CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/07/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
, REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 730 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1 ristof ll'Avv. Francesca Molinaro, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso in appello appellante
E
(C.F. Controparte_1
e pro- P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura generale alle liti per notar Per_1 di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.
[...] ente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Spese di lite.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per : <<…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, sezione Parte_1
Lavoro, in riforma dell'impugnata sentenza, DICHIARARE l'accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza DICHIARARE l'appellante non tenuta al pagamento delle spese di lite di primo grado e per l'effetto CONDANNARE l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 al pagamento di spese, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito…>>; Per <<…Voglia la Corte di appello adito rigettare l'avverso ricorso perché CP_1 ina ibile/improponibile infondato, confermando la sentenza impugnata e con vittoria di spese. In subordine nel denegato caso di accoglimento 1 dell'avverso gravame dichiarare le spese irripetibili lasciando indenne l' , CP_1 vittorioso, da spese e oneri…>> FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Parte_1
Cosenza, Giudice del lavoro – premesso di aver ricevuto il 02.03.2022 da parte dell' un provvedimento relativo all'importo di € 1.774,89 percepito a titolo CP_1 di indennità di disoccupazione agricola per il periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2018, ritenuta non spettante a seguito dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli;
– esponeva che la pretesa dell' è priva di CP_1 fondamento per aver regolarmente prestato attività lavorativa alle dipendenze della società semplice azienda agricola di Napoli Vincenzo. Chiedeva, pertanto, di dichiarare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2018, di accertare la legittimità della erogazione della indennità di disoccupazione agricola e di malattia già corrisposte per il 2018; di accertare il riconoscimento delle prestazioni maturate ed in atto sospese. Il Tribunale, nel contraddittorio con l' rigettava il ricorso e, in applicazione CP_1 del principio di soccombenza, condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
§3 La sentenza è gravata d'appello da limitatamente al capo di Parte_1 condanna inerente alle spese di lite: <<…La decisione è ingiusta ed erronea relativamente al capo della sentenza contenente la condanna alle spese, per aver adempiuto a quanto prescritto dall'art 152 disp. Att. Cpc, dal momento che la dichiarazione di soccombenza risulta non solo da apposita sottoscrizione autografa resa dal ricorrente ed inserita nella produzione di parte depositata in primo grado telematicamente, ma è stata altresì idoneamente inclusa nel ricorso introduttivo. Il capo della sentenza, che viene con il presente atto impugnato, è quello in cui è stata disposta la condanna al pagamento delle spese del giudizio, senza tenere in considerazione il Giudice di prime cure della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. C.p.c., nel testo riformato dal D.L. 269/03, allegata al fascicolo di parte. …per giurisprudenza ormai dominante (fra le altre Corte d'Appello Catania, sez. lavoro, 04/07/2007, Trib. Paola, sez. Lavoro, 16.11.2010, nr.986), pur in difetto della formale dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. Att. C.p.c., si ritiene sufficiente la formulazione della apposita dichiarazione nelle conclusioni del giudizio, pur se non sottoscritte dal ricorrente. Infatti, tale interpretazione è conforme al principio, costantemente espresso dalla Cassazione secondo cui “alle dichiarazioni contenute negli scritti difensivi, che rechino la sottoscrizione della parte in calce o a margine dell'atto, deve essere attribuito dal giudice valore confessorio, dovendosi presumere che la parte abbia avuto la piena conoscenza di quelle
2 dichiarazioni e ne abbia assunto anch'essa la titolarità” (Cass. 4727/2001, 2894/1999, 6909/1997). Pertanto, poiché nel caso che ci occupa, tale dichiarazione è stata resa, nel rispetto del dettato legislativo di cui all'art.152, disp.att. cpc., nelle conclusioni del ricorso introduttivo, la condanna alle spese di cui alla sentenza impugnata assolutamente illegittima…>>. Costituitosi in giudizio, l' rassegnato le conclusioni sopra riportate. CP_1
La Corte, acquisito il fas di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 L'appello è meritevole di accoglimento.
§4.1 Orbene, rileva il Collegio che la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., nel caso di specie, risulta resa in calce al ricorso di primo grado e allegata al medesimo. Ora, il giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo di indebito (disoccupazione agricola e malattia per l'anno 2018, di cui l' con la nota del CP_1
15.2.2022, ha chiesto l'immediata restituzione con emissione di “avviso di pagamento PagoPA”).
§4.2 Occorre premettere che <In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella I. n. 326 del 2003, laddove fa carico alla parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell' esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva "nelle conclusioni dell'atto introduttivo" va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo" (Cass.n. 16616/2018). Come si evince dai principi sopra riportati, ai fini della esenzione in questione risulta sufficiente che la dichiarazione sia comunque presente nell'atto introduttivo anche se fisicamente redatta su foglio separato di cui si dia atto nel medesimo ricorso. Anche in tal modo la finalità perseguita dalla disposizione, ovvero la assunzione di responsabilità dell'assistito circa le condizioni reddituali possedute, risulta così realizzata...>> (Cass. Civile Ord. Sez. 6 n. 5724/2021).
§4.3 Nell'ipotesi in esame, come già anticipato, la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c. risulta richiamata nel corpo del ricorso introduttivo del primo grado ed allegata allo stesso, successivamente alle conclusioni.
§4.4 Trova, peraltro, applicazione il disposto dell'art. 152 disp. Att. Cit., avuto riguardo all'oggetto della controversia (diritto a trattenere prestazione
3 previdenziale di cui l' pretende la restituzione), come di recente chiarito CP_1 della Corte di Cassazi <In tema di spese di lite, la disciplina dell'esenzione per la parte soccombente di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. trova applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto l'illegittimità del provvedimento dell di ripetizione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola, CP_1 ado in ragione della mancata iscrizione del beneficiario all'elenco dei braccianti>> (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 10038 del 15/04/2024).
§5 In conclusione, in accoglimento del gravame, le spese del primo grado di giudizio devono essere integralmente compensate. Quelle del presente grado seguono la soccombenza e, ragguagliate all'importo del disputatum (ossia l'ammontare delle spese di lite quantificate dal Tribunale), si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato in data 29 giugno 2024, avverso l Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 412/2024, resa in data 23 febbraio 2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, compensa tra le parti le spese di lite;
2. condanna l'appellato al pagamento nei confronti di delle Parte_1 spese del presente grado di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 1458,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 7 luglio 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
4
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 730 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1 ristof ll'Avv. Francesca Molinaro, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso in appello appellante
E
(C.F. Controparte_1
e pro- P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura generale alle liti per notar Per_1 di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.
[...] ente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Spese di lite.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per : <<…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, sezione Parte_1
Lavoro, in riforma dell'impugnata sentenza, DICHIARARE l'accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza DICHIARARE l'appellante non tenuta al pagamento delle spese di lite di primo grado e per l'effetto CONDANNARE l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 al pagamento di spese, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito…>>; Per <<…Voglia la Corte di appello adito rigettare l'avverso ricorso perché CP_1 ina ibile/improponibile infondato, confermando la sentenza impugnata e con vittoria di spese. In subordine nel denegato caso di accoglimento 1 dell'avverso gravame dichiarare le spese irripetibili lasciando indenne l' , CP_1 vittorioso, da spese e oneri…>> FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Parte_1
Cosenza, Giudice del lavoro – premesso di aver ricevuto il 02.03.2022 da parte dell' un provvedimento relativo all'importo di € 1.774,89 percepito a titolo CP_1 di indennità di disoccupazione agricola per il periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2018, ritenuta non spettante a seguito dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli;
– esponeva che la pretesa dell' è priva di CP_1 fondamento per aver regolarmente prestato attività lavorativa alle dipendenze della società semplice azienda agricola di Napoli Vincenzo. Chiedeva, pertanto, di dichiarare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2018, di accertare la legittimità della erogazione della indennità di disoccupazione agricola e di malattia già corrisposte per il 2018; di accertare il riconoscimento delle prestazioni maturate ed in atto sospese. Il Tribunale, nel contraddittorio con l' rigettava il ricorso e, in applicazione CP_1 del principio di soccombenza, condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
§3 La sentenza è gravata d'appello da limitatamente al capo di Parte_1 condanna inerente alle spese di lite: <<…La decisione è ingiusta ed erronea relativamente al capo della sentenza contenente la condanna alle spese, per aver adempiuto a quanto prescritto dall'art 152 disp. Att. Cpc, dal momento che la dichiarazione di soccombenza risulta non solo da apposita sottoscrizione autografa resa dal ricorrente ed inserita nella produzione di parte depositata in primo grado telematicamente, ma è stata altresì idoneamente inclusa nel ricorso introduttivo. Il capo della sentenza, che viene con il presente atto impugnato, è quello in cui è stata disposta la condanna al pagamento delle spese del giudizio, senza tenere in considerazione il Giudice di prime cure della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. C.p.c., nel testo riformato dal D.L. 269/03, allegata al fascicolo di parte. …per giurisprudenza ormai dominante (fra le altre Corte d'Appello Catania, sez. lavoro, 04/07/2007, Trib. Paola, sez. Lavoro, 16.11.2010, nr.986), pur in difetto della formale dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. Att. C.p.c., si ritiene sufficiente la formulazione della apposita dichiarazione nelle conclusioni del giudizio, pur se non sottoscritte dal ricorrente. Infatti, tale interpretazione è conforme al principio, costantemente espresso dalla Cassazione secondo cui “alle dichiarazioni contenute negli scritti difensivi, che rechino la sottoscrizione della parte in calce o a margine dell'atto, deve essere attribuito dal giudice valore confessorio, dovendosi presumere che la parte abbia avuto la piena conoscenza di quelle
2 dichiarazioni e ne abbia assunto anch'essa la titolarità” (Cass. 4727/2001, 2894/1999, 6909/1997). Pertanto, poiché nel caso che ci occupa, tale dichiarazione è stata resa, nel rispetto del dettato legislativo di cui all'art.152, disp.att. cpc., nelle conclusioni del ricorso introduttivo, la condanna alle spese di cui alla sentenza impugnata assolutamente illegittima…>>. Costituitosi in giudizio, l' rassegnato le conclusioni sopra riportate. CP_1
La Corte, acquisito il fas di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 L'appello è meritevole di accoglimento.
§4.1 Orbene, rileva il Collegio che la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., nel caso di specie, risulta resa in calce al ricorso di primo grado e allegata al medesimo. Ora, il giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo di indebito (disoccupazione agricola e malattia per l'anno 2018, di cui l' con la nota del CP_1
15.2.2022, ha chiesto l'immediata restituzione con emissione di “avviso di pagamento PagoPA”).
§4.2 Occorre premettere che <In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella I. n. 326 del 2003, laddove fa carico alla parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell' esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva "nelle conclusioni dell'atto introduttivo" va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo" (Cass.n. 16616/2018). Come si evince dai principi sopra riportati, ai fini della esenzione in questione risulta sufficiente che la dichiarazione sia comunque presente nell'atto introduttivo anche se fisicamente redatta su foglio separato di cui si dia atto nel medesimo ricorso. Anche in tal modo la finalità perseguita dalla disposizione, ovvero la assunzione di responsabilità dell'assistito circa le condizioni reddituali possedute, risulta così realizzata...>> (Cass. Civile Ord. Sez. 6 n. 5724/2021).
§4.3 Nell'ipotesi in esame, come già anticipato, la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c. risulta richiamata nel corpo del ricorso introduttivo del primo grado ed allegata allo stesso, successivamente alle conclusioni.
§4.4 Trova, peraltro, applicazione il disposto dell'art. 152 disp. Att. Cit., avuto riguardo all'oggetto della controversia (diritto a trattenere prestazione
3 previdenziale di cui l' pretende la restituzione), come di recente chiarito CP_1 della Corte di Cassazi <In tema di spese di lite, la disciplina dell'esenzione per la parte soccombente di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. trova applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto l'illegittimità del provvedimento dell di ripetizione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola, CP_1 ado in ragione della mancata iscrizione del beneficiario all'elenco dei braccianti>> (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 10038 del 15/04/2024).
§5 In conclusione, in accoglimento del gravame, le spese del primo grado di giudizio devono essere integralmente compensate. Quelle del presente grado seguono la soccombenza e, ragguagliate all'importo del disputatum (ossia l'ammontare delle spese di lite quantificate dal Tribunale), si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato in data 29 giugno 2024, avverso l Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 412/2024, resa in data 23 febbraio 2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, compensa tra le parti le spese di lite;
2. condanna l'appellato al pagamento nei confronti di delle Parte_1 spese del presente grado di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 1458,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 7 luglio 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
4