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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 13/02/2026, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2482/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9716/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. FITTI E P n. 43153-2025 TARI 2013
- PIGN. FITTI E P n. 43153-2025 TARI 2014 - PIGN. FITTI E P n. 43153-2025 TARI 2015
- PIGN. FITTI E P n. 43153-2025 TARI 2016
- PIGN. FITTI E P n. 43153-2025 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2145/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, l'atto di pignoramento verso terzi n. 43153/2025 del 6/2/2025, notificato in data 26/02/2025 emesso dalla
SO.G.E.T. PA, quale concessionario della Riscossione per il Comune di Castellamare di Stabia, relativo alle ingiunzioni n. 43514, presuntivamente notificata il 19/7/2024 e n. 43515, presuntivamente notificata il
19/07/2024, portanti imposta TARES per gli anni dal 2013 al 2017 per un importo pignorato di euro 7.209,47.
Eccepisce il ricorrente il difetto di legittimazione attiva del concessionario per la riscossione SO.G.E.T. PA attesa l'inesistenza del contratto di concessione, l'omessa notifica dei prodromici atti così come richiamati nell'atto di pignoramento, il decorso del termine decadenziale e prescrizionale il difetto di motivazione dell'atto di pignoramento.
Nell'udienza del 6 novembre 2025 la Corte rilevava la necessità dell'integrazione del contraddittorio con la concessionaria della riscossione cui parte ricorrente ha regolarmente ottemperato.
Si è costituito il Comune di Castellamare di Stabia che ha rilevato la piena legittimazione della società di riscossione:
- in quanto la GE PA è iscritta al numero 153 dell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97;
- poiché il contratto di concessione sottoscritto in data 26/05/2016 (contratto rep. 51/2016) era stato prorogato in virtù della determina dirigenziale n. 35/2021 (DSG n. 1134/2021) stante il perdurare dell'emergenza COVID
19 sino al 29/8/2022;
- poiché con delibera della Commissione Straordinaria Straordinario 72/2022 era stato esternalizzato per la durata di cinque anni il servizio di gestione demandando al dirigente del servizio finanziario che con determina n 82/2022 disponeva l'estensione del contratto di concessione al 31/12/2022;
- ed avendo con determina n. 1386/2023 del 20/7/2023 il Comune autorizzato la GE ad ultimare l'attività di riscossione coattiva ancora in essere fino alla presentazione della richiesta di discarico per inesigibilità
e/o alla riscossione.
Evidenzia, inoltre, il Comune la piena fondatezza della pretesa impositiva in virtù degli atti prodromici costituiti dalle ingiunzioni n. 43515 e n. 43514, che vengono depositate agli atti del procedimento corredate dalle relate di notifica, e dai due avvisi di accertamento per imposta TARES anno (avviso n.
20131-063024-18-0076923-79 del 27/11/2018) e anni 2014/20178 (avviso n. 404831190000056807 del
11/04/2019), anch'esse depositate agli atti del procedimento corredate dalle relate di notifica.
Contesta ancora il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene le eccezioni poste all'attività di riscossione ed agli atti riscossivi di competenza esclusiva dell'agente della riscossione.
Si è costituita la GE PA che con dettagliate controdeduzioni ha eccepito la propria legittimazione attiva, ha contestato il difetto di giurisdizione del giudice adito anche in virtù del procedimento di opposizione instaurato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata (GE Rg 992/2025) di cui oppone la litis pendenza,
l'infondatezza delle eccezioni relative al decorso del termine prescrizionale/decadenziale in virtù degli atti interruttivi costituiti dai sui indicati avvisi di accertamento ed ingiunzioni di pagamento e rileva la piena legittimità del pignoramento.
Il ricorso è stato discusso all' udienza del 5 febbraio 2026 ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è da rigettare il motivo di opposizione posto da parte resistente ET PA del difetto di giurisdizione.
Orbene il quadro di riferimento normativo è costituito:
a)dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (dopo le modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, precisando, nel secondo periodo del comma 1, che “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
b)dall'art. 19 del citato d.P.R. n. 546 del 1992, recante l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile (secondo la nota e consolidata giurisprudenza di questa Corte) di ampliamento per interpretazione estensiva (in relazione, ad esempio, ad ogni atto autoritativo contenente una ben individuata pretesa tributaria a carico del contribuente);
c) dall'art. 49, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale il procedimento di espropriazione forzata nell'esecuzione tributaria è regolato «dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione» in quanto non derogate dal capo II del medesimo d.P.R. e con esso compatibili;
d) dall'art. 57 del citato d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse né le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ. (salvo quelle concernenti la pignorabilità dei beni) né quelle regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. ove siano relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo;
e) dall'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ., che attribuisce al tribunale (in via generale e residuale) la competenza esclusiva delle cause in materia di imposte e tasse. …” (Cass., sez. V, ordinanza n. 22754 del
2024)
La Corte di Cassazione in applicazione del quadro normativo su richiamato ha ribadito (Ordinanza
22754/2024, 18505/2013) che, in ordine al riparto di giurisdizione: 1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario
(art. 2, secondo periodo del comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 2) le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.);
4) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 cod. proc. civ. si propongono al giudice ordinario (art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.).
Rimaneva, tuttavia, aperto il problema dell'individuazione del giudice davanti al quale proporre l'opposizione agli atti esecutivi ove questa concerneva la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, ove il contribuente, di fronte al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria (cioè all'atto di pignoramento), deduceva (come nella specie) di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo. …”
Sul punto le Sezioni Unite hanno affermato che “… (Cass., Sezioni Unite, n. 14667 del 2011; Cass., Sezione quinta, n. 24915 del 2016; spunti nello stesso senso in Cass., Sezioni Unite, n. 15994 e n. 5993 del 2012, anche se in relazione alla diversa fattispecie di una «opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., diretta a far valere vizi della cartella di pagamento» emessa per un credito tributario), l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assumeva essere viziato da nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, si risolveva nell'impugnazione del primo atto in cui veniva manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria:
l'opposizione, pertanto, era ammissibile e andava proposta davanti al giudice tributario (ai sensi degli artt.
2, comma 1, secondo periodo, e 19 — estensivamente interpretato — del d.lgs. n. 546 del 1992) …”
I giudici di legittimità con la richiamata ordinanza n. 22754 del 2024 hanno confermato che “… Sotto l'aspetto letterale, l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella «notificazione della cartella di pagamento» (ovvero, a seconda dei casi, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'avviso cosiddetto “impoesattivo” o dell'intimazione di pagamento): prima di tale notifica la controversia è devoluta al giudice tributario, dopo, al giudice ordinario. La disposizione richiede dunque, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, la notificazione del titolo esecutivo (o degli altri atti costituenti presupposti dell'esecuzione forzata tributaria).
Ne deriva che l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nella quale si fa valere una nullità
“derivata” dell'atto espropriativo (sulla riconducibilità di siffatta impugnazione all'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ex plurimis, Cass. n. 252 del 2008) e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perché si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso.
In questa prospettiva, ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum. Rileva invece, ai fini indicati, il dedotto vizio dell'atto di pignoramento (mancata notificazione della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto dell'espropriazione forzata (art. 491 cod. proc. civ.).
Sotto l'aspetto sistematico, poi, l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., rientra nell'àmbito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 del d.lgs. 546 del 1992 (quale interpretato estensivamente dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: ex plurimis, Sezioni Unite n. 9570 e n. 3773 del 2014).
Secondo le Sezioni Unite, il sopra indicato più recente orientamento interpretativo, nell'attribuire alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia concernente un atto compreso tra quelli di cui al citato art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sarebbe risultato disarmonico rispetto al disegno del legislatore di riservare al giudice tributario la cognizione delle controversie relative a tali atti. (…)
Nel solco della impostazione riportata si sono inserite Cass., Sez. U, Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021 per cui In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
Ancora Cass., Sez. U, Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 ha statuito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. …”.
Pertanto la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione per cui non ha importanza se la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata perché tale questione attiene al merito.
Alla stregua di tali principi:
alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce in relazione all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di mancata notificazione od inesistente oppure nulla per quanto concerne fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa. Alla pari anche se si tratta di fatti inerenti all'esistenza oppure al modo di essere della pretesa dal punto di vista sostanziale;
nella competenza del giudice ordinario rientra, invece, la cognizione delle questioni relative alla forma e alla legittimità formale dell'atto esecutivo e, come tale sia se conseguito a una valida notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione, non contestate e come tali, sia se conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti, nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in esecuzione successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione oppure in mancanza od inesistenza di detta notifica all'atto esecutivo che ha assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
'E da rigettare anche l'eccezione relativa alla litis pendenza con il procedimento instaurato innanzi al Giudice
Ordinario dell'esecuzione avendo esso statuito solo in merito alle legittimità della procedura dando termine per la riassunzione dinanzi al giudice del merito, in questo caso il giudice tributario.
'E da accogliere, invece, l'eccezione relativa al difetto di notifica dei prodromici atti costituiti dai due su indicati avvisi di accertamento ed ingiunzioni di pagamento. 'E da osservare, infatti, quanto segue:
1)l'avviso di accertamento n. 20131-063024-18-0076923-79 del 27/11/2018 TARES 2013 risulta inviato alla società Società_2, non viene in alcun modo provato il collegamento fra la suddetta società ed il medesimo ricorrente anzi dagli atti si assume che il debitore sia la medesima società e pre di più la notifica risulta effettuata presso l'indirizzo telematico PEC della società Email_3 non riconducibile al ricorrente per cui tale notifica è al lui inopponibile;
2)l'Avviso di accertamento n. 404831190000056807 del 11/04/2019 TARES anni 2014/2017 risulta anch'esso inviato alla società Società_2 srl non vi è alcuna prova della regolarità della notifica in quanto la GE PA poiché la notifica effettuata via PEC risulta non essere andata a buon fine deposita solo un attestato di affissione all'albo pretorio e null'altro, manca la raccomandata informativa;
3)le notifiche delle ingiunzioni di pagamento n. 43514 e n. 43515 pur se inviate all'indirizzo del ricorrente risultano anch'esse nulle in quanto il ricorrente viene dichiarato irreperibile e manca agli atti del procedimento la prova di qualunque verifica e/o rintraccio anagrafico così come mancano in entrambe le ricevute la prova del collegamento con l'atto notificato.
In tal senso non può che essere ricordato che, in applicazione della conforme giurisprudenza della Corte di Cassazione che la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale e successiva procedura esecutiva (Cassazione 12932/2022) in quanto “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. Un.,
15 aprile 2021, n. 10012).
Da tanto tale motivo di eccezione per quanto su esposto va accolto, l'accoglimento di tale motivo determina l'assorbimento di tutte le altre eccezioni poste, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le resistenti in solido fra loro alle spese di lite che liquida in complessive euro
1000 oltre accessori di legge se previsti, con attribuzione al procuratore che ne ha fatto anticipo.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9716/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. FITTI E P n. 43153-2025 TARI 2013
- PIGN. FITTI E P n. 43153-2025 TARI 2014 - PIGN. FITTI E P n. 43153-2025 TARI 2015
- PIGN. FITTI E P n. 43153-2025 TARI 2016
- PIGN. FITTI E P n. 43153-2025 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2145/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, l'atto di pignoramento verso terzi n. 43153/2025 del 6/2/2025, notificato in data 26/02/2025 emesso dalla
SO.G.E.T. PA, quale concessionario della Riscossione per il Comune di Castellamare di Stabia, relativo alle ingiunzioni n. 43514, presuntivamente notificata il 19/7/2024 e n. 43515, presuntivamente notificata il
19/07/2024, portanti imposta TARES per gli anni dal 2013 al 2017 per un importo pignorato di euro 7.209,47.
Eccepisce il ricorrente il difetto di legittimazione attiva del concessionario per la riscossione SO.G.E.T. PA attesa l'inesistenza del contratto di concessione, l'omessa notifica dei prodromici atti così come richiamati nell'atto di pignoramento, il decorso del termine decadenziale e prescrizionale il difetto di motivazione dell'atto di pignoramento.
Nell'udienza del 6 novembre 2025 la Corte rilevava la necessità dell'integrazione del contraddittorio con la concessionaria della riscossione cui parte ricorrente ha regolarmente ottemperato.
Si è costituito il Comune di Castellamare di Stabia che ha rilevato la piena legittimazione della società di riscossione:
- in quanto la GE PA è iscritta al numero 153 dell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97;
- poiché il contratto di concessione sottoscritto in data 26/05/2016 (contratto rep. 51/2016) era stato prorogato in virtù della determina dirigenziale n. 35/2021 (DSG n. 1134/2021) stante il perdurare dell'emergenza COVID
19 sino al 29/8/2022;
- poiché con delibera della Commissione Straordinaria Straordinario 72/2022 era stato esternalizzato per la durata di cinque anni il servizio di gestione demandando al dirigente del servizio finanziario che con determina n 82/2022 disponeva l'estensione del contratto di concessione al 31/12/2022;
- ed avendo con determina n. 1386/2023 del 20/7/2023 il Comune autorizzato la GE ad ultimare l'attività di riscossione coattiva ancora in essere fino alla presentazione della richiesta di discarico per inesigibilità
e/o alla riscossione.
Evidenzia, inoltre, il Comune la piena fondatezza della pretesa impositiva in virtù degli atti prodromici costituiti dalle ingiunzioni n. 43515 e n. 43514, che vengono depositate agli atti del procedimento corredate dalle relate di notifica, e dai due avvisi di accertamento per imposta TARES anno (avviso n.
20131-063024-18-0076923-79 del 27/11/2018) e anni 2014/20178 (avviso n. 404831190000056807 del
11/04/2019), anch'esse depositate agli atti del procedimento corredate dalle relate di notifica.
Contesta ancora il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene le eccezioni poste all'attività di riscossione ed agli atti riscossivi di competenza esclusiva dell'agente della riscossione.
Si è costituita la GE PA che con dettagliate controdeduzioni ha eccepito la propria legittimazione attiva, ha contestato il difetto di giurisdizione del giudice adito anche in virtù del procedimento di opposizione instaurato innanzi al Tribunale di Torre Annunziata (GE Rg 992/2025) di cui oppone la litis pendenza,
l'infondatezza delle eccezioni relative al decorso del termine prescrizionale/decadenziale in virtù degli atti interruttivi costituiti dai sui indicati avvisi di accertamento ed ingiunzioni di pagamento e rileva la piena legittimità del pignoramento.
Il ricorso è stato discusso all' udienza del 5 febbraio 2026 ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è da rigettare il motivo di opposizione posto da parte resistente ET PA del difetto di giurisdizione.
Orbene il quadro di riferimento normativo è costituito:
a)dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (dopo le modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, precisando, nel secondo periodo del comma 1, che “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
b)dall'art. 19 del citato d.P.R. n. 546 del 1992, recante l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile (secondo la nota e consolidata giurisprudenza di questa Corte) di ampliamento per interpretazione estensiva (in relazione, ad esempio, ad ogni atto autoritativo contenente una ben individuata pretesa tributaria a carico del contribuente);
c) dall'art. 49, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale il procedimento di espropriazione forzata nell'esecuzione tributaria è regolato «dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione» in quanto non derogate dal capo II del medesimo d.P.R. e con esso compatibili;
d) dall'art. 57 del citato d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse né le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ. (salvo quelle concernenti la pignorabilità dei beni) né quelle regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. ove siano relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo;
e) dall'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ., che attribuisce al tribunale (in via generale e residuale) la competenza esclusiva delle cause in materia di imposte e tasse. …” (Cass., sez. V, ordinanza n. 22754 del
2024)
La Corte di Cassazione in applicazione del quadro normativo su richiamato ha ribadito (Ordinanza
22754/2024, 18505/2013) che, in ordine al riparto di giurisdizione: 1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario
(art. 2, secondo periodo del comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 2) le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.);
4) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 cod. proc. civ. si propongono al giudice ordinario (art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.).
Rimaneva, tuttavia, aperto il problema dell'individuazione del giudice davanti al quale proporre l'opposizione agli atti esecutivi ove questa concerneva la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, ove il contribuente, di fronte al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria (cioè all'atto di pignoramento), deduceva (come nella specie) di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo. …”
Sul punto le Sezioni Unite hanno affermato che “… (Cass., Sezioni Unite, n. 14667 del 2011; Cass., Sezione quinta, n. 24915 del 2016; spunti nello stesso senso in Cass., Sezioni Unite, n. 15994 e n. 5993 del 2012, anche se in relazione alla diversa fattispecie di una «opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., diretta a far valere vizi della cartella di pagamento» emessa per un credito tributario), l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assumeva essere viziato da nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, si risolveva nell'impugnazione del primo atto in cui veniva manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria:
l'opposizione, pertanto, era ammissibile e andava proposta davanti al giudice tributario (ai sensi degli artt.
2, comma 1, secondo periodo, e 19 — estensivamente interpretato — del d.lgs. n. 546 del 1992) …”
I giudici di legittimità con la richiamata ordinanza n. 22754 del 2024 hanno confermato che “… Sotto l'aspetto letterale, l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella «notificazione della cartella di pagamento» (ovvero, a seconda dei casi, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'avviso cosiddetto “impoesattivo” o dell'intimazione di pagamento): prima di tale notifica la controversia è devoluta al giudice tributario, dopo, al giudice ordinario. La disposizione richiede dunque, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, la notificazione del titolo esecutivo (o degli altri atti costituenti presupposti dell'esecuzione forzata tributaria).
Ne deriva che l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nella quale si fa valere una nullità
“derivata” dell'atto espropriativo (sulla riconducibilità di siffatta impugnazione all'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ex plurimis, Cass. n. 252 del 2008) e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perché si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso.
In questa prospettiva, ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum. Rileva invece, ai fini indicati, il dedotto vizio dell'atto di pignoramento (mancata notificazione della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto dell'espropriazione forzata (art. 491 cod. proc. civ.).
Sotto l'aspetto sistematico, poi, l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., rientra nell'àmbito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 del d.lgs. 546 del 1992 (quale interpretato estensivamente dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: ex plurimis, Sezioni Unite n. 9570 e n. 3773 del 2014).
Secondo le Sezioni Unite, il sopra indicato più recente orientamento interpretativo, nell'attribuire alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia concernente un atto compreso tra quelli di cui al citato art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sarebbe risultato disarmonico rispetto al disegno del legislatore di riservare al giudice tributario la cognizione delle controversie relative a tali atti. (…)
Nel solco della impostazione riportata si sono inserite Cass., Sez. U, Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021 per cui In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
Ancora Cass., Sez. U, Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 ha statuito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. …”.
Pertanto la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione per cui non ha importanza se la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata perché tale questione attiene al merito.
Alla stregua di tali principi:
alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce in relazione all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di mancata notificazione od inesistente oppure nulla per quanto concerne fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa. Alla pari anche se si tratta di fatti inerenti all'esistenza oppure al modo di essere della pretesa dal punto di vista sostanziale;
nella competenza del giudice ordinario rientra, invece, la cognizione delle questioni relative alla forma e alla legittimità formale dell'atto esecutivo e, come tale sia se conseguito a una valida notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione, non contestate e come tali, sia se conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti, nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in esecuzione successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione oppure in mancanza od inesistenza di detta notifica all'atto esecutivo che ha assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
'E da rigettare anche l'eccezione relativa alla litis pendenza con il procedimento instaurato innanzi al Giudice
Ordinario dell'esecuzione avendo esso statuito solo in merito alle legittimità della procedura dando termine per la riassunzione dinanzi al giudice del merito, in questo caso il giudice tributario.
'E da accogliere, invece, l'eccezione relativa al difetto di notifica dei prodromici atti costituiti dai due su indicati avvisi di accertamento ed ingiunzioni di pagamento. 'E da osservare, infatti, quanto segue:
1)l'avviso di accertamento n. 20131-063024-18-0076923-79 del 27/11/2018 TARES 2013 risulta inviato alla società Società_2, non viene in alcun modo provato il collegamento fra la suddetta società ed il medesimo ricorrente anzi dagli atti si assume che il debitore sia la medesima società e pre di più la notifica risulta effettuata presso l'indirizzo telematico PEC della società Email_3 non riconducibile al ricorrente per cui tale notifica è al lui inopponibile;
2)l'Avviso di accertamento n. 404831190000056807 del 11/04/2019 TARES anni 2014/2017 risulta anch'esso inviato alla società Società_2 srl non vi è alcuna prova della regolarità della notifica in quanto la GE PA poiché la notifica effettuata via PEC risulta non essere andata a buon fine deposita solo un attestato di affissione all'albo pretorio e null'altro, manca la raccomandata informativa;
3)le notifiche delle ingiunzioni di pagamento n. 43514 e n. 43515 pur se inviate all'indirizzo del ricorrente risultano anch'esse nulle in quanto il ricorrente viene dichiarato irreperibile e manca agli atti del procedimento la prova di qualunque verifica e/o rintraccio anagrafico così come mancano in entrambe le ricevute la prova del collegamento con l'atto notificato.
In tal senso non può che essere ricordato che, in applicazione della conforme giurisprudenza della Corte di Cassazione che la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale e successiva procedura esecutiva (Cassazione 12932/2022) in quanto “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. Un.,
15 aprile 2021, n. 10012).
Da tanto tale motivo di eccezione per quanto su esposto va accolto, l'accoglimento di tale motivo determina l'assorbimento di tutte le altre eccezioni poste, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le resistenti in solido fra loro alle spese di lite che liquida in complessive euro
1000 oltre accessori di legge se previsti, con attribuzione al procuratore che ne ha fatto anticipo.