della conoscibilità delle notificazioni e dell'esercizio del diritto di difesa risulta sostanzialmente indifferente l'indirizzo dal quale la notificazione sia stata inoltrata. Per altro verso, la tipicità legale e la natura amministrativa/pubblicistica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento ne garantisce la possibilità di qualificazione giuridica e di identificazione da parte dei contribuenti e ne assicura o, comunque, ne accredita la provenienza dall'ufficio (in senso lato) che ne risulta autore/emittente,
a prescindere dalla pubblica notorietà dell'indirizzo di posta elettronica utilizzato per il loro inoltro telematico….” Da ultimo, preme considerare che l'enorme mole di giurisprudenza citata e prodotta dall'attrice non appare suscettibile di determinare una diversa conclusione, in quanto riferita a fattispecie relative a notifiche effettuate ai sensi dell'art. 16ter del D.L. n. 179/2012, che tuttavia non risulta applicabile alle notifiche eseguite dall'Agente delle Entrate - NE, che sono piuttosto disciplinate dalla norma speciale di cui all'art. 26 d.P.R. n. 602/73 (cfr. Corte d'App. Perugia, Sez. I, 24/03/2021, n. 77; Trib. Perugia, 08.06.2021,
n. 143; Comm. Trib. Prov. L'Aquila, n. 86/2022)….” .
Controdeduce parte appellata che preliminarmente dichiara di riproporre tutti i motivi e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, insistendo per il loro accoglimento
. In via pregiudiziale:
1. INAMMISSIBILITÀ DELL'ATTO DI APPELLO PER DIFETTO DELLO IUS
POSTULANDI E DI LEGITTIMATIO AD PROCESSUM In via preliminare si eccepisce, la nullità della costituzione dell'Agenzia di NE per violazione dell'art. 11 d.lgs. 546\92, così come modificato dall'art.9, co.1, lett. d), del d.lgs. 156/2015. Infatti, il d.lgs. 156/2015 ha stabilito che dal 01.01.2016, l'Agente della NE, ora Agenzia delle Entrate – NE, possa costituirsi in contenzioso solo tramite personale interno o facente parte della sovrastruttura, non essendo più valida la rappresentanza concessa ad avvocati esterni. La Suprema Corte, con ordinanza n. 34191 del 22/11/2022, che si allega, ha ribadito che la mancata allegazione dell'atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro e la mancata apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo (ex art. 43 del Regio decreto 1611/1993, come modificato dall'art. 11 L. 103/1979), renda radicalmente nulla la costituzione in giudizio. In particolare, “la costituzione in giudizio a mezzo di controdeduzioni appare inammissibile per difetto di valida procura. La procura è stata rilasciata da AdER non all'Avvocatura dello Stato ma a un avvocato del libero foro, in data 08.11.22, ovvero successivamente al Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura Generale del 22.6.2017. Ai sensi del paragrafo 3.4 del Protocollo,
l'AdER deve avvalersi dell'Avvocatura di Stato per la difesa delle liti concernenti "l'attività di riscossione", quale è la presente, dove si discute di validità della notifica di cartelle di pagamento e conseguente prescrizione del diritto di credito. Secondo la sentenza di questa Corte a sezioni unite, n.30008/19, nelle materie oggetto della convenzione tra AdER e Avvocatura dello Stato, la possibilità di avvalersi di un avvocato del libero foro è subordinata ad una specifica e motivata deliberazione dell'ente. In mancanza, il mandato alle liti è nullo, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass.26531/20). Nel caso di specie, la procura
è stata conferita senza alcuna menzione delle ragioni della necessità di una deroga al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale, né la procura fa riferimento ad una delibera assunta dagli organi deliberativi dell'ente che abbia motivato la difesa conferita a un avvocato del libero foro. Ne segue l'inammissibilità della costituzione in giudizio del concessionario della riscossione”. Pertanto, l'Agenzia delle
Entrate- NE, conferendo la rappresentanza processuale ad un professionista esterno alla sua struttura, che la rappresenta, assiste e difende, come si evince da mandato in atti, ha violato le dette disposizioni di legge. Tanto comporta, in conseguenza, la NULLITA' ed IRRITUALITA' della costituzione in giudizio della stessa e la conseguente espunzione di ogni documentazione ex adverso esibita.
Inoltre, l'avv. Forte chiede che sia dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate -
NE, anche per difetto di legittimatio ad processum. Infatti, l'Ente di NE si costituiva nel presente giudizio, a mezzo avvocato del libero foro Avv. Difensore_1, con procura rilasciata dal sig. Nominativo_2 in qualita' di Responsabile Contenzioso PIEMONTE, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_3 - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da Agenzia delle Entrate - NE, procura solo richiamata e non prodotta nell'odierno giudizio, con la conseguente impossibilità per Codesta difesa e dell'Ill.ma Corte adita di verificare se la stessa fosse stata effettivamente rilasciata. In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della ”procura ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso, (sent.
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 29244 del 20/10/2021). Principio oramai consolidato in giurisprudenza : “…- come rilevato da questa Corte anche in analoghe fattispecie già decise- deve darsi ragione alla difesa del contribuente, laddove evidenzia che…l'appellata avrebbe dovuto attivarsi , di propria iniziativa nella prima difesa utile, …ad allegare e documentare l'esistenza dell'atto notarile da cui il firmatario del mandato alle liti ripeteva la propria legittimazione ad agire…non avendo parte appellante sanato il difetto anzidetto, entro la prima difesa utile, non appare valutabile…la documentazione successivamente prodotta…si impone pertanto una declaratoria di inammissibilità dell'appello principale… ” (cfr. .G.T.II°Sicilia,sent.03.10.2022,n.8146)
2. INAMMISSIBILITA' DELL'ATTO DI APPELLO In via preliminare ed assorbente, si eccepisce l'inammissibilità del gravame proposto poiché i motivi di appello contenuti consistono in una generica doglianza circa la pronuncia di primo grado senza una specifica indicazione dei motivi (cfr. Cass.23 ottobre
2001, n.13012). L'indicazione di specifici motivi di impugnazione costituisce infatti, un requisito essenziale dell'atto di appello. Pertanto, da una lettura del ricorso di appello, stante la carenza del contenuto sostanziale del ricorso, come sopra ampiamente illustrato, si evince la palese inammissibilità dello stesso. Parimenti, si insiste per la dichiarazione di inammissibilità del gravame proposto, laddove, parte appellante, nelle proprie conclusioni, chiede la riforma della sentenza : “ 73/2023, pronunciata dalla C.G.T. di primo grado di Cremona, depositata in data 31.7.2023”, indicando quindi, sia un numero di sentenza che un Collegio non corrispondente, in quanto al primo, al provvedimento ipoteticamente impugnato, ed al secondo, all'autorità giudiziaria che avrebbe emesso il provvedimento!!!.
3. INFONDATEZZA DELL'APPELLO RELATIVAMENTE ALL'ECCEPITA ILLEGITTIMITÀ DELLA
SENTENZA IMPUGNATA PER ERRATO ESAME DI UNO DEI MOTIVI CONTENUTI NELLE
CONTRODEDUZIONI AL RICORSO DI PRIMO GRADO: VALIDITÀ DELLA NOTIFICA DELL'ATTO
IMPUGNATO. Contrariamente a quanto rilevato da parte appellante, correttamente il Collegio di primo grado ha dichiarato l'inesistenza e quindi la conseguente nullità della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in primo grado. Infatti, f erma ed impregiudicata l'inesistenza delle notifica a mezzo pec per quanto già statuito in primo grado e di seguito nuovamente specificato, si rileva altresì che ER in primo grado non ha depositato le buste eml dell'accettazione . La prova della notifica, di qualsiasi atto presuntamente notificato a mezzo pec, è costituita dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata, ossia da documenti informatici veri e propri. Per la prova della regolarità della notifica è necessario produrre entrambe (accettazione e consegna).Ne deriva che i file allegati non hanno priva di qualsiasi valore probatorio in quanto priva del file dell'accettazione in formato.eml. Nel caso in cui il contribuente contesti in giudizio l'avvenuta ricezione della cartella esattoriale, l'agente della riscossione che alleghi la relativa notificazione a mezzo posta elettronica certificata è tenuto a darne prova mediante documentazione conforme alle disposizioni del D.P.R. n. 68/2005 e alle regole tecniche ivi previste. In particolare, la prova legale del perfezionamento della notifica a mezzo PEC è data esclusivamente dalla produzione in copia della “ricevuta di accettazione” e della “ricevuta di consegna”, dalle quali emergano la data e l'ora di trasmissione e di ricezione del messaggio e del documento ad esso allegato. Inesistenza giuridica della notifica perchè l'indirizzo del notificante (Agenzia delle Entrate -NE non proviene dai
Pubblici Elenchi . La scrivente difesa non può esimersi dal ribadire la correttezza dell'operato del Collegio di primo grado, stante l' inesistenza giuridica della notifica della intimazione di pagametno opposta in primo grado, in quanto l'Ente della NE, in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificato attribuito all'Agenzia delle Entrate – NE presente negli elenchi ufficiali, ovvero “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e “PP.AA.” (Registro delle Pubbliche Amministrazioni), quale Email_3 e Email_4 , bensì un irrituale ed ignoto indirizzo non risultante in alcun elenco. Nel caso di specie, il messaggio di posta elettronica proviene dai seguenti indirizzi pec Email_5 , ovvero un indirizzo ignoto, non contenuto nei registri pubblici normativamente previsti (IPA e PP.AA.). In particolare, si insiste sulla nullità non sanabile della notificazione in quanto la trasmissione dell'atto presupposto da un indirizzo non censito nei pubblici uffici ha indotto l'opponente a cestinare immediatamente la Pec, come indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella comunicazione ufficiale più sopra allegata. (Cfr. All. sub n. 4). La
Cassazione ha precisato sul punto che le notificazioni eseguite dalla Agenzia delle Entrate - NE effettuate tramite un indirizzo pec non risultante in nessun Registro Pubblico degli Indirizzi Elettronici e, di conseguenza, non riconducibile al Concessionario della NE, comporta l'irregolarità/illegittimità della notifica stessa, oltretutto non suscettibile di sanatoria (Cass. n. 24110/2019; Cass. n. 3709/2019). Anche in una recente pronuncia la Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui “ La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi ”, precisando altresì che l'elencazione dei Pubblici Registri non è esclusiva ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell'indirizzo al soggetto pubblico notificante (Cass. n.
3093/2020) 2. l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;
3.
l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese;
4. il Registro delle imprese;
5. il Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia, ha chiaramente illustrato che le notifiche a mezzo posta elettronica certificata provenienti da indirizzi pec non registrati nei predetti elenchi, non sono oggettivamente e con certezza riferibili agli Enti convenuti e, di conseguenza, non sono validi ai fini notificatori. Il predetto ragionamento logico - giuridico viene ripercorso in maniera dettagliata anche in una recentissima sentenza del Tribunale di Ferrara n. 264 del 12.04.2021. Si richiama, altresì, la recentissima pronuncia della Suprema Corte con Ord. Sez. 5 Num. 32891 Anno 2022, emessa in data 08.11.2022, all. : “ la provenienza dell'atto notificato da un indirizzo non presente nel registro INI-Pec, secondo la ricorrente, non consentirebbe di verificare l'autenticità dell'atto medesimo;
tale circostanza, inoltre, appare significativa del fatto che l'amministrazione notificatrice si era totalmente discostata dallo schema tipico previsto al riguardo dall'art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui disciplina la notificazione della cartella con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68; detta ultima disposizione, in effetti, prescrive che la notificazione a mezzo p.e.c. sia eseguita «all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata (INI-PEC)»; Non si potrà invocare la “sanatoria per raggiungimento dello scopo” prevista dall'art. 156 c.p.c., perchè la notifica irrituale degli atti tributari, ancor prima che nulla, è inesistente, perchè alcuna sanatoria vi è stata a causa della mancata impugnazione illo tempore degli atti prodromici all'Intimazione di pagamento qui opposto e, infine, in quanto il regime della sanatoria è applicabile ai sol atti giudiziari (NON anche agli atti amministrativi) così come è dato evincersi dalla collocazione dell'art. 156 c.p.c. all'interno del Codice di Procedura Civile. L'art. 156 c.
p.c., in tema di rilevanza delle nullità, stabilisce, infatti, quanto segue: “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Ciò significa che, secondo il principio di tassatività, l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento determina la nullità solo nei casi stabiliti dalla legge. La fattispecie richiamata, tra l'altro, fa riferimento alle cosiddette nullità formali che intervengono soltanto in casi eccezionali perchè, in ipotesi di raggiungimento dello scopo, il relativo vizio viene sanato. Tale principio non è però applicabile al caso di specie, in quanto l'irregolarità della notifica è ritenuta insanabile, poichè ancor prima che nulla, è da ritenersi inesistente e non
è, pertanto, da ricomprendersi nei vizi sanabili nel caso di raggiungimento dello scopo, così come disposto dal citato art. 156 c.p.c., ossia nel caso di avvenuta conoscenza dell'atto notificato. Alla luce delle superiori argomentazioni, rilevato che dalla verifica effettuata dal ricorrente, in relazione all'indirizzo di Posta Certificata dell'Agenzia delle Entrate-NE, all'esattore (non) notificante è stato assegnato un indirizzo PEC differente rispetto a quello che ha utilizzato nelle notifiche in contestazione nel presente giudizio e che lo stesso ha effettuato le notifiche de quo un indirizzo del tutto ignoto, le notifiche prodotte a mezzo pec, devono considerarsi giuridicamente inesistenti e/o insanabilmente nulle . La stessa amministrazione finanziaria è solerte nell'avvertire i contribuenti di continui casi di "phishing", termine con cui si indica una truffa effettuata su internet attraverso cui un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola ad eseguire pagamenti, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale.
Da ultimo, si veda l'avviso del 18/10/21 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate. Singolare come in questo caso le finte mail provengano dall'indirizzo "Email_6", cioè da un indirizzo apparentemente riconducibile all'Agenzia delle Entrate, stante la locuzione finale "agenziaentrate.gov.it" idonea a trarre in inganno un comune cittadino, come anche un'impresa. Tuttavia , tale indirizzo non è riscontrabile nei pubblici elenchi e ciò consente al contribuente di accorgersi della truffa. E' per questa ragione che il legislatore ha inteso disciplinare in maniera precisa la materia, prevedendo che la pubblica amministrazione utilizzi indirizzi di posta elettronica che siano riscontrabili in maniera certa da parte del contribuente, istituendo appositi registri pubblici consultabili on line. Perciò non può essere condivisa la tesi dell'amministrazione secondo cui l'obbligo di utilizzo di un indirizzo di posta elettronica ufficiale, cioè censito nei pubblici registri, valga soltanto per il destinatario contribuente e non anche per il mittente, e che la locuzione finale degli indirizzi
PEC consentirebbe di ricondurre comunque il messaggio all'Agenzia delle Entrate NE….” (cfr. C.
T.P.Frosinone,sent.28.12.2021,n.702 alleg. in atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni pregiudiziali
A) Parte appellata eccepisce la nullità della costituzione dell'Agenzia di NE per violazione dell'art. 11 d.lgs. 546\92. La Suprema Corte, con ordinanza n. 34191 del 22/11/2022, che si allega, ha ribadito che la mancata allegazione dell'atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro e la mancata apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo (ex art. 43 del Regio decreto 1611/1993, come modificato dall'art. 11 L. 103/1979), renda radicalmente nulla la costituzione in giudizio. Protocollo d'intesa tra AdER e Avvocatura Generale del
22.6.2017. Ai sensi del paragrafo 3.4 del Protocollo, l'AdER deve avvalersi dell'Avvocatura di Stato per la difesa delle liti concernenti "l'attività di riscossione", quale è la presente, dove si discute di validità della notifica di cartelle di pagamento e conseguente prescrizione del diritto di credito. la possibilità di avvalersi di un avvocato del libero foro è subordinata ad una specifica e motivata deliberazione dell'ente. In mancanza, il mandato alle liti è nullo, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass.26531/20). Nel caso di specie, la procura è stata conferita senza alcuna menzione delle ragioni della necessità di una deroga al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale, né la procura fa riferimento ad una delibera assunta dagli organi deliberativi dell'ente che abbia motivato la difesa conferita a un avvocato del libero foro. Ne segue l'inammissibilità della costituzione in giudizio del concessionario della riscossione”. L'eccezione è da respingere, con l'ordinanza n. 16040/2025 emessa dalla Sezione Tributaria, la Corte di Cassazione ribadisce che la normativa vigente consente all'Agenzia delle Entrate-NE di avvalersi di avvocati del libero
Foro nei giudizi tributari, senza necessità di una delibera specifica, salvo i casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato. L'art.
4-novies del d.l. 34/2019, norma di interpretazione autentica, chiarisce che l'obbligo di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato si applica solo nei giudizi riservati convenzionalmente, e non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura; la convenzione del 22 giugno 2016 tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato, stabilisce che l'Agenzia può difendersi direttamente o tramite avvocati del libero foro nei giudizi tributari, come quelli innanzi alle commissioni tributarie. La giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n.30008/2019), distingue tra: giudizi riservati all'Avvocatura dello Stato, dove è necessaria una delibera motivata per avvalersi di avvocati esterni;
giudizi non riservati, come quelli tributari, dove l'Agenzia può ricorrere direttamente ad avvocati del libero Foro, nel rispetto dei criteri generali e del codice dei contratti pubblici.
In sintesi, la Cassazione afferma che la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-NE tramite avvocato del libero Foro è legittima nei giudizi tributari, e che non è richiesta alcuna formalità aggiuntiva, né una delibera motivata, allorquando la convenzione non riserva la difesa all'Avvocatura dello Stato.
B) Inoltre , l'Ente di NE si costituiva nel presente giudizio, a mezzo avvocato del libero foro Avv.
Difensore_1 , con procura rilasciata dal sig. Nominativo_2 , in qualita' di Responsabile Contenzioso PIEMONTE, a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_3
- Procura 1, rilasciata da Agenzia delle Entrate -
NE, procura solo richiamata e non prodotta nell'odierno giudizio, con la conseguente impossibilità per Codesta difesa e dell'Ill.ma Corte adita di verificare se la stessa fosse stata effettivamente rilasciata.
ADER avrebbe dovuto attivarsi , di propria iniziativa nella prima difesa utile, …ad allegare e documentare l'esistenza dell'atto notarile da cui il firmatario del mandato alle liti ripeteva la propria legittimazione ad agire…non avendo parte appellante sanato il difetto anzidetto, entro la prima difesa utile, non appare valutabile…la documentazione successivamente prodotta…si impone pertanto una declaratoria di inammissibilità dell'appello principale.
L'eccezione è da respingere, parte appellante unitamente all'atto di appello depositava in giudizio
(All. 1) la procura speciale richiamata nell'atto di appello e che parte appellata asserisce infondatamente non essere stata prodotta.
C) inammissibilità del gravame proposto poiché i motivi di appello contenuti consistono in una generica doglianza circa la pronuncia di primo grado senza una specifica indicazione dei motivi (cfr. Cass.23 ottobre
2001, n.13012). L'indicazione di specifici motivi di impugnazione costituisce infatti, un requisito essenziale dell'atto di appello. Parimenti, si insiste per la dichiarazione di inammissibilità del gravame proposto, laddove, parte appellante, nelle proprie conclusioni, chiede la riforma della sentenza : “ 73/2023, pronunciata dalla
C.G.T. di primo grado di Cremona, depositata in data 31.7.2023”, indicando quindi, sia un numero di sentenza che un Collegio non corrispondente, in quanto al primo, al provvedimento ipoteticamente impugnato, ed al secondo, all'autorità giudiziaria che avrebbe emesso il provvedimento!.
L'eccezione è infondata, l'atto di appello contiene specifici motivi di impugnazione, con censura di quanto motivato dal giudice di primo grado, in particolare risulta “ La sentenza n. 18684-2023 della Corte di Cassazione, successiva a quella citata nella sentenza impugnata, ha avuto modo di evidenziare quanto segue …”, il che costituisce motivo specifico.
A nulla rileva il chiaro errore materiale riportato nelle conclusioni ove risulta invece correttamente indicata la sentenza che si appella nella prima pagina dell'atto di appello.
Il motivo di appello è da accogliere, non può considerarsi inesistente o nulla una notificazione a mezzo PEC proveniente da un indirizzo telematico diverso da quello ufficiale dell'Agenzia Entrate Riscossioni come indicato nei Registri Ufficiali. In tale senso è la giurisprudenza di legittimità che può ritenersi consolidata.
Emerge dagli atti che l'indirizzo PEC del mittente: notifica.acc.piemonte@pec.agenziaentrateriscossione. gov.it non risulta in alcun registro ufficiale. La sentenza n. 18684-2023 della Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare quanto segue: “…osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione….. questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza.In tale senso, Cass. n. 15979 del 2022, Cass,. n. 982 del 2023, pubblicata il 16/01/2023.
Ai sensi dell'art. 26, II comma del D.P.R. 602/1973 “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), a sua volta l'art. 60, VII comma del D.P.R. 600/1973 prevede “In deroga all'articolo
149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
La nullità di un atto non può essere dichiarata per contrasto con una disposizione normativa se tale disposizione normativa non prevede testualmente la nullità nel caso di sua violazione.
La riforma della sentenza di primo grado comporta l'esame dei motivi di ricorso rimasti assorbiti:
motivo 3) Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi. Il motivo
è inammissibile, il ricorso non è proposto contro i ruoli elencati, riguarda solo l'atto di intimazione, gli interessi riguardano le singole cartelle non impugnate.
motivo 4) Istanza di sospensione inaudita altera parte dell'intimazione di pagamento poiché illegittima per sospensione ex lege. Violazione Legge 228/2012. Il motivo è inammissibile in quanto risulta dagli atti di primo grado che “Ad oggi quindi e a far data 21/06/2022 le cartelle sottese all'avviso di intimazione impugnato sono sospese fino ad eventuale revoca e/o sgravio/discarico degli Enti. (costituzione in giudizio di ADER).
La soccombenza comporta condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidati in euro 3.000,00 per ciascun grado, oltre 15% spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario limitatamente al presente grado di appello.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna parte contribuente alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in
€ 3.000,00 per ciascun grado, oltre 15% spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.