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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 03/07/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 4644/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PODAVITTE ANTONELLA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CHIARI SIMONA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 05/03/2025, con cui e Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio a Chiari-BS in data 1.6.2008 (atto trascritto nei registri dello stato
[...] civile del Comune di Chiari al numero 19 parte II serie A dell'anno 2008), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 5.3.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Brescia del 25.9.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) Assegnazione della casa coniugale di 25032 Chiari (BS), Via Sala, 92, alla sig.ra , che ne è la Parte_2 Pe proprietaria, e che la abiterà con la figlia minore , con gli arredi ivi presenti.
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Pe 2) Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, che vivrà con la madre nella casa familiare ed il padre potrà vederla e tenerla con sé ogni mercoledì dalle ore 16,00 (con ritiro dalla scuola o presso il domicilio materno), con pernottamento, fino al giovedì mattina, allorquando il padre la porterà direttamente a scuola (o presso il domicilio materno nel periodo non scolastico), nonché a fine settimana alternati, dalle ore 16,00 del venerdì (avendo cura di andarla a prendere presso il domicilio materno) fino alle ore 21,00 della domenica, Pe riportandola al domicilio materno. Per quanto concerne le festività ciascun genitore potrà stare con la figlia per: - almeno sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 24 dicembre al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- almeno tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal termine della scuola al giorno di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
- durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, da concordarsi fra i genitori previamente entro la fine del mese di maggio di ogni anno. - ponti e festività, così come i compleanni, ad anni alterni. Pe 3) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante il versamento mensile della somma di € 300,00, (rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat) da versarsi alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni Parte_2 mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora Parte_2
[...], oltre al 50% delle spese straordinarie della minore secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia.
4) Ciascun genitore percepirà la quota di spettanza dell'assegno Unico Universale erogato dall'Inps a sostegno del reddito. Pe
5) Autorizzazione reciproca al rilascio dei documenti validi per l'espatrio della figlia ai fini scolastici e turistici e previo accordo tra i genitori.
6) Nulla per assegno divorzile, riconoscendo i coniugi reciprocamente la piena autosufficienza economica.
7) Spese compensate»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
Parte_1
Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 03/07/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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