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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BANDINI IVANO, Presidente
GRANATO PASQUALE, OR
ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 13/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 509/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 105857 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2025 depositato il 13/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta alle conclusioni in atti Resistente/Appellato: Si riporta alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente presentato la socRicorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento catastale .RE0102627/2024,a mezzo del quale l'Ufficio rettificava il classamento proposto con FA n.
RE118631/2023 relativa agli immobili censiti nel Comune di San Martino in Rio al fg.0001 Particella
00391, sub 4 e al Fg.0001, Particella 00391,sub 5- Contestava l'assunto dell'Ufficio catastale in punto di
“Falsa applicazione delle norme relative all'accertamento catastale”,Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Vinte le spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia la quale ribadiva sostanzialmente quanto già espresso nell'avviso impugnato,Concludeva per il rigetto del ricorso,con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte
A seguito di una procedura di controllo l'Ufficio riteneva di dover rettificare la rendita catastale già agli atti ritenendo che non fosse in linea con il reale valore attribuibile agli immobili in premessa indicati. Tale convincimento derivava dal fatto che a seguito di lavori di ampliamento e ristrutturazione sugli immobili la rendita proposta con FA risultava essere inferiore a quella già agli atti prima degli interventi di ampliamento e ristrutturazione – L'Ufficio provvedeva pertanto a rielaborare una nuova rendita ritenendo illogico che con l'aumentare del valore a seguito degli interventi effettuati ,la rendita fosse diminuita-
Nella rideterminazione l'Ufficio faceva riferimento alla tabella da cui si rilevava il costo indicativo di costruzione dei fabbricati industriali e artigianali,considerava e raffrontava i valori catastali di immobili similari situati nello stesso comune e nella stessa zona ,teneva conto del deprezzamento ,in ragione dell'uso. Per le ragioni esposte questa Corte ritiene di non condividere le ragioni della ricorrente anche perché i valori proposti dalla ricorrente con FA non trovano riscontro con altre unità immobiliari situate nei comuni limitrofi e le ragioni della ricorrente non sono convincenti- Per ciò che attiene l'eccepita carenza di motivazione è sufficiente leggere gli atti difensivi della ricorrente per rendersi conto che i motivi espressi nell'atto impugnato erano chiari e comprensibili-
In conclusione il ricorso non è fondato e per l'effetto va rigettato- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in €.815,00
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del grado, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, che liquida complessivamente in € 815,00.
Reggio Emilia 13.Mag.2025
Il OR Il Presidente
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BANDINI IVANO, Presidente
GRANATO PASQUALE, OR
ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 13/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 509/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 105857 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 82/2025 depositato il 13/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta alle conclusioni in atti Resistente/Appellato: Si riporta alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente presentato la socRicorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento catastale .RE0102627/2024,a mezzo del quale l'Ufficio rettificava il classamento proposto con FA n.
RE118631/2023 relativa agli immobili censiti nel Comune di San Martino in Rio al fg.0001 Particella
00391, sub 4 e al Fg.0001, Particella 00391,sub 5- Contestava l'assunto dell'Ufficio catastale in punto di
“Falsa applicazione delle norme relative all'accertamento catastale”,Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Vinte le spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia la quale ribadiva sostanzialmente quanto già espresso nell'avviso impugnato,Concludeva per il rigetto del ricorso,con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte
A seguito di una procedura di controllo l'Ufficio riteneva di dover rettificare la rendita catastale già agli atti ritenendo che non fosse in linea con il reale valore attribuibile agli immobili in premessa indicati. Tale convincimento derivava dal fatto che a seguito di lavori di ampliamento e ristrutturazione sugli immobili la rendita proposta con FA risultava essere inferiore a quella già agli atti prima degli interventi di ampliamento e ristrutturazione – L'Ufficio provvedeva pertanto a rielaborare una nuova rendita ritenendo illogico che con l'aumentare del valore a seguito degli interventi effettuati ,la rendita fosse diminuita-
Nella rideterminazione l'Ufficio faceva riferimento alla tabella da cui si rilevava il costo indicativo di costruzione dei fabbricati industriali e artigianali,considerava e raffrontava i valori catastali di immobili similari situati nello stesso comune e nella stessa zona ,teneva conto del deprezzamento ,in ragione dell'uso. Per le ragioni esposte questa Corte ritiene di non condividere le ragioni della ricorrente anche perché i valori proposti dalla ricorrente con FA non trovano riscontro con altre unità immobiliari situate nei comuni limitrofi e le ragioni della ricorrente non sono convincenti- Per ciò che attiene l'eccepita carenza di motivazione è sufficiente leggere gli atti difensivi della ricorrente per rendersi conto che i motivi espressi nell'atto impugnato erano chiari e comprensibili-
In conclusione il ricorso non è fondato e per l'effetto va rigettato- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in €.815,00
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del grado, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, che liquida complessivamente in € 815,00.
Reggio Emilia 13.Mag.2025
Il OR Il Presidente