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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/12/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1156/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Comiso, via Biagio Pace n. 21, elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Giorgio
SE e IA AT, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
1.09.1958 e residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ti Giorgio SE e IA AT, che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
29.10.2025
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Acireale (CT) in data
23.01.1982, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
19, parte II, serie A dell'anno 1982; che dall'unione coniugale sono nati i figli: IA (Ragusa, 10.05.1983), (Ragusa 30.01.1986) Per_1
e (Ragusa, 17.09.1992) tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Per_2 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 27.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi sono autonomamente indipendenti e dichiarano espressamente di rinunciare reciprocamente a qualunque contributo di mantenimento e/o di assegno alimentare;
3. I coniugi dichiarano altresì di vivere separati e di avere fissato da tempo il loro domicilio in luoghi diversi
4. Le parti si danno atto di aver regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale e dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere. che l'udienza di comparizione del dì 29.10.2025 , su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che su nessun'altro accordo il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi avendo le parti dichiarato di essere autonomamente indipendenti e dichiarano espressamente di rinunciare reciprocamente a qualunque contributo di mantenimento e/o di assegno alimentare;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Pt_1
, che hanno contratto matrimonio concordatario a Acireale (CT) in data 23.01.1982,
[...] matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 19, parte II, dell'anno 1982, serie A;
- Omologa le condizioni di separazione, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Acireale (CT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 18.12.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti